TAR Toscana Sez. III n. 809 del 1 agosto 2023
Urbanistica.Fascia di rispetto ferroviario
In base all’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 “Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”. Tale divieto trova la sua evidente ragione d’essere nella intrinseca pericolosità dell’attività ferroviaria. Il successivo art. 60, comma 1 stabilisce che “Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56”. Nella fascia di rispetto, pertanto, si ha un vincolo di inedificabilità relativa rispetto al quale, solo eccezionalmente, l’Autorità preposta alla tutela della sicurezza ferroviaria può ammettere deroghe.
Pubblicato il 01/08/2023
N. 00809/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01050/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2021, proposto da
Elisabetta Becchi e Lucia Becchi, rappresentate e difese dall'avvocato Alberto Tomassini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via del Ponte Alle Mosse, 182;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via G. La Pira, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento della Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione Firenze - Ingegneria di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. prot. RFI-DPR-DTP_FI.ING/A0011/P/2021/0003290 del 13 maggio 2021, comunicato a mezzo P.E.C. in data 24 giugno 2021, recante il parere negativo reso sulla richiesta di autorizzazione in deroga ex art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 delle ricorrenti (PEA P. 86/2020 del primo dicembre 2020) relativamente al cambio di destinazione d'uso da commerciale/magazzino a residenziale di due unità immobiliari poste al piano terra di un fabbricato sito nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), Via Mozza n. 5 e Via Lazzerini n. 8;
- di ogni atto o provvedimento ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto alle ricorrenti, in ordine ai quali ci si riserva sin d'ora di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti - proprietarie di due unità immobiliari aventi destinazione commerciale e magazzino poste al piano terra di un fabbricato sito nel Comune di Sesto Fiorentino ad una distanza di poco più di 10 metri dalla linea ferroviaria Firenze/Bologna - impugnano il parere negativo del 24 giugno 2021 reso da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito R.F.I.) in ordine alla possibilità di realizzare un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione ad uso residenziale su tali beni, a causa dei limiti di immissione acustica più stringenti che opererebbero per le unità abitative.
1.1. Con la prima censura si deduce la carenza di motivazione, poiché nel parere non si indicano le norme che impongono i limiti di immissione acustica cui fa genericamente riferimento R.F.I., né si precisa in base a quale potere la stessa avrebbe agito, posto che l’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 le attribuisce quello di vigilare sul rispetto delle condizioni di sicurezza per l’esercizio del servizio ferroviario, che nulla avrebbero a che vedere con la questione delle immissioni acustiche.
1.2. Con la seconda censura si evidenzia che l’intervento progettato - avendo ad oggetto la mera ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di edifici preesistenti - non rientrerebbe tra quelli di costruzione, ricostruzione o ampliamento vietati dall'art. 49 del d.P.R. 753/1980 in fascia di rispetto ferroviaria.
Le ricorrenti, a ben vedere, non avrebbero avuto bisogno di alcuna “autorizzazione in deroga” da parte di R.F.I. e la richiesta sarebbe stata presentata solo per dar seguito alle pretese del Comune di Sesto Fiorentino.
1.3. Con la terza censura si evidenzia che, in ogni caso, l'eventuale ripristino della destinazione abitativa al piano terreno dell'edificio non determinerebbe l’irrigidimento delle soglie di immissione acustica, poiché la normativa contenuta nel d.P.R. n. 459/1998 - “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della l. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” - non impone limiti più severi per gli immobili con destinazione residenziale.
Il diniego di R.F.I., peraltro, sarebbe illogico perché il piano soprastante agli immobili delle ricorrenti risulterebbe già destinato a civile abitazione.
In ogni caso, l’eventuale superamento dei limiti per le immissioni acustiche non avrebbe precluso l’intervento, ma semplicemente imposto l’adozione di specifiche misure di mitigazione, come previsto dalla normativa tecnica vigente.
1.4. Con la quarta censura, infine, si evidenzia la contraddittorietà del parere negativo espresso da R.F.I. rispetto all’autorizzazione rilasciata nel 2016 per un intervento analogo a quello odierno, effettuato su un edificio adiacente, anch’esso ricadente in fascia di rispetto ferroviaria.
2. Si è costituita R.F.I. chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza del 28 giugno 2023, sentite le parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, sono infondate.
Va innanzi tutto rammentato che in base all’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 “Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”.
Tale divieto trova la sua evidente ragione d’essere nella intrinseca pericolosità dell’attività ferroviaria.
Il successivo art. 60, comma 1 stabilisce che “Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56”.
Nella fascia di rispetto, pertanto, si ha un vincolo di inedificabilità relativa rispetto al quale, solo eccezionalmente, l’Autorità preposta alla tutela della sicurezza ferroviaria può ammettere deroghe.
A ciò si aggiunga che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale cui questa sezione da tempo aderisce, R.F.I. è tenuta a motivare soltanto l’eccezionale concessione della deroga, precisando le specifiche circostanze indicate dall’art. 60 che la giustificano; mentre non occorre alcuna specifica motivazione in caso di diniego, posto che il divieto di edificazione costituisce la regola e, come detto, si giustifica in sé per la pericolosità connessa all’attività ferroviaria (cfr. tra le tante T.A.R. Toscana, sez. III, 6 maggio 2021, n. 665; Id., 8 aprile 2021, n. 482).
Nel caso in esame, l’intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione ad uso residenziale che le ricorrenti vorrebbero eseguire interessa un edificio posto ad una distanza davvero esigua rispetto alla linea ferroviaria, di circa 10,25 metri. L’estrema vicinanza dell’edificio rispetto alla ferrovia risulta di palmare evidenza dall’esame del materiale fotografico allegato alla richiesta inoltrata a R.F.I. (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
Ciò implica, ictu oculi, un livello assai elevato di pericolosità che da solo giustifica l’espressione di un parere negativo da parte di R.F.I..
Il fatto che R.F.I. nel parere abbia evidenziato anche la presenza della specifica criticità connessa alle immissioni acustiche cui sarebbe sottoposta la nuova unità abitativa non rende il parere illegittimo, ma semmai lo arricchisce di un ulteriore contenuto che, in ragione delle specifiche circostanze della fattispecie, assume innegabile rilevanza; è evidente, infatti, che la diversa destinazione d’uso residenziale che le ricorrenti vorrebbero imprimere agli immobili di proprietà, che comporterebbe una maggior permanenza di persone nell’edificio anche nelle ore notturne, e la realizzazione delle finestre delle camere da letto sul lato ferrovia - a prescindere dal superamento delle specifiche soglie previste dalla vigente normativa - determinerebbero un drastico incremento dell’esposizione alle immissioni acustiche derivanti dall’attività ferroviaria.
Peraltro, il riferimento al dato ulteriore dell’aggravamento delle immissioni acustiche, oltre ad essere riconducibile ad una nozione ampia ma legittima di sicurezza ferroviaria, che tiene conto di tutte le interferenze negative potenzialmente connesse all’attività ferroviaria nell’area immediatamente adiacente ai binari, risponde alla ratio di massima prudenza e cautela sottesa al divieto di cui all’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 (cfr. doc. 6 di R.F.I.). Così come, nella stessa ottica, appare legittima l’acquisizione del parere in deroga per l’esecuzione della ristrutturazione con cambio di destinazione ad uso residenziale progettato dalle ricorrenti che, per le sue peculiari caratteristiche e per la radicale trasformazione che determina sul bene, può essere fatta rientrare nell’ampio novero degli interventi vietati dalla norma appena richiamata.
In ultimo, non rileva il fatto che la deroga sia stata ammessa per un altro edificio posto nella stessa zona, poiché – come evidenziato da R.F.I. – i due immobili presentano caratteristiche differenti; è sufficiente evidenziare a tal riguardo che mentre quello di cui oggi si controverte, come detto, si trova a circa 10 metri dalla ferrovia, l’altro si colloca invece ad una distanza decisamente superiore, di circa 24 metri. Né interessa la destinazione residenziale dell’unità immobiliare posta al primo piano dello stabile oggetto della richiesta di deroga, posto che il diniego di R.F.I. si giustifica anche in ragione della necessità di scongiurare un ulteriore aggravamento della situazione di pericolosità riscontrabile nell’area.
4. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso è infondato e va respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite a favore di R.F.I. S.p.A. liquidandole in euro 3.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore