SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI_ACCORDO REGIONE EMILIA ROMAGNA-S. MARINO a cura di:
Dott. Michele Rotunno
____________________________
a cura di:
Dott. Michele Rotunno
Divisione Gestione Rifiuti - ADR
Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO)
____________________________

Tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino esistono due accordi risalenti al 21 settembre 2000 per il recupero e lo smaltimento, secondo metodi ecologicamente corretti, dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese;

In attuazione di tali accordi e alla luce del principio di prossimità territoriale sancito dall’Unione Europea, a fine gennaio u.s. è stato sottoscritto un accordo tra la Regione Emilia–Romagna e la Repubblica di San Marino per la gestione dei rifiuti anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento.
Secondo questo accordo, la Regione Emilia-Romagna, in ossequio al principio di prossimità, acconsente all’ingresso nel proprio territorio dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino al fine di essere recuperati o smaltiti alle condizioni normative e tecniche vigenti.

In sede di accordo la Regione Emilia-Romagna ha fissato le condizioni al cui rispetto deve essere subordinata l’accoglienza sul proprio territorio di rifiuti speciali.
La quantità annuale complessiva di rifiuti speciali ammissibile nel territorio regionale ai sensi del presente accordo è pari a 20.300 tonnellate di cui circa 16.500 tonnellate destinate a recupero e circa 3.800 tonnellate destinate a smaltimento. Le ripartizioni quantitative delle specifiche tipologie di rifiuti considerate sono indicate nell’allegato al medesimo accordo.

A decorrere dal terzo anno dall’entrata in vigore dell’accordo, potranno essere apportate modifiche ai quantitativi annui di rifiuti speciali considerati, nel limite massimo del 10% e tenuto conto della disponibilità degli impianti di smaltimento presenti sul territorio della RER.

Dal suo canto, la Repubblica di San Marino si impegna, entro un anno dalla sottoscrizione dell’accordo, ad attivare un centro di raccolta e pretrattamento, situato sul proprio territorio, da configurare quale “nuovo produttore” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9) del Regolamento (CE) n. 1013/2006, a cui i piccoli produttori iniziali sono tenuti a conferire i rifiuti al fine anche di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 13 del medesimo Regolamento.

Tra gli altri adempimenti previsti nell’accordo ci è la tracciabilità dei rifiuti in arrivo, ovvero la possibilità di ricostruirne il cammino dalla produzione al trattamento e l’omogeneità della classificazione e identificazione dei rifiuti fatta in territorio sanmarinese, che dovrà rispettare il catalogo europeo.

In applicazione a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1013/06 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti e di quanto già stabilito negli accordi siglati nell’anno 2000, l’accordo prevede inoltre che le spedizioni fra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia-Romagna siano soggette all’obbligo della procedura di notifica.

L’intesa, che avviene nel rispetto di accordi bilaterali tra lo Stato italiano e quello sanmarinese, avrà una durata di cinque anni rinnovabile per altri cinque ed avrà piena efficacia, per la parte della Regione Emilia-Romagna, dalla data della ratifica dell’Assemblea Legislativa.