Abbruciamento rifiuti: terra dei fuochi è legge
di Rosa BERTUZZI
Con legge n. 6, del 6 febbraio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del sabato 8 febbraio 2014, il Parlamento ha confermato, quasi per intero, il contenuto del Decreto legge n. 136/2013, sulla “Terra dei fuochi”, il quale ha introdotto il reato di combustione illecita dei rifiuti, norma fino ad oggi non disciplinata espressamente dalle attuali.
La norma ha introdotto il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti (articolo 256 bis dlgs 152/2006, c.d. testo unico ambientale), le novità sono le seguenti:
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Reclusione da 2 a 5 anni per chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato in aree non autorizzate, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
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Reclusione da 3 a 6 anni se viene appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi;
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Stesse pene per chi abbandona o deposita rifiuti in funzione del successivo abbruciamento;
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Aumento di un terzo della pena se i delitti sono commessi nell’ambito di attività di impresa o attività organizzata;
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Pena aumentata se la combustione illecita di rifiuti avviene in territori che al momento della condotta e nei 5 anni precedenti siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza rifiuti;
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Confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato che provi la buona fede e l’utilizzo a sua insaputa del bene;
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Confisca dell’area su cui e commesso il reato a seguito di sentenza di condanna se di proprietà dell’autore o del compartecipe del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
Il nuovo articolo si prefigge lo scopo di colpire, in modo pesante, coloro che inceneriscono i rifiuti, arrecando grave danno all’ambiente, alla incolumità della salute umana. La disposizione abbraccia tutte le tipologie di rifiuto, compresi quelli urbani, propri o altrui. Fino ad oggi, vi era scarsa severità delle fattispecie sancite legislativamente, sia quelle amministrativa che quelle contravvenzionali di abbandono di rifiuti (art. 255, co. 1 e 256 comma 1 d.lgs. n. 152/2006) e di smaltimento illecito tramite combustione (art. 256, co. 1 d.lgs. n. 152/2006) , vuoi per l’inapplicabilità ai casi in esame della fattispecie delittuosa di incendio, la quale presuppone un incendio di vaste dimensioni, di notevole capacità diffusiva e di difficile spegnimento, idoneo a mettere in pericolo l’incolumità pubblica, vuoi per l’inapplicabilità della fattispecie del disastro ambientale. Il nuovo reato sembra finalizzato non solo alla tutela dell’ambiente, ma anche alla tutela della salute umana, alla tutela della sicurezza agroalimentare, come dimostrato dall’art. 2 della legge in commento, il quale prevede l’obbligo per il Pubblico Ministero procedente per un reato ambientale che implichi “un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare”, di informare il Ministero della Salute o delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché dall’art. 3, ove gli interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania sono riferiti espressamente agli “effetti contaminanti di sversamenti e smaltimenti abusivi, anche mediante combustione”. Una eccezione alla applicazione della norma in esame è rappresentata dai “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali”: in tal caso all’autore della relativa combustione si applicheranno le più mite sanzioni dell’art. 255 o 256 d.lgs. n. 152/2006 (art. 256-bis, co. 6). Sono due le condotte espressamente incriminate: il bruciare rifiuti abbandonati e il bruciare rifiuti depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate. Il fatto tipico non sembra abbracciare la condotta di chi bruci, senza avere l’autorizzazione, i propri rifiuti regolarmente detenuti: tale ipotesi continuerà a ricadere nella fattispecie contravvenzionale di gestione abusiva di rifiuti tramite incenerimento.
Si riporta il contenuto, riferito al solo reato di combustione illecita di rifiuti, ovverosia riferito al solo art. 256 bis del testo unico ambientale :
“ LEGGE 6 febbraio 2014, n. 6 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. - (GU n.32 del 8-2-2014) - Vigente al: 9-2-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni
urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed
a favorire lo sviluppo delle aree interessate, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2014
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10
DICEMBRE 2013, N. 136
All'articolo 1:
………………….
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso Art. 256-bis:
al comma 1, primo periodo, le parole: «in aree non autorizzate»
sono soppresse;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile e'
tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del
danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle
spese per la bonifica»;
al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 255, comma 1,» sono
inserite le seguenti: «e le condotte di reato di cui agli articoli
256 e 259»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al
comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o
comunque di un'attivita' organizzata. Il titolare dell'impresa o il
responsabile dell'attivita' comunque organizzata e' responsabile
anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato
degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa
o all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili
dell'attivita' si applicano altresi' le sanzioni previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231»;
al comma 4, dopo la parola: «aumentata» sono inserite le
seguenti: «di un terzo» e le parole: «i fatti di cui al comma 1 sono
commessi» sono sostituite dalle seguenti: «il fatto di cui al comma 1
e' commesso»;
al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I mezzi
utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al
comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non
autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2,
salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui
al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri
concorso di persona nella commissione del reato» e, al secondo
periodo, le parole: «compartecipe al reato» sono sostituite dalle
seguenti: «concorrente nel reato»;…..”
Ora, pertanto, il nuovo articolo 256 bis del Testo unico ambientale è così strutturato :
“ 256-bis. Combustione illecita di rifiuti
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 6 del 2014)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). “
La fattispecie, comunque, era già punita da altre norme in essere ( si pensi al codice penale, in vigore dal 1930 ). Il solo articolo 256 della stessa norma punisce chi tratta/gestisce i rifiuti in modo illecito, quindi anche tramite la combustione, così la magistratura italiana ha sempre condannato coloro che appiccavano il fuoco a rifiuti ( anche se non erano abbandonati, ma solo depositati, per poi procedere all’incenerimento) . Ci troveremo, pertanto, dinanzi a sentenze che condanneranno ai sensi dell’art. 256 in quanto , in carenza dell’elemento soggettivo – dolo – di ogni circostanza che comporta la realizzazione della violazione di cui all’art. 256 bis, si rende necessario ricondurre la fattispecie nel precedente articolo 256, reato contravvenzionale. Si pensi, ad esempio, a colui che deposita rifiuti in modo corretto, al solo scopo di procedere all’incenerimento. Ma come si potrà procedere ai sensi dell’art. 256 bis, visto che precisa espressamente “ chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata “ .
L’altra norma che punisce l’abbruciamento di rifiuti è contenuta nell’art. 423 del cod.pen. che (dal 1930, ribadisco ) punisce chiunque cagiona un incendio con la reclusione da tre a sette anni. Giurisprudenza costante ha stabilito che «per poter essere qualificato incendio, il fuoco deve essere caratterizzato dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento, mentre non è richiesto che il fuoco abbia forza prorompente e distruggitrice» .
La norma, dal 1930 ancora in vigore, non è stata quasi mai utilizzata dalla magistratura nel caso di attività di combustione di rifiuti. Probabilmente la prassi giurisprudenziale non ha mai ritenuto di applicare tale norma , il perché non lo sappiamo, e sarebbe interessante comprendere la ragione per la quale, senza alcuna esitazione, la stessa autorità giudiziaria condanna tramite il delitto di c.d. «disastro ambientale», di cui all’art. 434 del codice penale.
Inoltre, la Legge 210 del 2008 punisce , già da quasi 6 anni, nella fattispecie delittuosa, la condotta di chiunque : “ nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, pericolosi e non pericolosi”. Si precisa, comunque, che la legge 210 punisce con pene molto meno severe rispetto all’art. 256 bis/152.
Anche se la norma nuova, l’art. 256 bis del testo unico ambientale, a prima vista, si intende applicabile nella Regione Campania, la cosiddetta terra dei fuochi, nella verità la norma si applica su tutto il territorio nazionale, ovverosia la condotta prevista ha rilevanza ovunque realizzata all’interno del territorio nazionale, non solo nella c.d. terra dei fuochi. La realizzazione del reato in un territorio interessato da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti costituisce solo una circostanza aggravante.
La condotta è descritta in maniera molto dettagliata, con ciò imponendo che, affinchè si risponda di detto delitto – in quanto tale solo doloso, non essendo stata espressamente prevista la sua versione colposa- dovrà provarsi tutta una serie di elementi costitutivi del reato, in questo caso proprio, secondo i dettami del codice di procedura penale. In particolare dovrà provarsi :
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il rapporto causa effetto tra il comportamento dell’autore e la combustione dei rifiuti;
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la previsione e volontà dell’agente di cagionare detta combustione;
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l’autore era consapevole (o avrebbe potuto esserlo utilizzando la normale diligenza) che detta modalità di combustione era illecita;
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l’autore sapeva che quei rifiuti erano abbandonati o erano stati depositati in maniera incontrollata ( e non che li aveva depositati al fine di incenerirli, elemento soggettivo, questo di difficile prova, da parte della Polizia Giudiziaria operante )
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che la condotta e` stata realizzata su un’area non autorizzata per il deposito/stoccaggio di rifiuti, e nel caso dell’ultima parte del comma, si dovrà dimostrare anche che egli sapeva che quei rifiuti erano pericolosi.
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se l’autore appiccasse fuoco a rifiuti, anche pericolosi, ma ordinatamente stoccati in un’area autorizzata, la condotta non sarebbe penalmente rilevante ai sensi della nuova norma;
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inoltre, non sarebbe penalmente rilevante ai sensi del citato art. 256 bis, la combustione dei rifiuti conferiti a una discarica, che sia la stessa autorizzata o meno, nel caso non rileva, essendo, per dottrina e giurisprudenza costanti, situazione diversa a quella ricondotta al deposito incontrollato.
Un commento a freddo, a titolo personale, sicuramente negativo per chi intende applicare la norma in modo corretto, riguarda la descrizione della condotta tipica adottata dall’agente : la formula sintattica utilizzata parrebbe esigere che sia il deposito incontrollato (ad es. in contrasto con le norme tecniche o le prescrizioni relative alle coperture dagli agenti atmosferici) che la sua collocazione in aree non autorizzate (ad esempio fuori del perimetro di stoccaggio indicato nell’autorizzazione) costituisca elemento necessario per la costituzione dell’illecito. Mancando uno dei due requisiti il reato non dovrebbe considerarsi integrato.
Novità in assoluto riguarda la assoggettabilità di detto reato anche ai privati. Ci troveremo, pertanto, di fronte a denunce penali nei confronti della classica persona anziana che inceneriva pochissimi centimetri cubi di rifiuti, anche solo per vedere il fuoco, a ricordo di quando era un bambino. Ora la norma colpisce sia il privato che impresa o ente, con l’aggravante nei confronti di quest’ultima. Infatti, l’art. 256 bis, comma 3, prevede l’aumento di pena di un terzo se il reato di cui al comma precedente, ovverosia l’abbandono di rifiuti funzionale alla combustione, è commesso nell’ambito dell’attività d’impresa o comunque di un’attività organizzata ( esempio criminale, clandestina ) . Pertanto, l’aggravante in esame, ancora di più va a sottolineare che il reato “base” ben può essere commesso da un privato ed anche con un solo atto di abbandono o deposito incontrollato, sempre se funzionale alla combustione.
Alla descrizione del fatto tipico di cui al co. 1 si antepone l’ormai consueta clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, la quale intende risolvere il concorso apparente di norme a favore di altre fattispecie interferenti con quella in esame, quali i reati contravvenzionali previsti dallo stesso testo unico ambientale.
Altra aggravante è sancita dall’art. 256-bis, co. 4, il quale prevede l’aumento di un terzo ( tale aumento è stato inserito in sede di conversione) “se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225”. Tale comma sottolinea che lo stato di emergenza non costituisce il presupposto per l’applicazione della norma, ma solo la circostanza aggravante.
La confisca e la bonifica dei luoghi costituisce obblighi conseguenti alla realizzazione della fattispecie in esame, espressamente sancito dal co. 5 dell’art. 256-bis : “salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato“. Alla sentenza di condanna o di patteggiamento (non al decreto penale di condanna) “consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato”, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi”.
Rimane, ora da affrontare il tentativo di cui all’art. 56 del codice penale, applicabile ai soli delitti. Il tentativo, pertanto, si applica nella ipotesi in cui l’autore tentasse di bruciarli, sia esso privato che impresa o ente.