POSIZIONE COMUNE (CE) N. 23/2003 adottata dal Consiglio il 17 marzo 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
(GUCE del 13 maggio 2003 - 2003/C 113 E/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità della Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (4) (in prosieguo denominata «la Convenzione»).
(2) Lo strumento di attuazione della suddetta convenzione è rappresentato dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio (5), che comprende gli stessi obiettivi della Convenzione.
(3) L'allegato II della direttiva 86/609/CEE contenente le linee di indirizzo per la cura ed il ricovero degli animali riprende l'appendice A della Convenzione. Le disposizioni contenute nell'appendice A della suddetta Convenzione e negli allegati della direttiva sono di natura tecnica.
(4) È necessario adeguare gli allegati della direttiva 86/609/CEE ai più recenti sviluppi scientifici e tecnici e ai risultati della ricerca nei settori interessati. Attualmente le modifiche degli allegati possono essere adottate solo nell'ambito della lunga procedura di codecisione; ne consegue che il loro contenuto non è adeguato agli sviluppi più recenti nel settore.
(5) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(6).
(6) La direttiva 86/609/CEE dovrebbe pertanto essere modificata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nella direttiva 86/609/CEE sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 24 bis
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati di seguito sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 2.
— Allegati della presente direttiva.
Articolo 24 ter
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al . . . (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(1) GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 536.
(2) GU C 94 del 18.4.2002, pag. 5.
(3) Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 marzo 2003 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29.
(5) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(*) Un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.