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POSIZIONE COMUNE (CE) N. 23/2003 adottata dal Consiglio il 17 marzo 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(GUCE del 13 maggio 2003 - 2003/C 113 E/04)

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(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità della Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (4) (in prosieguo denominata «la Convenzione»).

(2) Lo strumento di attuazione della suddetta convenzione è rappresentato dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio (5), che comprende gli stessi obiettivi della Convenzione.

(3) L'allegato II della direttiva 86/609/CEE contenente le linee di indirizzo per la cura ed il ricovero degli animali riprende l'appendice A della Convenzione. Le disposizioni contenute nell'appendice A della suddetta Convenzione e negli allegati della direttiva sono di natura tecnica.

(4) È necessario adeguare gli allegati della direttiva 86/609/CEE ai più recenti sviluppi scientifici e tecnici e ai risultati della ricerca nei settori interessati. Attualmente le modifiche degli allegati possono essere adottate solo nell'ambito della lunga procedura di codecisione; ne consegue che il loro contenuto non è adeguato agli sviluppi più recenti nel settore.

(5) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(6).

(6) La direttiva 86/609/CEE dovrebbe pertanto essere modificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 86/609/CEE sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 24 bis

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati di seguito sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 2.

— Allegati della presente direttiva.

Articolo 24 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al . . . (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.


(1) GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 536.

(2) GU C 94 del 18.4.2002, pag. 5.

(3) Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 marzo 2003 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29.

(5) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(*) Un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.