Nuova pagina 2

IL “RECUPERO AMBIENTALE” PREVISTO DAL DM 5 FEBBRAIO 1998 E IL D.LGS N.36 DEL 13 GENNAIO 2003 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI)

di Sabrina Bigatti

Nuova pagina 1

 

Il DM 5 febbraio 1998 consente di effettuare in regime semplificato una serie di attività di gestione di rifiuti non pericolosi qualificandole come attività di “recupero ambientale”.

In particolare l’ art. 5 del DM 5 febbraio 1998 prevede che tali attività consistono “nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici” .

Nel presente scritto si intende affrontare, sia pur per brevi cenni, il problema della compatibilità dell’art. 5 e dell’ Allegato I del DM 5 febbraio 1998 con il recente D.Lgs n.36 del 13 gennaio 2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) .

Il tema coinvolge, come si specificherà nel prosieguo, anche le attività di copertura di discariche e di realizzazione di rilevati e sottofondi stradali che il DM 5 febbraio 1998 classifica come attività di “recupero” (spesso nelle stesse voci riguardanti il recupero di cui all’art.5) subordinandone l’ ammissibilità al rispetto dei limiti per l’eluato stabiliti dal Test di cessione disciplinato nell’Allegato III .

 

I - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI DEPOSITO DI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL SUOLO

Giova richiamare in primis gli artt.2 e 3 del D.lgs 36 /2003 che così recitano:

 

Art.2 - definizioni -

g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.
Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;

Art. 3 - Ambito d'applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano , a tutte le discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.
3. Fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1 punti 2.3 e 2.4.

L’interpretazione letterale di tali disposizioni induce a ritenere che il Decreto sulle discariche si applichi, in linea di principio, a qualsiasi operazione di “deposito sul suolo e nel suolo” di rifiuti siano essi pericolosi o non pericolosi, ad eccezione di quelli indicati all’art.3 co.2. che, in sintesi, riguarda il deposito sul suolo di fanghi di diversa natura e provenienza, di terra non inquinata ai sensi del DM 471/99, di rifiuti inerti derivanti dalle attività di cava o di miniera .

Per il deposito di rifiuti non pericolosi diversi dagli inerti derivanti da tali attività si prevede la possibilità di un’applicazione parziale del decreto.

E’ bene non perdere di vista che le attività di “ deposito sul o nel suolo (ad es. discariche)” sono annoverate nell’allegato B (lett.D1) del D.Lgs 22/97 che elenca le operazioni di smaltimento.

Ora, si tratta di verificare se le attività che il DM 5 febbraio 1998 disciplina come attività di “recupero ambientale” – possano ricondursi alla voce D1 dell’Allegato B del D.Lgs 22/97.

 

II - LE ATTIVITÀ DI RECUPERO AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 5 DEL DM 5 FEBBRAIO 1998 COME ATTIVITÀ DI DEPOSITO DI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL SUOLO

A questo proposito è utile ricordare le posizioni del Governo italiano e della Commissione europea espresse nell’ambito della procedura di infrazione avente ad oggetto il DM 5 febbraio 1998.

In quell’ambito il Ministero dell’Industria ha sostenuto che il “recupero ambientale” di cui all’art. 5 del DM 5 febbraio 1998 rientra nella voce R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura e dell’ecologia (!) dell’allegato IIB della direttiva modificata, come modificato dalla Decisione 96/350/CEE , di adattamento degli allegati IIA e IIB della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti.

La Commissione ha, per contro, sostenuto che le operazioni di recupero ambientale definite all’art. 5 del DM 5 febbraio 1998 sono operazioni di smaltimento e non di recupero precisando che le operazioni di restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici non sono coperte dalle attività di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia le quali si riferiscono piuttosto all’uso di fanghi in agricoltura.

Non solo, ha aggiunto che la voce R5 dell’allegato IIB della direttiva , “Riciclo o ricupero di altre sostanze inorganiche” non può riguardare le operazioni di coperture di discariche poiché in tale tipologia non c’è né attività di riciclaggio né di recupero ma solo di deposito di rifiuti su rifiuti precedentemente depositati. Tutte queste operazioni rientrano nella voce D1 dell’allegato IIA della direttiva “ deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)”.

Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che la classificazione di queste attività come attività di recupero è contraria all’art.1 lettere e) ed f) ed agli allegati IIA e IIB e agli articoli 9,10 e 11 della direttiva[1].

 

III - IL D.LGS 36/2003 – LE ATTIVITÀ DI DEPOSITO SUL SUOLO E NEL SUOLO DI RIFIUTI ESENTATE DALLA NORMATIVA SULLE DISCARICHE

 

L’entrata in vigore del D.Lgs 36/2003 restituisce attualità al problema e fa sorgere il dubbio sulla compatibilità dell’art.5 del DM 5 febbraio 1998 con il D.Lgs 36/2003 in quanto alla luce di tale normativa appare ancora più improbabile la tesi formulata dal Ministero dell’Industria.

E’ bene ricordare che l’art.3 co.2 del D.Lgs 36/2003, sopra richiamato, consente di effettuare al di fuori della normativa sulle discariche il deposito sul e nel suolo di alcune categorie di rifiuti specificamente individuate.

Merita, in particolare attenzione l’art.3 co.2 lett. b) del D.Lgs 36/2003 a norma del quale il decreto medesimo non si applica:

b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione NELLE discariche[2];

Riguardo a questa disposizione sono possibili due interpretazioni:

 

1) Si può pensare che l’esclusione riguardi i rifiuti inerti riguardanti i lavori di accrescimento, ricostruzione, riempimento e costruzione delle sole discariche.

Di conseguenza rientrerebbero nell’ambito di applicabilità della normativa sulle discariche le operazioni di impiego di rifiuti inerti idonei per operazioni di accrescimento/ ricostruzione o riempimento di realtà diverse dalle discariche (ad es.cavità già esistenti).

 

2) la disposizione in esame si presta ad un’altra lettura e cioè quella secondo la quale l’esclusione riguarda i rifiuti inerti idonei ai fini della costruzione di discariche e quelli idonei per operazioni di accrescimento costruzione o riempimento di realtà diverse dalle discariche ( ad es cavità già esistenti).

Data la formulazione della norma pare logico interpretarla nel senso che possono essere utilizzati per operazioni di accrescimento, costruzione o riempimento (di realtà diverse dalle discariche) in regime di esenzione dal D.lgs 36/2003, gli stessi rifiuti inerti che, sempre in regime di esenzione, possono essere utilizzati per la costruzione nelle discariche.

 

 

IV – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI INERTI IL CUI DEPOSITO SUL SUOLO O NEL SUOLO PUO’ AVVENIRE IN REGIME DI ESENZIONE DAL D.LGS.36/2003

 

Sia che si propenda per la prima delle interpretazioni indicate, sia che si propenda per la seconda, si tratta di identificare in base a quali criteri i rifiuti inerti possono essere considerati idonei alla destinazione in esame.

Il metodo più semplice consiste nel prendere in considerazione il DM 13 marzo 2003 ( che detta i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), verificare quali rifiuti sono considerati idonei e quali non idonei ad essere ammessi in discarica per inerti ( quella teoricamente di minor impatto sull’ambiente) e quindi, tra quelli idonei, vagliare quali potrebbero essere depositati sul suolo in forme diverse dalla discarica. Si distinguono le seguenti categorie di rifiuti:

1 – I rifiuti previsti dall’art.2 co.2 DM 3 marzo 2003

Si può affermare che non sono “idonei” ai fini in esame, i rifiuti previsti al co.2 dell’art.2 Dm 3 marzo 2003 in quanto non sono nemmeno idonei ad essere smaltiti in discarica per inerti.

 

1.A – Rifiuti contenenti sostanze previste dalla Tabella 1 Allegato 1 al DM 471/99

Un’attenzione particolare meritano i rifiuti che contengono sostanze che superano i limiti previsti dal DM 471/99 , Allegato 1, Tabella 1; si ricorda infatti che a norma dell’art.2 co.2 del DM 13 marzo 2003:

E' vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che:
a) contengono o sono contaminati da sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura e d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi. Sono ammissibili i rifiuti contenenti le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale”;

 

A questo punto occorre tener presente che i rifiuti contenenti le sostanze previste dal DM 471/99 si distinguono nelle seguenti categorie:

1.A.1 rifiuti contenenti sostanze previste dalla Tabella 1 Allegato 1 del DM 471/99 conformi alle concentrazioni limite stabilite per i siti a destinazione commerciale e industriale (Tabella 1/B) ma non conformi alle concentrazioni limite stabilite per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale dalla Tabella 1/A.

Il deposito sul suolo di tali rifiuti non può che rientrare nella normativa sulle discariche tant’é che, a scanso di equivoci, il Dm 3 marzo 2003 si limita ad affermare che è consentito il loro smaltimento in discarica per inerti ( il dubbio che l’interprete avrebbe potuto porsi era infatti che il deposito sul/nel suolo di tali rifiuti dovesse avvenire secondo le modalità prescritte per altri tipi di discarica).

Del resto, l’art. 3 co.2 del Dlgs 36/2003 lett. d) esclude dal suo ambito di applicabilità il solo deposito sul/nel suolo diterra non inquinata ai sensi del DM 471/99” ;

Non solo, data la formulazione generale della lett.d) del D.Lgs 36/2003 (che non fa riferimento ad alcuna specifica tabella del DM 471/99) si ritiene il deposito sul suolo di terra che superi i limiti della tabella 1A Allegato 1 del DM 471/99 debba avvenire in conformità alla normativa sulle discariche.

Questa interpretazione è confortata anche dall’elenco di rifiuti contenuti nella Tabella 3 del Dm 13 marzo 2003 elenco che, come si vedrà più avanti, raggruppa i rifiuti ammessi in discarica per inerti senza bisogno di accertamento analitico ( ai sensi dell’art.2 co.1 del DM 3 marzo 2003). Tra questi figura la seguente voce:

 

170504 Terra e rocce esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati”.

Questo punto merita una ulteriore riflessione.

La locuzione “siti contaminati” si riferisce a siti in cui si è verificato il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti di concentrazione previsti nella Tabella 1 , Allegato 1 del DM 471/99.

 

Posta questa premessa si possono distinguere le seguenti ipotesi:

 

I ipotesi Terra e rocce provenienti da un sito destinato ad uso verde pubblico, privato e residenziale in cui sia stato ravvisato il superamento anche solo di uno dei parametri previsti nella tabella 1/A, Allegato 1, del DM 471/99.

Le terre e le rocce provenienti da tale sito potranno essere ammesse in discarica per inerti solo previa caratterizzazione.

 

II ipotesi - Terra e rocce provenienti da un sito destinato ad uso industriale o commerciale, in cui non si è riscontrato il superamento dei limiti previsti dalla Tabella 1/B, Allegato1 del Dm 471/99. Il sito in questione non può dirsi contaminato. Nulla esclude, tuttavia, che le terre e rocce provenienti dal medesimo presentino sostanze che superano i limiti previsti dalla tabella 1/A, Allegato 1 del DM 471/99.

Benché siano inquinate ,stante la formulazione letterale della norma, potranno essere ammesse in discarica per inerti senza caratterizzazione ai sensi dell’art.2 co.1 del DM 3 marzo 2003 .

 

Se l’interpretazione proposta è valida, bisogna ammettere che esiste una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che intendono smaltire in una discarica per inerti terre e rocce che superano i limiti della tabella 1/A allegato 1 del DM 471/99 provenienti da un sito destinato ad uso verde pubblico, privato e residenziale, e i soggetti che intendono smaltire in discarica per inerti terre e rocce che superano i limiti di concentrazione di cui alla tabella 1/A, allegato 1 del DM 471/99, ma non quelli della tabella 1B e provengono da un sito destinato ad uso industriale/commerciale: i secondi, infatti non sembrano tenuti a caratterizzare il rifiuto perché sia ammesso in una discarica per inerti…….

Tuttavia, si perviene a diverse conclusioni interpretando la locuzione “terra e rocce…purché non provenienti da siti contaminati” di cui alla Tabella 3 del DM 13 marzo 2003, in modo sistematico con l’art.3 co.2 lett.d) del D.Lgs 36/2003 che, si è visto, ammette il deposito sul suolo, al di fuori della normativa sulle discariche, della “terra non inquinata ai sensi del DM 471/99”.

Alla luce di questa disposizione non è irragionevole ipotizzare che il legislatore abbia utilizzato la locuzione “terra e rocce …purché non provenienti da siti contaminati” come sinonimo di “terra e rocce non inquinate ai sensi del DM 471/99”.

 

Allora , ammesso che il termine “terra” utilizzato dall’art.3 co. 2 lett. d) del D.lgs 36/2003 includa anche la miscela di “terre e rocce”, ne deriva la seguente impostazione:

 

a) la terra o la terra e le rocce non inquinate ai sensi della tabella 1/ A, Allegato 1 del DM 471/99, possono indifferentemente essere depositate sul/nel suolo al di fuori della normativa sulle discariche ( o essere utilizzate, sempre al di fuori della normativa sulle discariche, per lavori di accrescimento/riempimento o ai fini di costruzione nelle discariche ai sensi dell’art.3 co.2 lett.b) del D.lgs 36/2003) o essere smaltite senza bisogno di accertamento analitico in discariche per inerti.

 

b) La terra o la terra e le rocce inquinate ai sensi della tabella 1/A allegato 1 del DM 471/99 ma conformi ai limiti della tabella 1/B allegato 1 del DM 471/99 non possono essere depositate sul/nel suolo al di fuori della normativa sulle discariche ( né possono rientrare nell’ipotesi di cui all’art.3 co.2 lett b) del D.lgs 36/2003) ma possono essere smaltite in discarica per inerti, previa caratterizzazione.

 

c) La terra o la terra e le rocce non conformi ai limiti di cui alla tabella 1/B allegato1 del DM 471/99 non possono essere depositate sul suolo al di fuori della normativa sulle discariche ( né possono rientrare nell’ipotesi di cui all’art.3, co.2 lett b) del D.lgs 36/2003) ; possono essere smaltite ma solo in discariche diverse da quella per inerti.

 

1.A.2 rifiuti contenenti sostanze previste dalla Tabella 1 Allegato 1 al DM 471/99 non conformi alle concentrazioni limite stabilite per i siti a destinazione commerciale e industriale.

Quanto detto al paragrafo 1.A.1 vale a maggior ragione per questa categoria di rifiuti di cui non è ammesso lo smaltimento in discarica per inerti ma solo in altre tipologie di discarica.

 

Procedendo per esclusione e considerato come riferimento i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica per inerti dettati dal DM 13 marzo 2003 è possibile distinguere altre due categorie di rifiuti ( che indicheremo con i nn.2 e 3).

 

2 . Rifiuti inerti individuabili in base all’art.2 co.1 lett.b) del DM 3 marzo 2003

In base a tale disposizione sono ammessi in discarica per inerti ,

i rifiuti inerti che soddisfano i seguenti requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 1 del presente decreto;
non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 2”.

La categoria in esame si distingue in due sottocategorie:

 

2.a) - Rifiuti inerti che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato non conforme alle concentrazioni fissate in tabella 1 del DM 3 marzo 2003;
contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 2.

Tali rifiuti non godono di nessuna esenzione dalla normativa sulle discariche in quanto il loro deposito sul suolo non sarebbe neppure possibile nelle forme della discarica per inerti.

2.b) - Rifiuti inerti che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 1 del presente decreto;
non
contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 2.
Salvi ulteriori approfondimenti, l’interpretazione più plausibile è quella secondo la quale il rispetto delle concentrazioni previste per l’eluato e per i contaminanti organici costituisce, di per sé, il criterio per escludere l’obbligo di smaltire i rifiuti in discariche diverse da quella per inerti.

La conformità ai parametri in questione, in altri termini, non è sufficiente per affermare a possibilità di depositare sul suolo i rifiuti di cui si tratta in regime di esenzione ( ex.art.3 co.2 lett.b) del D. Lgs 36/2003).

 

3 - Rifiuti di cui alla Tabella 3 del Dm 13 marzo 2003.

L’art.2 co.1 lett.a) del DM 13 marzo 2003 prevede:

Art. 2. - Impianti di discarica per rifiuti inerti.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella tabella 3[3] senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati gia' conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, lettera e) della direttiva 1999/31/CE ed ai criteri di ammissibilita';

La Tabella 3 specifica le condizioni che è necessario rispettare perché possa essere escluso l’obbligo di smaltire i rifiuti in essa elencati in discariche diverse da quella per inerti. Ne deriva che i rifiuti che non rispettano tali condizioni non possono essere ritenuti idonei ai sensi dell’art.3 co.2 lett.b) del D.lgs 36/2003 in quanto non sono idonei neppure ad essere smaltiti in discarica per inerti.

Rimane da stabilire se i rifiuti ammessi in discarica per inerti senza bisogno di caratterizzazione, possano essere ritenuti idonei ai sensi dell’art.3 co.2 lett.d) del D.Lgs 36/2003, per lavori di costruzione delle discariche ecc. e quindi se il loro deposito sul suolo possa avvenire in regime di esenzione dalla normativa sulle discariche e se sì, a quali condizioni. Si affronterà il problema nel paragrafo che segue.

V – RIFIUTI INERTI IDONEI AD ESSERE DEPOSITATI SUL SUOLO PER LAVORI DI ACCRESCIMENTO/COSTRUZIONE O RIEMPIMENTO O AI FINI DI COSTRUZIONE NELLE DISCARICHE: LA VALUTAZIONE DI “IDONEITA’”

A questo punto dell’indagine si può dire di aver individuato con maggiore chiarezza l’ambito di applicabilità dell’eccezione prevista dall’art.3 co.2 lett.b) del D.Lgs 36/2003.

In base a quanto detto si può affermare che è possibile, in linea di principio, impiegare in lavori di accrescimento, costruzione o riempimento o ai fini di costruzione nelle discariche ( e quindi in regime di esenzione) i seguenti rifiuti:

· la terra ( e, si può aggiungere: la terra e le rocce) non inquinate ai sensi del DM 471/99;

· i rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall’esercizio di cave (per i quali, tra l’altro, è prevista, a determinate condizioni, l’esclusione dal campo di applicazione del D.Lgs 22/97 – art.8 lett.b);

· i rifiuti inerti contenenti sostanze conformi ai limiti previsti dal DM 471/99 Allegato1,Tabella 1A , il cui eluato è conforme ai limiti previsti dal test di cessione di cui al DM 13 marzo 2003 e non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 2 del DM 3 marzo 2003 ( in via teorica è possibile, infatti, che non vi sia il rispetto contestuale di tali condizioni);

· i rifiuti previsti dalla Tabella 3 del DM 13 marzo 2003 che rispettino le condizioni ivi previste[4].

 

E’ bene sottolineare che detta individuazione non implica che i rifiuti in esame rientrino automaticamente nell’ambito di applicabilità dell’ esclusione di cui all’art.3 co.2 lett. b) del D.Lgs 36/2003 : tale disposizione infatti concerne i rifiuti inerti IDONEI in lavori di accrescimento/ricostruzione /riempimento a ai fini di costruzione nelle discariche….

La formulazione letterale della norma induce a ritenere che il loro deposito sul o nel suolo al di fuori del D.Lgs 36/2003 è subordinato ad una valutazione di idoneità di cui, tuttavia, non sono specificati i criteri.

Sembra logico affermare che tale valutazione è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione competente che avrà cura di vagliare le indicazioni contenute nella legislazione statale e finalizzate a disciplinare attività di deposito sul suolo affini o riconducibili a quelle in esame.

Ad esempio molte operazioni sino ad ora classificate come attività di recupero ambientale, di copertura i discariche, di realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e previste dal DM 5 febbraio 1998 possono ricondursi alle attività previste dall’art.3 co.2 lett. b) del D.Lgs 36/2003 ( in particolare alle attività di accrescimento/ricostruzione e riempimento di realtà diverse dalle discariche).

Questo tipo di attività potranno pertanto avvenire ex art. 33 del D.Lgs 22/97 alle seguenti condizioni:

1) abbiano ad oggetto i rifiuti sopra elencati

2) il loro deposito avvenga alle condizioni e ai limiti previsti dal DM 5 febbraio 1998 ( cioè rispettino i limiti per l’eluato disciplinati dal decreto medesimo).

 

E’ possibile ipotizzare tuttavia che l’Autorità competente decida di valutare l’idoneità dei rifiuti ai fini considerati secondo criteri diversi da quelli previsti dal DM 5 febbraio 1998 che saranno di volta in volta individuati, ad esempio in sede di approvazione di un progetto di discarica o di realizzazione di una cava……

 

CONCLUSIONI:

Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti, si può concludere come segue.

Ammesso che la sopra indicata posizione della Commissione secondo la quale le operazioni classificate dal DM 5 febbraio 1998 come di recupero ambientale, di copertura di discariche ( ma si potrebbero aggiungere anche le operazioni di deposito per rilevati e sottofondi stradali) sono riconducibili alla voce “deposito sul o nel suolo”, sia valida ( ed è sicuramente più accettabile e convincente di quella governativa anche alla luce della normativa sulle discariche), ne deriva che il DM 5 febbraio 1998 nella parte in cui disciplina le attività di recupero ambientale ( e quelle affini sopra considerate) deve considerarsi in gran parte superato.

 


[1] Si veda Albertazzi/Laraia, Il Recupero dei Rifiuti e le Procedure Semplificate, , Milano, 2003 pag.123

[2] - L’art.3 co.2 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti recita: “sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
(…) l'uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;

[3] Tabella 3 - Rifiuti inerti per i quali e' consentito lo smaltimento in discarica di rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione.

_____________________________________________________________________

Codice | Descrizione | Restrizioni

________|_____________________________|______________________________

01 04 13|Rifiuti derivanti dalla |

|lavorazione della pietra |

________|_____________________________|______________________________

10 11 03|Scarti di materiali in fibra |Solo se privi di leganti

|a base di vetro |organici

________|_____________________________|______________________________

15 01 07|Imballaggi in vetro |

________|_____________________________|______________________________

17 01 01|Cemento |Solamente i rifiuti

| |selezionati da costruzione e

| |demolizione *

________|_____________________________|______________________________

17 01 02|Mattoni |Solamente i rifiuti

| |selezionati da costruzione e

| |demolizione *

________|_____________________________|______________________________

17 01 03|Mattonelle e ceramiche |Solamente i rifiuti

| |selezionati da costruzione e

| |demolizione *

________|_____________________________|______________________________

17 01 07|Miscugli di cemento, mattoni,|Solamente i rifiuti

|mattonelle e ceramiche |selezionati da costruzione e

| |demolizione *

________|_____________________________|______________________________

17 02 02|Vetro |

________|_____________________________|______________________________

17 05 04|Terre e rocce |Esclusi i primi 30 cm di

| |suolo, la torba e purche' non

| |provenienti da siti

| |contaminati

________|_____________________________|______________________________

17 09 04|Rifiuti misti dell'attivita' |Solamente i rifiuti

|di costruzione e demolizione |selezionati da costruzione e

| |demolizione *

________|_____________________________|______________________________

19 12 05|Vetro |

________|_____________________________|______________________________

20 01 02|Vetro |Solamente vetro proveniente da

| |raccolta differenziata

________|_____________________________|______________________________

20 02 02|Terre e rocce |Solo rifiuti di giardini e

| |parchi; eccetto terra vegetale

| |e torba

________|_____________________________|______________________________

_______
* Rifiuti selezionati prodotti dalla costruzione e dalla demolizione: rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi di materiali (come metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc.). L'origine dei rifiuti deve essere nota.
Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.
_______

4. Quando si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perche' se ne conosce l'origine), anche i rifiuti alla tabella 3 devono essere sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche eccetera in quantita' tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da giustificare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categorie diversa, essi non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti.

 

[4] In questa voce, come sopra ricordato rientrano anche le terre e le rocce (CER 170504) non provenienti da siti contaminati. Ammesso e non concesso che l’interpretazione che si propone sia valida, la normativa sulle discariche sarebbe in armonia con l’art.8 lett f.bis) del D.lgs 22/97 a norma del quale “sono esclusi dall’ambito di applicabilità del presente decreto, in quanto disciplinati da specifica disposizioni di legge …le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti.”