TAR Puglia (BA), SEz. I, n. 991, del 19 giugno 2013
Rifiuti.Legittimità assoggettamento alla procedura di V.I.A. per impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi
E’ Legittimo il provvedimento della Provincia di assoggettamento alla procedura di V.I.A. per un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi. La valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00991/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2012, proposto da:
G. SCAVI di Girardi G. & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Tangari e Antonio De Feo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Piccinni 150;
contro
Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, piazza Umberto I 62;
Comune di Acquaviva delle Fonti, Regione Puglia;
nei confronti di
Murgia Sviluppo S.p.a., Provincia di Bari - Comitato Provinciale della V.I.A.;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Veneziani Giovanni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Camillo Rosalba 47/Z;
per l'annullamento
della determinazione n. 497 del 20.7.2011 del Dirigente del Settore del Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari, notificata in data 3.10.2011;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Francesca Petrucciani;
Uditi per le parti nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 i difensori avv.ti Carlo Tangari, Alessandro Amato, per delega dell'avv. Giovanni Vittorio Nardelli, e Giampaolo Sechi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La G. Scavi di Girardi G. & C. s.n.c. ha esposto di aver richiesto alla Provincia di Bari, con istanza del 22 settembre 2009, l’avvio del sub-procedimento di assoggettabilità a V.I.A. per un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in agro di Acquaviva delle Fonti; dopo l’acquisizione del parere favorevole del Comune il Comitato provinciale V.I.A. aveva formulato parere preventivo favorevole circa la non assoggettabilità a V.I.A. dell’impianto, enunciando una serie di prescrizioni, mentre in data 20 luglio 2011 la Provincia di Bari, con il provvedimento impugnato, aveva disposto l’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Dal provvedimento in questione emergeva che il 21 giugno 2011 il Comitato V.I.A. aveva riesaminato l’istanza alla luce del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2668/2009 e delle disposizioni relative alla localizzazione degli impianti, concludendo per l’assoggettamento dell’impianto alla V.I.A., onde verificare “la coerenza della proposta progettuale con il quadro di riferimento programmatico e, in particolare, con le previsioni del Piano Regionale”.
La G. Scavi ha impugnato innanzi al T.A.R. Lazio la determinazione del 20 luglio 2011 che ha disposto l’assoggettamento alla V.I.A. del progetto.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione del D.P.R. 447/98 e delle Linee Guida per la relativa applicazione approvate con delibera di G.R. 2000/2007, violazione degli artt. 1, 2 e 3 L. 241/90, eccesso di potere sotto vari profili, risultando irrilevante, ai fini della valutazione di impatto ambientale, la collocazione dell’impianto in zona agricola E1 (normale) anziché industriale, come previsto dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti;
2. violazione degli artt. 195 e ss. D.Lgs. 152/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà con gli atti presupposti, illegittimità derivata, essendo illegittima la previsione del Piano Regionale di localizzazione degli impianti quali quello in esame esclusivamente in area industriale.
Si è costituita la Provincia di Bari resistendo al ricorso ed eccependo l’incompetenza territoriale del T.A.R. adito.
Con ordinanza n. 5519 del 15 giugno 2012 il T.A.R. Lazio ha dichiarato il difetto di competenza individuando nel T.A.R. Bari il Tribunale competente a giudicare sul ricorso; la G. Scavi ha quindi riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale.
Ha svolto intervento ad adiuvandum nel giudizio la Veneziani Giovanni s.r.l..
Alla pubblica udienza del 3 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento svolto dalla Veneziani s.r.l., avendo la Provincia emesso nei confronti della stessa autonomo provvedimento di diniego non impugnato in questa sede, di tal che difetta di interesse anche l’eventuale impugnazione del Piano Regionale da parte della interveniente in questo giudizio.
Nel merito il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Con il provvedimento impugnato la Provincia di Bari ha disposto l’assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi progettato dalla ricorrente.
In merito a tali provvedimenti la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha ripetutamente chiarito che, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, ed a maggior ragione nell'effettuare la verifica preliminare, l'Amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità tecnica, censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 3 agosto 2011, n. 1205; Trib. Sup. acque pubbliche, 11 marzo 2009, n. 35; Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2008 n. 561; Id., sez. IV, 5 luglio 2010 n. 4246).
Allo stesso modo, sia la valutazione d'impatto ambientale che, ancor più, quella preliminare di assoggettamento alla stessa, non costituiscono meri giudizi tecnici, suscettibili in quanto tali di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presentano al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2009 n. 4206; Id., sez. V, 21 novembre 2007 n. 5910; Id., sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2851; Id., sez. IV, 22 luglio 2005 n. 3917; cfr. da ultimo TAR Puglia, Bari, sez. I, 14 maggio 2010 n. 1897).
Nella fattispecie, la Provincia ha congruamente motivato il proprio giudizio, che peraltro non comporta affatto il definitivo diniego alla realizzazione degli impianti, ma si limita a disporre lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.
La conformità del progetto alle previsioni urbanistiche, infatti, costituisce, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, elemento indispensabile della valutazione relativa alla verifica di impatto ambientale, come comprovato dall’art. 16 della L.R. 11/2001, che elenca tra i documenti da produrre a cura dell’interessato “una relazione sulla conformità del progetto alla normativa in materia ambientale paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione o pianificazione territoriale e urbanistica”: tale obbligo indica, del tutto logicamente, il valore di presupposto indispensabile della congruenza del progetto con le previsioni che la documentazione richiesta è chiamata ad attestare.
Ne deriva che legittimamente la Provincia ha incluso tra gli aspetti da scrutinare nell’ambito della procedura di v.i.a. anche quello relativo alla compatibilità dell’intervento rispetto alla pianificazione vigente.
Né può sostenersi, come addotto dalla ricorrente, che la valutazione della compatibilità urbanistica nell’ambito della v.i.a., e preliminarmente rispetto alla eventuale approvazione della variante ex art. 5 D.P.R. 447/98, costituirebbe un insuperabile ostacolo all’autorizzazione dell’impianto, in quanto la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili, di tal che anche il profilo della autorizzabilità della variante all’esito della conferenza di servizi potrà in quella sede essere debitamente esaminato.
Da tali considerazioni discende poi l’inammissibilità della seconda doglianza, incentrata sulla illegittimità derivata dalla illegittima previsione del Piano Regionale di localizzazione degli impianti quali quello in esame esclusivamente in area industriale.
Dovendo, infatti, ancora essere valutata dall’Amministrazione, nelle successive fasi procedimentali, la compatibilità dell’intervento con il contesto ambientale e la disciplina urbanistica, nonché l’eventuale variante ex art. 5 D.P.R. 447/98, e considerata, altresì, la eventualità di una interpretazione del Piano Regionale, da parte dell’Amministrazione, in senso non ostativo alla realizzazione dell’impianto, non è ravvisabile alcun interesse attuale della ricorrente all’impugnazione di tale Piano.
Il conclusione il ricorso va in parte respinto, con riferimento al primo motivo, e in parte dichiarato inammissibile, con riferimento al secondo.
Il mutamento di orientamento della stessa Amministrazioni giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Dichiara inammissibile l’intervento proposto dalla Veneziani s.r.l..
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)