Il formulario d’identificazione per il trasporto dopo le modifiche del dlgs 116/2020, per il momento, è … uguale a prima!

di Marcello FRANCO

In un recente articolo pubblicato su lexambiente il 27 novembre 2020, titolato “ Il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il formulario d’identificazione per il trasporto dopo le modifiche del dlgs 116/2020 ”, il Prof. Bernardino Albertazzi, dopo aver illustrato – parafrasando e sintetizzando il nuovo art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 – i canoni strutturali del futuro “ Sistema di tracciabilità dei rifiuti”, che tutti ci auguriamo che non si risolva in un “SISTRI-bis”, e dopo aver precisato che per il momento “ continueranno ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto ”, si sofferma sulle – a suo modo di vedere – “novità” in materia di formulari introdotte dal d.lgs. n. 116/2020.

Da un approfondito esame letterale dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, come da ultimo modificato, avendo rilevato – e premesso – che “ Il nuovo testo dispone ora (sic!) che il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR), dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario ”, il Prof. Albertazzi, anche con l’ausilio del dizionario della lingua italiana, rileva e sottolinea le seguenti “novità”:

– “ In merito al requisito sub a) (nome ed indirizzo del produttore e del detentore), merita evidenziare la non alternatività tra l’indicazione del produttore del rifiuto e del detentore dello stesso, quando tali soggetti non coincidono ”;

– nella lettera b) è richiesta anche la “ origine … del rifiuto”, sicché “ Applicando la definizione di “origine” al requisito di cui al comma primo dell’art.193 del Dlgs 152 del 2006 e s.m., risulta del tutto evidente che tale requisito richiede l’espressa indicazione del luogo in cui i rifiuti sono stati effettivamente prodotti (e dunque del produttore), e non già di quello in cui siano stati, successivamente ed eventualmente, stoccati ”.

In realtà la “nuova” norma che “ora” dispone che il trasporto di rifiuti sia accompagnato da un documento di identificazione, per la parte in cui ne determina i contenuti (ossia lett. a), b), c), d) ed e)) è assolutamente identica, parola per parola, al comma 1 del previgente art. 193 del d.lgs. n. 152/2006 [1], che a sua volta era assolutamente identico, parola per parola, al comma 1 dell’art. 15 del d.lgs. n. 22/1997.

È quindi da più di ventidue anni che, stando alla lettera, sul formulario dovrebbe essere indicato anche il produttore, se diverso dal detentore (o viceversa, se si vuole, ma il risultato è lo stesso) ed è da più di ventidue anni che, vocabolario alla mano, sul formulario si dovrebbe indicare “dove” – e forse anche “come” – siano stati originati i rifiuti, ma è da poco meno di ventidue anni che sul formulario vengono riportati i dati identificativi del produttore “o” (in alternativa) del detentore con l’ “indirizzo dell’impianto o unità locale di partenza del rifiuto[2] e non quello dell’ “originaria” “origine” dello stesso, in conformità al modello approvato con apposito decreto ministeriale ed alle relative istruzioni con il medesimo decreto impartite e senza che sia stata mai sollevata contestazione alcuna.

Può anche essere che il d.m. n. 145/1998 non sia conforme e rispettoso della disposizione di legge in attuazione della quale è stato emanato – disposizione che, come s’è detto è rimasta invariata dal 1997 ad oggi –, ma da un lato nessuno ne ha mai eccepito la legittimità, dall’altro il legislatore (delegato) per ben due volte ne ha confermato, sia pur in via transitoria, la piena validità: nel 2006 con il d.lgs. n. 152/2006 e nel 2020 con il d.lgs. n. 116/2020.

Si potrebbe obiettare che contemporaneamente – e contestualmente – il legislatore ha anche confermato che nel formulario debbono essere riportati “nome ed indirizzo del produttore e del detentore” nonché “ origine … del rifiuto”, precisando come, mentre questi requisiti sono stati espressamente scritti – o “copia-incollati” – la conferma del formato e delle modalità di compilazione del formulario risulta solo dal rinvio al d.m. n. 145/1998 che forse il legislatore del d.lgs. n. 152/2006 e quello del d.lgs. n. 116/2020 non avevano nemmeno letto (o riletto). D’altra parte non sarebbe certo la prima volta che il legislatore, sia ordinario che delegato, parla e scrive di cose che non conosce o conosce solo per sentito dire.

Resta comunque che il cittadino è tenuto a rispettare le leggi con le modalità che il legislatore, consapevolmente o inconsapevolmente, gli ha indicato e, nel caso in esame, sia pur in via transitoria (da quattordici anni a questa parte), gli è stato detto che deve assolvere all’obbligo di cui all’art. 193 del d.lgs. n. 152/2006 compilando un modulo nel quale vi è uno ed un solo riquadro relativo al “Produttore/Detentore” da compilare riportando “ i seguenti dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti: denominazione o ragione sociale dell’impresa; codice fiscale dell’impresa; indirizzo dell’impianto o unità locale di partenza del rifiuto; eventuale n. iscrizione all’albo delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti o autorizzazione o estremi della denuncia di inizio di attività effettuata ai sensi [all’epoca] degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5.2.97, n. 22[2].

Quando e se verranno emanate nuove disposizioni (con il decreto di cui al comma 2 dell’art. 193 del d.lgs. n. 152/2006 o nel contesto del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti) ne riparleremo.

Marcello Franco – Venezia

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NOTE

1) È appena il caso di precisare come, contrariamente a quanto più d’uno pensa, il previgente testo art. 193 del d.lgs. n. 152/2006 non è quello previsto dal d.lgs. dall’art. 16 del d.lgs. n. 205/2010. La sostituzione degli artt. 188, 189, 190 e 193 e l’introduzione degli artt. 188-bis e 188-ter, previste da detto art. 16 del d.lgs. n. 205/2010 erano infatti subordinate al verificarsi di una condizione prevista dal comma 2 di detto art. 16 (cessazione del cosiddetto “doppio binario” e definitiva ed integrale entrata in vigore del SISTRI) che non si è mai verificata né formalmente (il d.m. 17 dicembre 2009 è stato soppresso in parte qua prima che producesse i suoi effetti), né sostanzialmente (anche SISTRI è stato soppresso e non è mai divenuto realmente e compiutamente operativo ed obbligatorio).

2) Allegato C), sez. III, lett. A), del d.m. n. 145/1998.