Veicolo fuori uso abbandonato in area condominiale sottoposto a fermo amministrativo: Analisi , Soluzioni e modulistica

di Giuseppe AIELLO

Ho pensato di trattare la questione delle auto abbandonate gravate da fermo amministrativo in quanto mi sono accorto, a seguito di tantissime richieste di chiarimenti che mi sono pervenute, che l’argomento è di grande attualità e interessa una moltitudine di persone.

Per questo è necessario chiarire 3 aspetti fondamentali della questione, il primo riguarda la gestione delle auto abbandonate e le differenti disposizioni normative , la seconda l’utilizzo degli spazi condominiali comuni e la terza la possibilità o meno di rottamare un’auto sottoposta a fermo amministrativo. In ultimo le conclusioni e le possibili soluzioni al problema.

  1. La gestione delle auto abbandonate

Per prima cosa è necessario chiarire che è vietato lasciare la propria autovettura in una qualunque area di sosta, anche in quella condominiale, per mesi, anni tanto che l'autovettura risulti poi “in pessimo stato di conservazione e priva di vari componenti”, di fatto abbandonata. Secondo il D.Lgs 209/2003 e più precisamente l’art. 3 comma 2 lettera D, un veicolo può classificarsi fuori uso, quindi rifiuto ai sensi dell’art 183 c 1 let. a del D.lgs 152/2006, quando ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono. Un'auto abbandonata viene considerata un rifiuto speciale pericoloso anche se è ancora dotata di targa (Cassazione III sezione penale sentenza numero 6667 del 20 dicembre 2011, pubblicata il 20 febbraio 2012). la Suprema Corte di cassazione sez. III con sentenza n. 11030 del 16 marzo 2015 individua – in maniera conforme rispetto alla pregressa e successiva giurisprudenza – le ipotesi in cui un veicolo può considerarsi fuori uso, ossia:

– quando il proprietario se ne disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene;
– veicolo ufficialmente privato della targa (anche prima della consegna al centro di raccolta);
– veicolo che risulti in evidente stato di abbandono, anche su area privata.
Peraltro, i giudici nelle motivazioni della sentenza, su citata, rilevano che la condizione di rifiuto non può essere “del tutto esclusa” nemmeno con riferimento ai veicoli sottoposti a sequestro quando questi, per le modalità con cui sono detenuti, “siano da considerare obiettivamente destinati all’abbandono”. Si tenga ancora presente che secondo altra pronuncia della Corte Suprema rientrano nella nozione di rifiuti speciali i veicoli a motore, i rimorchi e loro parti e che a tal fine è necessario che si tratti di mezzi non più usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico. È cioè sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di "res nullius", bensì in quello traslato - funzionale di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita (Sez. 3, n. 4362 del 18/03/1991, Gallello, Rv. 186811). Quindi si ritiene che la condizione di rifiuto, ossia di veicolo fuori uso, da parte di un’auto abbandonata non possa venir meno con la condizione di essere sottoposta a fermo amministrativo e detenuta in area condominiale.

La disciplina dei veicoli abbandonati viene sostanzialmente rinvenuta in due distinte disposizioni normative:

D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);

D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Il D.lgs 209/2003 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) possiamo definirlo come la normativa quadro in materia, esso si occupa della disciplina dei veicoli fuori uso, prevedendo un apposito regime sanzionatorio, limitatamente ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5), di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE1, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.

Il D.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) si occupa in modo residuale dei veicoli fuori uso limitandosi a trattare quegli aspetti per i quali non trova applicazione il D.lgs 209/2003. Nella Parte IV del T.U.A. l’art 231 è dedicato ai Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 ( quindi si applica per tutte le fattispecie che riguardano i veicoli diversi, da quelli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5).

  1. Gli spazi condominiali comuni

La seconda questione che emerge dalla richiesta riguarda l’uso degli spazi condominiali per la sosta esclusiva da parte di uno specifico condomino che , nel caso di specie, detiene, su area in comune, addirittura un relitto ovvero un furgone arrugginito, pieno di letame, foglie e sporcizia sottoposto a fermo amministrativo.

E’ considerata pacifica, in giurisprudenza, l'utilizzabilità a parcheggio del cortile comune, tra le cui destinazioni accessorie, oltre a quella principale di dare aria e luce alle varie unità immobiliari, "rientra quella di consentire ai condomini l'accesso a piedi o con veicoli alle loro proprietà, di cui il cortile costituisce un accessorio, nonché la sosta anche temporanea dei veicoli stessi, senza che tale uso possa ritenersi condizionato dall'eventuale più limitata forma di godimento del cortile comune praticata nel passato" (Cass. n. 13879/2010). L’area sulla quale è detenuto il veicolo in questione è di proprietà del condominio, e come tutti i beni condominiali, il suo utilizzo è regolato dall’art. 1102 cod. civ. in base al quale ciascun condomino è libero di utilizzare gli spazi comuni – in quanto anche propri, in base ai millesimi – purché non ne alteri la destinazione e non impedisca anche agli altri condomini di farne «pari uso».

Bisogna a tal punto evidenziare, così come rappresentato in giurisprudenza, (Cass. sent. 21/05/1994, n. 4996; 9 dicembre 1988, n. 6673; 14 dicembre 1988, n. 6817; 16 febbraio 1977, n. 697; n. 23660/2016) che il parcheggio, da parte del condomino della propria autovettura per lunghi periodi di tempo su una porzione del cortile comune, costituisce abuso agli effetti dell’articolo 1102 del Codice civile, in quanto, impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà. I cortili ed esplicitamente pure le stesse aree destinate a parcheggio, rispetto ai quali manchi un’espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, rientrano tra le parti comuni dell’edificio condominiale, a norma dell’art. 1117 c.c. (Cass. 8 marzo 2017, n. 5831), e il loro utilizzo esclusivo a beneficio di alcuni soltanto dei condomini, fa venire meno la funzione dell’area comune. Il cortile del condominio quindi non può essere usato come area di sosta permanente di veicoli fuori uso resi tali perché in evidente stato di abbandono anche se sottoposti a fermo amministrativo. Nei casi di abusi commessi dai condomini sulle cose comuni, così come il caso rappresentato, i condomini possono esigere che l’Amministratore intervenga a tutela avendo lo stesso a disposizione sostanzialmente tre strumenti:

a) La sanzione condominiale;

b) Il ricorso all’Autorità Amministrativa ovvero segnalare agli organi di controllo l’abuso commesso;

c) Il ricorso all’Autorità Giudiziaria;

Se l’Amministratore consente che si verifichino abusi condominiali senza intervenire, viene meno ai suoi compiti e può essere sostituito dall’assemblea condominiale. La decisione spetta comunque alla maggioranza dei condomini. Indipendentemente da ciò, qualunque condomino ha diritto di usare gli strumenti del ricorso all’Autorità Amministrativa e del ricorso all’Autorità Giudiziaria contro abusi condominiali.

3. Il fermo amministrativo del veicolo

In relazione al fatto che il proprietario asserisca che, sul veicolo lasciato in area condominiale, ci sia un fermo amministrativo e di non avere i documenti per spostarlo è bene precisare quali siano le disposizioni che regolano la procedura del fermo amministrativo del Veicolo Abbandonato.

Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, "bloccano" un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada. Il procedimento legato al fermo di un veicolo è disciplinato dal Titolo II del d.P.R. n. 602/1973, intitolato "Riscossione Coattiva", e capo II, intitolato “Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati”. L’art. 3, al co. 41, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248/2005, statuisce che il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 503/1998.

Il fermo amministrativo comporta:

Divieto di circolazione per un determinato periodo;

Divieto di demolizione, esportazione o radiazione del veicolo;

Divieto di circolazione e radiazione, anche in caso di vendita del veicolo; o Eventuale vendita forzata del veicolo da parte di Equitalia, in caso di difetto di pagamento.

Il veicolo sottoposto a Fermo Amministrativo è soggetto al divieto di rottamazione e di vendita e quindi non può circolare, non può essere radiato dal PRA, esportato o rottamato, esso deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ad esempio garage o cortile privato ecc.. Si precisa che non è possibile demolire un veicolo se è iscritto un fermo amministrativo anche se lo stesso è interessato dall’annotazione della sospensione del fermo amministrativo che è bene precisare consente la circolazione del veicolo, ma non consente l’esecuzione della pratica di radiazione per demolizione. Il divieto di radiazione dei veicoli con fermo amministrativo, secondo quando riportato dall’ACI, non si applica nei seguenti casi:

1. il veicolo ha subito danni ingenti o è andato distrutto (per es. per incendio, incidente stradale, calamità naturale ecc.). Occorre allegare alla richiesta una dichiarazione di un’autorità pubblica competente attestante la non utilizzabilità del veicolo

2. richiesta proveniente da altra Pubblica Amministrazione

3. certificato di rottamazione con data antecedente all’iscrizione del fermo amministrativo

4. nulla osta alla demolizione rilasciata dallo stesso Concessionario che ha iscritto il fermo amministrativo.

IL proprietario di un veicolo sottoposto a Fermo Amministrativo per poter demolire la propria autovettura può scegliere di:

A) saldare completamente la propria posizione debitoria;

B) Dimostrare che veicolo abbia subito danni ingenti o è andato distrutto (circolare ACI prot. 11454 del 16 settembre 2009);

La circolare n°10649 del 01/09/09 della Direzione Centrale dei Servizi Delegati ACI-PRA di Roma , impartisce a tutti i Pra d’Italia, di non dare seguito alle radiazioni di autoveicoli, se su di essi grava un Fermo Amministrativo. Nella stessa circolare si precisa però:<< che per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), possono essere radiati, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un’Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo. Parimenti possono essere accolte le richieste di radiazione di veicoli oggetto di gravame provenienti da una P.A. (Prefettura, Agenzia del Demanio, Protezione Civile, etcc,)>>.

  1. Conclusione e soluzioni

Spesso in aree condominiali vengono rinvenute auto , gravate da fermo amministrativo, in evidente stato di abbandono pieno di rifiuti ecc. ecco come intervenire.

Con riferimento alla presenza di un relitto ovvero un furgone arrugginito, pieno di letame, foglie e sporcizia, abbandonato in area condominiale si ritiene che possano individuarsi profili di irregolarità alle disposizioni di cui al D.lgs 209/2003 nonché al D.lgs 152/2006 a seconda della tipologia di veicolo. Ad ogni buon conto l’amministratore del condominio, di propria iniziativa o a segnalazione dei condomini interessati potrà, in prima battuta, diffidare il proprietario del veicolo fuori uso abbandonato a rimuovere lo stesso a tutela dell’ uso e della gestione degli spazi comuni nel caso di inadempimento l’amministratore dovrà attivare le procedure sanzionatorie previste, non ultimo la segnalazione agli organi di controllo.

A seguito della segnalazione da parte dell’amministratore ad un organo di controllo è bene precisare che gli stessi, in via generale, non potranno applicare il D.M. 22-10-1999 n. 460 (Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile) se l’area in questione è un’area privata non soggetta ad uso pubblico. In tal caso l’organo di controllo potrà avviare la procedura di rimozione in considerazione che l’art 192 del D.lgs 152/2006 vieta l’abbandono e il deposito incontrollato del rifiuto essendo tale il veicolo fuori uso. Di certo, a prescindere dalle violazioni che verranno applicate in base alle due diverse disposizioni ( D.lgs 209/2003 e/o D.lgs 152/2006), gli organi di controllo dovranno segnalare il fatto all’autorità Amministrativa ( Sindaco) il quale dovrà emanare ai sensi dell’art. 192 citato l’ordinanza di rimozione e smaltimento del veicolo. L’inottemperanza a tale disposizione comporterà la denuncia all’A.G. competente con conseguente sanzione di cui all’art 255 c. 3 del D.lgs 152/2006 che prevede l’arresto fino ad un anno. Il proprietario del veicolo fuori uso , in deroga alle disposizioni che vietano la radiazione delle auto sottoposte a fermo amministrativo, potrà anche prima dell’avvio della procedura coattiva di cui all’art 192, come previsto, dalla circolare n°10649 del 01/09/09 della Direzione Centrale dei Servizi Delegati ACI-PRA di Roma, richiedere una dichiarazione di all’Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo e così avviare a demolizione il proprio veicolo.

ALLEGATI

Tratti da manuale POLAMBIENTE di Giuseppe Aiello

All.to 1

Al Comando di Polizia Municipale di

_____________

Oggetto: Richiesta attestato per demolizione auto sottoposta a fermo amministrativo

Io sottoscritto ___________ nato a ______________ il ______________ e residente in _____________via __________ n. 84, Proprietario del veicolo targato ____________ marca ____________, sottoposta a fermo ammnistrativo e custodito dall’anno __________ presso la mia proprietà sita in ______________________, al fine di procedere alla demolizione dello stesso e poter di conseguenza effettuare la relativa radiazione come previsto dalla Circolare A.C.I. prot. DSD/0011454/09 del 16 settembre 2009 dall’inequivocabile titolo “Divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo amministrativo”

CHIEDO

che mi venga rilasciato un attestato di non utilizzabilità del veicolo in considerazione dello stato in cui versa lo stesso essendo in evidente stato di abbandono e, a seguito del protratto deposito all’aperto e all’ avversità atmosferiche, nonché per atti vandalici subiti, è fortemente ( ) danneggiato ( ) distrutto

IL RICHIEDENTE

Allegato n 2

OGGETTO: SCHEDA DI CONSTATAZIONE DI NON UTILIZZABILITA’ DEL VEICOLO

Circolare n°10649 del 01/09/09 la Direzione Centrale dei Servizi Delegati ACI-PRA

RICHIEDENTE: _____________________, nato a __________________ il ___ / ___ / ______ e residente in ____________________________ via ____________________ N.________________

In data _______ , luogo ______________________ i sottoscritti ___________________________, appratenti al Comando in intestazione , facendo seguito alla istanza posta dal richiedente in oggetto indicato relativa al rilascio di attestazione di non utilizzabilità del veicolo sotto indicato gravato da Fermo Amministrativo da parte di __________________________ ai fini della presentazione dell’istanza di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico danno atto di procedere alla presente verbalizzazione dopo aver effettuato ispezione dei luoghi e visonato il seguente veicolo:

Categoria:

Marca:

Modello:

Targa:

Telaio:

Colore:

Attestano di aver rinvenuto lo stesso in località _____________________ in area pubblica privata di proprietà del Sig. ______________ _____________________, nato a __________________ il ___ / ___ / ______ e residente in ____________________________ via ____________________ N.________________

• Che tale veicolo visibilmente presenta danni ingenti danni distrutto

provvisto sprovvisto della targa anteriore e posteriore,

in evidente stato di abbandono con fermo sin dal ___________ mancante delle seguenti parti:

Carrozzeria_________________________________________________________________________________;

Motore_______________________________________________________________________;

Pneumatici__________________________________________________________________________________;

Che il veicolo sopra indicato, in base al proprio stato d’uso e di conservazione è da considerarsi:

utilizzabile non più utilizzabile Rifiuto

__________________________________________ ;

Il presente verbale viene rilasciato ai sensi della Circolare n°10649 del 01/09/09 la Direzione Centrale dei Servizi Delegati ACI-PRA

GLI AGENTI ACCERTATORI

All.to 3

Prot. _____________

OGGETTO: ATTESTATO di non utilizzabilità del veicolo. Gravato da fermo amministrativo e trovato in evidente stato di abbandono .

Il sottoscritto Comandante ________________, responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di ______________ ;

Vista la richiesta prot. 15808 presentata in data _____________ dalla Sig.ra __________________ nata a ______________ il __________ e residente ____________ n. 157 , Proprietaria del veicolo targato ____________ “modello ”, sottoposto a fermo ammnistrativo e custodito dall’anno ___________ presso la sua proprietà sita in Lioni ;

Considerato che la citata richiesta è finalizzata al rilasciato di attestato relativo “allo stato in cui versa il veicolo in questione essendo lo stesso in evidente stato di abbandono e, a seguito del protratto deposito all’aperto e all’ avversità atmosferiche, nonché per atti vandalici subiti, è fortemente danneggiato e inutilizzabile e privo di valore commerciale”.

Viste le Circolari A.C.I. prot. n. 10649 del 01/09/09 e la successiva prot. n. DSD/0011454/09 del 16 settembre 2009, dall’inequivocabile titolo “Divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo amministrativo”, emessa per fornire alcune precisazioni di dettaglio rispetto alla possibilità di effettuare la radiazione per i veicoli gravati dal fermo amministrativo a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un’Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo;

Effettuati i relativi accertamenti e riscontri scheda di rilevazione Prot. ______ del _________ prot;

Visto il D.lgs 267/ 2000

A T T E S T A

Che il veicolo targato _________ “_________” è stato trovato in evidente stato di abbandono e, a seguito del protratto deposito all’aperto e all’ avversità atmosferiche, nonché per atti vandalici subiti, è fortemente danneggiato ed inutilizzabile. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge come previsto dalle circolari ACI prot. n. 10649 del 01/09/09 e DSD/0011454/09 del 16 settembre 2009 .

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".(lett. c-bis del comma 2, dell'articolo 74, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, introdotta dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183).

Data IL COMANDANTE

1 La direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.