Cass. Sez. III n. 47094 20 novembre 2019 (UD 12 set 2019)
Pres. Liberati Est. Scarcella Ric. Ventura
Urbanistica.Lottizzazione e confisca

E’ conforme ai principi convenzionali la confisca di tutte le aree abusivamente lottizzate, indipendentemente dalla presenza o meno di volumi, mentre tale misura ablativa non potrebbe mai riguardare aree completamente estranee all'attività lottizzatoria abusiva, ponendosi una simile evenienza platealmente in contrasto con i richiamati principi. Tuttavia, la verifica circa la corretta estensione della confisca richiede un accertamento in fatto che deve necessariamente essere effettuato, sulla base di dati materiali oggettivi, dal giudice del merito e da questi supportato con adeguata e specifica motivazione, sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti propri di tale giudizio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29.05.2015, depositata in data 12.06.2015, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Palermo del 26.02.2013, appellata anche dalla Ventura, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di lottizzazione abusiva ascrittole, perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto l’appellata sentenza; giova precisare, per migliore intelligibilità dell’impugnazione, che, per quanto qui di interesse, era stato contestato, oltre alla violazione delle contravvenzioni edilizie, in materia antisismica e in materia di conglomerato cementizio armato (artt. 44, lett. b), 64, 65, 71, 72, 93 e 94, d.P.R. n. 380 del 2001), anche il reato di lottizzazione abusiva (art. 44, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001), ascritto alla stessa imputata poiché, quale proprietaria di un lotto di terreno facente parte di un’area maggiormente estesa interessata da un frazionamento, interdetta all’uso edificatorio e/o urbanistico, operava una trasformazione urbanistica di tale lotto in violazione del PRG del Comune di Palermo, realizzando abusivamente in quell’area due immobili ad un’elevazione f.t., entrambi definiti, di circa 110 e 90 mq. ciascuno, fatti commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei capi di imputazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia iscritto all’Albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., deducendo due motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce la ricorrente, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., sotto il profilo della violazione di legge, sub specie dell’art. 30, co. 1, d.P.R. n. 380 del 2001 degli artt. 129, co. 2, 192 e 238-bis e 530 cod. proc. pen. e correlato vizio motivazionale.  
In sintesi, sostiene la ricorrente che la motivazione dell’impugnata sentenza non indicherebbe, nemmeno laconicamente, le ragioni giuridiche e fattuali che avrebbero condotto la Corte territoriale a non valutare l’inconfutabile dato della mancanza, nell’area in questione, della necessaria visibile mutazione dell’assetto territoriale. I giudici di appello non solo non avrebbero motivato sul presupposto indefettibile ex art. 30, T.U. edilizia, della trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio interessato, ma avrebbero altresì dimostrato un totale ed assoluto disinteresse allo status di urbanizzazione del sito. Diversamente, sarebbe stato acclarato con sentenza n. 2489/2008, del 29.09.2008, acquisita agli altri del processo, che il sito in questione fosse ampiamente urbanizzato e come l’intervento edificatorio posto in essere dalla ricorrente non abbia minimamente condizionato e influito sull’assetto territoriale circostante. I giudici, inoltre, non avrebbero motivato sulle ragioni per cui gli eventi ascritti fossero idonei a snaturare la programmazione dell’uso del territorio stesso, quale delineata dello strumento urbanistico generale. Sarebbe poi inconferente il mero richiamo alla lottizzazione negoziale, in quanto la prova della responsabilità della ricorrente sarebbe priva di idonei riscontri probatori. A tal proposito, osserva la ricorrente, nessuno procedimento era stato avviato nei confronti della venditrice del lotto del terreno, aggiungendosi che le opere realizzate erano di ridotta volumetria. Difetterebbe, quindi, qualsiasi accertamento in ordine alla sussistenza della coscienza e volontà di partecipazione a. c.d. intento lottizzatorio da parte dell’imputata, sia quanto alla parte negoziale che alla parte materiale. La motivazione non renderebbe nemmeno esaurientemente edotti del ragionamento inferenziale e discretivo utilizzato per giungere a ritenere solo la Ventura (ed altra imputata) colpevole della contravvenzione in questione, a fronte di ben otto coimputati che erano stati invece assolti in appello. La Corte d’appello, dunque, avrebbe solo apparentemente ottemperato all’onere di motivare la decisione, peraltro omettendo qualsiasi considerazione della prova costituita dalla sentenza di merito resa nell’altro processo in precedenza richiamata, che, pur legittimamente ammessa ed assunta, non sarebbe stata valutata, ciò che avrebbe condotto ad escludere la sussistenza dell’illecito lottizzatorio.

2.2. Deduce la ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., sotto il profilo della violazione di legge, sub specie degli artt. 30, co. 1, e 44, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001 e correlato vizio motivazionale.  
In sintesi, sostiene la ricorrente che erroneamente i giudici di appello avrebbero confermato la disposta confisca. I giudici di appello, in particolare, pur dando atto della necessità di una più stringente motivazione a seguito della sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale sul tema della c.d. confisca urbanistica senza condanna, si sarebbero sottratti al compito valutativo richiesto dal Giudice delle Leggi, limitandosi la Corte territoriale a riportare acriticamente un mero elenco di dati oggettivi e soggettivi che, senza alcuna esauriente argomentazione dimostrativa, non avrebbero consentito di acclarare la sussistenza del reato ascritto, soprattutto sotto il profilo soggettivo. Sul punto, i giudici di appello avrebbero tentato di circoscrivere ed accertare l’elemento soggettivo della ricorrente, richiamando erroneamente quello della parte venditrice, totalmente estranea al processo. Si sarebbe trattato di un grossolano ed evidente errore, non solo ritenendo provato l’elemento soggettivo di un terzo estraneo al processo, ma anche non operando alcun distinguo tra gli elementi a sostegno della configurate lottizzazioni. Si osserva, conclusivamente, che - seppur in attesa della decisione della Grande Camera della Corte e.d.u. su alcuni ricorsi avente ad oggetto la medesima questione della legittimità di disporre la confisca urbanistica senza condanna, assunta in decisione sin da 2.09.2015 -, sarebbe mancato l’accertamento della colpevolezza individuale, e dunque la verifica dell’attribuibilità soggettiva della sanzione punitiva all’autore, accertamento imposto non solo dalla decisione della Corte costituzionale richiamata, ma anche dalla stessa giurisprudenza di questa Corte che ha sempre richiesto, ai fini della confisca in caso di reato estinto per prescrizione, un accertamento giudiziale in punto di elemento soggettivo del reato. E, sul punto, non sarebbe revocabile in dubbio che la parte motiva della sentenza impugnata, pretermissiva di una verifica incidentale, sia affetta da tale vizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La sentenza dev’essere annullata con rinvio per le ragioni infra esposte, pur dovendo rilevarsi l’inammissibilità delle doglianze esposte con il ricorso.

4. Il ricorso è invero inammissibile, per effetto del principio più volte affermato secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud.  (dep. 15/09/2009 ) Rv. 244274).
Inoltre, si è correttamente evidenziato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (ex multis: Sez. 4, Sentenza n. 23680 del 07/05/2013 Ud.  (dep. 31/05/2013 ) Rv. 256202).

5. Nel caso di specie, la ricorrente evoca, oltre che vizi di asserita violazione della legge sostanziale e processuale, anche vizi della motivazione, la cui deduzione è incompatibile con quell’attività di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", richiesta dalla giurisprudenza costante di questa Corte e che, invece, presupporrebbero lo svolgimento di un’attività di "apprezzamento" che implica la necessità di accertamento o di approfondimento, incompatibile con la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. (valutazione, del resto, che già il giudice di appello aveva svolto con esito negativo, come si desume dalla lettura della motivazione della sentenza di appello) in presenza di un’accertata e dichiarata causa estintiva del reato.

6. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.
Ed invero, quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, oggetto di accertamento unitamente all’elemento oggettivo, i giudici di appello non si limitano solo a richiamare la condotta della parte venditrice, ma valorizzano proprio il comportamento della Ventura (e dell’altra acquirente nei cui confronti viene adottata in appello sentenza di non doversi procedere per prescrizione), sottolineando come fosse pacifico che la stessa avesse costruito nel lotto di sua proprietà non opere di urbanizzazione primaria, ma, in spregio della normativa edilizia in tema di p.d.c. e di quella sismica e regolativa dell’uso del c.a., ampie costruzioni ad uso abitativo, in numero di due, interamente definite al momento del sopralluogo.
Si legge in sentenza come tale condotta oggettiva si coniughi con le altre emergenze relative alla provenienza del fondo (e, si noti, solo in tale parte, incidentalmente, i giudici di appello accennano al possibile coinvolgimento della parte venditrice), valorizzando tuttavia la circostanza che la Ventura fosse perfettamente a conoscenza che ella non potesse costruire sul lotto acquistato, ciò in base al certificato di destinazione urbanistica allegato ai rispettivi atti di acquisto del gennaio e giugno 2004. Secondo la Corte territoriale, dunque, proprio l’insieme di tutte queste circostanze indurrebbe a ritenere che l’imputata, sia sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo alla natura e vastità delle opere ed agli altri rilievi di tempo e luogo, sia sotto il profilo soggettivo, avesse concorso nel reato di lottizzazione abusiva, prima nella forma negoziale e poi in quella materiale, compiuto – si afferma incidentalmente – anche dalla precedente proprietaria del terreno.
Esclusa la qualifica di terzo acquirente di buona fede della Ventura, trova applicazione, dunque, trattandosi di soggetto acquirente, il principio secondo cui in tema di lottizzazione abusiva, la consapevolezza, in capo all'agente, dell'abusività della lottizzazione di terreni si trae dal fatto di dover allegare, per legge, all'atto di trasferimento, il certificato di destinazione urbanistica che contiene tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata (Sez. 3, n. 36304 del 14/05/2008 - dep. 22/09/2008, Zarcone e altri, Rv. 242153). L’art. 30, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, infatti, prescrivendo a pena di nullità l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica a tutti gli atti di trasferimento o di costituzione o scioglimento di diritti reali relativi a terreni, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche che riguardano l'area cui si riferisce, rende estremamente difficile per il venditore una negoziazione inconsapevole, atteso che il mancato rilascio, nel termine prescritto di giorni trenta dalla richiesta, del citato certificato, comporta la sua sostituzione con una dichiarazione dell'alienante stesso attestante la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti (Sez. 3, n. 36940 dell’11/05/2005 - dep. 12/10/2005, Stiffi ed altri, Rv. 232188).

7. Attesa la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, deve essere esaminata l’unica questione giustificatrice del rinvio a nuovo ruolo del processo, chiamato all’ud. 18.01.2017, successivamente rifissato all’ud. 29.09.2017, non essendo a tale data ancora stata depositata la sentenza della Grande Camera della Corte EDU, deposito, come è noto, intervenuto solo in data 28.03.2018.
Sul punto, la questione posta dal caso in esame, è ben più semplice rispetto alla complessa vicenda che ha visto la corte EDU pronunciarsi nei ricorsi riuniti (casi G.I.E.M. s.r.l. v. Italy, Hotel promotion Bureau s.r.l. and Rita Sarda s.r.l. v. Italy, and Falgest s.r.l. and Gironda v. Italy).

8. Ed invero, nell’attuale vicenda, anzitutto, l’attuale ricorrente è stata chiamata a rispondere quale acquirente del lotto di terreno oggetto di frazionamento operato da tale Di Mino Loretta appena pochi mesi prima della vendita all’imputata.
Non si pone, quindi, il primo dei problemi affrontati dalla sentenza emessa dalla Grande Camera, quello relativo al coinvolgimento della persona giuridica. Diversamente, come è noto, la circostanza per cui l’accertamento della sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi sia stato svolto nel corso del giudizio di merito (essendo stata pronunciata condanna per la ricorrente nel giudizio di primo grado, con proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, in cui con motivazione adeguata – v. pagg. 5/6 - si esclude la applicabilità dell’art. 129, cod. proc. pen., attraverso una puntuale disamina degli elementi costitutivi dell’illecito lottizzatorio, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo) e la relativa vicenda si concluda con una declaratoria di prescrizione, non è ostativa alla confisca urbanistica. Sul punto, infatti, è la stessa sentenza della Grande Camera 28.03.2018 ad affermare che nel caso in cui tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva siano sostanzialmente evincibili dagli atti, ed il procedimento si sia concluso con declaratoria di intervenuta prescrizione, tali risultanze possono essere considerate, dal punto di vista sostanziale, come una “condanna” ai sensi dell’art. 7 CEDU, che, pertanto, non risulta violato, ciò che porta ad escludere la sussistenza di una violazione del principio di legalità con riferimento alla posizione dei ricorrenti persone fisiche, come nel caso di specie. Si tratta di approdo di rilievo, che del resto conferma la correttezza dell’interpretazione giurisprudenziale di legittimità formatasi sul punto sia prima della sentenza della Grande camera (Sez. 3, n. 53692 del 29/11/2017, M., RV. 272791), che successivamente (Sez. 3, n. 5936 del 08/11/2018 - dep. 07/02/2019, Basile, Rv. 274860) e già avallata dalla Corte cost., con la nota sentenza n. 49/2015.

9. Può invece ritenersi rilevante, nel caso di specie, la questione della violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 (protezione della proprietà) nei confronti della ricorrente, dovendosi, nel caso concreto, valutare se possa ritenersi “sproporzionata” la misura della confisca disposta nei suoi confronti.
Ed invero, si rileva dalla lettura delle sentenze di primo grado e di appello, che nel caso di specie, era emerso (v. in particolare, pagg. 2/3 dell’impugnata sentenza) che gli imputati, tra cui la ventura, tra il gennaio ed il giugno del 2004, avevano acquistato per atto di notaio, la proprietà dei singoli lotti di terreno siti in via Falsomiele a Palermo, una zona della periferia cittadina in parte già urbanizzata ed in parte coltivata ad agrumi; i lotti di terreno, di estensione variabile tra i 500 ed i 725 mq., provenivano da un frazionamento di un più ampio ed unico appezzamento non edificato, esteso complessivamente mq. 6.350, appartenuto a tale Di Mino Loretta, che tale frazionamento aveva posto in essere l’11.11.2013, data del rogito, immediatamente procedendo in data 27.11.2003 a donare alle sue due figlie, Burgio Anna e Burgio Desideria, in parti eguali tra loro, le dieci particelle ricavate e successivamente dalle stesse vendute agli imputati, a partire dal gennaio 2004, e fino al giugno dello stesso anno; l’area interessata dal frazionamento era interdetta all’uso edificatorio e/o urbanistico, come risultava chiaramente da tutti i certificati di destinazione urbanistica allegati agli atti notarili interessanti le singole particelle acquistate dagli imputati. A seguito di un sopralluogo eseguito dalla PG in data 28.04.2008, cn riferimento al lotto di terreno acquistato dalla Ventura, p.lla 2146, lo stesso era risultato recintato ed al suo interno vi erano due immobili ad un’elevazione fuori terra, entrambi definiti, di c.ca 110 mq. e 90 mq. ciascuno, che avevano costituito oggetto di precedente segnalazione per abuso edilizio.

10. Quanto sopra è l’unico riferimento emergente dalle sentenze di merito.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, formatasi successivamente alla richiamata decisione della Grande Camera, è conforme ai principi convenzionali la confisca di tutte le aree abusivamente lottizzate, indipendentemente dalla presenza o meno di volumi, mentre tale misura ablativa – si è precisato - non potrebbe mai riguardare aree completamente estranee all'attività lottizzatoria abusiva, ponendosi una simile evenienza platealmente in contrasto con i richiamati principi. Tuttavia, la verifica circa la corretta estensione della confisca richiede un accertamento in fatto che deve necessariamente essere effettuato, sulla base di dati materiali oggettivi, dal giudice del merito e da questi supportato con adeguata e specifica motivazione, sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti propri di tale giudizio (v., in termini: Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019 - dep. 26/02/2019, Alessandrini, Rv. 275756; Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019 - dep. 04/04/2019, Amodio, Rv. 275392).

11. Sul punto - osserva il Collegio - nella specie, pur a fronte della illiceità della condotta, da circoscriversi alle sole opere che hanno comportato la trasformazione dell'area, le sentenze di primo grado e di appello si sono limitate a confermare la generalizzata statuizione di una confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (v. pag. 6 sentenza di appello), senza tuttavia operare alcuna distinzione che avrebbe invece dovuto discendere proprio dal principio di proporzionalità e suggerire una mirata selezione alle sole opere funzionali alla trasformazione avvenuta. La conferma di una formula indefinita, corrispondente peraltro a quella impiegata dal legislatore, con mancanza di ogni motivazione volta a dar conto della valutazione dei principi di proporzionalità, impone dunque, stante la necessità di un accertamento in fatto sul punto, estraneo ai compiti di questa Corte, l'annullamento con rinvio della sentenza alla Corte d'appello. In definitiva, è onere del giudice del rinvio, con ogni ampiezza di potere delibativo, valutare i termini di conformità al principio di proporzionalità dell'area applicativa della misura in oggetto.

12. L’impugnata sentenza dev’essere pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo che provvederà ad espletare l’accertamento di cui al precedente punto 11, al fine della delimitazione dell’ambito applicativo della confisca al fine di rispettare il principio di proporzionalità.

13. Corre, sul punto, l’obbligo di precisare che l’annullamento con rinvio risulta necessitato, nel caso in esame, proprio dalla esigenza di garantire una interpretazione “convenzionalmente” orientata della norma di cui all’art. 44, comma secondo, Tu Edilizia, secondo l’esegesi fatta propria dalla Corte EDU dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione dei diritti dell’uomo.  
Occorre invero osservare che i giudici di Strasburgo hanno ritenuto sicuramente determinante, nel ritenere violati i principi del Protocollo, la dedotta confisca di terreni non interessati dall'attività lottizzatoria, come si evince dalla opinione parzialmente dissenziente e parzialmente concordante, dei giudici Spano e Lemmens, laddove si ritiene inaccettabile che non sia stato accertato in alcun modo se la confisca rappresentasse o meno un onere sproporzionato sul proprietario, ritenendolo un dato particolarmente rilevante, dal momento che la lottizzazione abusiva riguardava solo una parte dei terreni di cui era stata disposta la confisca. A fronte di tale deduzione delle parti, la Corte ha conseguentemente escluso che fosse stato nella fattispecie mantenuto un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e l'interesse delle parti in causa.
A conclusioni non dissimili – si aggiunge - la Corte EDU era pervenuta anche nella nota sentenza Sud Fondi, laddove, a fronte della chiara indicazione del Governo, il quale faceva rilevare come la lottizzazione abusiva di un terreno presupponga una trasformazione urbanistica, nozione che riguarda la totalità del terreno e non solo la parte edificata, non trattandosi di un caso di semplice costruzione, ma di un progetto che implica anche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (ai sensi della legge n. 847/1964 e della legge n. 865/1971), osservava che la portata della confisca, riguardante terreni non edificati per una quota pari all'85% del totale, in assenza di un qualsiasi indennizzo, non si giustifica rispetto alla finalità di ripristinare una situazione di conformità alle disposizioni urbanistiche.
La preminente incidenza, sulla decisione della Corte EDU, della prospettata applicazione della confisca anche su aree estranee alla lottizzazione può altresì dedursi anche tenendo presente quanto rilevato in altre pronunce dei giudici di Strasburgo.
Nella sentenza G.I.E.M., si sottolinea la rilevanza delle esigenze di tutela ambientale e la proporzione che deve essere mantenuta tra le esigenze di tutela dell'interesse generale e quelle della parte in causa ed a tale scopo la Corte EDU richiama espressamente alcune sue precedenti pronunce nelle quali tale situazione viene presa in considerazione.
Nella sentenza Depalle c. Francia, relativa alla ingiunzione a demolire un singolo edificio insistente sul demanio marittimo, viene evidenziato (§ 89) che la iniziativa pubblica di ripristino dell'originario stato dei luoghi risponde all'esigenza di una rigorosa e coerente applicazione della legge, giustificata non soltanto dalla necessità di tutelare il litorale ed il suo utilizzo pubblico, ma anche dall'esigenza di far rispettare le disposizioni urbanistiche, in quanto, considerata la particolarità della zona costiera, la necessità di un'urbanizzazione controllata e di un libero accesso alle coste implica una più rigida gestione di quella parte del territorio, precisando che l'affermazione vale per l'insieme delle aree litorali europee.
A conclusioni analoghe la Corte di Strasburgo è pervenuta in un caso simile (Brosset-Triboulet e altri c. Francia), ponendo ancora una volta in evidenza (§ 90) la preminente esigenza di tutela delle zone costiere e l'incidenza, sulla scelta delle misure di protezione, della previa pianificazione, che, in altra pronuncia (Gorraiz
Lizarraga e altri c. Spagna, v. § 70), individua come ambito di interesse generale,
preminente rispetto agli interessi provati, entro il quale lo stato interviene.
In una recente decisione (Kvyatkovskiy v. Russia, del 18 ottobre 2018), ancora, riguardante la realizzazione, su terreno a destinazione agricola, di edifici con finalità residenziale, dei quali era stata ordinata la demolizione, la Corte ha riconosciuto che l'ingiunzione aveva lo scopo di disciplinare l'uso della proprietà conformemente all'interesse generale, mirando a garantire il rispetto delle norme urbanistiche e di costruzione, nonché l'uso del terreno conformemente alla sua destinazione.
Emerge dunque, dalle decisioni richiamate (come già evidenziato da questa Corte nella già citata Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019 - dep. 26/02/2019, Alessandrini ed altri, cfr. pag. 50 ss.; v. anche Sez. 3, n. 44377 del 15/09/2016, Maestri ed altri, al punto n. 12.1. del "considerato in diritto") che la Corte di Strasburgo ha sempre tenuto in particolare considerazione l'esigenza di un giusto equilibrio tra l'ingerenza sul diritto del singolo e le esigenze di salvaguardia dell'interesse generale, considerando conformi ai principi della Convenzione, pur tenendo conto della specificità dei singoli casi sottoposti alla sua attenzione, interventi radicali e definitivi quali la demolizione di singoli edifici realizzati in spregio alle previsioni della pianificazione urbanistica, effettuando tale apprezzamento attraverso un'analisi globale dei vari interessi, anche mediante la verifica del comportamento tenuto dalle pani, dei mezzi utilizzati dallo stato, dalle modalità di attuazione del provvedimento, specie per quanto riguarda l'obbligo delle autorità di agire in modo tempestivo, corretto e coerente (lo si ricorda in Kvyatkovskiy v. Russia, cit.).
Se, dunque, si tiene conto della estrema gravità del reato di lottizzazione abusiva, che la distingue dalla semplice costruzione in assenza di permesso di costruire e comporta il completo stravolgimento del territorio in spregio all'attività di pianificazione e di ogni eventuale vincolo (paesaggistico o di altro genere) esistente, con un rilevantissimo aggravio del carico urbanistico e le modalità di applicazione della confisca in precedenza ricordate, deve ritenersi, con interpretazione convenzionalmente orientata, che la misura ablativa non rispetta sicuramente i criteri di proporzionalità se applicata a terreni che non sono direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e che il giudice del merito può senz'altro individuare, limitando la misura alle sole aree abusivamente lottizzate, venendo assicurate agli interessati, per le diverse ipotesi, anche in sede di esecuzione, le garanzie del contraddittorio, restando la confisca e la conseguente perdita della proprietà una misura residuale, assunta dal giudice penale sempreché non sia già intervenuta l'autorità amministrativa e soggetta ai diversi esiti come in precedenza ricordato.
Valutazione del rispetto del criterio di proporzionalità che, importando un accertamento di merito, non può che essere svolto dalla Corte d’appello in sede di rinvio, non rientrando nell’ambito della cognizione di questo Giudice di legittimità.

14. Detta pronuncia - ritiene il Collegio - non è preclusa dall’annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato urbanistico prescritto (per l'applicazione dello stesso principio in casi analoghi v., quanto alla confisca per lottizzazione abusiva, Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019 - dep. 04/04/2019, Amodio, Rv. 275392; conforme, Sez. 3, con riguardo ad altro tipo di confisca, Sez. 4, n. 40783 del 18/07/2018, W., Rv. 274421).
Se è ben vero, di fatti, che la prescrizione del reato impedisce di regola la prosecuzione del processo, tanto che, in qualunque stato e grado essa si verifichi, determina l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è altrettanto vero che detta regola non può trovare applicazione allorquando il processo penale debba proseguire con riguardo a profili di accertamento funzionali all'adozione di pronunce che la legge demanda al giudice penale e che sono diverse, e ulteriori, rispetto alla cognizione sull'azione penale strettamente intesa, che immancabilmente connota lo svolgimento del procedimento e che - essa sola – è preclusa dopo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
Si pensi, ad es., all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca, che, per l'art. 236, secondo comma, cod. pen. - che esclude l'applicazione della regola generale statuita nell'art. 210, primo comma, cod. pen. - non è impedita dalla sopravvenuta estinzione del reato. Al riguardo, questa Corte ha spesso riconosciuto che nel caso di estinzione del reato (nella specie dichiarata con provvedimento di archiviazione), il giudice (nella vicenda in esame, quello dell'esecuzione) dispone di poteri di accertamento finalizzati all'applicazione della confisca non solo sulle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma secondo, n. 2 cod. pen.), ma anche su quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato (Sez. 1, n. 2453 del 04/12/2008, dep. 2009, Squillante e a., Rv. 243027, nella cui motivazione si afferma che «rispetto all'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato, la circostanza che il giudice possa procedere ad accertamenti non può affatto considerarsi in linea di principio "anomala"»; in senso conforme, Sez. 2, n. 32273 del 25/05/2010, Pastore, Rv. 248409).
Analoghi principi sono stati applicati con riguardo alla pronuncia sulla falsità di documenti attribuita al giudice penale dall'art. 537 cod. proc. pen.: cfr. Sez. 3, n. 7908 del 15/01/2015, Onori, Rv. 262516, che - sul presupposto giusta il quale, in tema di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la falsità di un documento può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale – ha annullato con rinvio per nuovo esame la statuizione di falsità delle attestazioni contenute in dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà allegate a domande di condono edilizio, con riferimento ad imputati per i quali era stata applicata, nella fase di merito, la causa estintiva; lo stesso principio è stato applicato da Sez. 3, n. 5789 del 18/12/2007, dep. 2008, Nappi, Rv” 238797).
Con riguardo ad entrambe le tipologie di accertamento menzionate, si veda, più di recente, Sez. 2, n. 13911 del 17/03/2016, Lo Schiavo, Rv. 266389, secondo cui in tema di delitti contro la fede pubblica, in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è comunque necessario procedere all'accertamento della eventuale falsità del documento, sia al fine di applicare la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 comma secondo n. 2), cod. pen., che al fine di pronunciare la dichiarazione prevista dall'art. 537, comma quarto, cod. proc. pen., con conseguente annullamento con rinvio della sentenza d'appello che, limitandosi a ritenere insufficiente l'accertamento emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado, non aveva effettuato un'autonoma valutazione sulla falsità dei titoli oggetto del giudizio.
Le suddette decisioni, peraltro, trovano autorevole avallo nella pronuncia Sez. U, n. 38834 del 10/07/2008, De Maio, che - esaminando la questione sulla compatibilità tra l'intervenuta prescrizione del reato e la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen. - ha ritenuto non condivisibile l'argomentazione, utilizzata da un più risalente orientamento per dare risposta negativa al quesito, secondo cui «per disporre la confisca nel caso di estinzione del reato il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti che lo porterebbero a superare i limiti della cognizione connaturata alla particolare situazione processuale» (così, Sez. U, n. 5 del 25/03/1993, Carlea e aa., Rv. 193120). Nella motivazione della sentenza De Maio, infatti, si legge che tale preclusione deve «essere aggiornata, anche alla luce di un sistema processuale, che si è sviluppato attraverso molteplici modifiche legislative ed incisive evoluzioni giurisprudenziali. Si consideri, in primo luogo, che al giudice sono riconosciuti ampi poteri di accertamento del fatto nel caso in cui ciò sia necessario ai fini di un pronuncia sull'azione civile, tanto che la parte civile può proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio (art. 576 c.p.p.), con la conseguenza che il giudice può pervenire all'affermazione della responsabilità dell'imputato, anche se nei confronti di costui sia dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno (Sez. Un., 29 marzo 2007, n. 27614, Lista, rv. 236537; Sez. Un., 11 luglio 2006, n. 25083, Negri, rv. 233918; Sez. 2, 24 ottobre 2003 - 16 gennaio 2004, n. 897, Cantamessa, rv. 227966). Si consideri, ancora, che il comma 4 dell'art. 425 c.p.p., come modificato dall'art. 2 sexies, comma 1, d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni in 1. 5 giugno 2000, n. 144, prevede uno specifico ampliamento dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, il quale può pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione della misura di sicurezza della confisca.

15. Si consideri, infine, la legislazione speciale, come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte.
Ad esempio, in tema di lottizzazione abusiva, l'art. 44, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce che il giudice penale dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, con la "sentenza definitiva" che "accerta che vi è stata lottizzazione abusiva". Tale disposizione viene interpretata nel senso che essa prevede l'obbligatorietà della confisca indipendentemente da una pronuncia di condanna, in conseguenza all'accertamento giudiziale della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto (da ultimo: Sez. 3, 21 novembre 2007 - 5 marzo 2008, n. 9982, Quattrone, rv. 238984; Sez. 3, 7 luglio 2004, n. 37086, Perniciaro, rv. 230031). Ancora si può citare l'art. 301, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, sostituito dall'art. 11 l. 30 dicembre 1991, n. 413, che, al comma 1, dispone "nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto". Anche in tale fattispecie la giurisprudenza è uniforme nel ritenere che la confisca possa essere disposta sebbene il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, sempre che non venga escluso il rapporto tra la res ed il fatto di contrabbando (da ultimo: Sez. 3, 21 settembre 2007, n. 38724, Del Duca, rv. 237924; Sez. 3, 26 novembre 2001 -7 febbraio 2002, n. 4739, Vanni, rv. 221054)» (Sez. U, n. 38834 del 10/07/2008, De Maio, in motivazione).
La citata sentenza - che, come si è visto, ha espressamente richiamato il caso della confisca conseguente all'accertamento della lottizzazione abusiva - prosegue osservando che «già questi brevi richiami consentono di affermare che, rispetto all'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato, la circostanza che il giudice possa procedere ad accertamenti non può affatto considerarsi in linea di principio "anomala"» (Sez. U, n. 38834 del 10/07/2008, De Maio, in motivazione).
La linea evolutiva, segnalata dalla citata sentenza, dei tradizionali principi sostanziali e processuali circa la compatibilità con le regole generali della prosecuzione del processo penale a fini diversi da quelli dell'applicazione delle sanzioni penali strettamente intese, quando ciò sia necessario con riguardo ad accertamenti demandati al giudice penale e nonostante l'intervenuta prescrizione del reato, trova ulteriori conferme in successive prese di pozione della giurisprudenza della Sezioni unite e del legislatore. Si allude, da un lato, alla decisione con cui, tra l'altro, si è affermato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434); d'altro lato, alla già citata previsione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., che, laddove ne ricorrano le condizioni e siano necessari ulteriori accertamenti in fatto ai fini della decisione sulla confisca, certamente consente la prosecuzione del giudizio d'impugnazione a reato prescritto, così come l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata da parte della Corte di legittimità, al pari di quanto comunemente si ritiene, sia pur con necessità d'investire il giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen., nel caso dell'analoga fattispecie di cui all'art. 578 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087).

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo.
Dichiara inammissibile il ricorso, nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 12 settembre 2019