Rifiuti di costruzione “fai da te”. Nuova o vecchia disciplina?
di Gianfranco AMENDOLA
Dopo l’avvento del D. Lgs 116/2020, Regione Veneto e Ministero dell’ambiente hanno prospettato una interpretazione della nuova normativa nel senso di ritenere, -basandosi, soprattutto sul considerando n. 11 della direttiva rifiuti del 2018- che i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere gestiti come rifiuti urbani e possono continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato ”1.
Trattasi di interpretazione certamente suggestiva ed ispirata al buon senso, che, tuttavia, appare, quanto meno parzialmente, in deciso contrasto con il dato normativo comunitario (direttiva rifiuti del 2018) e nazionale (D. Lgs 152/06 dopo le modifiche del D. Lgs. 116/2020), soprattutto se, nei “considerando” della direttiva, si legge, oltre il n. 11 anche il n. 10.
Occorre considerare, infatti, in estrema sintesi, che, sotto il profilo normativo:
1) “I rifiuti urbani sono definiti come rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, come per esempio la vendita al dettaglio, l’amministrazione, l’istruzione, i servizi del settore della sanità, gli alloggi, i servizi dell’alimentazione e altri servizi e attività, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici ” (considerando 10 della nuova direttiva del 2018).
2) I rifiuti da costruzione e demolizione sono quelli “prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione “ (art. 183, comma 1, lett b-quater D. Lgs 152/06).
3) “I rifiuti urbani non includono i rifiuti …. da costruzione e demolizione” (art. 183, comma 1, lett. b-sexies D. Lgs 152/06).
4) “Sono rifiuti speciali … i rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione” (art. 184, comma 3, lett. b, D. Lgs 152/06)
5) “I rifiuti…. della costruzione e demolizione….sono esclusi dall’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani. Occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai tipi di rifiuti figuranti nel capitolo 15 01 e nel capitolo 20 , a eccezione dei codici 20 02 02, 20 03 04 e 20 03 06, dell’elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE della Commissione nella versione in vigore il 4 luglio 2018…… I rifiuti che rientrano in altri capitoli di tale elenco non dovrebbero essere ritenuti rifiuti urbani, tranne nei casi in cui i rifiuti urbani siano sottoposti a trattamento e siano contrassegnati con i codici di cui al capitolo 19 dell’elenco (considerando 10 della nuova direttiva)
6) “ Sebbene la definizione di « rifiuti da costruzione e demolizione » si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 (Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, compreso il terreno proveniente da siti contaminati) dell’elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018 . “ (considerando 11 della nuova direttiva).
Francamente, pur con tutta la buona volontà, non riusciamo a vedere elementi letterali da cui desumere una distinzione che “ ne ammette la gestione nell’ambito del servizio pubblico, se prodotto nell’ambito del nucleo familiare ”. Anzi, sembra proprio il contrario, e cioè che il legislatore comunitario abbia voluto escludere ogni possibile dubbio circa la qualificazione (e relativa gestione) anche dei rifiuti da costruzione e demolizione “fai da te” come rifiuti speciali.
In conclusione:
1) i rifiuti da costruzione e demolizione sono rifiuti speciali e non possono essere inclusi tra i rifiuti urbani.
2) I rifiuti urbani sono quelli EER 1501.. e 20, e tutti gli altri codici non possono essere ritenuti rifiuti urbani
3) I rifiuti da costruzione e demolizione, inclusi quelli “fai da te” nell’ambito del nucleo familiare, sono da considerare rifiuti EER 17, anche se li si vuole chiamare “inerti”; e, quindi, sono speciali a tutti gli effetti e non possono essere considerati e gestiti come rifiuti urbani.
L’unica argomentazione che potrebbe avallare la tesi opposta è quella che, ai sensi dell’art. 184, comma 1, D. Lgs 152/06 “ i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali ”; e che tutte le attività che producono rifiuti speciali (Allegato L-quinquies) sono attività commerciali, di servizi, produttive o artigianali; quindi, non “private” in senso stretto. Tuttavia, non sembra decisiva di fronte alle opposte, specifiche e concordanti indicazioni normative comunitarie e nazionali proprio in relazione ai rifiuti da costruzione e demolizione.
Quanto alla possibilità di conferire questi rifiuti presso i centri di raccolta di rifiuti urbani, mentre, da un lato, si dovrebbe pervenire a risposta negativa non trattandosi di rifiuti urbani, dall’altro occorre prendere atto che il D.M. 8 aprile 2008 (e successive modifiche), recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, tra le tipologie previste per la raccolta di rifiuti urbani presso detti centri, include i codici EER, appartenenti al capitolo 17, purchè provengano “solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione” : consente, quindi, espressamente anche la raccolta di questi rifiuti speciali, assimilandoli, in qualche modo ai rifiuti urbani. Tuttavia, questo D.M. è precedente alla nuova classificazione dei rifiuti imposta con il D. Lgs 116/2020 (che ha eliminato i rifiuti speciali assimilati agli urbani); e, pertanto, dovrebbe valutarsi quanto restano ancora applicabili prescrizioni amministrative macroscopicamente contrastanti con la nuova legge. In proposito, la dottrina ha rilevato che “ lo stesso D. lgs 116/2020, oltreché modificare l'art. 184, relativo alla definizione dei rifiuti speciali, ha altresì espressamente modificato anche il già citato D.M. 08.04.2008, ma senza togliere alcuna categoria di rifiuti conferibili ai centri di raccolta, anzi, al contrario, aggiungendo ulteriori tre tipologie. Quindi, in realtà, il legislatore, espressamente, con il D. lgs 116/2020 non ha fatto altro che aumentare le categorie di rifiuti conferibili nei centri di raccolta, aggiungendovi "altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199); residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303); rifiuti urbani non differenziati (EER 200301)". Quindi non pare giusto sostenere che il legislatore abbia implicitamente abrogato una norma, quando, al contrario, la ha esplicitamente modificata ”2.
Anche questa osservazione è certamente suggestiva ma non sembra decisiva. Le aggiunte apportate dal D. Lgs. 116/2020 al D.M. 8 aprile 2008 sono totalmente coerenti con le innovazioni comunitarie e nazionali e riguardano, infatti, rifiuti con codici da rifiuti urbani (EER 20) e non speciali (EER 17), quali quelli in esame. E pertanto non sembra vi sia alcun elemento per ritenere che queste aggiunte abbiano addirittura voluto sancire, con legge, la persistenza in deroga di disposizioni introdotte con decreto amministrativo, divenute incompatibili con la nuova legge.
In conclusione, a nostro sommesso avviso, la vicenda di questi rifiuti “fai da te” doveva essere espressamente affrontata alla radice dal nostro legislatore quando ha proceduto alla emanazione del D. Lgs 116/2020. Né si può rimediare oggi con circolare ministeriale o con “chiarimenti” regionali.
La strada migliore è quella maestra, che evita ogni incertezza e passa attraverso un chiarimento legislativo relativo, ovviamente, non alla qualifica di rifiuti “speciali”, sancita senza possibilità di deroghe dalla normativa comunitaria; ma alla conferma delle categorie di rifiuti non urbani conferibili, per la loro assimilabilità, nei centri di raccolta comunali italiani.
1 Cfr. ALBORINO, “ Il conferimento dei rifiuti prodotti da attività edilizie presso i centri comunali di raccolta. Le novità introdotte dal recente Decreto – cd. “Economia circolare” – n. 116/2020 ” in www.lexambiente.it , 1 marzo 2021
2 BERTUZZI-BARBUTI, “ Rifiuti da demolizione e costruzione, i centri di raccolta possono continuare a riceverli
Le modifiche apportate dal D. Lgs 116/2020 non hanno escluso la possibilità di gestire gli inerti tramite il servizio pubblico ”, in www.lexambiente.it, , 2 marzo 2021