TAR Puglia (LE) Sez.I n. 822 del 10 maggio 2012
Sviluppo sostenibile. Oneri di monitoraggio

Il giudice amministrativo ha dichiarato l'illegittimità della richiesta di pagamento degli oneri di monitoraggio richiesti per la costruzione e l'esercizio di impianti di  produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, qualora le domande di AU  siano state presentate anteriormente alla pubblicazione della delibera di G.R. 28.12.10 n.3029. (segnalazione Avv. L. Vergine)

N. 00822/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01036/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Societa' Agricola Potenti Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vergine, con domicilio eletto presso Luca Vergine in Lecce, viale Otranto 117;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T Colelli in Lecce, v.le Aldo Moro 1 c/o Uff.Reg.Conten; Arpa Puglia;

per l'annullamento

della nota del 19 maggio 2011 n. 6492 della Regione Puglia, con la quale è stato espresso il diniego al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza elettrica di 3,59 Mw sito nel Comune di Manduria e relative opere di connessione, nonché del parere ARPA Puglia del 17 settembre 2010 n. 43964 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Vergine Luca, Distante Alessandro, in sostituzione di Colelli Tiziana T.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La società ricorrente ha presentato in data 10.11.2008 domanda di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3,59 Mw, nel Comune di Manduria, allegando la documentazione richiesta dalla deliberazione di G.R. 23.1.2007, n. 35.

Con nota del 16.6.2010 è stato comunicato l’avvio del procedimento, e con successiva nota 11.8.2010 si è disposta convocazione della conferenza di servizi.

Acquisiti i prescritti pareri, con nota del 26.11.2010 la ricorrente ha instato per la chiusura del procedimento e l’emissione del provvedimento conclusivo.

In mancanza di riscontro, in data 1.3.2011 la ricorrente ha proposto ricorso a questo TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione regionale, e per la affermazione dell’obbligo di provvedere.

Con nota n. 4134 del 31.3.2011 la Regione, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90, ha comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto, motivandolo sulla base del parere negativo reso dall’ARPA, e con successiva nota n. 6492 del 19.5.2011 ha comunicato il diniego dell’autorizzazione unica (AU).

Tenuto conto del provvedimento sopravvenuto, il giudizio avverso il silenzio si è concluso con sentenza di questo TAR, dichiarativa della cessazione della materia del contendere.

Con ricorso notificato il 7.6.2011 la ricorrente ha proposto ricorso avverso la nota regionale di diniego dell’AU, chiedendone l’annullamento.

Con ordinanza resa nella camera di consiglio del 15.7.2011 è stata concessa la tutela cautelare chiesta dalla ricorrente.

Con successiva nota n. 14719 del 12.12.2011 la Regione ha chiuso favorevolmente la nuova conferenza di servizi, condizionando il rilascio dell’AU al pagamento degli oneri di cui alla DGR n. 3029/10.

Avverso tale nota è insorta la ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 4 co. 1 l. n. 62/05.

Nella camera di consiglio del 25.1.2012 è stata accolta la domanda di tutela cautelare.

All’udienza del 12.4.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Va anzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere, in relazione al ricorso originario, avendo l’amministrazione resistente chiuso favorevolmente (cfr. nota n. 14719/11) la successiva conferenza di servizi, accogliendo in tal modo le originarie censure della ricorrente.

Venendo ora ai motivi aggiunti, deduce la ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, la violazione dell’art. 4 co. 1 l. n. 62/05, avendo la Regione illegittimamente calcolato gli importi dovuti sulla base di una disciplina regionale (DGR n. 3029/10) adottata successivamente alla presentazione della relativa istanza (10.11.2008).

A tal riguardo, va anzitutto rigettata la preliminare eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione regionale quanto all’impugnazione della DGR n. 3029 del 28.12.2010, atteso che la stessa, in quanto atto avente carattere generale, manifesta la sua lesività soltanto nel momento in cui viene a realizzarsi la fattispecie ivi contemplata, e pertanto al momento dell’emanazione dell’atto applicativo.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Recita testualmente l’art. 4 co. 1 l. n. 62/05: “Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche”.

Orbene, nel caso in esame, l’istanza in esame è stata presentata in data 10.11.2008, e pertanto in data anteriore alla delibera della giunta regionale n. 3029/10, che ha rideterminato in aumento il costo degli oneri dovuti dal richiedente.

Ne consegue che, come già ripetutamente affermato da questo TAR (cfr, ex multis, TAR Lecce, 9.3.2011, n. 657), l’impugnato provvedimento, facendo riferimento a detta delibera per la determinazione del contributo dovuto dal ricorrente, viola il principio di predeterminatezza sancito dall’art. 4 l. n. 62/05.

Fermo restando che il carattere della “ predeterminatezza “ delle tariffe previsto dalla legge,in quanto volto a garantire l’utente e non l’amministrazione competente rispetto ad errori previsionali dalla stessa compiuti in ordine alla complessità e gravosità degli adempimenti, ha ragion d’essere rispetto alla presentazione dell’istanza e non rispetto all’istruttoria della stessa,non sembrano fondate le deduzioni dell’amministrazione regionale, secondo cui dovrebbe applicarsi il regime transitorio previsto dal par. 7.2 della delibera regionale in esame in relazione alle domande per le quali, alla data di emanazione della delibera (28.12.2010), non erano ancora pervenuti i prescritti pareri. Ciò perchè, sotto un primo profilo, i pareri dell’Autorità di Bacino e della Soprintendenza sono stati rilasciati, rispettivamente, in data 11.8.2010 e 21.9.2010, prima, pertanto, dell’emanazione della suddetta delibera.

In secondo luogo, non risultano in atti gli asseriti pareri 7.12.2011 dell’Autorità di Bacino, e 10.8.2011 della Soprintendenza, citati dall’amministrazione regionale, ma da quest’ultima non prodotti.

Si conferma, pertanto, che l’amministrazione resistente avrebbe dovuto calcolare il contributo dovuto dal ricorrente sulla base della DGR n. 35 del 23.1.2007, applicabile ratione temporis in ragione della data (10.11.2008) di presentazione dell’istanza da parte del ricorrente.

In tal senso l’amministrazione non ha operato, donde l’illegittimità dell’impugnato provvedimento.

Ne discende, in accoglimento dei motivi aggiunti, il suo annullamento.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, così dispone:

1) dichiara l’improcedibilità del ricorso originario;

2) accoglie il ricorso per motivi aggiunti, e annulla per l’effetto l’atto impugnato;

3) spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Giuseppe Esposito, Primo Referendario

Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2012