Nuovi obiettivi europei sui rifiuti? Avanti!

di Alberto PIEROBON

Diversamente dalla scienza che indaga un qualcosa di già dato nell’attività conoscitiva e operativa, giova obbligarsi a una prospettiva critica, in un pensiero – non astratto, non solo teorico - che indaga i presupposti e le condizioni di possibilità di ciò che è “qualcosa” 1.

Nel nostro caso il “qualcosa” sono i rifiuti nell’ambito della economia circolare, non fermandosi a considerarli come mera esistenza materiale, perché sarebbe un grave errore, derivando essi dall’individuazione e discriminazione/distinzione precipuamente giuridica, pur in salsa tecnica.

Abbandoniamo quindi il neutro distacco scientifico che osserva e descrive quel “qualcosa”, però evitando al contempo di appiattirci alle norme considerate perlopiù quale adempimento.

Anzitutto, non è un fuor d’opera prendere atto come nella nostra civiltà la tecnica prevalga sulla prassi, cosiccome la produzione sulla pratica, l’opera all’azione.

Pervero, ogni produzione di beni e prodotti (anche i servizi) inizia teoreticamente con una idea-modello di quel qualcosa (oggetto, cosa, bene, prodotto, etc.) che si intende produrre, controllando e prevedendo il processo nella sua ripetibilità, entro una logica strumentale, efficientistica e utilitaristica.

Ecco che, per cambiare le “cose” (nella sua accezione polisensa) occorre recuperare la dimensione innovativa dell’azione, per come la intendiamo, caratterizzata dall’imprevedibilità di una volontà finalmente libera che arrivi a spezzare le catene causali (causa-effetto) anche nei sillogismi (premesse e conclusioni), donde , ci si consenta….. il “miracolo” 2

Quando San Paolo scriveva dell’esperienza della parousia mostrava questo nostro vivere fuori dalla cronologia, in un tempo diverso ( kairòs) che ci pone in un atteggiamento relazionale, fuoriuscendo, per l’ appunto, dalla gabbia delle cause-effetto, come predeterminate da una idea-modello.

Ed è l’immaginazione che aiuta a saltare queste paludi, essendo essa “la facoltà di aver presente ciò che è assente” (H.Arendt). Non tanto paradossalmente, ciò assume valore e importanza anche per argomenti quale quello in trattazione.

Infatti, la governance e la gestione dei rifiuti, come avviene per altre discipline, non può trovare soluzioni interrogando le sole definizioni, non solo perché esse sono intrecciate con le limitazioni, esclusioni, specificità, derogatorietà, istituti extra settoriali (penali, come civili, etc.) e pure col sapere non prettamente giuridico (es. norme UNI, regole tecniche), soprattutto col sapere critico che non si ferma alla considerazione ontica, bensì arriva alla differenza ontologica.

Risuona la musica - ripresa fischiettando in modo mediocre da taluni politici, burocrati e cosiddetti esperti - dell’economia circolare 3, richiamandosi alla volontà e alle direttive europee. Il ritornello è sembra quello del “Ce lo chiede l’europa”, evocando le misurazioni e i sistemi delineati a livello domestico, soprattutto con lo strumento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) 4, in intento di coerenza con una pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti a scala nazionale o regionale, comprendente l’intero territorio nazionale, in una visione dirigistica statale-ministeriale 5.

Quindi ora chi e cosa deve fare? In particolare per i PRGRU e i piani dei rifiuti speciali (RS)? Sono piani che vanno adottati, aggiornati, adeguati? Cosa devono al minimo prevedere? Cosa cambia rispetto a prima? Che tempi e procedure sono previste? E, a cascata, cosa debbono fare le Autorità d’Ambito, i comuni, i gestori, gli operatori che sono comunque chiamati a rispettare questi obiettivi?

Proviamo qui a condensare ed esemplificare questi aspetti, assumendo quale caso applicativo l’imminente PRGRU siciliano, onde meglio lumeggiare l’applicazione dei nuovi obiettivi, la loro misurazione per considerare gli effetti e la validità di un piano regionale alla luce delle nuove esigenze europee e nazionali 6.

Anzitutto, come informazioni di contesto, serve evidenziare, una raccolta differenziata (RD) che è stata da sempre trascurata, mantenendosi un forte sbilanciamento impiantistico a favore delle discariche e degli impianti intermedi del Trattamento Meccanico Biologico (TMB). Grazie agli sforzi di tanti comuni in questi tre anni la raccolta differenziata (RD) è aumentata di gran lunga, eccezion fatta per le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, per diverse ragioni, però abbassando di molto la media complessiva regionale. Comunque sia, nel 2019 la RD viaggiava sopra il 40% (quasi raddoppiata rispetto l’anno precedente), mentre per il 2020 , nonostante difficoltà e contingenze di varia natura ed esogene (incendi, fermi impianti, sequestri, guasti, etc.), la RD sembra essere ulteriormente migliorata.

Per quanto riguarda gli accennati obiettivi europei sui rifiuti, nella normativa attuativa del c.d. “pacchetto delle 4 direttive”, si stagliano due D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 e n. 121 7 che indicano, nel tempo, gli obiettivi da raggiungersi. In particolare, per il riciclaggio di cui al nuovo art. 205-bis (Regole per il calcolo degli obiettivi) ove gli obiettivi dell’art 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti) vengono calcolati con il peso dei RU prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati, il tutto da coerentizzare con gli obiettivi della RD di cui all’art. 205.

Ovviamente, il calcolo o misurazione rilevano assai nel raggiungimento degli obiettivi 8.

Oltre alle percentuali della RD di cui agli obiettivi fissati dall’art. 250 9 si chiede con la nuova disciplina recata dal D.Lgs. n.116/2020 che modifica il D.Lgs. n.152/2006, una prociclicità nel raggiungimento degli obiettivi della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (PxRR) di RU: entro il 2020 il 50% in peso; entro il 2025 il 55%; entro il 2030 il 60% ; entro il 2035 il 65%.

Sulla PxRR dei RU ci riserviamo un apposito approfondimento, stante la rilevanza e l’importanza dell’argomento ancora negletto. Peraltro, come vedremo, quanto si chiede di raggiungere nel calcolo degli obiettivi, a parte l’enfasi sulle (ancora da sceverare) PxRR, si conferma una intellegibilità corrispondente agli approdi già avvenuti in alcune realtà regionali, oltrecchè ad esigenze non solo di concretezza e di buon senso, ma pure di sana amministrazione 10.

Per cui il flusso di Rifiuti differenziati (Rdif) avviati a impianti di recupero/riciclaggio (operazioni “R” di cui all’allegato “C”, della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006) va tracciato/quantificato come input, soprattutto nella processistica interna (black box ) e quindi negli output. Ciò secondo criteri di effettività, obiettività, trasparenza, tracciabilità, etc.

Se quindi abbiamo input di Rdif di 100 ed escono dalla lavorazione come recuperati/riciclati 60, le varie perdite/scarti di processo ammontano, teoricamente, a 40 (non sempre corrispondenti alla materialità misurabile). L’impianto qui è sicuramente qualificato di “R”, ma (almeno teoricamente) cambia tutto se, ad esempio, a fronte di 100 Rdif trattati esce per lo smaltimento (operazioni “D” di cui al cit. all’all.”B”) una quantità di 52 di rifiuti, di cui 40 riconducibili a “R” e il “resto” a perdite/scarti. In tal caso l’impianto - oltre l’etichetta giuridica-autorizzativa - è di fatto un impianto di smaltimento “D” non di recupero “R”. Con più conseguenze di vario ordine, anche fiscale.

Parimenti, per i flussi di Rifiuti indifferenziati (Rind) avviati a impianti (intermedi e/o finali) “D” ove una parte può essere recuperata (“R”), anche qui si dovrà tenere conto nel conteggio complessivo - non solo dell’effettiva gestione e sua qualificazione - dei flussi ivi rinvenienti e, di volta in volta (con criterio casistico), inseribili nelle categorie di rifiuti “D” o “R”, non fermandosi a quanto viene “battezzato” in ingresso di impianto, o prima ancora.

Si comprende, ma le teste dei molti cosiddetti “esperti” sono ancora dure, che le operazioni “D” e “R” non solo si relazionano tra loro, ma si confondono, si ibridano, cambiano la realtà fattuale e giuridica, come sanno bene gli addetti ai lavori e ancor più la criminalità organizzata. Il pensiero critico reinterpreta in chiave ontologica questa realtà e/o la sua narrazione, dove i flussi dei rifiuti esistenti - ma pure quelli “fantasma” - possono essere “percolanti”, cioè che passano e non passano, tra “D” e “R” e viceversa, ma non solo.

Uno, tra altri, caso sintomatico di un rifiuto, per così dire, “anfibologico”, è quello codificato EER 191212, il quale, lo abbiamo rilevato e ripetuto in più occasioni, assume diverse conseguenze a seconda che sia qualificato come RU o RS, se fuoriesce o non dal regime della autosufficienza bacinale (non solo come smaltibile/recuperabile), come pure dal perimetro del servizio pubblico, etc. 11

Volendo, come detto, “testare” queste novità utilizzando i dati del Piano della regione siciliana 12 il materiale c.d. “pronto” al recupero e al riutilizzo è stato nel 2019 pari al 37,77% su una RD del 40,04%, la differenza è costituita dai sovvalli/scarti dei processi.

In generale, possono stimarsi i Rind col 54,47% in peso dei RU totali (RT) avviati in discarica come 1.208.641 t/a, quindi, di primo acchito, sembrerebbe paventarsi una situazione pessimistica rispetto all’obiettivo della riduzione dei rifiuti urbani in discarica del 10%, entro il 2035 ex art. 1, comma 1, lett. “d” del D. Lgs. n. 121/2020. Ma vanno considerati tutti gli obiettivi da raggiungere, messi a sistema, per cui come quantità di rifiuto a PxRR entro il 31/12/2025 l’obiettivo del 55% in peso di talune tipologie, per quanto riguarda la Sicilia - assumendo il valore minimo della RD al 65%, come previsto nel PRGRU- con un RT di 2.218.951 t/a - rebus sic stantibus - si dovrebbero arrivare a un flusso di Rind per 825.894 t/a e di Rdif per 1.393.057 t/a. Più esattamente i limiti delle quantità di rifiuto avviabili a “D” e/o “R”, sembrano risultare: per “D” di t/a 855.604 e per “R” di t/a 1.220.262, con perdite di peso per 143.086 t/a.

Tralasciamo le altre tipologie di rifiuti che sfuggono a questa computazione, per effetto di classificazioni e qualificazioni di stampo tecnico-giuridico, che spostano i perimetri - non solo gestionali - dei RU/RS, anche nell’emersione dei cosiddetti “punti di fuga” 13, a tacer d’altro 14.

Come già accennato sia i flussi dei Rind/Ridif presentano quote dei propri rifiuti “D” e/o “R”.

Vanno poi appaiati i due macro obiettivi della percentuale di RD (art. 205) e del peso dei rifiuti (art. 205-bis) 15 per cui si avrà che applicando i criteri della RD (DM 2016) su RT assunti storicamente (senza considerare la prevenzione e riduzione che consentono di essere ancora più prudenti nei calcoli assumendo il worst case) di 2.218.951 t/a si avrà Rind 998.528 t/a (45%) e Rdif 1.220.423 t/a (55%) invece, al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.181, comma 4, lett. “c” (55%) con uguale RT, si avrà Rdif avviato a “D” per 825.894 t/a (37,22%) e Rdif a “R” per 1.393.057 t/a (62,78%). Rimangono cifre da prendere con le pinze, ma che danno la tendenza e mostrano la tenuta delle previsioni strategiche rispetto agli obiettivi.

In ogni caso la RD va effettuata entro l’01/01/2022 almeno per le seguenti tipologie: carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili. La RD è altresì imposta per i rifiuti organici, imballaggi, Raee, pile e accumulatori, ingombranti (materassi e mobili): cfr. comma 6-quater dell’art. 205. Ogni PRGRU deve perseguire questi obiettivi, in vari modi su quali non è qui il caso di intrattenerci.

Come altrove disaminato, nello sfondo (che assume rilevanza non solo concettuale) si ha il criterio generale per cui una tipologia di rifiuto (una parte dei RU/RS) si relaziona alle altre tipologie di rifiuto (altre parti di RU/RS, altre tipologie, altre utenze, etc.) in un tutto (gli insiemi dei RU/RS, che portano all’insieme come “ritagliato” dei rifiuti) che però cambia non solo nel suo rapporto (percolamenti, sirresi, etc.) ma anche, come accennato, per effetto degli intrecci normativi e dei portati tecnici (ad esempio le norme/regole tecniche) come pure, appunto, nel ritaglio di una realtà 16.

Entro il 2030 si chiede l’obiettivo del 60% in termini di peso dei rifiuti recuperabili/riciclabili ex art. 181, comma 4, lett. “d” del cit. D. Lgs. n. 116/2020, per cui, nella esemplificazione in esame, i Rind si stimano in 697.194 t/a e i Rdif in 1.521.757 t/a. Considerando le perdite e i passaggi “D”-“R”: su RT di 2.218.951 t/a, come “D” abbiamo il 34,57% ( 767.220 t/a), come “R” il 60% (1.330.942 t/a) mentre le perdite di processo ipotizzate il 5,43% (120.789 t/a).

Il successivo step al 2035 degli obiettivi ex lett. “e” del comma 4 dell’art. 181 del D.Lgs. 116/2020, porta il Rdif a 1.651.343 t/a, e il Rind a 567.608 t/a, rispetto al RT di 2.218.951 t/a il 37,003 % va a “D”; il 56,90 % a “R” con il 6,06 % delle cc.dd. “perdite di peso”.

Epperò, come già notato sempre entro il 2035, la quantità' di RU collocati in discarica va ridotta ex art. 1, comma 1, lett. “d” del D.Lgs. n. 121/2020 al massimo al 10% del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti, cioè dello RT, ossia per massime 221.895 t/a.

Considerando questo, possono quindi, sin d’ora, ipotizzarsi più soluzioni impiantistiche tra “D” e “R”, anche parzialmente sostitutive, ad esempio col recupero energetico (“R1”) al posto dello smaltimento in discarica o in inceneritori (operazioni “D”), ad esempio per la capacità di trattamento di 678.219 t/a, mentre il conferimento in discarica (assumendo l’ipotesi del TMB con la produzione di scarti del 23% dello input) 17 potrà essere di 155.990 t/a, rispettandosi il limite del 10% in peso dello RT avviabile a discarica (operazione “D1”) 18.

Infine, l’art. 198-bis, comma 2, fissando macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le regioni e le provincie autonome si attengono nell’elaborazione dei PRGRU di cui all’art.199, il cui comma 8 recita “la regione approva o adegua il Piano entro 18 mesi dalla pubblicazione del Programma nazionale di cui all’art. 198- bis, a meno che non siano già conformi nei contenuti e in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i Piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino a tale momento restano in vigore i Piani regionali vigenti”. E, il primo periodo del comma 5 del cit. art. 198-bis stabilisce che “In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione”.

Ne viene che il termine massimo per gli adeguamenti richiesti dalla recente normativa è di massimi 36 mesi, escludendosi i piani che già garantiscono il raggiungimento degli obiettivi europei 19.

Infine, recuperando quanto in esordio, evidenziamo che le “cose” in esame (rifiuti) di per sé non appartengono all’ordine naturale delle “cose”, ne viene che si deve reinterpretare questa realtà, con ragionamenti che non solo sfruttano le categorie e i concetti, bensì recuperano la vita e l’esperienza concreta, proprio per agire (prassi) fuori dal meccanismo della prevedibilità della causa-effetto, del già pensato.

Ed è qui la Politica che, oltrepassando l’aridità e la limitatezza dei calcoli e delle tecnicalità, nel suo “dover essere”, nella sua auspicabile visionarietà, dovrà condurre alla più acconcia realizzazione degli obiettivi europei e nazionali, fuori da una visione semplicistica e di mero adempimento.

Il tutto in un progetto/piano e loro attuazione, dove le soluzioni, come visto, non possono essere manichee (“D” o “R”), recuperando “Il di più”, lo et-et, non solo dell’economia circolare, sulla quale ultima meriterebbe riflettere e agire in modo meno superficiale.

1 La scienza lavora sulla base di paradigmi e quindi è limitata. Il principio di non contraddizione (di aristotelica memoria) trasforma l’agire in un fatto e nelle concatenazioni di cause-effetti, evitando (anche nell’idea-modello) l’imprevisto. Si comprende che sono fatti che corrispondono ai pensieri, ai quali è ricollegato il potere di chi “fa” e della sua responsabilità. In questo modo “il di più” sfugge nella selezione tra la pluralità che riduce le possibilità, come alternative, con una scelta che nell’azione (prassi) operativamente converge decisionalmente in un “uno”, spacciandolo come normalità, routine. Difatti, è l’eccezione che mostra ben altro e che insegna che la normalità è una invenzione, una comoda linea per discriminare tra accettabile e non accettabile, regole uguali e diverse, comportamenti tollerabili e non, rimedi fisiologici e interventi emergenziali, e così via. Sono aspetti, ognun se ne avvede, gravidi di conseguenze (e implicanti pratiche ed ermeneutiche) sui quali ci riserviamo prossimamente di intervenire.

2 In proposito sia permesso rinviare a “Piano rifiuti: tra teoria e realtà”, Azienditalia, n.3/2021.

3 Come abbiamo cercato di delineare in “Nuova disciplina sui rifiuti: dalla responsabilità estesa del produttore, alla possenza gestionale e tariffaria dei servizi pubblici locali, Azienditalia, n. 11/2020.

4 Sia concesso rinviare a: “Piani per la gestione dei rifiuti: metodi ed errori”, Azienditalia, n. 8-9/2019; “Modelli, propensioni ed efficacia di piani e budget”, Azienditalia, n. 4/2020; “Approcci e soluzioni non tanto giuridiche e non solo tecniche: flussi di rifiuti con lo stesso codice, tra servizi pubblici e non”, Azienditalia, n. 5/2020 ed agli articoli ivi citati.

5 Cfr. Piano nazionale produzione e consumo sostenibili; Piano nazionale prevenzione rifiuti; etc.

6 Il PRGRU che si è avuto modo, nel ruolo di Assessore regionale, di redigere/seguire/perfezionare in qualche mese (verso fine 2018), pur in una situazione che si presentava disastrosa, con dati/informazioni inaffidabili, l’assenza - dichiarata dagli stessi uffici assessorili - di professionalità che potevano dedicarsi al necessario, nuovo, Piano di gestione dei RU/RS: i precedenti Piani che, di fatto, erano inattuati o ricalcavano consuete metodiche, perciò inefficaci. Si è agito con riferimento alla specificità, alla casistica, agli errori, se non ai “pericoli” che vieppiù emergevano in questa personale, inedita, esperienza siciliana, peraltro senza particolari aiuti, con continui “ stop and go” burocratici e procedurali, con tante difficoltà anche di ordine politico. L’impostazione risultante del PRGRU siciliano è immodestamente assai originale e, appunto, ritagliata sui problemi siciliani veri e concreti, fornendo innovative e rapide soluzioni/rimedi. Riteniamo che siffatto approccio, metodica e contenuti forse potranno aiutare persino altre realtà, quantomeno rispetto alle apparenze e alle letture standardizzate e semplificate (se non fotocopia). Su quanto successivamente è accaduto/accadrà ci riserviamo di intervenire in una apposita ricostruzione, sempre in chiave tecnico-professionale.

7 sul quale ultimo si veda l’analisi svolta con R.Quaresmini, “Economia circolare e discariche di rifiuti: prima lettura del d.gs. 3 settembre 2020, n.121: il bene del male?”, L’Ufficio Tecnico, marzo 2021.

8 Si calcola il peso dei RU con riferimento all’atto dell’immissione nella operazione di riciclaggio (comma 2 dell’art. 205-bis), in deroga al comma 1, il peso dei RU riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione, fermo restando le condizioni ivi previste. L’Ispra deve tener conto (comma 4), per gli obiettivi ex art. 181, comma 4, lettere “c”, “d” ed “e” acchè le quantità di rifiuti urbani biologici (RUB) raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento della frazione umida, sia “computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto, materiale o sostanza riciclati” etc. Inoltre, i rifiuti che hanno cessato di essere rifiuti prima dell’ulteriore trattamento si considerano riciclati ove ex post ciò effettivamente avvenga. Mentre, “i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati” per gli obiettivi di riciclaggio (lett. “b”). E’ però “possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento” dei RU “ a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di stabilità” di cui alla decisione di esecuzione UE 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019 (lett. “c”), ed è sempre possibile (come operazione transfrontaliera) computare in questi obiettivi ex art. 181, comma 4, lettere “a”, “b”, “c”, “d” ed “e” per i rifiuti raccolti e inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento (lett. “d”). Altresì è possibile computare i rifiuti esportati fuori dalla UE per la preparazione per il riutilizzo o riciclaggio solo se soddisfano gli obblighi dell’art. 188-bis e in conformità al Regolamento CE n. 1013/2006 nell’equivalenza trattamento a diritto ambientale UE (lett.”e”).

9 Aggiungasi l’allegato “E” alla cit. Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 laddove si precisano gli obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per specifici materiali contenuti però nei soli rifiuti di imballaggio.

10 Vedasi le numerose casistiche offerte in “Ho visto cose. Tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un manager”, Milano, 2017 (appendice).

11 In proposito, non dal ultimo, nell’ebook G.Angelucci-A.Pierobon, Rifiuti ed emergenza sanitaria: gestione finanziaria e riflessi sulla tariffazione. Rifiuti nel periodo coronavirus. Flussi degli urbani indifferenziati, dei sanitari, degli speciali. Tutte le problematiche e soluzioni, Milano, 2020.

12 Si ringrazia il dott. C. Caruso responsabile della SRR città metropolitana di Catania.

13 Il punto di fuga è un esistente/inesistente che sfugge all’imposizione delle regole (potrebbero essere, ad esempio, le relazioni tra RU/RS, tra più tipologie di rifiuti, tra il percolato e i rifiuti processati, tra i fanghi e i rifiuti umidi input, etc.). Il punto di fuga appare e inappare, è solo indicabile, essendo fuori dal luogo (delle caselle, delle classificazioni, dei discorsi). La strategia di individuazione richiede una conoscenza e agire perlopiù inedito.

14 tema che prossimamente affronteremo, funditus, non rientrando esso nell’economia del presente scritto.

15 In realtà occorre contemplare, se non far nidificare, altri obiettivi settoriali o specifici, che comunque non sembrano (laddove applicati) inficiare l’analisi de qua.

16 In proposito rinviasi a “Piano rifiuti: tra teoria e realtà”, cit.

17 L’ipotesi degli scarti del 23% da output TMB, portano alla quantità di 179.914 t/a, per cui anche in questo caso, nel complesso, viene rispettato il limite massimo del 10% ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n.121/2020.

18 Ove si decida di ricorrere alla operazione di recupero “R1”, evitando gli impianti intermedi (i TMB: ad es. nella tecnologia di un termovalorizzatore di “forno a griglia”) la capacità trattabile, secondo i calcoli come effettuati, potrebbe essere di 782.235 t/a, risultanti dalla somma di 567.000 t/a di Rind, sommati a Rdiff 214.627 t/a (anche dopo i processi di selezione) evitando lo smaltimento (D1).

19 Se poi gli Egato e i Comuni non sono/saranno in grado di provvedere, si dovrà intervenire quantomeno in sede di programmazione, in una regia di sovrambito, utilizzando più leve, che non sono meramente giuridiche e/o provvedimentali. Purtroppo sembra imperare una sorta di pragmatismo che propina il successo pratico quale criterio di verità, dove l’efficienza diventa un valore. Non deve però sfuggire che cosi si perde la potenza creativa, “il di più”!