Stabilite le Sanzioni per gli Abbandoni dei sistemi di protezione individuali anti covid 19 mascherine e guanti monouso
Decreto Rilancio convertito con la Legge n. 77/2020

di Giuseppe AIELLO

Stabilite le Sanzioni per gli Abbandoni dei sistemi di protezione individuali anti covid 19 mascherine e guanti monouso

Decreto Rilancio convertito con la Legge n. 77/2020

Di Giuseppe Aiello

(Comandante della Polizia Municipale di Lioni AV )

14 settembre 2020.

La lotta alla pandemia di Covid-19 ha generato una quantità incredibile di rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuali ed in particolare mascherine e guanti monouso per questo il legislatore si è preoccupato del problema cercando di dare adeguata risposta con un apposito provvedimento normativo . Con Legge 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020, il Parlamento ha convertito il c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) introducendo alcune significative modifiche anche in materia ambientale. Una delle novità approvate riguarda le disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale e l’introduzione di specifiche sanzioni in caso di abbandono di mascherine e guanti monouso. L’art. 229-bis del c.d. Decreto Rilancio, introdotto in sede di Legge di conversione, ha previsto tra l’altro, l’attribuzione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del compito:

  • di adottare una o più linee guida per fare fronte all’aumento dei rifiuti derivanti dall’utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, al fine di individuare misure “da applicare durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire (i) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario e (ii) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti”;

  • definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (i.e. 19 luglio 2020) i criteri ambientali minimi per le stazioni appaltanti, ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili”.

La novità di maggiore interesse, per gli addetti ai controlli, è comunque, senza dubbio, l’aver previsto al comma 7. dell’art. 229-bis che, in caso di abbandono di mascherine e guanti monouso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La scelta operata dal legislatore è alquanto discutibile se non altro per aver creato un sistema deterrente di difficile applicazione con un aggravio procedurale incomprensibile. Sarebbe stato sicuramente meglio tenere la violazione autonoma rispetto al sistema sanzionatorio al quale è stata vincolata e lasciare la possibilità ai comuni di prevedere, per gli abbandoni delle mascherine e dei guanti monouso, le relative sanzioni in apposite ordinanze in modo che l’entità degli introiti riscossi sarebbe stata maggiore per le casse del Comune riguardo a quanto oggi stabilito nel Decreto Rilancio. La previsione sanzionatoria stabilita dall’art 255 comma 1 bis venne introdotta nel Testo Unico Ambientale dall’art 40 L.221/2016, essa riguarda il divieto di abbandoni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, con la previsione di sanzioni che vanno da un minimo di euro 30 a euro 150, (in caso di prodotti da fumo la sanzione è aumentata fino al doppio). Pertanto, chi abbandona mascherine e guanti monouso sarà sottoposto alla stessa sanzione di chi abbandona piccoli rifiuti e alla stessa stregua potrà avvalersi della facoltà di pagare entro 60 giorni in misura ridotta la somma di euro 50,00. In relazione a quanto appena sopra riportato bisogna evidenziare che gli introiti sanzionatori, previsti per le violazioni di cui all’art 255 c. 1 bis (e quindi anche nel caso dei DPI), sono divisi in parti uguali tra lo Stato e i Comuni, così come previsto dal comma 2 bis all’articolo 263 T.U.A., il quale stabilisce che il 50% dei proventi sia devoluto allo Stato, per essere riassegnato ad un apposito Fondo e il restante 50 % ai Comuni con destinazione vincolata. Quindi a fronte di una sanzione elevata dalla polizia municipale di euro 50,00 nei confronti di chi si è reso responsabile di aver abbandonato rifiuti costituiti da mascherine e guanti monouso solo il 50% verrà introitato dal Comune ovvero euro 25,00, la restante parte riscossa dovrà poi essere devoluta dal Comune nel bilancio dello Stato con una aggravio procedurale da parte degli uffici finanziari dell’Ente. Non è certamente l’unica toppa al sistema sanzionatorio neo introdotto, infatti, l’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi avverso alle violazioni di cui all’art 255 c 1 bis è ancora la Provincia giusto art. 262 D.lgs 152/2006, pertanto gli interessati destinatari di provvedimenti sanzionatori per abbandono dei DPI potranno rivolgersi ad essa per presentare il ricorso ai sensi dell’art 18 L.689/1981. Si fa certamente fatica a pensare che la Provincia faccia poi effettivamente la propria parte ingiungendo con ordinanze i pagamenti in materia e questo soprattutto sapendo che gli introiti sono destinati allo stato e ai comuni. Certamente è l’ennesima dimostrazione di superficialità del nostro legislatore che quando dispone in materia di sanzioni ambientali da sfogo alla frenesia più assurda per imporre procedure per nulla semplificate. Nella parte che segue riporto il prontuario delle sanzioni come stabilito dall’art 255 c. 1 bis D.lgs 152/2006 e un modello fac simile di verbale per gli abbandoni di mascherine e guanti monouso.

Data 14.09.2020 Dott. Giuseppe Aiello

Abbandoni di piccoli rifiuti e prodotti del fumo e mascherina e guanti monouso

Illecito

Art.

violato

Art.

sanzione

Sanzione

P.M.R.

Autorità

Comp.

1

Abbandono sul suolo nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare

Art. 232-ter

D.Lgs. 152/06

Art. 255, c. 1bis , D.Lgs. 152/06

da € 30

a € 150

€ 50 Proventi Art 263 c 2 bis

50% allo Stato 50% Comune

Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006

2

Abbandono sul suolo nelle acque, nelle caditoie di rifiuti di prodotti da fumo

( mozziconi di sigarette ecc.)

Art. 232-bis

D.Lgs. 152/06

Art. 255, c. 1bis , D.Lgs. 152/06

La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio

Non previsto L’organo accertatore dovrà inviare il rapporto alla provincia

Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006

3

Abbandono di mascherine e guanti monouso

Art. 229 bis c. 7

Legge 17 luglio 2020, n. 77

Art. 255, c. 1bis , D.Lgs. 152/06

da € 30

a € 150

€ 50 Proventi Art 263 c 2 bis

50% allo Stato 50% Comune

Scritti difensivi Provincia art. 262 D.lgs 152/2006

PROCEDURA AMMINISTRATIVA DELINEATA DALLA LEGGE 689/1981

VERBALE DI ACCERTAMENTO ART 13 L. 689/1981;

VERBALE DI CONTESTAZIONE ART. 14 L. 689/1981

TEMPI DELLA NOTIFICAZIONE:

•90 giorni dalla data di accertamento della violazione (360 giorni per i residenti all'estero) - previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689

SANZIONE PECUNIARIA:

•da € 30,00 a € 150,00 - prevista dall'art. 232 ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152(articolo introdotto dall'art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015)

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:

•€ 50,00 entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione – previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Destinazione dei Proventi , ai sensi dell’ Art 263 c 2 bis vanno divisi 50% allo Stato 50% Comune

Come stabilito dal Decreto, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella G.U. 54/2017 del 15 febbraio 2017.

Il legislatore con la legge 221/2016 e il Decreto 54/2017 in deroga al principio di unità che pretenderebbe che tutte le entrate iscritte in bilancio fossero indistintamente destinate alle spese, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione dei proventi in esame al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi destinati, in via prioritaria, per le attività di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonché' nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario nonché' per le campagne di informazione su scala locale.

AUTORITA' COMPETENTE Presidente della Provincia (Dirigente)

ATTI DA REDIGERE:

  • verbale di contestazione

  • rapporto al Presidente della Provincia ex art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689

tratto dal manuale POLAMBIENTE ( tecniche e procedure dei controlli ambientali) autori Dott. Giuseppe Aiello, Dott.ssa Maria Grazia Giordano, edito da www.dirittoitalia.it

INTESTAZIONE

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

abbandoni mascherine e guanti monouso art 229 bis c 7 L. n. 77/2020 e 255 c. 1bis del D.lgs 3 Aprile 2006, n. 152

I sottoscritti _______________________________________ , appartenenti al comando in intestazione, il giorno ___ / __ /_____ , alle ore ________ in località _____________________ Comune di ________________________ Provincia di _________________________ nei Pressi _______________________________________________________ a seguito di controlli di tutela ambientale Hanno accertato che

(TRASGRESSORE)

cognome e nome ________________________, nata a ________________ ( ____ ) il ___ / __ /_____ residente in ________________ ( ____ ) via ________________ in qualità di ____________________________

(OBBLIGATO IN SOLIDO)

cognome e nome ________________________, nata a ________________ ( ____ ) il ___ / __ /_____ residente in ________________ ( ____ ) via ________________ in qualità di ____________________________

ESTREMI DELLA LEGGE VIOLATA: L. n. 77/2020 / Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152

1) Art. 229 bis, comma 7, Legge n. 77/ 2020 e 255, comma 1bis, perché Abbandonava mascherina o guanti monouso

La contestazione immediata è ( NON è ) stata effettuata all’ interessato all’atto dell’accertamento Il trasgressore spontaneamente dichiara:____________________________________________________________________

_ _ AVVERTENZE

ai sensi dall’art. 255, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, 1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo Art. 229 bis, comma 7, Legge n. 77/ 2020 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. .

_ _ MODALITA’ DI ESTINZIONE

La violazione commessa è punita ai sensi dell’art 255 c.1 bis D.lgs 152/2006, con la sanzione da euro 30 a euro 150 (art. 16 L. n° 689/1981) Entro 60 gg. Dall’ avvenuta contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 50,00 (cinquanta) più €_________________ per ____________________, totale euro__________ mediante versamento su c.c.p. n. ______________ intestato al Comune di _________________________________________ giusto art. 263 c. 2 bis del D.lgs 152/2006, come aggiunto dall’ art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015( vedere avvertenze per la destinazione dei proventi);

RICORSO AMMINISTRATIVO

AUTORITA’ COMPETENTE (art. 18 L. n° 689/1991) E ntro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l’interessato può far pervenire all’autorità competente individuata ai sensi dell’art. 262 D.lgs 152/2006 nella Provincia di _________________________________ e possono chiedere di essere sentiti dalla detta Autorità. Qualora entro i predetti termini non sono stati presentati scritti difensivi e entro i 60 gg. previsti non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato alla Provincia di ______________ per le determinazioni di competenza ed emanazione dell’ ordinanza ingiuntiva

fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL TRASGRESSORE

I VERBALIZZANTI

- S i rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi

pertanto notificato ai sensi dell’art. 138 c.p.c.

tratto dal manuale POLAMBIENTE ( tecniche e procedure dei controlli ambientali) autori Dott. Giuseppe Aiello, Dott.ssa Maria Grazia Giordano, edito da www.dirittoitalia.it