TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E IN CONTO TERZI: Rifiuti e Albo nazionale ( Circolare del 30.11.2012) .
di Rosa Bertuzzi
Negli ultimi anni il settore dell’autotrasporto di merci ha subito notevoli cambiamenti ed aperture, anche per l’evidente effetto di numerosi operatori internazionali. La materia dell’autotrasporto di cose eseguita sia per conto di terzi sia in conto proprio, però, continua ad essere una materia oggetto di pronunce giurisprudenziali, essendo ricorrenti gli episodi di contenzioso. La normativa nazionale, ancorata a disposizioni piuttosto datate, nonché i diffusi criteri di accertamento delle violazioni da parte di alcuni organi di polizia stradale, poco inclini a considerare la ratio delle norme e forse eccessivamente legati ad “esegesi” letterali dei testi normativi, viene supportata da interventi della giurisprudenza che definiscono svolte importanti per tutti i soggetti impegnati nel settore. Organi istituzionali, organi addetti agli accertamenti ed operatori commerciali, hanno il bisogno di avere indicazioni chiare per poter procedere, ciascuno per le rispettive competenze, nel miglior modo possibile, in un particolarissimo momento di difficoltà sociale.
Sull’argomento dell’autotrasporto di cose una pronuncia degna di considerazione è la sentenza del Giudice di Pace di Padova del 01.12.2011 che va ad approfondire molteplici aspetti della problematiche connesse alla legge sull’autotrasporto. In particolare i riferimenti alla competenza del G.d.p. in materia di Legge 298/1974 nonché della competenza dello stesso a decidere in materia di opposizioni in materia di autotrasporto di cose.
Ancor più significativa appare un’ulteriore statuizione, stavolta della Corte Suprema (Cass. Civ. Sez. II, n.13725/2012) ove viene chiarito che i soggetti abilitati al trasporto in conto terzi, essendo già in possesso di tale titolo che costituisce un quid pluris rispetto a chi è autorizzato a svolgere semplicemente attività di trasporto per conto proprio, possono svolgere tale tipologia di trasporto senza che occorra alcuna ulteriore autorizzazione. La questione, che per lungo tempo è stata oggetto di contestazione in merito al trasporto di rifiuti, è ora stata chiarita. In pratica, ciò che in passato costituiva vuoto legislativo, ovverosia chi trasportava rifiuti con mezzo adibito al conto terzi non poteva trasportare rifiuti propri. Tale incongruenza la si desumeva dal controllo “incrociato” tra il F.I.R. , laddove emergeva che produttore e trasportatore erano lo stesso soggetto, e carta di circolazione del veicolo, ove emergeva che quest’ultimo era iscritto al c/terzi . Scattavano, così, le sanzioni di cui alla L. 298/74 ( sanzione in misura ridotta di € 4.130,00, oltre al fermo amministrativo del veicolo di mesi tre ) . Oggi appare di notevole importanza anche la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Albo Nazionale Gestori Ambientali- Prot. 1463/Albo/Pres del 30.11.2012 . In essa viene divulgata la decisione del Comitato Nazionale di ritenere corretta l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/06, di un veicolo immatricolato ad uso di terzi. Pertanto l’impresa proprietaria di veicolo adibito ad uso di terzi potrà ottenere l’iscrizione all’albo di detto mezzo secondo le procedure “semplificate” per il trasporto di rifiuti “propri”. Sull’argomento appare altresì significativa la pronuncia del Giudice di Pace di Avellino che, con chiaro e logico ragionamento interpretativo chiarisce un principio base dell’ordinamento. In materia di trasporto di rifiuti, disciplinato da una normativa speciale di settore e per il quale è richiesta l’apposita iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, la distinzione tra il trasporto in conto proprio e quello per conto terzi non rileva giacché l’iscrizione all’albo di cui all’art. 212 del D.lvo n. 152/2006 supera ed assorbe le autorizzazioni di cui alla legge n. 298/1974 sull’autotrasporto di cose.
Anche il Giudice di Pace di Perugia, (Sent. 1549/12) chiamato a pronunciarsi in merito alla legittimità di una sanzione contestata ex legge 298/74 in riferimento al trasporto di rifiuti avvenuto con veicolo adibito al trasporto in conto terzi ha ritenuto che, ai fini della normativa sull’autotrasporto, le movimentazioni effettuate a favore di terzi rimangano tali nonostante eventuali le fasi di trattamento del rifiuto effettuate dal soggetto trasportatore iniziale.