Cass. Sez. III n. 6050 del 9 febbraio 2017 (Cc 27 set 2016)
Presidente: Carcano Estensore: Andronio Imputato: Verga e altro
Urbanistica.Sanatoria ed operatività "in executivis"

In tema di cause di estinzione del reato, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, opera quale causa estintiva solo nella fase di cognizione, mentre l'eventuale conseguimento del titolo dopo che il provvedimento giurisdizionale è divenuto definitivo non può avere alcun effetto estintivo del reato. (Fattispecie relativa a decreto penale di condanna non opposto).

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza dell'11 marzo 2013, il Gip del Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca proposta dagli interessati in relazione a un decreto penale di condanna a pena pecuniaria per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b).

2. - Avverso tale provvedimento gli interessati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione. Premette la difesa che avverso il decreto penale aveva proposto tempestiva opposizione la coimputata V.L., nel cui confronti si era celebrato un giudizio conclusosi con sentenza di assoluzione. Premette altresì che, dopo la notifica del decreto penale, il Comune, in data 27 giugno 2012, aveva rilasciato permesso di costruire in sanatoria per le opere edilizie oggetto dell'imputazione. Lamenta, dunque, la violazione dell'art. 463 c.p.p., comma 1, secondo cui gli effetti favorevoli della sentenza di assoluzione nei confronti del coimputato opponente si estenderebbero anche ai coimputati non opponenti. Si sostiene, in secondo luogo, che, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, il rilascio del permesso di costruire estingue il reato contravvenzionale indipendentemente dalla presentazione di opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è infondato.

Come evidenziato nel provvedimento impugnato, il decreto penale di condanna è divenuto esecutivo nei confronti degli odierni ricorrenti per mancata opposizione, ai sensi dell'art. 461 c.p.p., comma 5. Non può perciò trovare applicazione il combinato disposto del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45, perchè l'estinzione dei reati contravvenzionali a seguito di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, da esso prevista, ha effetto solo fino a quando non venga pronunciato un provvedimento giurisdizionale definitivo. E correttamente il giudice ha ritenuto, nel caso di specie, la definitività del decreto non opposto. Infatti, l'art. 463 c.p.p., prevede che l'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta dal coimputato sia definito con pronuncia irrevocabile. La disposizione non prevede, però, alcuna sospensione della decorrenza del termine per l'opposizione, nè integra una casa di restituzione nel termine per l'opposizione nei confronti dei soggetti inizialmente non opponenti. Il successivo art. 464, limita l'effetto estensivo del proscioglimento dell'imputato opponente ai soli casi delle sentenze di proscioglimento "perchè il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una casa di giustificazione", con conseguente revoca del decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione. Nel caso di specie, però, dalla sentenza di assoluzione della coimputata opponente V.L., pronunciata il 7 aprile 2014, emerge che la stessa è stata assolta per non aver commesso il fatto, formula non contemplata dall'art. 464; con la conseguenza che la sua assoluzione non ha alcun effetto estensivo dei confronti degli originari coimputati.

4. - Ne consegue il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.