TAR Piemonte Sez. II n.1153 del 24 ottobre 2018
Urbanistica.Piano particolareggiato e sub-comparti

La formazione di sub-comparti può essere approvata dal Comune se sussiste l’”interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi”; tale interesse può sussistere soltanto nel caso in cui il Piano Particolareggiato abbia già avuto una parziale attuazione prima di decadere per decorso del termine decennale di efficacia, giacchè solo in tal caso, in presenza di edificazioni residenziali già in parte realizzate con le connesse opere di urbanizzazione, può sussistere l’”interesse improcrastinabile” dell’Amministrazione a completare le opere di urbanizzazione del comparto edificatorio

Pubblicato il 24/10/2018

N. 01153/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00102/2017 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 102 del 2017, proposto da:
ACHILLE MANGIERI, ELISABETTA MANGIERI, MARIA TERESA RUSSO e VINCENZA RUSSO, rappresentati e difesi dall'avvocato Sandro Amorosino, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, via Confienza, 10;

contro

COMUNE DI PINEROLO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Eugenio Comba e Sara Richetto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Eugenio Comba in Torino, via Mercantini n. 6;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Pinerolo in data 3 novembre 2016, n. 54 (pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune in data 11 novembre 2016 ed ivi rimasto sino al 26 novembre 2016) in parte qua ha rigettato l'istanza del ricorrente e degli altri proprietari delle aree interessate di procedere alla formazione di un sub-comparto nell'ambito del Comparto PP1C previsto dal piano particolareggiato PP1 approvato con deliberazione 3 dicembre 2002, n. 83 e successivamente decaduto;

- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso e segnatamente dei verbali delle riunioni della IV Commissione Consiliare (Urbanistica) in data 11 aprile 2016 e 20 ottobre 2016, nonché, per quanto possa occorrere, della nota interlocutoria dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune in data 22 febbraio 2016;

- e per l’accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di formazione del sub-comparto presentata dai ricorrenti e dagli altri proprietari delle aree interessate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pinerolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Pinerolo è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con DPGR n. 6-24303 del 6 aprile 1998, all’interno del quale è individuata la zona PP1, collina di Pinerolo, come area normativa soggetta a Piano Particolareggiato. Il Piano Particolareggiato in zona PP1 è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 83 del 3 dicembre 2002 e s.m.i., pubblicato sul BURP del 13 marzo 2003. Tuttavia, alla scadenza del termine decennale di cui all’art. 16 comma 5 della L. n. 1150/1942, il predetto Piano Particolareggiato è rimasto totalmente inattuato e, pertanto, a far data dal 13 marzo 2013, esso è divenuto inefficace ai sensi dell’art. 17 comma 1 della stessa legge.

2. Ciò posto, con istanza del 4 giugno 2015, i signori Achille Mangieri, Silvana Bonetto, Enzo Dovio, Marco Dovio, Rosina Lazzarini, Paolo Pivaro, Aldo Portigliatti Piancera, Valter Portigliatti Piancera, Maria Teresa Russo e Vincenza Russo, in qualità di proprietari di distinte aree accorpate in un unico lotto posto nella parte sud del comparto C del Piano Particolareggiato PP1, presentavano al Comune di Pinerolo una istanza di suddivisione della suddetta area in due sub-comparti C1 e C2, ai sensi dell’art. 17, comma 3 della l. 1150/1942.

Quest’ultima norma dispone che “Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, [ossia, non sia intervenuta la presentazione di un nuovo Piano Particolareggiato per l’assesto della parte di Piano Particolareggiato rimasta inattuata] nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16”.

3. Nello stesso contesto temporale, il medesimo comparto C del Piano Particolareggiato PP1 era oggetto di ulteriori e diverse istanze da parte di altri soggetti, in particolare:

- istanza presentata in data 13 maggio 2015 dai signori Marisa Bonetto e Angelo Corio, proprietari di un’area nella parte nord-ovest del comparto C, per la formazione di due diversi sub-comparti;

- istanza presentata in data 15 dicembre 2015 (e rinnovata il 24 febbraio 2016) dal sig. Mullineris, proprietario di un’area a nord del comparto C, avente ad oggetto la richiesta di non modificare l’ambito in sub-comparti, ma di rilasciare un unico titolo convenzionato esteso a tutte le aree del comparto;

- istanza presentata in data 15 dicembre 2015 dal solo sig. Achille Mangieri (rinnovata il 2 febbraio 2016), già firmatario dell’istanza del 4 giugno 2015 assieme agli altri proprietari interessati, volta a conseguire la suddivisione del comparto C in due sub-comparti C1 e C2, previa però individuazione di un nuovo perimetro per il comparto C1, dal quale sarebbe stata stralciata la parte di s.l.p. ricadente in classe di pericolosità idrogeologica 3b2P (la quale identifica “aree inondabili del reticolato idrografico principale e minore, necessitanti di interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente”), con possibilità di spostare la relativa quantità edificatoria alla restante parte di cui alla classe 2B (la quale identifica “settori di pianura e/o localizzati alla base dei versanti collinari potenzialmente allagabili da acque a bassa energia, settori depressi di ristagno”).

4. In data 8 febbraio 2016, tenuto conto della diversità delle richieste pervenute, si teneva una riunione tra l’assessore comunale all’Urbanistica e tutti i richiedenti al fine di verificare la possibilità di un accordo tra tutti gli interessati in merito agli interventi proposti, ma l’accordo non era raggiunto e la riunione aveva esito negativo.

5. Con nota del 22 febbraio 2016, lo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Pinerolo comunicava agli interessati che le istanze non potevano essere accolte, esponendone le ragioni; in particolare, quanto alle richieste presentate dal sig. Achille Mangieri sia in proprio sia unitamente ad altri proprietari, rilevava che “Dato atto che il PAI individua due classi di pericolosità nel comparto C: la classe 2C; e la classe 3B2c, che richiede la realizzazione di alcuni interventi di riassetto del territorio, come la raccolta delle acque provenienti dalla collina. L’eventuale suddivisione del comparto potrebbe fare si che le opere di urbanizzazione previste dal PP1 e le opere di riassetto del territorio gravino in particolare su un sub comparto”.

6. Il sig. Mangieri, con nota del 23 marzo 2016, dichiarava il proprio impegno:

- a partecipare al costo delle opere di urbanizzazione “in quota parte ed in proporzione alla superficie interessata rispetto all’area complessiva, o che viene utilizzata a scopo edificatorio”;

- a partecipare alla “messa in sicurezza della parte compresa nella fascia 3B2p di cui alla variante PAI, limitatamente alla superficie compresa nella fascia sopra indicata, secondo l’area compresa nella planimetria allegato B” (parte del sub-comparto C).

7. Le richieste di formazione dei sub-comparti erano quindi portate all’esame del consiglio comunale, e, prima ancora, all’esame della commissione consiliare Urbanistica, la quale si riuniva nelle date dell’11 aprile 2016 e del 20 ottobre 2016. In entrambe le occasioni, la commissione rilevava l’assenza di profili di interesse pubblico nelle richieste avanzate dagli interessati, e in particolare, sia la mancanza dell’”interesse improcrastinabile dell’Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi” di cui all’art. 17 comma 3 cit., sia il contrasto tra le varie istanze proposte dai privati (cfr. verbale seduta 11 aprile 2016, richiamato nella motivazione della delibera impugnata).

8. Infine, con delibera n. 54 del 3 novembre 2016, il consiglio comunale di Pinerolo stabiliva di non procedere all’attivazione dei sub-comparti, dando atto che “potrà essere valutata un’eventuale diversa suddivisione del comparto in sede di variante al Piano Particolareggiato della Collina, che prenderà in esame tutte le questioni, secondo i bisogni della collettività, e offrirà una risoluzione progettuale organica alle diverse istanze, conformemente a quanto sarà previsto dal PPR della Regione Piemonte, visto l’esito dell’osservazione presentata”.


9. Quest’ultimo provvedimento, unitamente ai verbali della commissione consiliare Urbanistica dell’11 aprile 2016 e del 20 ottobre 2016 e alla nota dello SUE del 22 febbraio 2016, è stato impugnato dinanzi a questo TAR dai sig.ri Achille Mangieri, Elisabetta Mangieri, Maria Teresa Russo e Vincenza Russo, con ricorso notificato il 20-26 gennaio 2017 e depositato il 7 febbraio successivo.

Attraverso quattro motivi di ricorso, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati e l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di formazione dei sub-comparti da essi presentate.

10. Si è costituito il Comune di Pinerolo, depositando documentazione e resistendo al gravame con articolata memoria difensiva.

11. Con ordinanza n. 113/2017 del 2 marzo 2017, la Sezione ha respinto la domanda cautelare.

12. In prossimità dell’udienza di merito, la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva.

13. All’udienza pubblica del 20 settembre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.


Ciò posto, il collegio osserva quanto segue.


14. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto vizi di violazione dell’art. 17 comma 3 della L. 1150/1942, e di eccesso di potere per sviamento di potere, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione; secondo i ricorrenti:

- la formazione di sub-comparti costituirebbe, una volta decaduto il Piano Particolareggiato, un’attività doverosa dell’amministrazione comunale, priva di margini di discrezionalità, essendo funzionale al soddisfacimento di un duplice interesse pubblico: l’interesse improcrastinabile di dotare le aree di infrastrutture e servizi (standards urbanistici), e l’interesse all’attuazione delle previsioni del Piano Particolareggiato decaduto, stante l’ultrattività legale delle sue prescrizioni di zona, attraverso l’armonico inserimento di nuovi manufatti residenziali; secondo i ricorrenti, la formazione di subcomparti non sarebbe un atto di pianificazione urbanistica, per sua natura discrezionale, ma una mera riperimetrazione di aree che rimangono assoggettate alle prescrizioni di zona contenute nel Piano Particolareggiato decaduto; in questa fase, l’amministrazione dovrebbe limitarsi a verificare che i richiedenti siano i proprietari delle aree interessate dalla formazione del sub-comparto e che non siano modificate le destinazioni d’uso previste dal Piano Particolareggiato decaduto; solo successivamente, in sede di presentazione dei progetti di edificazione, l’amministrazione sarebbe chiamata a valutare la conformità degli stessi alle prescrizioni urbanistiche del Piano Particolareggiato, alle prescrizioni del Piano paesaggistico e alla caratterizzazione idrogeologica dell’area stessa; nel caso di specie, invece, l’amministrazione ha attribuito all’atto di autorizzazione alla formazione di sub-comparti la natura di strumento urbanistico, per cui si è addentrata irritualmente in una serie di valutazioni di “merito urbanistico” che, al contrario, avrebbero potuto essere svolte soltanto nella fase successiva ed eventuale di valutazione dei futuri progetti di trasformazione urbanistica;

- in ogni caso, le valutazioni di merito formulate dall’amministrazione comunale nella delibera consiliare impugnata sarebbero illegittime, sotto plurimi profili; in particolare: a) il richiamo alla disciplina del Piano Paesaggistico Regionale in itinere sarebbe viziato da perplessità nelle parti in cui l’amministrazione ipotizza che alcune aree potrebbero essere qualificate inedificabili dal Piano Paesaggistico medesimo, e in ogni caso tale valutazione non sembrerebbe riferirsi in alcun modo alle aree di proprietà dei ricorrenti; b) l’affermazione secondo cui “la suddivisione del comparto in due sub-comparti non garantisce la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione e delle opere di riassetto del territorio”, sarebbe una mera petizione di principio, e comunque sarebbe illogica dal momento che gli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di tutela idrogeologica sarebbero destinati a sorgere in capo ai proprietari di ciascun sub-comparto soltanto a seguito dell’approvazione dei rispettivi progetti di edificazione e della stipula delle relative convenzioni accessive; c) parimenti illogica sarebbe l’affermazione secondo cui la suddivisione in sub-comparti potrebbe determinare “disparità di trattamento tra aree di proprietari differenti”, dal momento che sarebbe stato compito degli uffici comunali verificare quale sarebbe stata la futura ripartizione degli oneri di urbanizzazione e di difesa idrogeologica spettante ai proprietari delle aree di ciascun sub-comparto; e in ogni caso il consiglio comunale avrebbe potuto tutelare l’interesse pubblico alla completa realizzazione, in futuro, delle opere di urbanizzazione stabilendo sin d’ora un criterio di ripartizione dei costi tra tutti i proprietari di aree comprese nei vari sub-comparti in proporzione all’estensione delle aree medesime; conseguente violazione del principio di proporzionalità; inoltre, vi sarebbe violazione dell’art. 10 della l. n. 241/90 dal momento che l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione l’impegno formale del sig. Achille Mangieri a partecipare agli oneri di urbanizzazione e di difesa delle acque; d) l’amministrazione ha ritenuto che non sussista il presupposto di cui all’art. 17 comma 3 L. 1150/1942 dell’interesse improcrastinabile di dotare le aree di infrastrutture e servizi, ma secondo i ricorrenti si tratterebbe di affermazione illogica e contraddittoria, dal momento che proprio la formazione dei sub-comparti creerà i presupposti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; e) le asserite ragioni di contrasto tra le istanze presentate dai diversi interessati sarebbero del tutto indeterminate: eventuali sovrapposizioni spaziali tra i vari progetti avrebbero potuto essere ovviate su iniziativa degli uffici comunali attraverso semplici rettifiche dei perimetri; f) non vi sarebbe alcuna differenziazione tra l’istanza del solo Mangieri e quella presentata da quest’ultimo assieme ad altri; in entrambi i casi sarebbe stata garantita la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle opere di difesa del suolo.

14.1. Il collegio ritiene che l’articolata censura di parte ricorrente non possa essere condivisa.

Giova prendere le mosse dalla disposizione normativa sulla quale ruota l’oggetto del presente giudizio, vale a dire l’art. 17 della L. 17 agosto 1942 n. 1150.

Tale norma così dispone:

“1] Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

[2] Ove il comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14.

[3] Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16”.

Tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 16 comma 5 della stessa legge, secondo cui “Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni”.

14.2. In sintesi:

- in mancanza di diversa disposizione, il Piano Particolareggiato deve essere attuato nel termine di 10 anni dalla sua pubblicazione;

- decorso tale termine, il Piano Particolareggiato diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, fatti salvi gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal Piano decaduto, che rimangono efficaci a tempo indeterminato e dovranno essere osservati anche in futuro nella costruzioni di nuovi edifici;

- dalla data di scadenza del Piano Particolareggiato, il Comune ha due anni di tempo per presentare un nuovo Piano Particolareggiato al fine di disciplinare (“assestare”) la parte di piano rimasta inattuata;

- decorso tale termine, i privati proprietari di aree incluse nei singoli comparti del piano decaduto possono presentare al Comune proposte di formazione di singoli sub-comparti, purchè tali proposte non modifichino la destinazione d’uso delle aree pubbliche e rispettinogli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduto;

- il Comune accoglie le proposte se sussiste l’”interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi”.

14.3. Dal quadro normativo qui sopra delineato discendono alcune considerazioni essenziali ai fini del giudicare; vale a dire:

- la formazione di sub-comparti può essere approvata dal Comune se sussiste l’”interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi”;

- tale interesse può sussistere soltanto nel caso in cui il Piano Particolareggiato abbia già avuto una parziale attuazione prima di decadere per decorso del termine decennale di efficacia, giacchè solo in tal caso, in presenza di edificazioni residenziali già in parte realizzate con le connesse opere di urbanizzazione, può sussistere l’”interesse improcrastinabile” dell’Amministrazione a completare le opere di urbanizzazione del comparto edificatorio;

- per contro, la sussistenza di tale “improcrastinabile” interesse dell’amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi può dirsi esclusa nel caso in cui il Piano Particolareggiato non abbia ricevuto avuto alcuna attuazione nel termine decennale di sua efficacia, dal momento che in tal caso è del tutto assente quell’esigenza di completare la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto che invece contraddistingue l’ipotesi in cui il Piano sia già stato attuato, ma solo in parte;

- in ogni caso, la valutazione circa l’esistenza di un “interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi” costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale della P.A., sindacabile da questo giudice solo in presenza di vizi di macroscopica illogicità o irragionevolezza o travisamento del fatto: vizi che nel caso di specie, il collegio non ritiene sussistenti.

14.4. Nel caso di specie, infatti:

- risulta dagli atti di causa e dalle deduzioni difensive di entrambe le parti che il Piano Particolareggiato PP1 della Collina di Pinerolo non è stato attuato neanche in minima parte;

- di conseguenza, non appare irragionevole la valutazione dell’amministrazione comunale circa l’insussistenza di un interesse pubblico “improcrastinabile” di dotare le aree di infrastrutture e servizi;

- tanto più che, in concomitanza con l’esame delle diverse istanze di formazione dei sub-comparti, era in corso, in ambito regionale, il procedimento di pianificazione paesaggistica, il cui esito avrebbe potuto interferire sugli indici di edificabilità del comparto; risulta infatti dagli atti di causa che la giunta regionale, con DGR n.20.1442 del 18 maggio 2015, aveva adottato il Piano Paesaggistico Regionale, prevedendo la suddivisione del comparto di un due parti (“Aree rurali di pianura e di collina” e “Tessuto urbano esterno al centro”) e individuando nella scheda B069 un “perimetro inedificabile”, ritenuto dal Comune “confuso”; su tali previsioni il Comune di Pinerolo, con nota del 14 agosto 2016, aveva proposto una “osservazione” al Piano Paesaggistico Regionale, che, se accolta in sede di approvazione del PPR, avrebbe potuto portare ad una variazione della disciplina urbanistica del comparto, ma alla quale - alla data di adozione dei provvedimenti impugnati - la Regione non aveva ancora risposto; di qui l’opportunità, ravvisata ragionevolmente dal Comune, di soprassedere dalla formazione dei sub-comparti in attesa di verificare l’esito del procedimento di pianificazione regionale e la sua effettiva incidenza sugli indici di edificabilità del comparto, in modo tale da poter riesaminare complessivamente tutte le istanze pervenute alla luce di un quadro normativo e regolamentare più chiaro e definitivo.

14.5. Alla luce di tali considerazioni, ritiene il collegio che il motivo di ricorso qui in esame non possa essere condiviso, avendo l’amministrazione comunale respinto, allo stato, le istanze di formazione dei sub-comparti sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali non illogiche né irragionevoli, fondate sia sull’assenza di un improcrastinabile interesse dell’amministrazione di dotare le aree interessate di infrastrutture e servizi, sia sulla pendenza del procedimento di pianificazione paesaggistica regionale, il cui esito avrebbe potuto interferire sugli indici di edificabilità del comparto e quindi, conseguentemente, sui margini di assentibilità delle istanze.


15. Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità della nota del 22 febbraio 2016, con cui lo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Pinerolo ha comunicato ai proponenti che le istanze di formazione dei sub-comparti non avrebbero potuto essere accolte, esponendone le ragioni; al riguardo, la parte ricorrente ha dedotto censure di eccesso di potere per illogicità e perplessità (nella parte in cui l’atto ipotizzava che la formazione dei sub-comparti potesse far gravare le opere di urbanizzazione su uno solo di essi), e denunciando altresì il carattere dilatorio dell'atto (nella parte in cui rinviava la valutazione complessiva delle diverse istanze pervenute in occasione di approvazione della Variante al Piano Particolareggiato della Collina di Pinerolo).

Osserva il collegio che la censura è inammissibile per carenza di interesse, avendo ad oggetto un atto meramente interno del procedimento amministrativo, con il quale l’amministrazione si è limitata a prefigurare agli interessati le ragioni che ostavano all’accoglimento delle loro istanze; un atto, quindi, assimilabile ad un preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis L. 241/90, e come tale destinato a confluire (e a restare assorbito) nel provvedimento conclusivo di diniego adottato dal consiglio comunale con l’impugnata delibera n. 54 del 3 novembre 2016, rispetto alla quale le censure di parte ricorrente sono infondate, per le ragioni esposte in occasione dell’esame del primo motivo.

16. Le considerazioni appena esposte consentono di superare agevolmente anche il terzo motivo di ricorso, con cui la parte ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione del preavviso di diniego, in violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90.

La censura è infondata, atteso che il preavviso di diniego può essere ragionevolmente individuato nella nota dello Sportello Unico per l’Edilizia del 22 febbraio 2016, con cui l’Amministrazione ha comunicato agli interessati le ragioni che ostavano all’accoglimento delle loro istanze.

17. Infine, con il quarto motivo, la parte ricorrente ha dedotto l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla propria istanza di formazione dei sub-comparti, ai sensi dell’art. 20 comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i., di modo che il consiglio comunale, prima di provvedere, avrebbe dovuto procedere all’annullamento d’ufficio del provvedimento tacito di assenso, ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/90.

Il collegio osserva che anche tale censura è infondata.

La formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo l'inutile decorso del tempo dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta risposta dall'Amministrazione, ma la ricorrenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento (T.A.R. Torino, sez. I,  14 gennaio 2011 n. 16; T.A.R. Torino, sez. II,  03 gennaio 2018 n. 12; T.A.R. Torino, sez. I,  21 luglio 2014 n. 1287).

Nel caso di specie, alla formazione del silenzio-assenso invocato dalla parte ricorrente ostava l’insussistenza del presupposto essenziale previsto dalla norma statale di riferimento (l’art. 17 comma 3 della l. n. 1150/1942), e cioè l”'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi”, secondo la valutazione discrezionale compiuta dall’amministrazione comunale negli atti impugnati attraverso considerazioni che, come detto, appaiono non intaccate da profili evidenti di illogicità, irragionevolezza o travisamento del fatto.


18. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, il ricorso va respinto.

19. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la novità e la complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Ariberto Sabino Limongelli        Carlo Testori