Novita' legislative di ferragosto: in particolare voci a specchio e "abbruciamento" di rifiuti vegetali

di Gianfranco AMENDOLA

Antonio Cederna, un grande urbanista-giornalista, mi ripeteva spesso che si era stancato di scrivere sempre lo stesso articolo, intendendo, con questo, evidenziare che, in realtà, nonostante le sue continue denunzie, nulla cambiava.

Nel mio piccolo, pur dopo tanti anni, vorrei sottoscrivere in pieno questa affermazione.

Non ne posso più di scrivere sempre le stesse cose, e per di più, a distanza sempre più ravvicinata. Non faccio a tempo ad aggiornare il testo del TUA (D. Lgs 152/06) che già devo rimetterci mano perchè arrivano nuove modifiche legislative.

Una legge dovrebbe essere semplice, chiara e facilmente applicabile da tutti, cittadini ed autorità preposte. Esattamente il contrario del TUA che già era nato male ma che ogni giorno di più viene appesantito e reso incomprensibile dai tanti articoli e commi bis, ter, quater ecc., che ormai lo hanno stravolto completamente con decine di eccezioni, distinguo, richiami incomprensibili, rinvii ecc., inseriti a seconda del momento e senza alcun riguardo ad un disegno organico ed unitario.

Altro che semplificazione. Ed è difficile rimuovere il sospetto che, in realtà, l'obiettivo vero di queste continue modifiche legislative sia la disapplicazione per mancanza di comprensione.

L'ultimo esempio viene dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 , recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea." (GU n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72), dove c'è di tutto e di più. Il che, peraltro, si pone in pieno contrasto con il dettato della Corte costituzionale circa i requisiti ed i presupposti dei decreti legge.

Se andiamo a vedere le disposizioni urgenti per la tutela ambientale, ci troviamo di tutto: dal contributo per il recupero dei pneumatici fuori uso al controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, dal Parco delle 5 terre all'inquinamento da ozono, dagli impianti termici civili all'inquinamento acustico da traffico ferroviario, dall'ennesimo stravolgimento (sempre in peggio) della normativa sulle bonifiche e sulle terre da scavo all' allargamento delle "semplificazioni" per il recupero dei rifiuti, dalla scandalosa e gravissima disciplina di favore per rifiuti e bonifiche "nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attivita' connesse alla difesa nazionale" alle disposizioni apposite relative al "trattamento e allo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato", dall'allargamento dei limiti per alcuni scarichi all'ampliamento delle eccezioni rese possibili da ordinanze contingibili ed urgenti, da ulteriori modifiche per il disgraziatissimo SISTRI all'utilizzo dei materiali di dragaggio, dal deposito di oli usati alle modifiche per la VIA, ecc.

Il tutto, peraltro, con una tecnica ed un linguaggio che sembrano scelti apposta per essere poco comprensibili.

Ci sarà tempo e modo per comprendere ed analizzare tutte queste novità e modifiche legislative.

Tuttavia, ve ne sono due che meritano di essere subito ricordate perchè si occupano di due argomenti controversi relativi al D. Lgs 152/06 che abbiamo trattato recentemente proprio su Lexambiente.

La prima ci sembra positiva e riguarda le voci a specchio, cioè quei rifiuti classificati con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso.

L'art. 13, comma 5, lett. bbis della nuova legge stabilisce, infatti che:

"all'allegato D alla parte IV e' premessa la seguente disposizione:

«Classificazione dei rifiuti:

1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto e' classificato con codice CER pericoloso"assoluto", esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.

Le proprieta' di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto e' classificato con codice CER non pericoloso "assoluto", esso e' non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4. Se un rifiuto e' classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto e' pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprieta'

di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprieta' di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore;

la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprieta' di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio' noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di

pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalita' stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione».

5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 5 si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

Intendiamoci, non si tratta di una grande novità, ma è certamente positivo che finalmente anche il legislatore italiano dica chiaramente, almeno per queste voci, che anche per l'Italia vale il principio di precauzione (comma 6).

La seconda novità riguarda la combustione di rifiuti vegetali che era diventata gravissimo delitto dopo il cd. decreto "terra dei fuochi".

L'art. 14, comma 8, lett. bb) stabilisce, infatti che "all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

"6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"; aggiungendo, al comma b-sexies bis che "all'articolo 256-bis, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato».

In tal modo, quindi, si evita il rischio della reclusione da 1 a 5 anni per chi brucia le stoppie, anche se non tutto è chiaro e soprattutto non si capisce quale sia la sanzione per chi non rispetta il nuovo comma 6-bis dell'art. 182.

Un ultimo, sconsolato suggerimento.

Aspettate ad aggiornare il testo del D. Lgs 152/06 perchè è in gestazione un altro decreto legge, il cd. "sblocca Italia" che si accinge a sbloccare, appunto, il nostro paese allargando a man bassa nel settore ambientale il silenzio-assenso, propinandoci un piano nazionale di inceneritori, attuando ulteriore deregulation per l'edilizia e per le lottizzazioni, allargando la sdemanializzazione di beni culturali e storici, introducendo la libertà di prospezione e di ricerca di idrocarburi; e, dulcis in fundo, liberalizzando ancor di più l'uso di terre da scavo anche contaminate.