Cass. Sez. III n. 15231 del 9 aprile 2009 (Ud. 11 feb. 2009)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Giunta
Urbanistica. Condono edilizio e poteri del giudice
Il giudice ordinario deve esercitare il controllo di legalità sugli atti amministrativi, pur non potendo sindacare il merito. In materia edilizia la data ultima del 31 marzo del 2003, ai fini del rilascio di concessione in sanatoria ex artt. 35 e 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47,richiamati dalla legge n 326 del 2003, costituisce un presupposto di legittimità in assenza del quale manca in radice il potere della pubblica amministrazione di concedere il permesso in sanatoria. Ne deriva che il giudice non può dichiarare estinto il reato se la costruzione risulti ultimata dopo la data del 31 marzo del 2003. Il permesso di costruire in sanatoria qualora venga dato per un’opera realizzata posteriormente a tale data non è idoneo ad estinguere il reato (nella fattispecie l’autorità amministrativa non ha compiuto alcun accertamento sulla data di ultimazione dell’opera, ma ha rilasciato il permesso in sanatoria sulla base della dichiarazione rilasciata dagli interessati in merito alla data di ultimazione delle opere).
SENTENZA N. 321
REG. GENERALE n. 30802/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi Onorato Presidente
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Alfredo Teresi Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Mario Gentile Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di Giunta Carmelo, nato a Santa Lucia del Mela il 5 ottobre del 1954, Guarnaccia Santa, nata a Santa Lucia del Mela il 9 maggio del 1958, avverso la sentenza della corte d\'appello di Messina del 30 ottobre del 2007 ;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l\'annullamento senza rinvio limitatamente al reato sub b) perché estinto per prescrizione, rigetto nel resto;
udito il difensore avv. Tommaso Calderone,il quale ha concluso per l\'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
La corte d\'appello di Messina, con sentenza del 30 ottobre del 2007, confermava quella resa il 17 novembre del 2005 dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,con cui Giunta Carmelo e Guarnaccia Santa erano stati condannati alla pena di gg 60 di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda ciascuno,quali responsabili, in concorso tra loro, della contravvenzione di cui all\'articolo 20 lettera b) della legge n 47 del 1985 e di quella di cui agli artt.17, 18 e 20 della legge n 64 del 1974, per avere, in zona sismica, proceduto ad una sopraelevazione senza il permesso di costruire e senza le altre preventive comunicazioni o autorizzazioni all\'Ufficio del Genio civile. Fatti ritenuti accertati in Santa Lucia del Mela il 1° dicembre del 2004.
Ricorrono per cassazione i due imputati per mezzo del difensore sulla base di tre motivi.
IN DIRITTO
Con i primi due motivi denunciano la violazione dell\'articolo 192 c.p.p., della norma incriminatrice e della legge n 326 del 2003 nonché illogicità della motivazione sul punto, per avere la corte ritenuto illegittima la concessione in sanatoria sulla base di mere congetture ossia per non avere ritenuto i lavori ultimati entro il 31 marzo del 2003 solo perché in epoca successiva i verbalizzanti avevano constatato la presenza del ponteggio a suo tempo installato per la sistemazione della soletta. Precisano che il maresciallo Silvestro al dibattimento di primo grado aveva dichiarato che al momento del sopralluogo nessuno lavorava e che la Guarnaccio aveva riferito che i lavori erano stati ultimati due anni prima.
Con il terzo motivo deducono la violazione dei criteri di valutazione della prova ed illogicità della motivazione con riferimento all\'affermazione di responsabilità della Guarnaccia la quale non era proprietaria ed è stata ritenuta corresponsabile in base ad una non meglio specificata comunanza d\'interessi.
IN DIRITTO
Il collegio rileva che la contravvenzione contestata al capo b) ossia quella relativa alla violazione della legge n 64 del 1974 si è prescritta, essendo maturato alla data del 17 agosto del 2008 il termine massimo prorogato di anni tre, avuto pure riguardo al periodo, dal 13 febbraio del 2007 al 30 ottobre dello stesso anno, durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento del difensore, secondo la disciplina, applicabile alla fattispecie "ratione temporis", vigente prima della riforma introdotta con la legge n 251 del 2005. Il ricorso, ancorché infondato, non può considerarsi manifestamente tale. Anzi l\'eccezione di prescrizione del reato contestato al capo b) è fondata.
Infondati sono i primi due motivi che essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente. Secondo il consolidato orientamento di questa corte ( cfr per tutte cass. n. 12918 del 2008), in tema di condono edilizio previsto dall\'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modificazioni nella L. 30 novembre 2003, n 326), ove il reato sia stato accertato in data successiva al 31 marzo 2003, termine utile ai fini della condonabilità dell\'opera, è onere dell\'imputato che invochi l\'applicazione della speciale causa estintiva del reato provare che l\'opera è stata ultimata entro il predetto termine, fermo restando il potere - dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell\'opera abusivamente eseguita.
Nella fattispecie i ricorrenti si sono limitati a censurare l\' accertamento contenuto nella sentenza impugnata, ma non hanno fornito la prova, mediante produzione documentale (fatture relative all\' acquisto dei materiali) o mediante testimonianze dei soggetti che hanno eseguito i lavori o in altro modo che questi sono stati ultimati entro il 31 marzo del 2003.
Il giudice ordinario deve esercitare il controllo di legalità sugli atti amministrativi, pur non potendo sindacare il merito. In materia edilizia la data ultima del 31 marzo del 2003, ai fini del rilascio di concessione in sanatoria ex artt. 35 e 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dalla legge n 326 del 2003, costituisce un presupposto di legittimità in assenza del quale manca in radice il potere della pubblica amministrazione di concedere il permesso in sanatoria. Ne deriva che il giudice non può dichiarare estinto il reato se la costruzione risulti ultimata dopo la data del 31 marzo del 2003. Il permesso di costruire in sanatoria qualora venga dato per un\'opera realizzata posteriormente a tale data non è idoneo ad estinguere il reato. L\'autorità amministrativa non ha compiuto alcun accertamento sulla data di ultimazione dell\'opera, ma ha rilasciato il permesso in sanatoria sulla base della dichiarazione rilasciata dagli interessati in merito alla data di ultimazione delle opere. L\'accusa invece ha dimostrato che nel mese di dicembre del 2004 i lavori non erano completi come emergeva dalle tracce rinvenute sul posto e più precisamente dai segni del recente getto del solaio ancora puntellato e dalla foto n 5 indicata nella sentenza di primo grado.
Inammissibile è il terzo motivo perché sotto l\'apparente deduzione del vizio di mancanza o illogicità della motivazione, in realtà si censura l\'apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito, i quali con motivazione sintetica ma adeguata hanno indicato le ragioni per le quali entrambi i coniugi devono ritenersi responsabili dell\'abuso. In proposito, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, si rileva anzitutto che entrambi i coniugi erano proprietari dell\'immobile sul quale è stata realizzata la sopraelevazione abusiva, come risulta dalla sentenza di primo grado nella quale si richiamano gli accertamenti compiuti in proposito dall\'ufficio tecnico. La comunanza d\'interessi alla quale ha fatto riferimento la corte deriva proprio dalla qualità di comproprietari dell\'appartamento sul quale è stata poi realizzata abusivamente la sopraelevazione, posto che la veste di committente dei lavori può essere assunta solo dal proprietario o dal conduttore all\'uopo autorizzato dal proprietario. Quindi l\'affermazione dei giudici del merito in ordine alla comunanza d\'interesse, contestata dal difensore sulla premessa erronea che la Guarnaccia non fosse proprietaria, non è manifestamente illogica e non contiene alcun errore giuridico e, per tale ragione, non è censurabile in questa sede.
Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione di cui agli artt.17,18 e 20 della legge n 64 del 1974 contestata al capo b) perché estinta per prescrizione. Sulla base dei calcoli effettuati dai giudici del merito va eliminata la relativa pena di euro 2000 di ammenda. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE
Letti gli artt.616,620 c.p.p.
Annulla
Senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt 17,18 e 20 della legge n 64 del 1974 perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di euro 2000 di ammenda. Rigetta nel resto
Così deciso in Roma l\'11 febbraio del 2009
Deposito in Cancelleria il 09/04/2009