Tribunale di Aversa ord. 12 gennaio 2012
Est. Picardi
Rifiuti.Legislazione emergenziale ed arresto

Provvedimento con il quale viene negata la convalida di arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 6. del D.L. 172/2008 conv. in L. 210/2010,derubricato nel corrispondente illecito penale contravvenzionale di cui al D.Lv. 152\06 (si ringrazia l'Avv. Gennaro Iannotti per la segnalazione).

 

ORDINANZA DI RIGETTO DELLA CONVALIDA DELL’ARRESTO

Il Giudice Monocratico dott. Alberto Maria Picardi,

letti gli atti

sentite le richieste delle parti

OSSERVA

Che l’arresto non può essere convalidato.

Ed invero, il delitto contestato, per il quale è prevista la possibilità di arresto facoltativo in flagranza, faceva riferimento ad una normativa oramai non più applicabile perché presupponeva la dichiarazione preventiva dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti che, allepoca, riguardava lanno 2009 e la Regione Campania.

Venuto meno, per lanno 2011, lo stato di emergenza suddetto, la predetta normativa incriminatrice veniva, però, ulteriormenterichiamate in vitadallart. 1, comma 7-ter del D.L. 196/2010 conv. in L. 2011 1, che pur non dichiarando ulteriormente lo stato emergenziale in Regione richiamava quoad factum e quoad poenam le fattispecie oggetto della contestazione, tutte relative allart. 6. del D.L. 172/2008 conv. in L. 210/2010.

Ma tale richiamo, sempre con riferimento al prefato comma 7-ter, aveva un effetto testualmente limitato al 31 dicembre 2011, data oltre la quale la norma richiamata tornava ad essere del tutto inefficace perché mancante del necessario presupposto dello stato di emergenza ambientale della Regione.

Ne consegue che, in mancanza di novelle o proroghe temporali, non più applicarsi la norma suddetta, pure da ritenersi di emergenza, perché ne sono cessati gli effetti temporali al 31 dicembre 2011 e per i fatti in questione, derubricati nelle corrispondenti contravvenzioni del Testo Unico Ambientale per il quale non può procedersi all’arresto in flagranza, gli atti devono essere ritrasmessi al Pm per le sue determinazioni di competenza, non potendosi convalidare l’arresto di fatti contravvenzionali.

P.Q.M.

Letto l’art. 391 c.p.p. il giudice

NON CONVALIDA

L’arresto degli imputati XXXX nato a XX il XX e YYY, nato a YY il YY in ordine al reato a loro ascritto derubricato nel corrispondente illecito penale contravvenzionale di cui al Testo Unico dei rifiuti e per l’effetto ne dispone l’immediata liberazione, se non detenuti per altra causa, con conseguente trasmissione degli atti al Pm.

Aversa, addì 12 gennaio 2012.

 

IL GIUDICE

Dott. Alberto Maria Picardi