TAR Puglia (BA), Sez. I, n. 1016, del 6 agosto 2014
Rifiuti.Legittimità prescrizioni di un limite giornaliero massimo di 178 tonnellate/giorno, e del divieto di recupero di C.D.R. aventi codice diverso da C.E.R. 19.12.10

Le limitazioni giornaliere sono state poste dalla Provincia con il parere di compatibilità ambientale al fine di delimitare l’ampiezza delle modifiche del ciclo produttivo compatibili con l’ambiente circostante, in relazione a tutte le ripercussioni dirette ed indirette sui vari fattori coinvolti. Le precisate prescrizioni giornaliere, nella misura in cui sono stabilite quale variabile indipendente da cui si calcolano le ulteriori limitazioni annue, risultano conformi alle finalità di tutela ambientale avute di mira dal provvedimento in questione, in quanto conformi al principio di precauzione e prevenzione, in un contesto caratterizzato da particolare sensibilità a causa della collocazione del cementificio a ridosso di un centro abitato, risultando, pertanto, immune dalle censure lamentate. La decisione di ritenere necessaria una nuova istruttoria tecnica in sede di V.I.A. al fine dell’esame della richiesta di ampliamento delle tipologie di rifiuti utilizzabili come combustibili dalla ricorrente, risulta non irragionevole e conforme ai principi di precauzione e prevenzione. Va comunque ulteriormente rilevato, da un lato, che le prescrizioni imposte dalla Valutazione ambientale risultano conformi alla normativa tecnica all’epoca vigente (le Norme UNI CEN/TS 15339/2011 sono in vigore dal 13/12/2011, successivamente all'adozione del provvedimento impugnato); dall’altro, che la diversità dei rifiuti contraddistinti con i codici 19.12.10 e 19.12.12 emerge anche dalla loro definizione contenuta nell’allegato D alla Parte IV (Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000). (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01016/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01168/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2012, proposto da: 
Buzzi Unicem s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Vivani, Margherita Fegatelli, Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura della Regione Puglia, al Lungomare N. Sauro, 31;
Provincia di Barletta - Andria - Trani, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cito, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Bovio in Bari, via Putignani, 141; 
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Caruso, Rossana Monica Danzi, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33; 
Autorità di Bacino per la Puglia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;

nei confronti di

Associazione Beni Comuni, Circolo Arci Carlo Cafiero, Sabrina Salerno, Francesco Filannino, Daniele Cascella, Giacomo Di Trizio, Angelo Dileo, Alessandro Zagaria, Francesco Scatigno, Ruggiero Dilillo;

per l'annullamento

della Determinazione del Dirigente della Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere pubbliche - Servizio Rischio Industriale n. 40 del 5 luglio 2012, pubblicata all'Albo dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente - Servizio Rischio Industriale, a decorrere dal 5 luglio 2012, recante "Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.P.C.) ai sensi del D. Lgs. n. 59/05 e s.m.i. e D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. rilasciata a «Buzzi Unicem s.p.a.» - con stabilimento in Via Andria n. 63, Comune di Barletta (B.A.T.) e con sede legale in Via L. Buzzi n. 6, Comune di Casale Monferrato (AL) - per l'impianto con codice attività I.P.P.C. 3.1 - Allegato VIII alla parte seconda D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Fascicolo 6" nelle sole parti in cui pongono al recupero energetico mediante coincenerimento di Combustibile Solido Secondario ("C.S.S.") i limiti della quantità massima giornaliera di 178 tonnellate e dell'impiego esclusivamente di C.S.S. con codice C.E.R. 19.12.10;

- della Determinazione del Dirigente della Provincia di Barletta - Andria - Trani, Settore Ambiente, Energia, Aree Protette, Registro di Settore n. 55 dell'8 settembre 2011 e Registro Generale n. 2212 del 14 settembre 2011, avente ad oggetto "D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - relativa alla proposta di potenziamento di impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, mediante coincenerimento, da ubicarsi nel Comune di Barletta (Bt); Proponente Buzzi Unicem s.p.a. - sede legale Casale Monferrato (Al)", nelle sole parti in cui il giudizio favorevole di compatibilità ambientale prevede che sia impiegato esclusivamente Combustibile da Rifiuti ("C.D.R.") caratterizzato dal codice C.E.R. 19.12.10 e stabilisce il limite giornaliero massimo di C.D.R. impiegabile in 178 tonnellate/giorno;

- di tutti gli atti o provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti e, in particolare, a titolo non esaustivo, dei verbali delle conferenze di servizi per il rilascio dell' A.I.A. dello stabilimento della Buzzi Unicem s.p.a. di Barletta in data 10 gennaio 2012, 12 aprile 2012 e del 22 maggio 2012, nella parte in cui escludono l'utilizzo nel processo produttivo di C.S.S. con codice C.E.R. 19.12.12 e stabiliscono il limite quantitativo giornaliero di 178 tonnellate/giorno per quanto riguarda l'impiego di C.S.S. con codice 19.12.10.";

- di tutti gli altri o provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Provincia di Barletta - Andria - Trani, del Comune di Barletta e dell’Autorità di Bacino per la Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Claudio Vivani; Giuseppe Caruso; Francesco Cito; Tiziana Colelli; Giuseppe Zuccaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La Buzzi Unicem s.p.a. riferisce di essere titolare dell’impianto di produzione di cemento sito in Barletta, Provincia B.A.T., attivo fin dal 1912, certificato conformemente alle disposizioni della norma internazionale UNI EN ISO 14001.

Riferisce, inoltre, che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione di cemento di Barletta sono stati autorizzati in conformità alle normative in materia ambientale vigenti nel corso degli anni e che da tempo l'impianto è autorizzato all'utilizzo di rifiuti quali combustibili, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali.

In particolare, con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia, n. 336 del 5 luglio 2006, Settore Ecologia, è stata concessa deroga ai limiti relativi alle emissioni di NOx, SO2, COT, CO, per le attività di combustione, oltre che ai combustibili convenzionali, anche di rifiuti pericolosi fino a 20.000 tonnellate per anno (oli usati e emulsioni oleose) e di rifiuti non pericolosi fino a 50.000 tonnellate per anno.

2. In prossimità della scadenza delle predette autorizzazioni, in data 29 novembre 2006, la Ricorrente ha presentato alla Regione Puglia, ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, e della D.G.R. 19 settembre 2006, n. 1388, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, assumendo l’assenza di modifiche sostanziali all'impianto rispetto allo stato di fatto oggetto delle precedenti autorizzazioni.

Nelle more del procedimento per il rilascio dell' A.I.A., le predette autorizzazioni sono state più volte prorogate, prima dalla Provincia di Bari e successivamente dalla Provincia B.A.T. (da ultimo, con Determinazioni Dirigenziali n. 28 del 18 giugno 2012 e n. 22 del 31 maggio 2012, la Provincia B.A.T. ha concesso la proroga di sei mesi, e comunque non oltre la conclusione del procedimento di A.I.A., rispettivamente per il recupero energetico di rifiuti non pericolosi (R1) e per il recupero di materia (R5) da rifiuti non pericolosi).

3. Nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell' A.I.A., la Regione Puglia, con nota n. 4626 del 9 aprile 2009, ha ritenuto di sottoporre l'opera a Valutazione d'Impatto Ambientale assumendo che : "Alla luce degli approfondimenti sopra sintetizzati e in considerazione del parerereso dal Consiglio di Stato, nell'Adunanza della Seconda Sezione in data 18 giugno 2008, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in materia di coordinamento delle procedure autorizzative AIA e VIA, quest'Ufficio ritiene che debba essere attivata la procedura di valutazione di impatto ambientale per le sopraelencate attività di recupero di rifiuti in quanto le vigenti autorizzazioni provinciali giungono a naturale scadenza con il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed in considerazione della circostanza che l'impianto è stato originariamente autorizzato in assenza di VIA preventiva, in conformità con l'ordinamento settoriale allora vigente.

Pertanto, nelle more del completamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, i termini del procedimento istruttorio volto al rilascio dell'AIA si intendono sospesi".

4. La Società ha impugnato la predetta nota dinanzi a questo Tribunale, in separato giudizio (R.G. n. 995/2009), deducendo l’illegittimità della decisione di sottoporre l'opera a V.I.A. atteso che, in mancanza di modifiche all'impianto riconducibili al campo di applicazione della Direttiva 85/337/CEE o comunque tali da determinare impatti ambientali negativi, l’impianto "originariamente autorizzato in assenza di VIA preventiva, in conformità con l'ordinamento settoriale allora vigente" non doveva per ciò solo essere sottoposto alla V.I.A. nel corso del procedimento autorizzativo di modifiche non sostanziali dell’impianto.

5. La società ricorrente riferisce di aver tuttavia inoltrato alla competente Provincia B.A.T., in data 7 aprile 2010, un'istanza di V.I.A. per l'impianto in questione, senza prestare acquiescenza, in un'ottica meramente collaborativa ed al fine di evitare le lungaggini processuali con le conseguenti ricadute economiche negative.

6. Con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Aree Protette della Provincia di Barletta - Andria - Trani n. 55 dell'8 settembre 2011, registro generale n. 2212 del 14 settembre 2011, la procedura di V.I.A. si è conclusa con il parere favorevole di compatibilità ambientale, limitando tuttavia l'impiego massimo di Combustibile da Rifiuti a 65.000 tonnellate per anno in luogo delle 50.000 tonnellate per anno di C.D.R. e delle 20.000 tonnellate annue di rifiuti pericolosi precedentemente autorizzate e stabilendo, inoltre, le seguenti prescrizioni:

imposizione di un limite giornaliero massimo di 178 tonnellate/giorno;

divieto di recupero di C.D.R. aventi codice diverso da C.E.R. 19.12.10.

6.1 Ottenuto il positivo giudizio di compatibilità ambientale nei termini anzidetti, all’esito dell’attività svolta nell’ambito del procedimento volto al rilascio dell' A.I.A., con Determinazione n. 40 in data 5 luglio 2012 del Dirigente della Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere pubbliche - Servizio Rischio Industriale, è stato infine emanato il provvedimento conclusivo di autorizzazione alla gestione dell’impianto, che ripete, tra l’altro, le medesime due prescrizioni imposte dal parere provinciale di compatibilità ambientale.

7. La Buzzi Unicem, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato l' A.I.A. e gli atti pregressi, nelle sole parti in cui sono posti i due suddetti limiti, ovvero autorizzano il recupero energetico mediante coincenerimento di Combustibile Solido Secondario ("C.S.S.") con esclusivo riferimento al C.S.S. avente codice C.E.R. 19.12.10 e nella quantità massima giornaliera di 178 tonnellate/giorno.

7.1 Il ricorso è affidato a tre motivi di censura, con i quali, in particolare, la predetta società fa valere:

I. Eccesso di potere per insufficienza ed erroneità della istruttoria e della motivazione; per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità manifesta, per violazione del principio di adeguatezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa, per contraddittorietà. Violazione ed errata applicazione del combinato disposto dell'art. 7, comma 4, e dell'allegato III, lettera n), alla parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (T.U.A. -Testo Unico dell’Ambiente), violazione ed errata applicazione del combinato disposto dell'art. 20, comma 1, e dell'allegato IV, lettera p), alla parte II del T.U.A.; violazione dell'art. 1, paragrafo 2 e dell'art. 2, paragrafo 1 della Direttiva 85/337/CEE; violazione ed errata applicazione dell'art. 29 sexies,comma 2, del T.U.A.. In sintesi, le richieste avanzate dalla ricorrente in sede di procedimento di A.I.A. (ovvero l'introduzione di un nuovo codice C.E.R. e l'aumento del quantitativo giornaliero di C.S.S. da avviare al recupero energetico mediante coincenerimento) non necessitavano del previo esperimento della procedura di V.I.A., e comunque, l' A.I.A. avrebbe potuto e dovuto correggere o quanto meno rivalutare tali prescrizioni.

II. Violazione ed errata applicazione degli artt. 4, comma 4, 5, comma 1 e 7, comma 4, del T.U.A.; violazione del combinato disposto dell'art. 29-quater, comma 11, e dell'allegato IV alla parte seconda del T.U.A.; violazione degli artt. 1, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione ed errata applicazione dell'art. 183, comma 1, lettera cc) del T.U.A. e dell'allegato D alla parte IV del T.U.A.. Eccesso di potere per genericità ed insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità manifesta, per violazione del principio di proporzionalità, per contraddittorietà. In sintesi, le prescrizioni limitative contenute nella V.I.A., atterrebbero ad aspetti più propriamente gestionali che non localizzativi e strutturali, per cui l’apposizione di detti limiti sarebbe rimessa all’autorità preposta al rilascio dell’ A.I.A. e non della Provincia in sede di giudizio di compatibilità ambientale. In ogni caso, secondo la ricorrente era possibile superare le predette limitazioni in sede di A.I.A. senza che ciò comportasse una previa modifica del provvedimento di V.I.A..

III. Eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa, sotto ulteriore profilo: tanto l' A.I.A. quanto la V.I.A. sarebbero illegittime, limitatamente alla sola prescrizione del limite giornaliero per l'utilizzo di C.S.S., per vizi logici, tecnici e giuridici che ne avrebbero imposto l’eliminazione in sede di A.I.A..

8. Si sono costituiti la Regione Puglia, la Provincia di Barletta - Andria - Trani, l’Autorità di Bacino per la Puglia ed il Comune di Barletta, chiedendo il rigetto del gravame.

9. Alla pubblica udienza del 9 aprile 2014 il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

10. Va preliminarmente scrutinata favorevolmente l’istanza di estromissione dal giudizio dell’Autorità di Bacino, in considerazione dell’eccepito difetto di legittimazione passiva. Stante la diretta riferibilità degli atti impugnati ad autorità diverse dall’Autorità di Bacino, risulta infatti evidente la sua estraneità all’odierno giudizio.

11. Devono poi essere esaminate le seguenti eccezioni:

1) di tardività dell’impugnativa con cui si deduce l’illegittimità per vizi propri della V.I.A.;

2) di inammissibilità del ricorso nella parte in cui si fa discendere l’illegittimità in parte qua dell’A.I.A. da quella della V.I.A.; entrambe sollevate dalla difesa delle Amministrazioni resistenti.

11.1 Le eccezioni vanno accolte, atteso che, essendo la V.I.A. provvedimento autonomo, emesso all’esito di un separato procedimento, ed immediatamente lesivo nella parte in cui ha introdotto le sopra enunciate prescrizioni limitative all’utilizzo come combustibile di C.S.S. (imposizione di un limite giornaliero massimo di 178 tonnellate/giorno; divieto di recupero di C.D.R. aventi codice diverso da C.E.R. 19.12.10), essa andava impugnata nei termini decadenziali di legge.

Ciò comporta che, pur avendo il parere ambientale natura di atto presupposto e collegato a quello di A.I.A., non è possibile desumerne l’illegittimità diretta né farne valere l’efficacia viziante in via derivata dell’atto consequenziale in sede di impugnazione di quest’ultimo, in quanto la VIA risulta atto autonomamente e immediatamente lesivo.

11.2 Rilievo che risulta poi confortato dal tenore dell’art. 27 D.lgs. 152/2006, che al primo comma, seconda parte, testualmente prevede: “Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto (….). Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati”.

11.3 Resta invece ferma la possibilità di impugnazione autonoma dell'A.I.A., che, in quanto produttiva di propri specifici effetti, può essere autonomamente impugnata (a prescindere dall'impugnazione della V.I.A.) da chi intenda agire contro pregiudizi da essa direttamente derivanti (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, n. 3365 del 26/11/2007).

12. Passando all’esame del ricorso nel merito, deve rilevarsi che lo stesso è comunque infondato tanto nella parte in cui si contesta la legittimità dell’A.I.A. che della V.I.A., alla stregua delle considerazioni che seguono.

13. La ricorrente lamenta con il primo motivo di censura l’illegittimità del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in questione, nella parte in cui si è conformato alle prescrizioni contenute nella V.I.A., all’esperimento della cui procedura il progetto di modifica dell’impianto non avrebbe dovuto essere assoggettato. Lamenta, inoltre, che illegittimamente la conferenza dei servizi e la Regione in sede di A.I.A., in ragione della propria incompetenza, hanno ritenuto di non poter rideterminare le prescrizioni della V.I.A., così come invece richiesto dalla ricorrente nel corso del procedimento di A.I.A., sul presupposto della loro erroneità.

13.1 Rileva, in particolare, che la V.I.A. è valutazione da esperirsi prima dell'autorizzazione di progetti di determinati impianti oppure di loro modifiche sostanziali (per tali intendendosi quelle suscettibili di generare significativi effetti negativi sull'ambiente), mentre nel caso di specie, si resterebbe nell’ambito di mere modifiche non sostanziali ad un impianto già autorizzato in base alla normativa ratione temporis applicabile, sicché il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto non richiedeva il previo assoggettamento a V.I.A., con conseguente illegittimità derivata della A.I.A. nei limiti in cui ha imposto le medesime menzionate prescrizioni restrittive, sia in termini quantitativi che tipologici di R.S.S..

13.2 Il motivo non può essere accolto.

13.3 Sul punto va rilevato, in adesione a condivisa giurisprudenza, che le modifiche quantitative e qualitative al progetto, se ed in quanto idonee a produrre impatti significativi sull’ambiente circostante, sono idonee a costituire modifica sostanziale per potenziamento dell’attività precedentemente esercitata a causa, nello specifico, del materiale impiegato, anche se non comportante alcuna modifica impiantistica (cfr. Consiglio di Stato n. 6221 del 24 novembre 2011).

Rileva in merito l’inserimento di una sottofase dotata di una sua autonomia in quanto classificabile in una delle attività rientranti negli allegati III e IV al Codice dell’Ambiente (cfr. in particolare il punto 8 lett. T) dell’Allegato IV alla parte II).

Ciò comporta la necessità di sottoporre l’ampliamento richiesto a V.I.A., ove si rientri nell’ambito delle opere e degli impianti per i quali il Codice dell’Ambiente richiede la previa valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 7, comma 4.

Sul punto giova richiamare l’art. 4, comma 4, del T.U.A., nella parte in cui, in conformità agli obiettivi di recepimento delle direttive comunitarie in materia (in particolare Dir. 85/337/CEE), ribadisce che la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui vari fattori coinvolti (l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; i beni materiali ed il patrimonio culturale; anche nella loro interazione reciproca) al fine di migliorare le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nonché di garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute umana.

13.4 Orbene tali finalità di tutela si pongono rispetto ad ogni attività, tra quelle di cui all’Allegato III alla parte II al D.lgs. n. 152/2006, non solo allorquando essa sia ancora in fase di progetto, ma anche quando il suo svolgimento comporti modifiche di tipo sostanziale ad opere o impianti già esistenti, essendo tali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. L-bis) D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ogni variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.

13.5 Dunque, atteso che il progetto ampliativo presentato dalla Buzzi Uncem, relativo ad un incremento di combustibile considerevole (80.000 t/a tra CDR e rifiuti in plastica e gomma, in luogo del quantitativo precedente autorizzato di 50 t/a di CDR – cfr. p.11 della relazione tecnica prodotta dalla prefata società), può ben ritenersi compreso tra gli impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno (cfr. Allegato III alla parte II al D.lgs. n. 152/2006, lett. m ed n), come tali rientranti tra quelli da sottoporre a V.I.A. ai sensi dell’art. 7 comma 4 T.U.A., sotto tale profilo il provvedimento di A.I.A. non può ritenersi affetto da vizi logici o da irragionevolezza nella misura in cui fa proprie le prescrizioni di cui al parere di compatibilità ambientale.

Del resto, alla limitazione quantitativa e qualitativa in questione si è giunti all’esito del bilanciamento di contrapposti interessi, anche con l’apporto collaborativo della stessa società istante, che si è dichiarata disposta a ridurre il progetto di ampliamento originariamente sottoposto a V.I.A, nell’ambito di un procedimento svoltosi in contraddittorio, proprio in funzione del miglioramento delle condizioni ambientali (cfr. Parere espresso in data 22 giugno 2011 dal Comitato Tecnico Provinciale per le materie ambientali – sezione V.I.A.).

14. Con ulteriore motivo di censura la ricorrente lamenta la violazione delle norme che delimitano l’applicazione dei due istituti, atteso che il provvedimento di V.I.A. avrebbe invaso la competenza dell’autorità preposta al rilascio dell’ A.I.A., investendo aspetti più di tipo gestionale, come tali rientranti nelle valutazioni proprie dell’ A.I.A.. Inoltre, sostiene che con il provvedimento di A.I.A. sia sempre possibile, sulla base di adeguata istruttoria, superare le determinazioni differenti ed erronee rispetto a quelle assunte in sede di V.I.A., ove attinenti ad aspetti più strettamente gestionali.

14.1 Il Collegio ritiene che proprio la diversa funzione dei provvedimenti in questione non impedisca all’Autorità preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di ritenere necessario un nuovo procedimento di valutazione ambientale, ove siano avanzate richieste di modifica delle prescrizioni tecniche imposte in sede di V.I.A.. Anzi, proprio in ragione della loro differente funzione (concernendo la V.I.A. gli aspetti strutturali e localizzativi di un impianto, anche in relazione alle modifiche aventi riflessi significativi e negativi sull’ambiente circostante; attenendo invece l’ A.I.A. ad aspetti più strettamente gestionali dell’impianto), non può dirsi irragionevole la scelta della Regione di recepire le prescrizioni quali-quantitative impugnate con il presente ricorso ed evidenziate dalla Provincia in sede di V.I.A..

Le stesse prescrizioni, infatti, risultano proprio dirette ad identificare le dimensioni massime delle attività valutate compatibili con l’ambiente, all’esito del delicato bilanciamento tra opposti e rilevanti interessi che il procedimento in questione impone.

Non a caso la finalità del procedimento diretto al rilascio dell’ A.I.A. è diversa, ovvero quella di riduzione dell’inquinamento, attraverso misure tese ad evitare ovvero ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, salve le valutazioni di impatto ambientale (art. 4, comma 4, lett. C), D.lgs 152/2006).

Dunque, in disparte la circostanza che il provvedimento di V.I.A. si era stabilizzato, non essendo stato impugnato nei termini di legge, in ogni caso esso non poteva essere modificato da altra Autorità preposta all’esercizio di una diversa funzione.

15. La società ricorrente fa inoltre derivare, dai denunciati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere lamentati con il secondo motivo di ricorso, l’illegittimità in concreto dei provvedimenti impugnati, atteso che, da un lato, l’Amministrazione provinciale avrebbe errato nell’imporre i limiti giornalieri all’incenerimento di R.S.S.. Dall’altro, ugualmente erronea sarebbe la prescrizione con cui si limita l’utilizzo di R.S.S. contraddistinto dal solo codice C.E.R. 19.12.10.. In via consequenziale se ne deduce ancora una volta l’illegittimità dell’A.I.A. nella parte in cui l’Autorità decidente non si è discostata dalla V.I.A. in parte qua.

15.1 Sotto il primo profilo, occorre premettere che la previsione di un quantitativo giornaliero massimo assentibile, dal quale poi è stato ricavato il quantitativo massimo annuo (cfr. Parere espresso in data 22 giugno 2011 dal Comitato Tecnico Provinciale per le materie ambientali – sezione V.I.A.), come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione regionale, appare funzionale alle finalità proprie della V.I.A.: non solo consentire di evitare picchi di emissioni in applicazione del principio di precauzione ed in considerazione della localizzazione dello stabilimento (attiguo al centro cittadino) ma anche in relazione ad altri aspetti, valutabili in sede di V.I.A., quali ad esempio, il traffico di mezzi pesanti in prossimità del centro abitato. Detta operazione di traduzione del quantitativo massimo annuale in giornaliero, non può pertanto dirsi irragionevole né errata sotto un profilo logico e giuridico. Inoltre, a nulla può rilevare per farne emergere l’irragionevolezza sotto il profilo tecnico il richiamo all’obbligato fermo dell’impianto per attività di manutenzione, atteso che ove se ne volesse tener conto, il quantitativo giornaliero salirebbe oltre i limiti ritenuti assentibili per le ragioni sopra precisate.

Per quanto esposto le valutazioni della Provincia appaiono non censurabili, risultando coerenti con i principi di precauzione e prevenzione e ragionevolmente legate ad una situazione ambientale caratterizzata da rilevanti profili di documentata sensibilità, connessa alla peculiare ubicazione dell’impianto che risulta inglobato, senza soluzione di continuità, nel centro abitato. Appare pertanto raggiunto un apprezzabile e non censurabile equilibrio tra interesse alla tutela ambientale e interesse alla produzione attraverso l’utilizzo di combustibili a basso costo.

15.2 Occorre allora esaminare il secondo profilo, relativo alla assunta erronea limitazione del parere di compatibilità ai soli rifiuti con Codice C.E.R. 19.12.10. Sul punto deve ugualmente rilevarsi come la decisione di ritenere necessaria una nuova istruttoria tecnica in sede di V.I.A. al fine dell’esame della richiesta di ampliamento delle tipologie di rifiuti utilizzabili come combustibili dalla ricorrente, ugualmente si sottrae al sindacato giudiziale in mancanza di evidenti indizi di difetto di istruttoria e di illogicità tali da concretizzare un distorto esercizio del potere tecnico-discrezionale (cfr. TAR Puglia Bari, sent. n. 1363/2013), risultando ancora una volta non irragionevole e conforme ai principi di precauzione e prevenzione.

Va comunque ulteriormente rilevato, da un lato, che le prescrizioni imposte dalla Valutazione ambientale risultano conformi alla normativa tecnica all’epoca vigente (le Norme UNI CEN/TS 15339/2011 sono in vigore dal 13/12/2011, successivamente all'adozione del provvedimento impugnato); dall’altro, che la diversità dei rifiuti contraddistinti con i codici 19.12.10 e 19.12.12 emerge anche dalla loro definizione contenuta nell’allegato D alla Parte IV (Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000).

15.3 Parimenti, per le motivazioni prima esposte al precedente paragrafo 14.1, non risulta censurabile sotto entrambi i profili sopra esaminati (cfr. paragrafo 15.1 e 15.2) il provvedimento di A.I.A..

16. Con l’ultimo motivo di ricorso, la Buzzi Uncem s.p.a. contesta la logicità, proporzionalità e adeguatezza della prescrizione di un limite giornaliero massimo per l'utilizzo di C.S.S. come combustibile alternativo nei forni da cemento in quanto sarebbe sufficiente l'individuazione di un limite annuale. Infatti, secondo la ricorrente, a partire dal 2005 con l'entrata in vigore del D. Lgs 133/2005, che recepisce in Italia la Direttiva 2000/76/CE, nonché in virtù di quanto previsto dalla nuova Direttiva 2010/75/CE "IED", il coincenerimento di rifiuti nei forni da cemento è univocamente assoggettato al rispetto di valori limite assoluti di emissione in atmosfera, il cui rispetto viene controllato tramite monitoraggio (spesso in continuo) e campionamenti periodici (spesso orari), senza che possa rilevare la quantità giornaliera di rifiuti combustibili coinceneriti.

La censura non coglie nel segno.

Le limitazioni giornaliere in questione, infatti, come già innanzi precisato, sono state poste dalla Provincia con il parere di compatibilità ambientale al fine di delimitare l’ampiezza delle modifiche del ciclo produttivo compatibili con l’ambiente circostante, in relazione a tutte le ripercussioni dirette ed indirette sui vari fattori coinvolti. Le precisate prescrizioni giornaliere, nella misura in cui sono stabilite quale variabile indipendente da cui si calcolano le ulteriori limitazioni annue, risultano conformi alle finalità di tutela ambientale avute di mira dal provvedimento in questione, in quanto conformi al principio di precauzione e prevenzione, in un contesto caratterizzato da particolare sensibilità a causa della collocazione del cementificio a ridosso di un centro abitato, risultando, pertanto, immune dalle censure lamentate.

Infine, le precisate prescrizioni risultano correttamente ripetute nel provvedimento di A.I.A., non potendo procedersi in tale sede all’esame delle richieste modifiche senza la previa attivazione di un nuovo procedimento di V.I.A. e delle valutazioni tecnico-discrezionali ad essa sottese.

17. In conclusione, il ricorso va dichiarato tardivo nella parte in cui asserisce l’illegittimità della V.I.A. per vizi propri; in parte inammissibile e in parte infondato in ordine alle censure sollevate, rispettivamente in via derivata e per vizi propri, avverso il provvedimento di A.I.A..

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti della Regione Puglia e della Provincia di Barletta – Andria – Trani; possono essere compensate nei confronti dell’Autorità di Bacino per la Puglia e del Comune di Barletta, atteso il loro modesto impegno processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Autorità di Bacino;

dichiara tardiva l’impugnativa proposta avverso la determina del Dirigente della Provincia di Barletta - Andria - Trani, Settore Ambiente, Energia, Aree Protette, Registro di Settore n. 55 dell'8 settembre 2011;

dichiara il ricorso avverso la Determinazione del Dirigente della Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere pubbliche - Servizio Rischio Industriale n. 40 del 5 luglio 2012 in parte inammissibile e per la restante parte, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Puglia e della Provincia di Barletta – Andria – Trani, che si liquidano nella misura di €. 4.000,00, per ciascuna, oltre accessori come per legge.

Compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Francesco Cocomile, Primo Referendario

Maria Grazia D'Alterio, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)