TAR Campania (NA) Sez. V sent. 70 del 12 gennaio 2010
Rifiuti. Bonifiche (amianto)
La doverosità della funzione pubblica di bonifica ambientale dei siti inquinati (nella specie, per la presenza di amianto) non si traduce ipso facto nell’attribuzione di una pretesa tutelata dalla legge direttamente in capo ai singoli portatori dell’interesse diffuso ambientale, come tale suscettibile di essere fatta valere in sede procedimentale o in un successivo giudizio, con domanda o azione individuale, uti singulus. La tutela ambientale, anche allorché si traduca e si concretizzi in azioni dirette di bonifica di specifici siti contaminati, non determina, in capo ai soggetti che si trovino legati a quel territorio da un vincolo di prossimità, il sorgere di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo pretensivo, idonei a fondare una legittimazione procedimentale propria di tali soggetti, siccome distinti e qualificati, rispetto all’interesse (semplice o di fatto) diffuso tra i componenti la collettività locale in vario modo interessata.
Rifiuti. Bonifiche (amianto)
La doverosità della funzione pubblica di bonifica ambientale dei siti inquinati (nella specie, per la presenza di amianto) non si traduce ipso facto nell’attribuzione di una pretesa tutelata dalla legge direttamente in capo ai singoli portatori dell’interesse diffuso ambientale, come tale suscettibile di essere fatta valere in sede procedimentale o in un successivo giudizio, con domanda o azione individuale, uti singulus. La tutela ambientale, anche allorché si traduca e si concretizzi in azioni dirette di bonifica di specifici siti contaminati, non determina, in capo ai soggetti che si trovino legati a quel territorio da un vincolo di prossimità, il sorgere di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo pretensivo, idonei a fondare una legittimazione procedimentale propria di tali soggetti, siccome distinti e qualificati, rispetto all’interesse (semplice o di fatto) diffuso tra i componenti la collettività locale in vario modo interessata.
N. 00070/2010 REG.SEN.
N. 05136/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5136 del 2009, proposto da:
Barbato Mario, Cardone Gennaro, Salzano Ernesto, Rizza Giancarlo, Marcuccio Antonio, Nero Maurizio, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Dessì e Francesco D'Antonio, con domicilio eletto in Napoli, Salita Arenella n. 43, presso lo studio dell’avv. Gianpiero Galasso;
contro
il Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Federico, con domicilio eletto in Napoli, via G. Martucci, 35, presso lo studio legale commerciale ADC;
la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della giunta regionale – non costituita;
l’I.A.C.P. della Provincia di Caserta, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito;
per la declaratoria
<>.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 20 giugno, il 7 e l’8 luglio 2009 e depositato in segreteria l’8 ottobre 2009, i sigg.ri riportati in epigrafe, verosimilmente proprietari e/o inquilini, o abitanti delle palazzine site in Caserta al Rione I.A.C.P. (i ricorrenti non hanno specificato il loro titolo di legittimazione, né nel ricorso, né nell’allegata diffida e messa in mora del 4 aprile 2009), agiscono per la declaratoria dell’obbligo di provvedere delle amministrazioni intimate sulla diffida notificata il 20 aprile 2009, con la quale avevano chiesto che fossero presi i più opportuni provvedimenti per la rimozione dell’eternit dai tetti delle citate palazzine e nel contempo di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.
Si è costituito in giudizio il solo Comune di Caserta.
Il ricorso è inammissibile.
In disparte la questione della mancata specificazione del titolo di legittimazione ad agire di ciascuno dei ricorrenti, è dirimente la considerazione che la doverosità della funzione pubblica di bonifica ambientale dei siti inquinati (nella specie, per la presenza di amianto) non si traduce ipso facto nell’attribuzione di una pretesa tutelata dalla legge direttamente in capo ai singoli portatori dell’interesse diffuso ambientale, come tale suscettibile di essere fatta valere in sede procedimentale o in un successivo giudizio, con domanda o azione individuale, uti singulus. La tutela ambientale, anche allorché si traduca e si concretizzi in azioni dirette di bonifica di specifici siti contaminati, non determina, in capo ai soggetti che si trovino legati a quel territorio da un vincolo di prossimità, il sorgere di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo pretensivo, idonei a fondare una legittimazione procedimentale propria di tali soggetti, siccome distinti e qualificati, rispetto all’interesse (semplice o di fatto) diffuso tra i componenti la collettività locale in vario modo interessata.
Né tale conclusione può essere infirmata o ribaltata, nel caso di specie, dalla circostanza, dedotta dai ricorrenti, per cui l’amministrazione comunale aveva in precedenza illegittimamente ordinato ad essi odierni soggetti ricorrenti di procedere alla bonifica delle palazzine in questione (ordinanze impugnate e da questo Tar precedentemente annullate con sentenza n. 1167 del 21 febbraio 2007). Il fatto che ingiustamente l’amministrazione comunale abbia ritenuto di gravare i singoli proprietari delle abitazioni de quibus dell’onere di bonifica, onere e dovere incombente, invece, sulle stesse amministrazioni qui intimate, non implica che tale dovere funzionale si traduca per ciò solo in un obbligo di procedere e di provvedere diretto nei confronti degli odierni ricorrenti, come tale suscettibile di rimedio ex art. 21-bis legge “Tar”.
L’azione avverso il silenzio-inadempimento della p.a., infatti, giova anche in questa sede ribadire, non può valere a tutelare nella forma dell’azione individuale domande, reclami e pretese che possono essere fatti valere uti civis, che attengono, cioè, al buon funzionamento della funzione pubblica e (nel caso in esame) alla cura efficace della qualità ambientale e della salute umana. Occorre sempre bene distinguere la pretesa di buon andamento della funzione e dei servizi pubblici, reclamabile nella sede civica e politica della partecipazione democratica, dalla pretesa di provvedimento specifico a sé favorevole fondata su di una posizione qualificata e differenziata che legittimi al procedimento, al provvedimento e, quindi, alla conseguente azione avverso il silenzio illegittimo dell’amministrazione. Una cosa sono i “propri diritti e interessi legittimi” contemplati dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 100 c.p.c., cui è data azione in giudizio, altra cosa sono gli interessi generali, diffusi, che appartengono alla collettività e al singolo cittadino, ma come parte della collettività, per l’appunto, non come singolo individuo.
Nel caso di specie in esame l’interesse alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto è e resta un interesse generale, un interesse pubblico, cui corrisponde, sì, un dovere funzionale delle amministrazioni competenti, ma non anche una pretesa differenziata e qualificata, suscettibile di tradursi in un’azione giudiziaria individuale, dei singoli soggetti prossimi allo specifico sito da bonificare.
Per le esposte ragioni il ricorso deve giudicarsi inammissibile.
Le ragioni sostanziali fatte valere dai cittadini ricorrenti, come tali meritevoli di considerazione, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Antonio Onorato, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore
Vincenzo Cernese, Consigliere
N. 05136/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5136 del 2009, proposto da:
Barbato Mario, Cardone Gennaro, Salzano Ernesto, Rizza Giancarlo, Marcuccio Antonio, Nero Maurizio, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Dessì e Francesco D'Antonio, con domicilio eletto in Napoli, Salita Arenella n. 43, presso lo studio dell’avv. Gianpiero Galasso;
contro
il Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Federico, con domicilio eletto in Napoli, via G. Martucci, 35, presso lo studio legale commerciale ADC;
la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della giunta regionale – non costituita;
l’I.A.C.P. della Provincia di Caserta, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito;
per la declaratoria
<
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 20 giugno, il 7 e l’8 luglio 2009 e depositato in segreteria l’8 ottobre 2009, i sigg.ri riportati in epigrafe, verosimilmente proprietari e/o inquilini, o abitanti delle palazzine site in Caserta al Rione I.A.C.P. (i ricorrenti non hanno specificato il loro titolo di legittimazione, né nel ricorso, né nell’allegata diffida e messa in mora del 4 aprile 2009), agiscono per la declaratoria dell’obbligo di provvedere delle amministrazioni intimate sulla diffida notificata il 20 aprile 2009, con la quale avevano chiesto che fossero presi i più opportuni provvedimenti per la rimozione dell’eternit dai tetti delle citate palazzine e nel contempo di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.
Si è costituito in giudizio il solo Comune di Caserta.
Il ricorso è inammissibile.
In disparte la questione della mancata specificazione del titolo di legittimazione ad agire di ciascuno dei ricorrenti, è dirimente la considerazione che la doverosità della funzione pubblica di bonifica ambientale dei siti inquinati (nella specie, per la presenza di amianto) non si traduce ipso facto nell’attribuzione di una pretesa tutelata dalla legge direttamente in capo ai singoli portatori dell’interesse diffuso ambientale, come tale suscettibile di essere fatta valere in sede procedimentale o in un successivo giudizio, con domanda o azione individuale, uti singulus. La tutela ambientale, anche allorché si traduca e si concretizzi in azioni dirette di bonifica di specifici siti contaminati, non determina, in capo ai soggetti che si trovino legati a quel territorio da un vincolo di prossimità, il sorgere di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo pretensivo, idonei a fondare una legittimazione procedimentale propria di tali soggetti, siccome distinti e qualificati, rispetto all’interesse (semplice o di fatto) diffuso tra i componenti la collettività locale in vario modo interessata.
Né tale conclusione può essere infirmata o ribaltata, nel caso di specie, dalla circostanza, dedotta dai ricorrenti, per cui l’amministrazione comunale aveva in precedenza illegittimamente ordinato ad essi odierni soggetti ricorrenti di procedere alla bonifica delle palazzine in questione (ordinanze impugnate e da questo Tar precedentemente annullate con sentenza n. 1167 del 21 febbraio 2007). Il fatto che ingiustamente l’amministrazione comunale abbia ritenuto di gravare i singoli proprietari delle abitazioni de quibus dell’onere di bonifica, onere e dovere incombente, invece, sulle stesse amministrazioni qui intimate, non implica che tale dovere funzionale si traduca per ciò solo in un obbligo di procedere e di provvedere diretto nei confronti degli odierni ricorrenti, come tale suscettibile di rimedio ex art. 21-bis legge “Tar”.
L’azione avverso il silenzio-inadempimento della p.a., infatti, giova anche in questa sede ribadire, non può valere a tutelare nella forma dell’azione individuale domande, reclami e pretese che possono essere fatti valere uti civis, che attengono, cioè, al buon funzionamento della funzione pubblica e (nel caso in esame) alla cura efficace della qualità ambientale e della salute umana. Occorre sempre bene distinguere la pretesa di buon andamento della funzione e dei servizi pubblici, reclamabile nella sede civica e politica della partecipazione democratica, dalla pretesa di provvedimento specifico a sé favorevole fondata su di una posizione qualificata e differenziata che legittimi al procedimento, al provvedimento e, quindi, alla conseguente azione avverso il silenzio illegittimo dell’amministrazione. Una cosa sono i “propri diritti e interessi legittimi” contemplati dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 100 c.p.c., cui è data azione in giudizio, altra cosa sono gli interessi generali, diffusi, che appartengono alla collettività e al singolo cittadino, ma come parte della collettività, per l’appunto, non come singolo individuo.
Nel caso di specie in esame l’interesse alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto è e resta un interesse generale, un interesse pubblico, cui corrisponde, sì, un dovere funzionale delle amministrazioni competenti, ma non anche una pretesa differenziata e qualificata, suscettibile di tradursi in un’azione giudiziaria individuale, dei singoli soggetti prossimi allo specifico sito da bonificare.
Per le esposte ragioni il ricorso deve giudicarsi inammissibile.
Le ragioni sostanziali fatte valere dai cittadini ricorrenti, come tali meritevoli di considerazione, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Antonio Onorato, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore
Vincenzo Cernese, Consigliere