T.A.R Toscana, Sez. II sent.4226 del 5 ottobre 2006
Rifiuti. Applicazione di sanzioni aministrative

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 4226 REG. SENT.

ANNO 2006

N. 815 REG. RIC.

PER LA TOSCANA

ANNO 200 5

- II^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 8152005 proposto da: Angelini Alessandro in proprio e quale legale rappresentante dell’ Unione Nazionale ENALCACCIA- PESCA-TIRO, sezione provinciale di Lucca, rappresentati e difesi dall’ avvocato Gian Luca Lomi e domiciliati presso lo studio dell’avv. Angelo Salerno in Firenze, viale A. Volta, 141;

c o n t r o

-Comune di Lucca, in persona del Sindaco in carica , costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ avvocato Savio Picone e domiciliato presso la segreteria del Tar Toscana in via Ricasoli, 40.

p e r l ‘ a n n u l l a m e n t o

- del provvedimento dirigenziale 132005 prot. n.11743 di presentare entro sessanta giorni dal ricevimento del presente atto un piano di caratterizzazione dell’area di massima ricaduta di piattelli e pallini di piombo nell’impianto di tiro a volo di Chiari e di tutti gli atti connessi alla presente procedura.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’ amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese ;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi , alla pubblica udienza del 2932006, relatore il Consigliere Roberto Pupilella, gli avvocati Ettore Nesi delegato da Gian Luca Lomi e Savio Picone;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente e l’associazione ENALCACCIA impugnavano in principalità il provvedimento dirigenziale che imponeva la presentazione di un piano di caratterizzazione dell’area di massima ricaduta di piattelli e pallini di piombo nell’impianto di tiro a volo di Chiari.

Quattro i motivi posti a fondamento del ricorso che lamentano sotto diverse angolazioni la violazione della legge (D.Lvo n.2297 e l. n.24190) nonché l’eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti del difetto di motivazione ed istruttoria, illogicità.

Inoltre l’amministrazione non avrebbe consentito una partecipazione procedimentale ai ricorrenti imponendo l’obbligo di bonifica senza un adeguato contraddittorio.

Si costituiva in giudizio il comune di Lucca che depositava la documentazione a corredo della causa e confutava nel merito le argomentazioni difensive prospettate in ricorso avanzando, in via preliminare, diverse eccezioni d’inammissibilità e contestando la giurisdizione del giudice adito.

All’udienza fissata per la discussione nel merito del ricorso, la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio.

D I R I T T O

Il Collegio deve darsi carico delle eccezioni preliminari avanzate dal comune di Lucca.

Va innanzitutto valutata la preliminare eccezione con la quale viene contestata in radice la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in discussione.

Ad avviso del Tribunale la stessa risulta fondata.

Il procedimento che ha portato l’amministrazione ad individuare nell’associazione ricorrente e nel suo legale rappresentante i responsabili dell’inquinamento dell’area in discussione ha origine nella nota 832002 con la quale il comune di Lucca comunicava l’esito del sopralluogo ARPAT del 15 febbraio precedente nel quale erano stati rinvenuti presso l’impianto gestito dall’associazione ricorrente una notevole quantità di rifiuti derivanti dall’attività di tiro a volo (residui di piattello, borre di piombo e cartucce di plastica).

Questa comunicazione venne spedita all’indirizzo dell’associazione ricorrente che non prese parte al procedimento, in esito del quale l’amministrazione emise tre distinte ordinanze (2622002; 2722004 e 132005) con le quali venne ordinato da ultimo al ricorrente ed all’associazione di attivare la procedura di bonifica prevista dagli artt. 8 e 10 del DM n.47199 e di presentare un piano di caratterizzazione dell’area.

Nel corso dell’ultimo procedimento amministrativo il ricorrente, con lettera 16122004 anche nella sua qualità di Presidente della sezione di Lucca dell’Enalcaccia, nella sostanza riconosceva la legittimità della richiesta dell’amministrazione riservandosi soltanto di individuare tra i soggetti utilizzatori dell’area, “l’articolazione delle eventuali singole responsabilità e al fine di individuare,..l’intervento da proporre ai vari enti preposti, anche in virtù delle nuove normative nazionali in materia ambientale”.

Nel caso di specie, quindi risulta dal punto di vista fattuale accertato l’inquinamento prodotto e sussiste, per ammissione dello stesso ricorrente, la non contestazione del potere amministrativo esercitato, ma la semplice richiesta di verifica del criterio di attribuzione della responsabilità tra i vari soggetti che, a diverso titolo avevano utilizzato l’area inquinata.

Va sottolineato che tale verifica, nella dichiarazione del sig Angelini risultava un’attività puramente privata che pareva presupporre un accordo tra soggetti estranei all’amministrazione la cui attività in sede di procedimento non veniva minimamente contestata.

Oltretutto, di fronte a questa totale acquiescenza al provvedimento oggi impugnato, il ricorso notificato il cinque maggio 2005 risulta del tutto tardivo.

Come ormai pacifico, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 2042004, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo va compiuto sulla scorta della esistenza o meno della contestazione dell’uso del potere amministrativo esercitato.

Nel caso all’attenzione del tribunale il ricorso risulta proposto dopo aver prestato sostanziale acquiescenza ad una contestazione risalente al marzo 2002, riconoscendo quindi la legittimità del potere amministrativo esercitato.

Ne consegue che la contestazione del diritto soggettivo del privato a non sottostare ad una sanzione prevista dall’ordinamento, vuoi contestandone i presupposti (difetto di legittimazione del ricorrente), vuoi negando la natura di rifiuto e quindi l’applicabilità della normativa posta a base dell’atto impugnato esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo. (Cass SSUU n.11022 del 1062004).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Le spese possono essere interamente compensate tra le parti in lite..

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 2932006 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente

Giuseppe Di Nunzio - Consigliere

Roberto Pupilella - Consigliere

F.to Giuseppe Petruzzelli

F.to Roberto Pupilella

F.to Silvana Nannucci - Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 ottobre 2006

Firenze, lì 5 ottobre 2006

Il Collaboratore di Cancelleria

F.to Silvana Nannucci