TAR Campania (SA) Sez. II n.2311 del 20 ottobre 2016
Rifiuti.Ordine di rimozione di rifiuti nei confronti di ANAS spa
La norma dell’art. 14 della Codice della Strada, intitolato “poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”, e per essi dei concessionari, dispone che detti proprietari e concessionari, “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”, debbano provvedere (lett. a) “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”. E' pertanto legittima l'ordinanza con la quale il Sindaco ha ingiunto alla ANAS spa di bonificare un’area interessata dalla presenza di rifiuti pericolosi abbandonati in una piazzola e in una scarpata di un raccordo autostradale
Pubblicato il 20/10/2016
N. 02311/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01217/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2016, proposto da:
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Miele C.F. MLIGMR76S16L259A, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria Tar;
contro
Comune di San Michele di Serino, in persona del Sindaco p.t., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Buono C.F. BNUFNC69T59F839M, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave N.1 c/o Ceccarelli;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 1764/14 avendo ad oggetto rimozione e smaltimento rifiuti speciali pericolosi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Michele di Serino in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2016 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ordinanza n. 1764 del 14 aprile 2016 il Sindaco del Comune di San Michele Serino ha ordinato all’ANAS s.p.a. la rimozione dei rifiuti contenenti amianto riferiti alla piazzola del raccordo autostradale Avellino-Salerno Km. 28+500 (direzione Avellino) e alla scarpata raccordo autostradale Avellino Salerno (Km. 25+100, località Zappelle (direzione Avellino), ed allo smaltimento/recupero degli stessi, secondo la normativa vigente in materia, ripristinando lo stato dei luoghi e le matrici ambientali, ove necessario, entro il termine di gg. 60 dalla notifica;
- con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, l’Anas chiedeva l’annullamento di tale ordine, per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 192 e 257 d.lgs. n. 152/2006, ed in particolare della direttiva 2004/35 CEE con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”, inesistenza del presupposto e difetto di motivazione, non essendo di per sé sufficiente il dato non controverso della proprietà dell’area interessata dall’abbandono di materiale di rifiuto anche particolarmente dannoso;
Considerato che, conformemente a quanto già deciso da questa sezione con decisione n. 51 del 2016, il provvedimento qui gravato può trovare adeguato fondamento nell’art. 14 del Codice della Strada – come giustamente eccepito dalla difesa della parte resistente – ed a cui può attingere comunque l’ordinanza contingibile ed urgente disposta dal Sindaco del Comune di Cassano Irpino per la semplice ed essenziale evenienza legata al fatto che i rifiuti in contestazione, di cui si ordina la rimozione all’ANAS, risultano collocati lungo il raccordo autostradale sopra menzionato;
Considerato altresì che:
- la norma dell’art. 14 della Codice della Strada, intitolato “poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”, e per essi dei concessionari, dispone che detti proprietari e concessionari, “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”, debbano provvedere (lett. a) “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”;
- “anche sotto un profilo di sicurezza stradale e di efficiente operatività del servizio di raccolta rifiuti una diversa interpretazione non trova apprezzabili riscontri, perché sarebbe, con tutta evidenza, illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze, di proprietà di soggetto terzo, poiché la relativa attività comporterebbe l’occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché il transito di operatori ecologici per le altre attività proprie della raccolta rifiuti, che sono oggettivamente incompatibili, o comunque interferenti, con il normale flusso della circolazione stradale”; sicché “è soltanto l’ente proprietario o gestore della strada che […] può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare in sicurezza la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poiché solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie” (Cons. di Stato, IV, sent. n. 2677/2011, che conferma T.A.R. Lazio, sent. n. 7027/2009, T.A.R. Napoli, sent. n. 7428/2006 e T.A.R. Basilicata n. 441/2010);
- la citata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ritiene l’art. 14 della Codice della Strada norma speciale di settore che, per sua natura, non può ritenersi derogata se non da altra norma speciale che espressamente la privi della sua efficacia, ovvero disponga diversamente per ipotesi individuate, laddove il d.lgs. n. 152/2006 non contiene previsioni specifiche in materia di sicurezza stradale;
- non può, pertanto, rilevare la giurisprudenza relativa a ordinanze di rimozione di rifiuti urbani da luoghi diversi dalla sede stradale e sue pertinenze;
- l’art. 14 del codice della strada, citato, inoltre, prescinde da qualsivoglia accertamento in contraddittorio del dolo o della colpa, avendo quale finalità prevalente ed espressa quella di garantire “la sicurezza e la fluidità della circolazione” (co. 1) ed è incontestata la circostanza che i rifiuti, trovandosi lungo il percorso stradale, possano costituire pericolo alla sicurezza e fluidità della circolazione” (T.A.R. Salerno, II, sent. n. 330/2013, n. 1373/2015 e TAR Puglia Sede d Bari, Sez. III, n. 65 del 2015);
Ritenuto, alla luce delle sopra esposte osservazioni, che il ricorso è infondato;
Ritenuto, altresì, di dover condannare l’ente ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Condanna la parte istante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano a favore del Comune, parte resistente, in complessivi € 1.000,00 (mille /00), oltre accessori previsti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere
Maurizio Santise, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Santise Francesco Riccio