TAR Campania (NA) Sez. V n.4995 del 27 ottobre 2016
Rifiuti.Ordine di rimozione rifiuti e competenza del sindaco

L’art. 192, comma 3, d.lg. n. 152/2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre, con ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, donde, in applicazione degli ordinari criteri ermeneutici, l'incompetenza del dirigente ad adottare il provvedimento impugnato, non potendosi interpretare la normativa alla luce del principio della separazione dei poteri in quanto la disposizione, peraltro successiva al T.U. enti locali, appare derogatoria rispetto al complessivo assetto delle funzioni introdotto da quest’ultima normativa


Pubblicato il 27/10/2016

N. 04995/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04145/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4145 del 2016, proposto da:
Pellini S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Migliore C.F. MGLLCU77H27F839Q, Cristina Miele C.F. MLICST85B59H892P, Giuseppe Di Paola C.F. DPLGPP82E06A024D, con domicilio eletto presso Luca Migliore in Napoli, via Duomo, 133;

contro

Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Cretella C.F. CRTLRD72B21F839X, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

per l'annullamento

- dell'ordinanza del Comune di Acerra - Settore Ambiente ed Igiene Urbana, prot. 063001.c_a024 registro ufficiale 24947, notificata il 01.06.2016 e avente ad oggetto la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati ex art. 192 d.lgs. 152/2006;

- dell'ordinanza del Comune di Acerra - Settore Ambiente ed Igiene Urbana, prot. 49 del 05.07.2016, notificata in pari data, avente ad oggetto la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati ex art. 192 d.lgs. 152/2006;

- del verbale di accertamento inadempienza a ordinanza dirigenziale prot. n. 26/A/16 del 13.07.2016 notificata il 2.07.2016;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente in quanto lesivo degli interessi e diritti della ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che, con ordinanza n. 54 del 4.08.2016, l’Amministrazione intimata, preso atto che la società non era più proprietaria del suolo identificato al N.C.T. al fg. 3, p.lla 558 (già 73) per intervenuta acquisizione al patrimonio dello stesso ente, ha provveduto a revocare l’ordinanza n. 49 del 5.07.2016, avente ad oggetto, anche per quell’area, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, sicché con riferimento a tale provvedimento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

Valutato, invece, che, con riferimento all’ordinanza prot. 063001.C_A024 registro ufficiale 24947 notificata il 01.06.2016 avente parimenti ad oggetto la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati ex art. 192 d.lgs. 152/2006 ed adottata con riferimento al suolo identificato al medesimo fg. 3, ma alla diversa p.lla 70, il ricorso sia meritevole di accoglimento:

1) rilevandosi una chiara carenza di legittimazione attiva in capo al dirigente responsabile, atteso che, a norma dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 192/2006, è unicamente “il Sindaco (che) dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie”;

2) non potendosi configurare alcun potere sostitutivo in capo al dirigente in relazione ad attribuzioni esclusivamente sindacali affidate da fonte primaria e con norma di natura speciale e successiva al disposto dell’art. 107 del TUEL;

Richiamato, in proposito, il condiviso e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale:

A) “l’art. 192, comma 3, d.lg. n. 152/2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre, con ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, donde, in applicazione degli ordinari criteri ermeneutici, l'incompetenza del dirigente ad adottare il provvedimento impugnato, non potendosi interpretare la normativa alla luce del principio della separazione dei poteri in quanto la disposizione, peraltro successiva al T.U. enti locali, appare derogatoria rispetto al complessivo assetto delle funzioni introdotto da quest’ultima normativa” (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 4 luglio 2014 n. 704; T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 15 dicembre 2009 n. 3741);

B) “la competenza dei Sindaco, mantenuta espressamente dal legislatore del 2006 anche dopo la ribadita attribuzione ai dirigenti comunali del potere di ordinanza di cui all'art. 107, d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), va interpretata come volontà di riservare in via esclusiva all'organo apicale dell'amministrazione comunale la competenza a emettere ordinanze ex art. 192, d.lgs. n. 152/2006, con conseguente annullabilità, per incompetenza, dell'ordinanza eventualmente adottata dal dirigente comunale (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2014 n. 40212);

Ritenuto che, in considerazione della violazione di un chiaro dettato normativo senza che siano ravvisabili significativi contrasti giurisprudenziali, il complessivo regime delle spese unitamente all’assunzione dell’onere relativo al pagamento del contributo unificato debbano seguire la regola della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) in parte lo dichiara improcedibile (quanto all’ordinanza n. 49 del 5.07.2016);

b) in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza prot. 063001.c_a024 registro ufficiale 24947, notificata il 01.06.2016, parimenti gravata.

Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in €. 1.000,00 (mille/00), oltre C.P.A. ed I.V.A., nonché al rimborso del C.U..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Gabriella Caprini        Santino Scudeller