Tar Lazio - Roma- Sez. I - ordinanza n. 6059 dell'8 novembre 2006
area di stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani attivata dal commissario per
l'emergenza rifiuti in campania ex art. 191 d. legs. 152/06- istanza di sospensione cautelare
- prevalenza dell'interesse dell'emergenza sull'interesse pubblico, pur meritevole, tutelato
dal comune sul cui territorio insiste il sito.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

SEZIONE PRIMA

Registro Ordinanze: 6059/2006

Registro Generale: 9774/2006

nelle persone dei Signori:

ANTONINO SAVO AMODIO Presidente

CARLO MODICA DE MOHAC Consigliere

ROBERTO CAPONIGRO Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 08 Novembre 2006

Visto il ricorso 9774/2006 proposto da:

COMUNE DI ACERRA

rappresentato e difeso da:

BALLETTA AVV. MAURIZIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A

presso

PETRETTI AVV. ALESSIO

contro

COMM GOVERNO GESTIONE EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentati e difesi da

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ed elettivamente domiciliati in Roma

Via dei Portoghesi n. 12

MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGIONE CAMPANIA

e nei confronti di

SOC FIBE SPA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

dell’ordinanza n. 395 del 13.10.2006 del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania Delegato ex O.P.C.M. 3341 del 27.2.2004, con la quale è stato autorizzato ex art. 191 del D.Lgs 152/06 l’attività di stoccaggio provvisorio del rifiuto urbano sulla piazzola contrassegnata con il n.7 realizzata alla loc. Pantano del Comune di Acerra fino al 31.1.2007.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMM GOVERNO GESTIONE EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELL'INTERNO

Udito il relatore Primo Ref. ROBERTO CAPONIGRO e uditi altresì per le parti l’avv. Alessio Petretti, per delega dell’avv. M. Balletta, e l’avv.to dello Stato Daniela Giacobbe.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che, dal bilanciamento dei contrapposti interessi nell’odierna fase cautelare, l’interesse pubblico tutelato dall’amministrazione resistente con l’emanazione del provvedimento impugnato appare prevalente rispetto all’interesse pubblico, pur meritevole della più elevata considerazione, tutelato dall’amministrazione comunale ricorrente e ciò anche in ragione della fissazione di un quantitativo massimo di stoccaggio provvisorio (20.000 tonnellate) nonché del dies ad quem per la scadenza dell’autorizzazione (31.1.2007)

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 08 Novembre 2006

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE: