TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 1792, del 174 luglio 2014
Urbanistica.Legittimità diniego attività di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti e materiali inerti per tutela degli uliveti.

La Provincia ha correttamente espresso il parere negativo rilevando che il PTCP definisce l’area interessata dal progetto come olivi esistenti, ricompresi nella più ampia e generale dizione di agricoltura di eccellenza. In particolare, per dette aree si propone di riservare una particolare attenzione alla conservazione degli impianti olivicoli, specie dei vecchi impianti a maglia 10X10 che hanno consentito alla piante il pieno sviluppo della chioma, sia nelle conduzioni semplici, sia consociati con altre specie arboree da frutto tradizionali. Dalla documentazione ortofotogrammetrica l’area in esame è interessata dalla presenza di essenze arboree di dimensioni significative e ricade in un’ampia porzione di territorio caratterizzato da uliveti a sesto regolare. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01792/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00245/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2009, proposto da: 
Antonio Rocco De Nuzzo, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Schirinzi, Giovanni Bellisario e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, via N. Sauro 16;

contro

Comune di Casarano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; 
Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv. Mara Giovanna Capoccia, Francesca Testi, con domicilio eletto presso l’ufficio contenzioso della Provincia ; 
Asl - Lecce 2, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia Sede di Lecce;

per l'annullamento

del provvedimento datato 14/11/2008 avente n. di prot. 28956, a firma del funzionario responsabile dr. Caterina Mastrogiovanni, della Città di Casarano, Sportello Unico con il quale è stato comunicato al ricorrente il non accoglimento della domanda tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione per un progetto di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti e materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione e scavi, istanza avente prot. n. 11837 del 30/4/2008, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, non escluso il parere espresso dalla Provincia di Lecce nell'ambito della disposta Conferenza dei Servizi e il verbale della CdS;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casarano e di Provincia di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti G. Mormandi e F.sca Testi, quest'ultima anche in sostituzione dell'avv. G. Capoccia per le PP.AA.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame è impugnato l’epigrafato provvedimento con il quale l’Amministrazione Comunale di Casarano ha comunicato il non accoglimento dell’istanza presentata dalla ditta ricorrente per il rilascio di autorizzazione per un progetto di recupero, selezione e messa in riserva dei rifiuti e materiali inerti provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavi, in considerazione della rilevata incompatibilità del progetto con gli indirizzi e le previsioni del PTCP, espressa anche dalla Provincia di Lecce.

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

- violazione ed errata interpretazione e applicazione di norme – eccesso di potere – difetto d’istruttoria –illogicità dell’azione amministrativa – eccesso di potere per sviamento.

- Eccesso di potere sotto altro profilo – violazione ed errata applicazione di norme in particolare le previsioni del PTCP della provincia di Lecce – difetto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere – illogicità e contraddittorietà.

-Violazione di legge e del giusto procedimento amministrativo – eccesso di potere.

Con atti depositati in giudizio rispettivamente in data 14 e 25 febbraio 2009 si sono costituiti sia il Comune di Casarano, sia la Provincia di Lecce.

Con ordinanza n.204/2009, pronunciata nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

Nella pubblica udienza del 17 aprile 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto; può quindi prescindersi dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle PP.AA, costituite.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’illegittimità del parere espresso dalla provincia di Lecce, e fatto proprio nel diniego espresso dal Comune di Casarano, rilevandone il deficit istruttorio e motivazionale.

Il motivo non coglie nel segno.

La Provincia ha espresso l’impugnato parere negativo rilevando che “il PTCP definisce l’area interessata dal progetto come olivi esistenti, ricompresi nella più ampia e generale dizione di agricoltura di eccellenza (art.3.3.2.3. delle NTA); in particolare, per dette aree si propone di riservare una particolare attenzione alla conservazione degli impianti olivicoli, specie dei vecchi impianti a maglia 10X10 che hanno consentito alla piante il pieno sviluppo della chioma, sia nelle conduzioni semplici, sia consociati con altre specie arboree da frutto tradizionali. Dalla documentazione ortofotogrammetrica l’area in esame è interessata dalla presenza di essenze arboree di dimensioni significative e ricade in un’ampia porzione di territorio caratterizzato da uliveti a sesto regolare. L’intervento …contrasta con le indicazioni fornite dal PTCP.”

La disamina del provvedimento citato evidenzia come il giudizio di non compatibilità dell’intervento risulta fondato sulle disposizioni di cui all’art. 3.3.2.3 le quali prescrivono “di riservare una particolare attenzione alla conservazione degli impianti olivicoli, specie dei vecchi impianti a maglia 10X10 che hanno consentito alle piante il pieno sviluppo della chioma, sia nelle conduzioni semplici, sia consociati con altre specie arboree da frutto tradizionali”.

La lettura del provvedimento impugnato, unitamente agli atti dallo stesso richiamati, evidenzia la ricostruibilità dell’iter logico-giuridico seguito dalla P.A., sicchè il paventato difetto motivazionale non risulta sussistente.

Invero, le considerazioni circa la caratterizzazione del suolo (riferita anche agli elementi di pregio ambientale del contesto) e la prefigurazione degli impatti che, per più ragioni, si fanno derivare dalla realizzazione dell’intervento manifestano una valutazione dell’Ente correlata a precisi elementi di analisi.

Non sussiste neppure il lamentato deficit istruttorio.

In proposito, il ricorrente non contesta che sull’area vi siano presenze arboree di dimensioni significative e che la stessa ricade in un’ampia porzione di territorio caratterizzato da uliveti a sesto regolare, limitandosi a rilevare l’assenza di colture di eccellenza e la presenza di piante di ulivo di giovane età.

Tuttavia le finalità della tutela, come espresse nel parere citato e nell’art.3.3.2.3 delle N.T.A. del PTCP della Provincia di Lecce, non appaiono dirette a tutelare colture di eccellenza (finalità assicurata da altre disposizioni di tutela), quanto quelle colture di uliveti caratterizzate da altri elementi di pregio quale l’impianto a sesto regolare (gli esemplari sono posizionati con spazi interfila regolari) - maglia 10X10 - che hanno consentito alle piante il pieno sviluppo della chioma, sicchè le contestazioni espresse nel ricorso non sono sufficienti a scardinare l’impianto motivazionale espresso dalle PP.AA..

A ciò aggiungasi che del tutto irrilevante si appalesa la circostanza che alcuni esemplari di ulivo non verrebbero distrutti ma reimpiantati in altri luoghi, atteso che l’elemento di pregio suindicato verrebbe meno anche con il solo spostamento dell’ulivo in altra area.

Peraltro, secondo condivisibile orientamento, l’amministrazione nel rendere il giudizio di compatibilità ambientale, esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (tra le tante, Cons. Stato, sez. quinta, 22 marzo 2012, n. 1640; sezione sesta, 13 giugno 2011, n. 3561; sezione quinta, 17 gennaio 2011, n. 220; sezione quarta, 5 luglio 2010, n. 4246; Corte giustizia, 25 luglio 2008, c - 142/07).

La natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo, sicché, pur essendo pacifico che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione possa svolgersi attraverso la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni compiute da quest'ultima sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, è ugualmente pacifico che il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto ab extrinseco, nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione della valutazione formulata dall'amministrazione (cfr. Cass. Civ., sez. unite, 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313).

Nella specie, per le ragioni innanzi esposte, non sono ravvisabili seri indici di illogicità o pretestuosità delle affermazioni contenute nei provvedimenti impugnati.

Tali considerazioni rendono il provvedimento provinciale, prima, e quello comunale, poi, immuni da vizi logici quanto all’aspetto motivazionale e istruttorio.

Inoltre, la circostanza che il PTCP, nel riservare una particolare attenzione alla conservazione degli impianto olivicoli, non abbia voluto porre un divieto assoluto di modifica per impianti quale quello in esame risulta del tutto irrilevante atteso che sia il parere provinciale, sia il coevo provvedimento comunale, fondano il diniego su una specifica analisi del progetto e dell’area interessata rilevando le caratteristiche della stessa, come emergenti dalla documentazione ortotogrammetrica, e quelle del progetto in questione.

Peraltro, secondo l’art.197 del d.lgs.152/2006 (Competenze delle province)

“1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

… d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”.

L’attribuzione alle Provincie dell’individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, giustifica e legittima l’esercizio del potere provinciale e, quindi, la valutazione di non idoneità del sito oggetto dell’intervento de quo.

Infine, gli atti impugnati non avrebbero potuto avere un contenuto diverso sicchè può ritenersi applicabile l'art. 21 octies comma 2 della L. n. 241 del 1990, il quale opera sul piano della sanatoria in sede processuale dell'atto annullabile, con la conseguente irrilevanza di violazioni formali o altri vizi procedimentali..

Per le considerazioni che precedono i provvedimenti impugnati resistono alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve quindi essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)