TAR Lazio (LT) Sez. I n. 567 del 22 settembre 2016
Rifiuti. Riempimenti dei vuoti di estrazione

L’art. 10 comma 3 del D.lgs n. 117/2008 di attuazione dell’art. 10 par. 2 della Direttiva 2006/21 è applicabile solo alle operazioni di smaltimento di rifiuti nei vuoti dell’attività estrattiva. Diversamente, i riempimenti dei vuoti di estrazione ai fini del ripristino ambientale effettuati utilizzando dei rifiuti in sostituzione di materie prime, laddove i primi abbiano le caratteristiche idonee a sostituire queste ultime senza che ciò sia causa di un aumento degli impatti sulla salute e sull’ambiente, non costituiscono attività di smaltimento di rifiuti ma operazioni di recupero e, pertanto, non sono sottoposti alle previsioni della direttiva sulle discariche, bensì a quelle delle direttive 2008/98/CE e 2006/21/CE.


Pubblicato il 22/09/2016

N. 00567/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00736/2015 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 736 del 2015, proposto da:
Ecology Life S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Quadrini, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, Via A. Doria 4;

contro

Comune di Veroli, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ruggiero Perrino, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, Via A. Doria, 4; Regione Lazio, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Chieppa, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, Via A. Doria, 4;

per l'annullamento

previa sospensiva,

della nota prot. 20901/15, notificata il 27 ottobre 2015 tramite posta elettronica certificata, del dirigente dell’Ufficio Ambiente del Comune di Veroli, con cui si comunica, per quanto di competenza comunale, l’irricevibilità dell’istanza del 6.5.2011 diretta a ottenere l’approvazione edilizia di un progetto avente ad oggetto: “sottozona D3 in località Casamari, recupero ambientale e riqualificazione paesaggistica della cava di sabbia dismessa ivi presente”;

nonché, di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare:

la delibera di Giunta Regionale della Regione Lazio n. 34 del 26.1.2012 recante “approvazione delle prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”, relativamente al punto 4;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Veroli e della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale l’11 novembre 2015 e depositato il successivo 9 dicembre, la società Ecology Life a r.l., premesso di avere presentato in data 6.5.2011 al Comune di Veroli ai sensi degli artt. 214-216 del d.lgs 152/06 e dell’art. 5 del D.M. 5.2.1998, richiesta per l’approvazione edilizia di un progetto di recupero ambientale e riqualificazione paesaggistica della cava di sabbia dismessa in località Casamari, secondo le modalità di recupero “R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia”, tramite l’utilizzazione di prodotti ottenuti in seguito ad operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ha impugnato l’atto specificato in epigrafe col quale il dirigente del Settore Polizia Municipale Ambiente e Protezione Civile del Comune di Veroli ha comunicato l’irricevibilità della richiesta di approvazione del progetto in argomento.

2) In particolare, rappresenta l’Amministrazione che la proposta appare irricevibile alla luce della deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 26.1.2012, che al punto 4 specifica che anche per le cave dismesse il riempimento dei vuoti prodotti dall’attività estrattiva con rifiuti diversi da quelli d’estrazione, è sottoposto alle disposizioni del D.lgs 36/2003 relativo alle discariche di rifiuti; pertanto il progetto, ai fini dell’approvazione, deve necessariamente seguire l’iter relativo alla richiesta di autorizzazione di una normale discarica.

Inoltre, viene evidenziata la carenza di diversi “requisiti minimi di progettazione” e della richiesta alla Regione Lazio della Valutazione di Impatto Ambientale.

3) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione dell’art. 10 bis L. 241/90. Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

L’impugnato provvedimento è stato emesso in difetto del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis L. 241/90.

II) Incompetenza, violazione di legge (artt. 214 e 216 del D.lgs 152/2006). Competenza in via esclusiva della Provincia in merito alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti non pericolosi.

La competenza ad adottare atti di abilitazione all’esercizio dell’attività di rifiuti non pericolosi è legislativamente affidata esclusivamente ai competenti uffici della Provincia.

III) Violazione ed errata applicazione degli artt. 214 e 216 del D.lgs 152/2006 e dell’art. 5 D.M. 5.2.1998.

La tesi del Comune di Veroli che il progetto di recupero ambientale predisposto dalla ricorrente non possa svolgersi con la procedura semplificata ex artt. 214 e 216 del D.lgs 152/2006 ma solo con l’autorizzazione prevista per le discariche dei rifiuti, come previsto dalla delibera di G.R. Lazio n. 34 del 26.1.2012, è errata perché il progetto prevede l’attività di riempimento della cava mediante materiale derivante da operazioni di recupero e non di smaltimento, e come tale è assoggettata unicamente alla procedura semplificata di recupero rifiuti.

In altri termini, è previsto che il riempimento del vuoto di cava avvenga non con rifiuti ma con prodotti che non sono più tali, con conseguente inapplicabilità della disciplina in materia di discariche.

Dirimente, sul punto è la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 805 del 2 febbraio 2015, la quale espressamente afferma che le operazioni di recupero di rifiuti non sono soggette alla disciplina prevista per le discariche ma alle procedure ordinarie e semplificate previste rispettivamente dagli articoli 208, 214 e 216 del D.lgs 152/2006.

Pertanto, la delibera di G.R. Lazio n. 34 del 26.1.2012 richiamata nel provvedimento impugnato deve ritenersi superata.

IV) Ulteriori profili di illegittimità della nota prot. 20901/15 del Comune di Veroli.

Gli altri punti evidenziati nell’impugnato provvedimento comunale (carenza di elaborati progettuali e mancanza della valutazione di impatto ambientale) sono erronei e abnormi e in palese contraddizione con quanto espresso precedentemente dallo stesso Comune.

4) Con atti depositati il 9 dicembre 2015 e il 14 gennaio 2016, si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, la Regione Lazio e il Comune di Veroli.

5) Con ordinanza n. 5 del 14 gennaio 2016, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

6) Alla pubblica udienza del 23 giugno 2016, la causa è stata riservata per la decisione.

7) Il ricorso è fondato.

8) Con il provvedimento impugnato il Dirigente del Settore Polizia Municipale Ambiente e Protezione Civile del Comune di Veroli ha dichiarato irricevibile la richiesta della ricorrente di approvazione del progetto di recupero ambientale e riqualificazione paesaggistica della cava di sabbia dismessa in località Casamari, opponendo tre motivi:

- l’incompatibilità con la previsione del punto 4 della deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 26.1.2012, che impone, anche per le cave dismesse, che il riempimento dei vuoti prodotti dall’attività estrattiva con rifiuti diversi da quelli d’estrazione avvenga con l’applicazione delle disposizioni del D.lgs 36/2003 relative alle discariche di rifiuti;

- la carenza di diversi “requisiti minimi di progettazione”;

- la mancanza della Valutazione di Impatto Ambientale.

9) In realtà tutti e tre i motivi sono errati e come tali rendono illegittimo il provvedimento impugnato.

10) Quanto al primo, la ricorrente e successivamente la Regione Lazio nella propria memoria difensiva, hanno rilevato che, contrariamente quanto disposto nella delibera di G.R. n. 34 del 26.1.2012 e riprodotto nell’impugnato provvedimento, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 805 del 2 febbraio 2015 (ad oggetto regime applicativo dell’art. 10 comma 3 del D.lgs n. 117 del 30.5.2008), ha spiegato che “che l’art. 10 comma 3 del D.lgs n. 117/2008 di attuazione dell’art. 10 par. 2 della Direttiva 2006/21 sia applicabile solo alle operazioni di smaltimento di rifiuti nei vuoti dell’attività estrattiva. Diversamente, i riempimenti dei vuoti di estrazione ai fini del ripristino ambientale effettuati utilizzando dei rifiuti in sostituzione di materie prime, laddove i primi abbiano le caratteristiche idonee a sostituire queste ultime senza che ciò sia causa di un aumento degli impatti sulla salute e sull’ambiente, non costituiscono attività di smaltimento di rifiuti ma operazioni di recupero e, pertanto, non sono sottoposti alle previsioni della direttiva sulle discariche, bensì a quelle delle direttive 2008/98/CE e 2006/21/CE”.

11) Il progetto elaborato dalla ricorrente prevede l’esecuzione di un intervento di recupero secondo la modalità “R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia” tramite l’utilizzazione di prodotti ottenuti in seguito ad operazioni di recupero, messe in atto su rifiuti non pericolosi di cui all’allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5.2.1998, e quindi, assoggettato alle procedure semplificate di recupero ex artt. 214 e 216 del D.lgs 152/2006.

12) Parimenti infondate sono le contestate carenze documentali e mancanza di VIA.

13) Tali affermazioni, come giustamente dedotto dalla ricorrente, sono in palese contraddizione sia con gli adempimenti richiesti dalla procedura semplificata sia con le acquisizioni istruttorie già effettuate.

In particolare, la ricorrente aveva già acquisito i pareri positivi della Soprintendenza (parere del 15.4.2013), del Corpo Forestale dello Stato (parere n. 3440 del 19 3.15), dell’Area Difesa del Suolo della Regione Lazio (determinazione n. G03698 del 31.3.2015 e nota prot. 189040 dell’8.4.2015) e dell’Ufficio Idrografico della Regione Lazio (nota prot. 472107 del 4.9.15).

Né, nel caso di specie, è prevista la valutazione di impatto ambientale non essendo quest’ultima necessaria per gli interventi di recupero R10.

14) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto.

15) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 736/15 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Veroli al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in favore della ricorrente in complessivi € 3.000 (tremila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Roberto Maria Bucchi        Carlo Taglienti
         
         
         
         
         

IL SEGRETARIO