TAR Veneto, Sez. III, n. 447, del 2 aprile 2014
Rifiuti. Spedizione trasfrontaliera di rifiuti oleosi
I rifiuti oleosi anche composti solo parzialmente da oli usati sono comunque soggetti alla disciplina degli oli usati. In tal senso dispongono sia l’art. 1, comma 2, del Dlgs. 27 luglio 1992, n. 95 e l’art. 216 bis, comma 8, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto, tenuto conto che nel caso di specie viene richiesta l’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti da avviare all’incenerimento che consistono nei codici: 130501 (rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio – acqua); 130502 (fanghi di prodotti di separazione olio acqua); 130503 (fanghi da collettori); 130802 (altre emulsioni); 130899 (rifiuti non specificati altrimenti), si applicano le disposizioni di cui all’art. 216 bis del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00447/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00704/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2013, proposto da:
Vidori Servizi Ambientali Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Vasoin De Prosperi e Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Zanlucchi, Tito Munari ed Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 124393 del 21 marzo 2013 con il quale il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto ha consentito alla ricorrente la spedizione trasfrontaliera dei rifiuti in forza di assenso rilasciato in seguito a notificazione, nella parte in cui dispone la cancellazione di alcune tipologie indicate in allegato alla notifica ed atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente opera nel settore della gestione dei rifiuti provvedendo alla loro spedizione transfrontaliera, per l’avvio allo smaltimento, in altri paesi dell’Unione Europea.
Nell’ambito della disciplina sulla spedizione transfrontaliera dei rifiuti prevista dall’art. 194 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dal regolamento CE 1013/06 del 14 giugno 2006, dovendo effettuare più spedizioni di rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, allo stesso destinatario e attraverso lo stesso itinerario, anziché procedere a singoli atti di notifica, ha provveduto a delle notifiche generali ai sensi dell’art. 13 del regolamento CE 1013/06.
In data 22 gennaio 2013 la ricorrente ha presentato la notifica IT0141 per ottenere l’assenso alla spedizione in Danimarca di 1.000 tonnellate di rifiuti con codice 190204, miscugli contenenti almeno un rifiuto pericoloso, per lo smaltimento in un inceneritore, precisando che erano previste 40 spedizioni entro il 31 dicembre 2013.
Si è svolto un reiterato contraddittorio procedimentale con il quale la Regione ha dapprima richiesto delle integrazioni istruttorie concernenti la specificazione, nell’attestazione delle caratteristiche chimiche della miscela, della concentrazione di ogni singolo metallo, e il valore dei PCB, PCP e del potere calorifico, e infine ha di chiesto di rivedere la lista dei rifiuti indicati tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 216 bis commi 2 e 4 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Tali norme prevedono il divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, e che, al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, devono essere escluse qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, ferma restando l’applicazione dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché del principio di prossimità.
La ricorrente ha prodotto una memoria procedimentale alla Regione con la quale ha sostenuto la non applicabilità delle limitazioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 216 bis, in quanto tali norme si applicano solo agli oli rigenerabili, non presenti nel caso di specie dove vi sono solo delle miscele di rifiuti contenenti oli non rigenerabili.
Con provvedimento prot. n. 1243393 del 21 marzo 2013, la Regione ha eliminato, impedendone la spedizione transfrontaliera, i codici: 130501 (rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio – acqua); 130502 (fanghi di prodotti di separazione olio acqua); 130503 (fanghi da collettori); 130802 (altre emulsioni); 130899 (rifiuti non specificati altrimenti) per la contrarietà con le previsioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 216 bis del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato, con domanda di risarcimento danni, per le censure violazione del citato art. 216 bis, per travisamento, carenza di presupposti, illogicità, contraddittorietà, violazione degli artt. 3, 7, 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e difetto di motivazione.
In sostanza la ricorrente con un primo motivo sostiene la non applicabilità alla fattispecie concreta della normativa indicata dalla Regione perché la medesima è applicabile agli oli usati in senso stretto e non ai rifiuti oleosi o a quello che residua da trattamenti o processi finalizzato alla separazione degli oli, dato che la finalità della predetta normativa è solo quella di evitare che attraverso la miscelazione degli oli con altre sostanze possa essere compromessa la possibilità della loro rigenerazione.
Con un secondo motivo, formulato in via subordinata, la ricorrente afferma che, anche ammettendo l’applicabilità delle limitazioni di cui all’art. 216 bis del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, il provvedimento impugnato sarebbe comunque illegittimo, perché non sono indicate in modo specifico le ragioni per le quali la Regione ritiene di non poter autorizzare la spedizione.
Si è costituita in giudizio la Regione eccependo l’improcedibilità del ricorso sotto il profilo impugnatorio, dato che il provvedimento impugnato ha esaurito la sua efficacia in corso di causa in quanto la notificazione oggetto del ricorso ha una durata di un anno, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, con la conseguente necessità di uno scrutinio delle censure proposte ai soli fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., e concludendo per la loro reiezione.
Alla pubblica udienza del 5 marzo 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, tenuto conto che il provvedimento impugnato accede ad un’autorizzazione con un’efficacia temporalmente limitata che nelle more della definizione del giudizio ha esaurito i propri effetti, che la ricorrente non ha replicato all’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla Regione, e che il processo amministrativo è permeato dal principio dispositivo, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso sotto il profilo impugnatorio.
Nondimeno le censure proposte devono essere esaminate agli effetti di cui all’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., in quanto è stata proposta domanda di risarcimento dei danni subiti.
2. La prima censura, con la quale la ricorrente lamenta la non applicabilità alla fattispecie in esame delle limitazioni di cui all’art. 216 bis del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, è infondata e deve esser respinta.
Infatti, come correttamente rileva la Regione nelle proprie difese, in realtà i rifiuti oleosi anche composti solo parzialmente da oli usati sono comunque soggetti alla disciplina degli oli usati.
In tal senso dispongono sia l’art. 1, comma 2, del Dlgs. 27 luglio 1992, n. 95 (per il quale “sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni”) e l’art. 216 bis, comma 8, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 (per il quale “i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati”).
Pertanto, tenuto conto che nel caso di specie viene richiesta l’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti da avviare all’incenerimento che consistono nei codici: 130501 (rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio – acqua); 130502 (fanghi di prodotti di separazione olio acqua); 130503 (fanghi da collettori); 130802 (altre emulsioni); 130899 (rifiuti non specificati altrimenti), si applicano le disposizioni di cui all’art. 216 bis del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il primo motivo con il quale la ricorrente lamenta la non sussumibilità della fattispecie in esame alle limitazioni di cui all’art. 216 bis del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, va pertanto respinto.
3. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta il difetto di motivazione, è invece fondato.
Da quanto sopra esposto emerge infatti che nell’art. 216 bis ai commi 2 e 4, posti dalla Regione laconicamente a fondamento del diniego di spedizione transfrontaliera, vi sono una pluralità di ragioni tra loro alternative e concorrenti che astrattamente giustificano il diniego dell’autorizzazione.
Infatti il comma 2 vieta di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, mentre il comma 4 ammette che l’autorizzazione possa essere negata in applicazione dei principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di cui agli artt. 177 e 178 del Dgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero del principio di prossimità, ovvero ancora in applicazione del principio di priorità gerarchica riconosciuto alla rigenerazione dall’ordinamento nazionale (che ha istituito allo scopo un apposito consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli usati), ovvero ancora per la presenza delle condizioni di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
Come precisato dal Ministero dell’Ambiente con la circolare prot. 23876 del 26 marzo 2013, tali disposizioni contengono un articolato elenco delle obiezioni che l’autorità di spedizione ha il potere – dovere di sollevare al fine di impedire la spedizione transfrontaliera degli oli usati, quali ad esempio la violazione del principio della c.d. gerarchia dei rifiuti, l’obiettivo dell’ottenimento del miglior risultato ambientale complessivo, la violazione del principio di prossimità, la tutela delle esigenze preventive e precauzionali di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti, la non conformità ai piani di gestione nazionali ecc..
Da ciò consegue che deve ritenersi illegittimo per difetto di motivazione il diniego di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti soggetti alla disciplina sugli oli usati, che si limiti a rinviare genericamente alle cause ostative indicate nei commi 2 e 4 dell’art. 216 bis del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, senza indicare fra le varie ipotesi previste dalla disposizione invocata quella rispetto alla quale la spedizione richiesta sia in contrasto.
Pertanto la censura di difetto di motivazione è fondata.
Nondimeno la domanda risarcitoria deve essere respinta.
Infatti nel caso di specie la posizione della ricorrente ha i connotati tipici dell’interesse pretensivo, rispetto al quale l’accoglimento della domanda risarcitoria presuppone la valutazione, sulla base di un giudizio prognostico, della spettanza dell’utilità finale sottesa alla domanda, mentre
la ricorrente non ha dimostrato che l’autorizzazione, secondo un criterio di normalità, avrebbe potuto essere accolta, ed anzi dall’esame della normativa applicabile sopra evidenziata emerge che in capo all’Amministrazione residuerebbero significativi margini per emendare il difetto di motivazione in sede di un eventuale riesercizio ora per allora del potere (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 marzo 2003, n. 1356), e ciò, come è noto, esclude la risarcibilità del danno (cfr. ex pluribus Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 aprile 2013 n. 2335; Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I 7 marzo 2013, n. 142; Consiglio di Stato, Sez. III , 25 febbraio 2013, n. 1137; id. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 gennaio 2012, n. 345; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 ottobre 2012, n. 975; Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 giugno 2011 n. 3887; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 febbraio 2011 n. 854).
Alla luce di tali considerazioni, dichiarato improcedibile il ricorso per la parte volta ad ottenere l'annullamento del diniego di autorizzazione, deve essere respinta la domanda volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
La complessità della normativa applicabile alla fattispecie e la novità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sotto il profilo impugnatorio, e respinge la domanda di risarcimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)