(GUCE ( maggio 2003 - 2003/C 110 E/129)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2903/02 di Benedetto Della Vedova (NI) alla Commissione (16 ottobre 2002)Oggetto:
Violazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, da parte della Repubblica italiana attraverso la legge della Regione Veneto 14 marzo 2002, n. 7Con legge regionale 14 marzo 2002, n. 7, la Regione Veneto ha consentito, nel corso della stagione
venatoria 2002/2003 e 2003/2004, la caccia alle seguenti specie di uccelli selvatici protette dalla direttiva 79/409/CEE (1): Passer italiae, Passer montanus, Sturnus vulgaris, Streptopelia decaocto, Phalacrocoraxcarbo, dal 15 settembre al 31 dicembre, con facoltà per ogni cacciatore di abbattere 20 esemplari al giorno, e fino a 100 all’anno; Fringilla coelebs e Fringilla montifringilla, dal 15 settembre al 31 dicembre, con facoltà per ogni cacciatore di abbattere fino a 5 esemplari al giorno, e fino a 40 all’anno.Secondo la Corte di giustizia (
2) l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio esige che un’autorità amministrativa determini, per i casi rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva, se le condizioni previste da tale paragrafo sono soddisfatte e in quale luogo e per quali uccelli la caccia può eccezionalmente essere autorizzata. Le autorità responsabili in base all’articolo 9, paragrafo 2, della citata direttiva devono inoltre esaminare se c’è un’altra soluzione soddisfacente che permetta di risolvere il problema concreto senza che vi sia necessità di ricorrere all’autorizzazione di una deroga.La deroga in parola è stata invece disposta non da un’autorità amministrativa, preventivamente individuata,
secondo un regolare procedimento amministrativo, ma direttamente con la legge regionale n. 7/2002. La sussistenza delle condizioni richieste dalla direttiva è stata quindi affermata sotto forma di inoppugnabile verità legale. Nel caso delle specie Fringilla coelebs e Fringilla montifringilla, addirittura, in palese violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva, la caccia in deroga non è stata motivata.Attraverso tale legge regionale la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza dei Trattati istitutivi, essendo incompatibile con l’ordinamento giuridico comunitario il fatto che uno Stato membro, o un suo ente territoriale, per sottrarsi all’osservanza del diritto comunitario, adotti atti legislativi a scadenza ravvicinata dal contenuto sostanzialmente amministrativo.Può la Commissione far sapere se intende avviare una procedura di constatazione di inadempimento nei
confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 226 TCE, per la violazione della direttiva 79/409/CEE ad opera della legge della Regione Veneto del 14 marzo 2002, n. 7?(1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(2) Sentenza del 17.5.2001, resa nella causa C-159/99.
Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione
(18 novembre 2002)Con riferimento alla questione generale delle deroghe previste ai sensi dell’articolo 9 della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Commissione rinvia l’onorevole parlamentare alla risposta data alla sua interrogazione scritta E-2688/02 (1).Per quanto riguarda la legislazione sulla caccia della Regione Veneto, la Commissione non è al corrente
della situazione descritta dall’onorevole parlamentare e perciò si attiverà per raccogliere informazioni dettagliate e assicurare, nei limiti dei poteri ad essa conferiti dal trattato, il rispetto del diritto comunitario.Nel caso in cui dovesse venire a conoscenza di una violazione, in qualità di custode del trattato CE la
Commissione non esiterebbe ad adottare tutte le misure necessarie, compreso l’avvio di procedure di infrazione ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE, al fine di garantire il rispetto delle pertinenti norme comunitarie.(1) V. pag. 90.