TAR Emilia Romagna (BO), Sez. II, n. 551, del 18 luglio 2013
Rifiuti.Legittimità ordinanza al Consorzio di rimuovere i rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti sulla sponda del canale Collettore.

E’ legittima l'ordinanza emessa dal Comune con la quale si ordina al Consorzio di rimuovere i rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti sulla sponda del canale Collettore. I Consorzi di Bonifica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 54 del R.D. n, 215 del 1933 e, sul piano regionale, dall’art. 14 della L.R. Emilia Romagna n. 42 del 1984, sono enti pubblici che hanno, tra i loro compiti istituzionali, anche quello di provvedere alla manutenzione dei canali e, più in generale dei beni e delle opere di bonifica e di irrigazione di cui sono consegnatari. Da qui, l’esistenza, in capo al Consorzio dell’obbligo di manutenzione e, quindi, anche di vigilanza su detti beni e impianti, con conseguente inclusione della fattispecie in esame in quella astrattamente descritta nell’art. 14, comma 3, del D. Lgs n. 22 del 1997.  (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00551/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00020/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2004, proposto da: 
Consorzio Bonifica II Circondario Polesine S.Giorgio di Ferrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Gian Antonio Guaraldi e Giorgio Faldella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bologna, via D'Azeglio n.31;

contro

-Comune di Ferrara, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Balli, Matilde Indelli e Edoardo Nannetti, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Bologna, via Altabella n. 3; 
-Agenzia del Demanio di Ferrara, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell' Emilia Romagna Sez. Fe.;

per l'annullamento

dell'ordinanza emessa dal Comune di Ferrara - Servizio Ambiente prot. gen. 81789 del 31/10/2003, con la quale si ordina al Consorzio ricorrente di rimuovere i rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti sulla sponda del canale Collettore Generale S. Antonino.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ferrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2013, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, il Consorzio di bonifica del II circondario Polesine di San Giorgio di Ferrara chiede l’annullamento dell’ordinanza in data 31/10/2003, con la quale il comune di Ferrara ha ingiunto allo stesso la rimozione di rifiuti (frammenti di cemento – amianto) abbandonati sulla sponda del canale Collettore Generale. A sostegno dell’impugnativa, il Consorzio deduce motivi rilevanti violazione degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. n. 22 del 1997, non ritenendosi soggetto obbligato allo smaltimento; esso deduce, inoltre, eccesso di potere sotto molteplici profili.

Il comune di Ferrara, costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, stante la ritenuta infondatezza di tutte le censure ivi rassegnate.

Alla pubblica udienza del 24 aprile 2013, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione, come da verbale.

Il Collegio rileva che il ricorso non merita accoglimento.

E’ infondata la prima censura, rilevante violazione degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. n. 22 del 1997, dal momento che i Consorzi di Bonifica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 54 del R.D. n, 215 del 1933 e, sul piano regionale, dall’art. 14 della L.R. Emilia – Romagna n. 42 del 1984, sono enti pubblici che hanno, tra i loro compiti istituzionali, anche quello di provvedere alla manutenzione dei canali e, più in generale dei beni e delle opere di bonifica e di irrigazione di cui sono consegnatari. Da qui, innegabilmente, l’esistenza, in capo al Consorzio ricorrente di un obbligo di manutenzione e, quindi, anche di vigilanza su detti beni e impianti, con conseguente inclusione della fattispecie in esame in quella astrattamente descritta nell’art. 14, comma 3, del D. Lgs n. 22 del 1997. Tale disposizione, in cui è prevista la responsabilità solidale del proprietario e del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati rifiuti per la rimozione dei rifiuti stessi è stata interpretata estensivamente dalla giurisprudenza amministrativa, che, per evidenti esigenze di effettività della tutela ambientale, ha ricompreso tra i soggetti obbligati “…qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente. Inoltre, riguardo al necessario requisito della colpa postulato da tale norma, esso può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi (v. Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 84 che ha richiamato la Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25 febbraio 2009, n. 4472; T.A.R. Emilia – Romagna –BO- sez. II, n. 513 del 2012).

Inoltre, nella specie, risulta che l’Autorità procedente abbia esperito adeguata attività istruttoria, sia in relazione all’individuazione del responsabile del deposito abusivo, che però è rimasto sconosciuto, sia in ordine alla mancanza, da parte del Consorzio, di alcuna azione preventiva di vigilanza sull’area e di tempestiva denuncia del fatto, stante che la comunicazione in tal senso (lettera del Consorzio in data 3/9/2003), risulta posteriore rispetto alla segnalazione di A.R.P.A. in data 22/8/2003. Da qui, secondo il Collegio, l’accertata esistenza di tutti i presupposti necessari per configurare la responsabilità del Consorzio in ordine alla rimozione dei suddetti rifiuti.

Per le considerazioni innanzi esposte, il ricorso va respinto.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Consorzio ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del comune di Ferrara, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 4.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)