Cass. Sez. III n.31485 del 29 luglio 2008 (Ud. 12 giu. 2008)
Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. Valentini
Rifiuti. Danneggiamento e percolato da discarica

Per integrare l'elemento materiale del reato di danneggiamento deve verificarsi la distruzione di un bene ovvero il deterioramento dello stesso, che abbia cagionato un danno strutturale o funzionale, tale da rendere necessario un intervento ripristinatorio della essenza e funzionalità della cosa. Inoltre, ai fini della ravvisabilità del dolo nel delitto di danneggiamento, pur non essendo necessaria l'esistenza del fine di nuocere, occorre tuttavia la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile in tutto o in parte la cosa altrui. (fattispecie relativa a fenomeno di occasionale inquinamento di due corsi d'acqua provocato dalla fuoriuscita del percolato di una discarica)

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