TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 1603, del 26 giugno 2014
Rifiuti.Legittimità ordinanza rimozione materie fecali animali.
Dal combinato disposto delle norme di cui al d.lgs.152/2006, emerge, da un lato, che le materie fecali animali non costituiscono rifiuti solo se siano stati sottoposti a processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana e, dall’altro, secondo il regolamento CEE tale materiale, in quanto sottoprodotto rientrante nella cat.2 deve essere prontamente rimosso, identificato e trasformato secondo i metodi ivi indicati. Le circostante acclaranti l’accumulo del letame (con la rilevata “considerevole presenza di mosche e insetti”) giustificano l’ordine di risanamento dal letame, di pulizia e disinfestazione dell’area, trattandosi di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività aventi carattere di pericolosità (per esempio, esalazioni, scoli, rifiuti, ecc., specie se riguardanti l'allevamento di animali). (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01603/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00850/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 850 del 2013, proposto da:
Emilio Andrea Spagnolo, Antonio Spagnolo, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Baldassarre, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Comune di Santa Cesarea Terme;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 1 del 28.3.2013, Registro Generale n. 8, Dirigente del 4° settore "Assetto del Territorio e Ambiente", notificata in data 03.4.2013, avente ad oggetto: "ordinanza di ripristino, pulizia e corretta gestione dell'area distinta al Foglio 10, Particella 81, in Cerfignano"; nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv. G. Baldassarre per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata l’epigrafata ordinanza con la quale il dirigente del 4° settore “Assetto del territorio e Ambiente” ha ordinato al sig. Spagnolo l’allontanamento dei cavalli presenti nell’area in stalle autorizzate, il risanamento dell’intera area dal letame presente in cumuli, la pulizia e disinfestazione dei locali e dell’area in uso.
Questi i motivi a sostegno del ricorso:
- Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo – violazione ed erronea applicazione dell’art.192 d.lgs.152/2006 – eccesso di potere - carenza di motivazione - errore in fatto e diritto.
Con un primo ordine di censure, i ricorrenti contestano la qualificazione di rifiuto riportata nell’ordinanza impugnata con la quale viene ordinato il ripristino, la pulizia e corretta gestione dell’area destinata a “stazione di monta equina per cavallo trottatore”, sostenendo che gli scarti di origine animale indicati nell’ordinanza non possano essere considerati rifiuti ai sensi del d.lgs.152/2006 e che l’art.185 del medesimo decreto escluderebbe da tale nozione le materie fecali e le altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell’attività agricola.
La censura non coglie nel segno.
Invero, l’allegato D parte IV del d.lgs. 152/2006 indica con il codice CER 020106 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), mentre il citato art.185 esclude dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto al 1° comma lett. f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Il medesimo articolo al 2° comma prevede altresì che “Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:…b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”.
Quest’ultimo regolamento all’art. 5 indica quali “Materiali di categoria 2” i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti fra i quali…a) lo stallatico e il contenuto del tubo digerente specificando che gli stessi
“Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'articolo 7 e ove gli articoli 23 e 24 non dispongano diversamente:
a) sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12;
b) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 13 utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5, ovvero, su richiesta dell'autorità competente, il metodo di trasformazione 1; in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, per poi:
i) essere eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12; o
ii) se si tratta di grassi fusi, essere sottoposti, in un impianto oleochimico di categoria 2 riconosciuto a norma dell'articolo 14, ad un ulteriore trattamento di trasformazione in derivati lipidici da incorporare nei fertilizzanti organici o negli ammendanti o destinati ad altri usi tecnici ad eccezione della cosmesi, della farmaceutica e dei dispositivi medici;
c) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 13 utilizzando il metodo di trasformazione 1; in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, e:
i) se si tratta di materiali proteici risultanti, sono utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, rispettando le condizioni definite, se del caso, dalla Commissione sentito il comitato scientifico competente; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3”.
Risulta quindi evidente che, dal combinato disposto delle norme citate di cui al d.lgs.152/2006, emerge, da un lato, che le materie fecali animali non costituiscono rifiuti solo se siano stati sottoposti a processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana e, dall’altro, secondo il regolamento CEE tale materiale, in quanto sottoprodotto rientrante nella cat.2 deve essere prontamente rimosso, identificato e trasformato secondo i metodi ivi indicati.
Nella specie, come risulta dall’accertamento sanitario eseguito dal servizio Sanitario in data 13 settembre 2012 , risulta che nei locali adibiti a stalle, ove sono presenti n. tre cavalle “la struttura è composta da n.5 paddok e n.18 box in parte adibiti al ricovero di animali, costruiti con blocchi di cemento coperti alcuni con eternit e altri con lamiera zincata, privi di intonaco, sono forniti di mangiatoia in cemento, ma sforniti di abbeveratoi automatici, all’interno è presente letame accumulato nel tempo che denota una carenza di pulizia giornaliera della struttura, le stalle sono sprovviste di concimaia e il letame viene depositato in un paddok usato anche per la sgambatura degli animali” .
Le circostante suindicate acclaranti l’accumulo del letame (con la rilevata “considerevole presenza di mosche e insetti”) giustificano l’ordine di risanamento dal letame, di pulizia e disinfestazione dell’area, trattandosi di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività aventi carattere di pericolosità (per esempio, esalazioni, scoli, rifiuti, ecc., specie se riguardanti l'allevamento di animali).
Il ricorso deve invece accolto, stante il dedotto difetto di motivazione, con riferimento alla prescrizione dell’allontanamento dei cavalli, non risultando la stessa supportata da idonea ragione o valutazione in ordine alla sufficienza, o meno, dell’adempimento delle prescrizioni di pulizia e disinfestazione dell’area.
Spese irripetibili, stante il parziale e limitato accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese irripetibili
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)