Corte di Giustizia sent. 7 marzo 2013
«Ambiente – Rifiuti – Rifiuti pericolosi – Direttiva 2008/98/CE – Vecchi pali per telecomunicazioni trattati con soluzioni RCA (rame, cromo, arsenico) – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Elenco degli usi del legno trattato, di cui all’allegato XVII del regolamento REACH – Vecchi pali per telecomunicazioni usati come strutture di passerelle»

Nella causa C‑358/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), con decisione del 6 luglio 2011, pervenuta in cancelleria l’8 luglio 2011, nel procedimento

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

contro

Lapin luonnonsuojelupiiri ry,

con l’intervento di:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis, J.-C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, da A. Siponen, asianajaja;

–        per la Lapin luonnonsuojelupiiri ry, da S. Hänninen e T. Pasma, rispettivamente presidente e segretaria di tale associazione;

–        per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

–        per il governo austriaco, da A. Posch, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da I. Koskinen e A. Marghelis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 dicembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Il quesito pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1, e – rettifica – GU 2007, L 136, pag. 3), nella sua versione risultante dal regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009 (GU L 164, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento REACH»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue (settore «trasporti ed infrastrutture» dell’Ufficio centrale per l’economia, l’ambiente e i trasporti della Lapponia; in prosieguo: il «liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue») e la Lapin luonnonsuojelupiiri ry (associazione per la protezione della natura della Lapponia; in prosieguo: la «Lapin luonnonsuojelupiiri»), in merito alla realizzazione di lavori di ripristino di un sentiero che comprende passerelle la cui infrastruttura è composta da vecchi pali per telecomunicazioni in legno trattati con una soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico; in prosieguo: la «soluzione RCA»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 2008/98

3 In forza dell’articolo 3 della direttiva 2008/98:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)      “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi;

2)      “rifiuto pericoloso” rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato III;

(...)

13)      “riutilizzo” qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

(…)

15)       “recupero” qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

(…)».

4 L’articolo 6 della direttiva 2008/98, intitolato «Cessazione della qualifica di rifiuto», dispone quanto segue:

«1.      Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

a)      la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;

b)      esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c)      la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

d)      l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.

2.      Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, che riguardano l’adozione dei criteri di cui al paragrafo 1 e specificano il tipo di rifiuti ai quali si applicano tali criteri, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili.

(…)

4.      Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. (…)».

5 L’articolo 7 della medesima direttiva, intitolato «Elenco dei rifiuti», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative all’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. L’elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all’articolo 3, punto 1».

6 L’articolo 13 della direttiva 2008/98 recita:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente (…)».

7 Ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2008/98, intitolato «Controllo dei rifiuti pericolosi»:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all’articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36».

Il regolamento REACH

8 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento REACH prevede quanto segue:

«Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione».

9 A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento REACH:

«I rifiuti quali definiti nella direttiva [2008/98] non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli a norma dell’articolo 3 del presente regolamento».

10 L’articolo 3 del regolamento REACH, ai suoi punti 1‑3, contiene le seguenti definizioni:

«1)      “sostanza”: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;

2)      “miscela”: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

3)      “articolo”: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica».

11 Contenuto nel titolo VIII del regolamento in parola, intitolato «Restrizioni relative alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze pericolose, miscele e articoli», capo 1, a sua volta intitolato «Questioni generali», l’articolo 67, paragrafi 1 e 3, del regolamento REACH sancisce:

«1.      Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, per la quale l’allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione. (...)

(...)

3.      Fino al 1° giugno 2013, uno Stato membro può mantenere in vigore eventuali restrizioni esistenti più rigorose in relazione all’allegato XVII in materia di fabbricazione, immissione sul mercato o uso di una sostanza, a condizione che esse siano state notificate conformemente al Trattato. La Commissione compila e pubblica un inventario di tali restrizioni entro il 1° giugno 2009».

12 L’articolo 68 del regolamento REACH è del seguente tenore:

«1.      Quando la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze comportano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente, che richiede un’azione a livello comunitario, l’allegato XVII è modificato secondo la procedura di cui all’articolo 133, paragrafo 4, tramite l’adozione di nuove restrizioni o la modificazione delle restrizioni esistenti (...).

(...)

2.      Per le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, e che potrebbero essere utilizzate dai consumatori, per le quali la Commissione propone di restringere l’uso da parte del consumatore, l’allegato XVII è modificato secondo la procedura di cui all’articolo 133, paragrafo 4. Gli articoli da 69 a 73 non si applicano».

13 In forza dell’articolo 69 dello stesso regolamento, se la Commissione o uno Stato membro ritengono che la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, presentino per la salute umana o per l’ambiente un rischio non adeguatamente controllato e che richieda un’azione a livello comunitario che vada al di là dei provvedimenti già posti in essere, essi avviano un procedimento per l’elaborazione di nuove restrizioni.

14 L’articolo 128 del regolamento REACH recita:

«1.      Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri si astengono dal vietare, restringere o ostacolare la fabbricazione, l’importazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, che rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento e ottemperi al presente regolamento e, se del caso, ad atti comunitari adottati in applicazione di esso.

2.      Nulla, nel presente regolamento, impedisce agli Stati membri di mantenere o stabilire norme nazionali intese a proteggere i lavoratori, la salute umana e l’ambiente, applicabili ai casi in cui il presente regolamento non armonizza le prescrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato o uso».

15 A norma dell’articolo 129, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Quando uno Stato membro ha fondati motivi di ritenere che sia necessaria un’azione urgente per tutelare la salute umana o l’ambiente in relazione a una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, quantunque conforme alle prescrizioni del presente regolamento, può adottare idonee misure provvisorie. (...)».

16 L’allegato XVII del regolamento REACH, intitolato «Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi», nella sua colonna 1 contiene un punto 19 riguardante i «Composti dell’arsenico». Le restrizioni relative a tali composti sono state riprese dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201).

17 Per i suddetti composti dell’arsenico, l’allegato XVII dispone, allo stesso punto 19, nella sua colonna 2, relativa alle «Restrizioni»:

«(...)

3.      Non sono ammessi nella protezione del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.

4.      In deroga al paragrafo 3:

a)      relativamente alle sostanze e alle miscele per la protezione del legno: queste possono essere utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici del rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C e se autorizzate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il legno così trattato non deve essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante;

b)      è consentita l’immissione sul mercato del legno trattato con le soluzioni di tipo RCA, come indicato alla lettera a), se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l’integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che il pubblico abbia un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:

–        nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali,

–        nei ponti e nei lavori di costruzione di ponti,

(...)

–        nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,

(...)

d)      il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere utilizzato:

–        in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,

–        in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,

(...)

5.      Il legno trattato con composti dell’arsenico che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato conformemente al paragrafo 4 può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego.

6.      Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato in conformità del paragrafo 4:

–        può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),

–        può essere immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).

7.      Gli Stati membri possono consentire che il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007:

–        venga utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),

–        sia immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d)».

Il diritto finlandese

La legge 86/2000 relativa alla tutela dell’ambiente

18 L’articolo 7 della legge 86/2000 relativa alla tutela dell’ambiente, intitolato «Divieto di contaminazione dei suoli», nella sua versione applicabile al procedimento principale, recita:

«Non possono essere abbandonati o depositati nel suolo rifiuti o altre sostanze nonché organismi o microrganismi qualora ne derivi un deterioramento della qualità del suolo tale da poter presentare un rischio per la salute o l’ambiente o arrecarvi danno, comportare una notevole riduzione del suo valore ornamentale o essere all’origine di un’altra analoga lesione di interessi pubblici o privati. (...)».

19 L’articolo 28 della medesima legge dispone quanto segue:

«Qualsiasi attività che comporti un rischio di inquinamento ambientale richiede un’autorizzazione (autorizzazione ambientale). Le attività sottoposte ad autorizzazione sono specificate per decreto.

Un’autorizzazione ambientale è altresì necessaria:

1)      per qualsiasi attività che possa comportare un inquinamento della rete dei corsi d’acqua, ove il progetto di cui trattasi non sia soggetto a previa autorizzazione conformemente alla legge sull’acqua;

(...)

4)      per il trattamento industriale o professionale dei rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione della legge sui rifiuti».

Il decreto governativo 647/2009 recante deroga a talune disposizioni dell’allegato XVII del regolamento REACH

20 L’articolo 1 del decreto governativo 647/2009 recante deroga a talune disposizioni dell’allegato XVII del regolamento REACH così dispone:

«Conformemente all’allegato del presente decreto, si deroga alle restrizioni previste dall’allegato XVII del regolamento REACH, applicabile alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi, di cui all’articolo 67 del suddetto regolamento».

21 L’allegato del medesimo decreto governativo contiene, per quanto riguarda i composti dell’arsenico, la seguente disposizione:

«In deroga a quanto disposto al punto 19 dell’allegato XVII del regolamento REACH, il legno trattato con soluzioni RCA di tipo B, impiegato prima del 30 settembre 2007, può essere immesso sul mercato, utilizzato e riutilizzato, qualora siano soddisfatte le condizioni enunciate al punto 19, paragrafo 4, lettere b), c) e d), del regolamento REACH».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22 Nel 2008, il liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue ha deciso di ripristinare il sentiero di 35 km che collega il paese di Raittijärvi (Lapponia) alla strada carrabile più vicina e che attraversa in parte una zona Natura 2000. Tali lavori dovevano consistere, in particolare, nella realizzazione di passerelle di legno per facilitare il passaggio, al di fuori della stagione invernale, nelle zone umide, dei veicoli di tipo «quad». Tali passerelle sono sostenute da strutture costituite da vecchi pali per telecomunicazioni, i quali, per il loro precedente impiego, sono stati trattati con una soluzione RCA.

23 La Lapin luonnonsuojelupiiri, ovvero l’associazione ricorrente nel procedimento principale, ritenendo che siffatti pali costituissero rifiuti pericolosi, ha chiesto al Lapin ympäristökeskus, divenuto il Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (autorità incaricata della tutela dell’ambiente), di vietare l’uso di tali materiali. Poiché siffatta domanda è stata respinta con decisione del 24 febbraio 2009, tale associazione ha adito il Vaasan hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Vaasa) che, con sentenza del 9 ottobre 2009, ha annullato la suddetta decisione di rigetto.

24 Il liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue ha impugnato tale sentenza dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Suprema Corte amministrativa).

25 Il giudice del rinvio si chiede segnatamente se sia necessario essere in possesso di un’autorizzazione ambientale ai sensi della legge 86/2000 per usare vecchi pali per telecomunicazioni trattati con una soluzione RCA. Esso ritiene che, al fine di risolvere tale questione, sia necessario sapere se siffatti pali, riutilizzati ormai come legno di supporto, siano rifiuti, in particolare rifiuti pericolosi, ovvero se abbiano perso tale caratteristica a causa del predetto riutilizzo, sebbene il regolamento REACH autorizzi l’uso di siffatti legnami trattati.

26 È in queste circostanze che il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se dal fatto che un rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso possa direttamente desumersi che l’uso di una [tale] sostanza o di un [tale] oggetto causa impatti globali negativi sull’ambiente o sulla salute umana ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [2008/98/CE] (...); se anche un rifiuto pericoloso cessi di essere un rifiuto una volta soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.

2)      Se, ai fini dell’interpretazione della nozione di rifiuto e, in particolare, dell’obbligo di disfarsi di un oggetto o di una sostanza, sia rilevante il fatto che il riutilizzo di tale oggetto o di tale sostanza sottoposto ad una valutazione sia ammesso, a determinate condizioni, dall’allegato XVII menzionato nell’articolo 67 del regolamento REACH. In caso di risposta affermativa, quale rilevanza debba attribuirsi a tale circostanza.

3)      Se l’articolo 67 del regolamento REACH abbia armonizzato le prescrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato o uso ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento, con la conseguenza che l’uso dei preparati e degli articoli menzionati nell’allegato XVII non possa essere impedito sul fondamento delle disposizioni nazionali relative alla tutela dell’ambiente, salvo che le restrizioni [previste da tali disposizioni] siano state pubblicate nell’inventario compilato dalla Commissione, previsto all’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento REACH.

4)      Se l’elenco di cui al [punto 19, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato XVII del] regolamento REACH, degli usi del legno trattato con una soluzione di RCA debba essere interpretato nel senso che vi sono enunciati tutti i possibili usi.

5)      Se l’utilizzo di cui trattasi nel presente caso, quale legno di supporto, sia comparabile agli usi enunciati nell’elenco menzionato nella quarta questione, con la conseguenza che tale utilizzo possa essere ammesso sul fondamento del [punto 19, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato XVII del] regolamento REACH, una volta soddisfatti gli altri presupposti necessari.

6)      Di quali circostanze occorra tener conto quando si esamina se vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle ai sensi del [punto 19, paragrafo 4, lettera d), dell’allegato XVII del] regolamento REACH.

7)      Se l’espressione “rischio” quale citata nella disposizione indicata nella sesta questione significhi che i contatti ripetuti con la pelle devono essere teoricamente possibili oppure, almeno in una certa misura, probabili».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

27 Come emerge dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, l’origine della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio risiede essenzialmente nella circostanza che, se i pali per telecomunicazioni in parola sono stati trattati con una sostanza pericolosa ai sensi e ai fini dell’applicazione del regolamento REACH, rimane nondimeno il fatto che, secondo questo stesso regolamento, un simile trattamento non osta a che, in determinate situazioni e in presenza di determinate condizioni, tali pali di legno vengano utilizzati per determinate applicazioni tra le quali si possono eventualmente annoverare le passerelle del sentiero interessato.

28 Ciò posto, è opportuno che la Corte si pronunci in via preliminare sulle questioni relative all’interpretazione del regolamento REACH, che costituisce una normativa indipendente da quella relativa ai rifiuti, essendo stato peraltro rilevato che, secondo l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento in parola, i rifiuti quali definiti nella direttiva 2008/98 non sono una sostanza, una miscela o un articolo a norma dell’articolo 3 del regolamento in esame.

29 Inoltre, poiché, su richiesta della Corte presentata conformemente all’articolo 104, paragrafo 5, del regolamento di procedura, nella sua versione applicabile alla data di tale domanda, il giudice a quo ha precisato che si dovrebbe prendere in considerazione non soltanto il diritto in vigore al momento dei fatti del procedimento principale, ma anche quello che sarà in vigore alla data in cui si pronuncerà, occorre rispondere alle questioni sottoposte dando applicazione, da un lato, alla direttiva 2008/98 e, dall’altro, al regolamento REACH, per quanto riguarda le sue disposizioni in esame nel procedimento principale.

Sulla terza questione

30 Con la terza questione, che va esaminata in primis, il giudice del rinvio chiede se gli articoli 67 e 128 del regolamento REACH debbano essere interpretati nel senso che esso procede ad un’armonizzazione delle prescrizioni relative alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di una sostanza come quella riguardante i composti dell’arsenico, che peraltro è oggetto di una restrizione ai sensi dell’allegato XVII del suddetto regolamento.

31 A tal proposito va rammentato che, in base al suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento REACH mira ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli connessi alle sostanze, nonché la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno migliorando nel contempo la competitività e l’innovazione (sentenza del 7 luglio 2009, S.P.C.M. e a., C‑558/07, Racc. pag. I‑5783, punto 35).

32 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, la libera circolazione nel mercato interno viene garantita mediante l’obbligo per gli Stati membri, a norma dell’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento REACH, di non vietare, restringere od ostacolare qualsiasi fabbricazione, importazione, immissione sul mercato o uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, che rientri nell’ambito d’applicazione del regolamento in parola e sia conforme al medesimo regolamento e, se del caso, ad atti comunitari adottati in forza di esso. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 128, nessuna disposizione del regolamento REACH impedisce agli Stati membri di mantenere o stabilire norme nazionali intese a proteggere i lavoratori, la salute umana e l’ambiente, applicabili ai casi in cui il regolamento in parola non armonizzi le prescrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato od uso.

33 Da tali disposizioni si evince quindi che il legislatore dell’Unione ha inteso procedere ad un’armonizzazione di tali prescrizioni in alcuni casi, tra cui figura quello contemplato dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento REACH.

34 Infatti, ai sensi di quest’ultima disposizione, una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, per la quale l’allegato XVII prevede una restrizione, non deve essere fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione.

35 Ne consegue che la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento REACH non possono essere soggetti a condizioni diverse da quelle fissate da quest’ultimo e che, come emerge dal disposto degli articoli 68, paragrafo 1, e 69, del medesimo regolamento, rispondono alla necessità di «un’azione a livello comunitario».

36 Quanto all’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento REACH, sebbene autorizzi uno Stato membro a mantenere restrizioni esistenti più rigorose di quelle dell’allegato XVII, ciò avviene in via transitoria, fino al 1° giugno 2013 e a condizione che tali restrizioni siano state notificate alla Commissione, cosa peraltro che la Repubblica di Finlandia riconosce di non avere fatto. Il carattere transitorio e condizionale di tale misura non può rimettere in discussione l’esistenza dell’armonizzazione realizzata dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento REACH.

37 Pertanto, se uno Stato membro intende sottoporre a nuove condizioni la preparazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza che forma oggetto di una restrizione ai sensi dell’allegato XVII del regolamento REACH, può farlo soltanto o conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, di tale regolamento, per rispondere ad una situazione d’emergenza, al fine di proteggere la salute umana o l’ambiente, oppure conformemente all’articolo 114, paragrafo 5, TFUE in base a nuove prove scientifiche inerenti, in particolare, alla tutela dell’ambiente. L’applicazione di altre condizioni da parte degli Stati membri sarebbe incompatibile con gli obiettivi di tale regolamento (v., per analogia, sentenza del 15 settembre 2005, Cindu Chemicals e a., C‑281/03 e C‑282/03, Racc. pag. I‑8069, punto 44).

38 Ciò premesso, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che gli articoli 67 e 128 del regolamento REACH devono essere interpretati nel senso che il diritto dell’Unione procede ad un’armonizzazione delle prescrizioni relative alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di una sostanza come quella afferente ai composti dell’arsenico, che forma oggetto di una restrizione in forza dell’allegato XVII del suddetto regolamento.

Sulle questioni quarta e quinta

39 Con le sue questioni quarta e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se l’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento REACH, che elenca le applicazioni per cui può essere usato legno trattato con una soluzione RCA, debba essere interpretato nel senso che tale disposizione è esaustiva e non può quindi essere estesa ad applicazioni diverse da quelle ivi elencate.

40 Le disposizioni dell’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, del regolamento REACH determinano i casi in cui è possibile derogare alle disposizioni del paragrafo 3 dello stesso punto che vieta l’uso dei composti dell’arsenico per la protezione del legno.

41 Tanto dalla formulazione stessa di tali disposizioni quanto dal loro oggetto emerge che la deroga prevista al suddetto paragrafo 4 deve necessariamente formare oggetto di un’interpretazione restrittiva.

42 Infatti, è pacifico che, inserendo i composti dell’arsenico nell’allegato XVII del regolamento REACH, il legislatore dell’Unione ha considerato, come si evince in particolare dal titolo del citato allegato e dagli articoli 68 e 69 del regolamento in parola, che tale sostanza presenti un pericolo o un rischio non controllato, ossia inaccettabile, per la salute umana o l’ambiente. Per tale motivo, le deroghe all’uso di una siffatta sostanza non possono formare oggetto di un’interpretazione estensiva.

43 Di conseguenza, l’elenco delle applicazioni per le quali può essere usato legno trattato con una soluzione RCA, di cui all’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento REACH, è esaustivo.

44 Per quanto riguarda l’uso del legno per i lavori che hanno dato luogo al procedimento principale, dagli atti del fascicolo presentato alla Corte e, in particolare, dalle fotografie ivi contenute non emerge che le passerelle di cui trattasi nel procedimento principale presentino, segnatamente alla luce della loro struttura e della loro funzione, caratteristiche diverse da quelle di qualsiasi ponte e o lavoro di costruzione necessario alla realizzazione di una strada. Spetta tuttavia al solo giudice nazionale verificare se l’uso dei pali per telecomunicazioni in esame, per servire da supporto a tali passerelle, rientri effettivamente nell’ambito delle applicazioni figuranti nell’elenco menzionato al punto precedente della presente sentenza.

45 Ciò posto, occorre rispondere alle questioni quarta e quinta dichiarando che l’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento REACH, che elenca le applicazioni per le quali, a titolo di deroga, può essere usato legno trattato con una soluzione RCA, deve essere interpretato nel senso che l’elenco contenuto in tale disposizione è esaustivo e che, di conseguenza, tale deroga non può essere applicata a casi diversi da quelli ivi contemplati. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale, l’uso dei pali per telecomunicazioni in esame, per servire da supporto a passerelle, rientri effettivamente nell’ambito delle applicazioni elencate nella suddetta disposizione.

Sulle questioni sesta e settima

46 Con le sue questioni sesta e settima, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente quale sia la portata delle disposizioni dell’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera d), secondo trattino, del regolamento REACH, secondo cui il legno trattato con una soluzione RCA non deve essere usato in applicazioni che comportino un rischio di contatto ripetuto con la pelle.

47 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, il legislatore dell’Unione non ha inteso vietare l’uso di un siffatto legno basandosi sulla sussistenza di un mero rischio di contatto cutaneo, poiché, in pratica, un rischio del genere non può mai essere escluso del tutto. È dunque il carattere ripetuto di tale contatto che giustifica il divieto di cui trattasi.

48 Alla luce degli obiettivi del regolamento REACH, quali ricordati al punto 31 della presente sentenza, il rischio così considerato deve essere quello che espone il pubblico interessato, a causa della frequenza del contatto cutaneo, ad un pericolo per la salute umana.

49 A tal riguardo va rilevato che, in forza dell’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento REACH, il legno trattato con una soluzione RCA può essere immesso sul mercato per un uso professionale e industriale soltanto a condizione, segnatamente, che sia improbabile che il pubblico abbia un contatto cutaneo con il legno durante la sua vita di impiego.

50 Ne deriva che il divieto previsto dall’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera d), secondo trattino, del regolamento REACH deve essere applicato in qualsiasi situazione che, con ogni probabilità, implichi un contatto ripetuto della pelle con il legno trattato con una soluzione RCA.

51 Di conseguenza, la valutazione di tale probabilità dipende dalle condizioni concrete di utilizzo delle applicazioni per le quali può essere impiegato legno trattato con una soluzione RCA. In particolare, in circostanze come quelle ricorrenti nel procedimento principale, tale probabilità potrebbe dipendere, segnatamente, dalle condizioni in cui i pali per telecomunicazioni in esame sono inseriti nella struttura stessa delle passerelle o anche dai diversi tipi di usi che ne vengono fatti. Se tali pali si limitano, infatti, a sostenere tali passerelle senza costituire la via percorsa in condizioni normali dagli utenti, in linea di principio, sembra improbabile che la pelle di questi ultimi entri ripetutamente in contatto con il legno trattato. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio procedere a siffatta valutazione.

52 Atteso quanto precede, si deve rispondere alle questioni sesta e settima dichiarando che le disposizioni dell’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera d), secondo trattino, del regolamento REACH, secondo cui il legno trattato con una soluzione RCA non deve essere usato in applicazioni che comportino un rischio di contatto ripetuto con la pelle, devono essere interpretate nel senso che il citato divieto deve essere applicato in qualsiasi situazione che, con ogni probabilità, implichi un contatto reiterato della pelle con il legno trattato, ove una siffatta probabilità deve essere dedotta dalle condizioni concrete di uso normale dell’applicazione per la quale tale legno sia stato impiegato, il che spetta al giudice del rinvio valutare.

Sulla prima questione

53 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se dalla prescrizione enunciata all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera d), della direttiva 2008/98, secondo cui, affinché un rifiuto, in seguito ad un’operazione di recupero o di riciclaggio, cessi di essere un rifiuto il suo uso non deve avere impatti globali negativi per l’ambiente o la salute umana, risulti che un rifiuto appartenente alla categoria dei rifiuti pericolosi non possa mai cessare di essere un rifiuto.

54 Per porre tale quesito, il giudice del rinvio parte dalla premessa secondo cui i pali per telecomunicazioni in esame nel procedimento principale, posta fine alla loro destinazione d’origine, sono divenuti rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98 e la loro nuova destinazione, quale struttura di supporto di passerelle, può essere compatibile con le prescrizioni di tale direttiva soltanto se hanno perduto la qualità di rifiuti alle condizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva, in particolare se il loro utilizzo non produce impatti globali negativi per l’ambiente o la salute umana.

55 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/98 si limita ad enunciare le condizioni alle quali devono rispondere i criteri specifici che consentono di determinare quali rifiuti cessino di essere rifiuti, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, di tale direttiva, qualora abbiano subìto un’operazione di recupero o di riciclaggio. Di conseguenza, siffatte condizioni non possono, di per sé stesse, consentire di dimostrare direttamente che taluni rifiuti non devono più essere considerati tali. Peraltro, è pacifico che siffatti criteri specifici non sono stati sanciti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda il legno trattato in circostanze come quelle ricorrenti nel procedimento principale.

56 Tuttavia, è vero che, qualora non sia stato definito nessun criterio a livello dell’Unione, in forza dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98, gli Stati membri possono decidere caso per caso se taluni rifiuti abbiano cessato di essere rifiuti, tenendo conto della giurisprudenza applicabile in materia. È dunque in riferimento a quest’ultima che, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre esaminare se un rifiuto considerato pericoloso possa cessare di essere un rifiuto, il che non viene escluso né dall’articolo 6 della direttiva 2008/98 né da nessun’altra disposizione della medesima.

57 A questo proposito va ricordato che, anche se un rifiuto è stato oggetto di un’operazione di recupero completo, la quale comporti che la sostanza di cui trattasi ha acquisito le stesse proprietà e caratteristiche di una materia prima, ciò nondimeno tale sostanza può essere considerata un rifiuto se, conformemente alla definizione di cui all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98, il suo detentore se ne disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 2000, ARCO Chemie Nederland e a., C‑418/97 e C‑419/97, Racc. pag. I‑4475, punto 94, nonché del 18 aprile 2002, Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, C‑9/00, Racc. pag. I‑3533, punto 46). Spetta al giudice del rinvio procedere alle valutazioni all’uopo necessarie.

58 Il fatto che una sostanza sia il risultato di un’operazione di recupero ai sensi della direttiva 2008/98 costituisce solo uno degli elementi che vanno presi in considerazione per stabilire se tale sostanza sia ancora un rifiuto, ma non consente di per sé di trarne una conclusione definitiva (sentenza ARCO Chemie Nederland e a., cit., punto 97).

59 Di conseguenza, al fine di determinare se un’operazione di recupero consenta di trasformare l’oggetto di cui trattasi in un prodotto utilizzabile, occorre verificare, alla luce di tutte le circostanze della controversia, se l’uso di tale oggetto possa avvenire conformemente alle prescrizioni della direttiva 2008/98, quali enunciate in particolare agli articoli 1 e 13 della medesima, senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all’ambiente.

60 Pertanto, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che il diritto dell’Unione non esclude per principio che un rifiuto considerato pericoloso possa cessare di essere un rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98 se un’operazione di recupero consente di renderlo utilizzabile senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all’ambiente e se, peraltro, non viene accertato che il detentore dell’oggetto di cui trattasi se ne disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della medesima direttiva, il che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulla seconda questione

61 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento REACH, in particolare il suo allegato XVII, nei limiti in cui autorizza l’uso del legno trattato con soluzioni RCA in presenza di determinate condizioni, presenti un interesse al fine di determinare se un siffatto legno possa cessare di essere un rifiuto in quanto, ove fossero soddisfatte le suddette condizioni, il suo detentore non avrebbe l’obbligo di disfarsene ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98.

62 Come ricordato al punto 31 della presente sentenza, il regolamento REACH mira, in particolare, ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Tenuto conto di tale obiettivo, si deve ammettere che, autorizzando l’uso del legno trattato con soluzioni RCA in presenza di determinate condizioni, il legislatore dell’Unione abbia considerato che, per quanto tale trattamento avvenga con una sostanza pericolosa che forma oggetto di restrizioni in applicazione del regolamento in parola, tale pericolosità non sia tale, ove l’uso di cui trattasi sia limitato a determinate applicazioni, da compromettere il suddetto elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

63 Orbene, la gestione dei rifiuti deve compiersi con un obiettivo analogo, a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/98, senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all’ambiente. Ciò premesso, nulla impedisce che, ai fini della valutazione di tale requisito, si tenga conto del fatto che un rifiuto pericoloso cessi di essere un rifiuto in quanto il suo recupero avviene sotto forma di un uso autorizzato in forza dell’allegato XVII del regolamento REACH e che il suo detentore non sia quindi più tenuto a disfarsene ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della suddetta direttiva.

64 Conseguentemente, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il regolamento REACH, segnatamente il suo allegato XVII, nei limiti in cui in presenza di determinate condizioni autorizza l’uso del legno trattato con soluzioni RCA, in circostanze come quelle del procedimento principale presenta un interesse al fine di determinare se un legno del genere possa cessare di essere un rifiuto in quanto, qualora siffatte condizioni fossero soddisfatte, il suo detentore non sarebbe tenuto a disfarsene ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98.

Sulle spese

65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      Il diritto dell’Unione non esclude per principio che un rifiuto considerato pericoloso possa cessare di essere un rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, se un’operazione di recupero consente di renderlo utilizzabile senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all’ambiente e se, peraltro, non viene accertato che il detentore dell’oggetto di cui trattasi se ne disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della medesima direttiva, il che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)      Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, nella sua versione risultante dal regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, segnatamente il suo allegato XVII, nei limiti in cui in presenza di determinate condizioni autorizza l’uso del legno trattato con una soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico), deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, presenta un interesse al fine di determinare se un legno del genere possa cessare di essere un rifiuto in quanto, qualora siffatte condizioni fossero soddisfatte, il suo detentore non sarebbe tenuto a disfarsene ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98.

3)      Gli articoli 67 e 128 del regolamento n. 1907/2006, nella sua versione risultante dal regolamento n. 552/2009, devono essere interpretati nel senso che il diritto dell’Unione procede ad un’armonizzazione delle prescrizioni relative alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di una sostanza come quella afferente ai composti dell’arsenico, che forma oggetto di una restrizione in forza dell’allegato XVII del suddetto regolamento.

4)      L’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1907/2006, nella sua versione risultante dal regolamento n. 552/2009, che elenca le applicazioni per le quali, in via derogatoria, può essere usato legno trattato con una soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico), deve essere interpretato nel senso che l’elenco contenuto in tale disposizione è esaustivo e che, di conseguenza, tale deroga non può essere applicata a casi diversi da quelli ivi contemplati. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale, l’uso dei pali per telecomunicazioni in esame, per servire da supporto a passerelle, rientri effettivamente nell’ambito delle applicazioni elencate nella suddetta disposizione.

5)      Le disposizioni dell’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera d), secondo trattino, del regolamento n. 1907/2006, nella sua versione risultante dal regolamento n. 552/2009, secondo cui il legno trattato con una soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico) non deve essere usato in applicazioni che comportino un rischio di contatto ripetuto con la pelle, devono essere interpretate nel senso che il citato divieto deve essere applicato in qualsiasi situazione che, con ogni probabilità, implichi un contatto reiterato della pelle con il legno trattato, ove una siffatta probabilità deve essere dedotta dalle condizioni concrete di uso normale dell’applicazione per la quale tale legno sia stato impiegato, il che spetta al giudice del rinvio valutare.

Firme