TAR Toscana, Sez. I, n. 540, del 11 aprile 2013
Caccia e animali. Querela sufficiente per revoca licenza porto di fucile
Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, la querela, ancorchè costituisca un atto di parte, è di per sé sufficiente ai fini dell’adozione di provvedimenti limitativi del diritto a possedere e portare armi, qualora sia sorretta da elementi obiettivi in grado di far presumere la possibilità di abuso. In quanto titoli di polizia, l’autorizzazione a detenere armi e munizioni e la licenza di porto di fucile sono suscettibili di ritiro a fronte del paventato pericolo di abuso desumibile da un quadro indiziario indicante l’inaffidabilità del titolare, che non offre più garanzie sufficienti a prevenire possibili abusi anche all’interno delle mura domestiche. Il divieto di detenzione di armi o munizioni, così come la revoca della licenza di porto d’armi, non richiedono l’oggettiva e acclarata responsabilità per eventi lesivi cagionati a terzi, né il verificato abuso nell’utilizzo delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00540/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2007 REG.RIC.
N. 00914/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2007, proposto dal signor Serafini Pierangelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Cattani e Marco Cattani, con domicilio eletto presso l’avvocato Chiara Gentili in Firenze, via La Marmora n. 55;
contro
Prefettura di Lucca, Questura di Lucca e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
sul ricorso numero di registro generale 914 del 2007, proposto dal signor Serafini Pierangelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Cattani e Chiara Gentili, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Firenze, via La Marmora n. 55;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Lucca e Questura di Lucca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 376 del 2007:
- del decreto della Prefettura di Lucca, Ufficio Territoriale del Governo, del 15.1.2007 con il quale è stata vietata la detenzione di armi comuni da sparo e delle munizioni;
- di ogni altro provvedimento presupposto o conseguente;
quanto al ricorso n. 914 del 2007:
-del decreto del Questore di Lucca del 12.3.2007, con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia;
- di ogni altro provvedimento presupposto, o conseguente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Lucca, della Questura di Lucca e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Questura di Lucca, con nota dell’8.1.2007, comunicava alla Prefettura di Lucca che il ricorrente era stato querelato in quanto, a seguito di litigio con il suocero, in data 27.7.2006 gli aveva procurato delle lesioni; per tale ragione la Questura stessa proponeva l’adozione di decreto di divieto di detenere armi.
La Prefettura di Lucca, con decreto del 15.1.2007, nel richiamare la predetta segnalazione vietava al ricorrente di detenere le armi comuni da sparo e le munizioni che risultavano in suo possesso.
Avverso tale provvedimento l’istante è insorto con il ricorso n. 376/2007, deducendo:
- eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e irrazionalità manifesta, difetto ed erroneità di motivazione; violazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 6454 del 17.3.2003.
Con ordinanza n. 275 del 29.3.2007 è stata respinta la domanda cautelare.
La Questore di Lucca, considerati i fatti posti a presupposto del suddetto decreto prefettizio, con provvedimento datato 12.3.2007 ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, intestata al ricorrente.
Avverso tale atto quest’ultimo è insorto con il ricorso n. 914/2007, deducendo:
- eccesso di potere sotto il profilo sintomatico della carenza di motivazione; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e irrazionalità manifesta, difetto ed erroneità di motivazione; violazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 6454 del 17.3.2003.
In relazione ad entrambi i ricorsi si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Lucca e la Questura di Lucca
Con ordinanza n. 567 del 20.6.2007 è stata respinta la domanda cautelare introdotta con il secondo ricorso.
All’udienza del 20 marzo 2013 le cause sono state poste in decisione.
DIRITTO
In via preliminare occorre procedere alla riunione dei ricorsi in epigrafe, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
Con le due impugnative presentate il ricorrente deduce che la segnalazione dei fatti oggetto di querela non è di per sé sufficiente a giustificare il divieto di detenzione di armi o la revoca della licenza di porto di fucile, tanto più che egli non ha mai avuto contestazioni sull’uso della licenza ed ha presentato nei confronti del denunciante una controquerela; aggiunge, a confutazione dei contenuti della segnalazione presentata dal suocero, che in realtà è stato quest’ultimo l’artefice dell’aggressione.
Le censure sono infondate.
I contestati provvedimenti scaturiscono dalla querela presentata dal signor Cecchini Tullio, in relazione ad una lite che sarebbe culminata in lesioni arrecate a quest’ultimo dal ricorrente.
Ciò premesso, occorre considerare che il giudizio prognostico di abuso delle armi può basarsi su elementi di carattere indiziario che non esigono una approfondita motivazione o l’esauriente e definitivo accertamento di specifici fatti, ma implicano l’enunciazione dei presupposti dai quali l’Amministrazione desume il possibile verificarsi di un comportamento inaffidabile dell’interessato.
In quanto titoli di polizia, l’autorizzazione a detenere armi e munizioni e la licenza di porto di fucile sono suscettibili di ritiro a fronte del paventato pericolo di abuso desumibile da un quadro indiziario indicante l’inaffidabilità del titolare, che non offre più garanzie sufficienti a prevenire possibili abusi anche all’interno delle mura domestiche.
Del resto l’art. 43 del R.D. n. 773/1931, laddove ammette la ricusazione della licenza nei confronti di chi non dà affidamento di non abusare delle armi, configura un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, giustificata dalle finalità di pubblica sicurezza in vista delle quali l’esercizio del potere inibitorio è consentito non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione, trattandosi di prevenire la commissione di illeciti, e non di reprimerli o sanzionarli (TAR Umbria, 3.2.2011, n. 47).
Ne discende che il divieto di detenzione di armi o munizioni, così come la revoca della licenza di porto d’armi, non richiedono l’oggettiva e acclarata responsabilità per eventi lesivi cagionati a terzi, né il verificato abuso nell’utilizzo delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne.
Su tale premessa, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale al quale il Collegio ritiene di aderire, la querela, ancorchè costituisca un atto di parte, è di per sé sufficiente ai fini dell’adozione di provvedimenti limitativi del diritto a possedere e portare armi, qualora sia sorretta da elementi obiettivi in grado di far presumere la possibilità di abuso (TAR Campania, Napoli, IV, 7.6.2004, n. 9256; TAR Puglia, Bari, I, 18.1.2005, n. 101; TAR Umbria, 14.10.2009, n. 614).
Orbene, nel caso di specie la querela è suffragata dal riferimento alla presenza, al momento della colluttazione, della figlia del querelante, dal riferimento al sopraggiunto intervento di un terzo a sedare la lite, e dal dato oggettivo della frattura di tre costole ai danni della persona asseritamente aggredita dal ricorrente, accertata dall’Ospedale di Lucca.
L’insieme dei predetti elementi rendono la denuncia sufficientemente circostanziata e sintomatica di una condotta incompatibile con il giudizio di affidabilità circa l’uso delle armi.
Pertanto i contestati decreti, adottati in via cautelativa in relazione a fatti indicativi della possibilità di abusare del titolo di polizia, sono adeguatamente motivati ed esenti da profili sintomatici di eccesso di potere.
In conclusione, i ricorsi in epigrafe devono essere respinti.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, li respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)