 Corte di Giustizia (Quarta Sezione) 29 marzo 2012
Corte di Giustizia (Quarta Sezione) 29 marzo 2012
«Ambiente – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 18, paragrafi 1 e 4 – Spedizioni di determinati rifiuti – Articolo 3, paragrafo 2 – Informazioni obbligatorie – Identità del produttore di rifiuti – Indicazione omessa da parte dell’intermediario di commercio – Tutela dei segreti commerciali»
 Nella causa C‑1/11, avente  ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,  ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Mainz (Germania),  con decisione del 26 novembre 2010, pervenuta in cancelleria il 3  gennaio 2011, nel procedimento Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH contro Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM), LA CORTE (Quarta Sezione), composta  dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di Sezione, dalla sig.ra A.  Prechal, dai sigg. K. Schiemann (relatore), L. Bay Larsen e dalla sig.ra  C. Toader, giudici, avvocato generale: sig. Y. Bot cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 ottobre 2011, considerate le osservazioni presentate: –        per Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH, da A. Oexle, Rechtsanwalt; –        per Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM), da C. v. der Lühe, Rechtsanwalt; –        per il governo belga, da M. Jacobs e T. Materne, in qualità di agenti; –        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente; –        per il governo portoghese, da L. Fernandes e M. João Lois, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da G. Wilms e A. Marghelis, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 dicembre 2011, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La  domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione  dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di  rifiuti (GU L 190, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE)  n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009 (GU L 97, pag. 8; in  prosieguo: il «regolamento n. 1013/2006»). 2 Questa  domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dalla  Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH (in prosieguo: la  «Interseroh»), specializzata nel commercio di rifiuti in acciaio e  metallo, avverso la Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz  mbH (SAM) (in prosieguo: la «SAM»), incaricata dal Land della  Renania-Palatinato, in particolare, della sorveglianza sul flusso di  rifiuti speciali in detto Land, in merito alle indicazioni che devono  comparire nel documento menzionato nell’allegato VII al regolamento  n. 1013/2006 (in prosieguo: il «documento di spedizione»). Contesto normativo Il diritto dell’Unione 3 Il  settimo considerando del regolamento n. 1013/2006 ricorda che è  importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo  delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della  necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità  dell’ambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme  applicazione di detto regolamento in tutto il territorio dell’Unione  europea. 4 Ai  sensi del quindicesimo considerando del regolamento n. 1013/2006, nel  caso di spedizioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A o III B  a detto regolamento, destinati a operazioni di recupero, è opportuno  garantire un livello minimo di sorveglianza e di controllo, imponendo  l’obbligo che tali spedizioni siano accompagnate da determinate  informazioni. 5 Ai  sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006,  quest’ultimo istituisce le procedure e i regimi di controllo per le  spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e  dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di  trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. 6 Dall’articolo  3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1013/2006 risulta che le  spedizioni di rifiuti destinati ad essere recuperati, indicati negli  allegati III o III B a detto regolamento, sono soggette agli obblighi  generali di informazione di cui all’articolo 18 del medesimo regolamento  se il quantitativo di rifiuti spediti supera kg 20. 7 L’allegato  III al regolamento n. 1013/2006 comprende, nel sottotitolo «Elenco  verde», in particolare i rifiuti elencati nell’allegato IX alla  convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti  pericolosi e del loro smaltimento, siglata a Basilea il 22 marzo 1989,  approvata a nome della Comunità con decisione 93/98/CEE del Consiglio,  del 1° febbraio 1993 (GU L 39, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di  Basilea»). 8 L’allegato  IX alla convenzione di Basilea precisa che i rifiuti contenuti in detto  allegato non sono coperti, in linea di principio, dall’articolo 1,  paragrafo 1, lettera a), di detta convenzione, e pertanto non sono  considerati, in linea di principio, come «rifiuti pericolosi» ai sensi  della citata convenzione. 9 Con  il codice B 1010 nel citato allegato IX compaiono i «Rifiuti di metalli  e le loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile», in  particolare rottami di ferro e acciaio, cromo, rame, nichel, alluminio,  zinco e stagno. 10 L’articolo  18 del regolamento n. 1013/2006, intitolato «Rifiuti che devono essere  accompagnati da determinate informazioni», prevede quanto segue: «1.  I rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere  spediti, sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali: a)      per  facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il  soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che  organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal  documento contenuto nell’allegato VII; b)      il  documento contenuto nell’allegato VII è firmato dal soggetto che  organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall’impianto di  recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento  dei rifiuti in questione. 2. Il contratto  di cui all’allegato VII tra il soggetto che organizza la spedizione e il  destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista efficacia  quando la spedizione ha inizio e comprende l’obbligo, qualora la  spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata  come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale,  per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest’ultimo non  sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero  (ad esempio, perché insolvente), per il destinatario, di: a)      riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e b)      provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo. Il  soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia  del contratto su richiesta dell’autorità competente interessata. 3.  A fini di ispezione, di controllo dell’applicazione, di programmazione e  di statistica, gli Stati membri possono, conformemente alla  legislazione nazionale, chiedere informazioni di cui al paragrafo 1  sulle spedizioni contemplate dal presente articolo. 4.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette ai vincoli di  riservatezza eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e  nazionale». 11 L’articolo  20, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 impone, in particolare,  al soggetto che organizza la spedizione e al destinatario della medesima  di conservare le informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, di  detto regolamento per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la  spedizione. 12 Il documento di spedizione contenuto nell’allegato VII al regolamento n. 1013/2006 è così strutturato: Il diritto nazionale 13 Secondo  le informazioni trasmesse alla Corte dal Verwaltungsgericht Mainz, la  Costituzione della Repubblica federale di Germania (Grundgesetz für die  Bundesrepublik Deutschland; in prosieguo: la «Costituzione tedesca»)  garantisce la tutela dei segreti commerciali in forza del combinato  disposto dei suoi articoli 12, in materia di libero esercizio  dell’attività professionale, e 14, in materia di diritto di proprietà.  Secondo la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (Corte  costituzionale tedesca), le fonti di approvvigionamento di un’impresa  costituiscono per di più segreti commerciali, che beneficiano della  tutela dei diritti fondamentali. Causa principale e questioni pregiudiziali 14 L’Interseroh  è una controllata della società Interseroh SE, una delle più importanti  imprese in Europa specializzata nella raccolta, trattamento e commercio  di materie prime secondarie, ossia ferraglia, rifiuti di carta e di  plastica e legno di scarto. L’Interseroh SE dà lavoro a circa 2 000  collaboratori presso un centinaio di siti sparsi in tredici paesi. 15 L’Interseroh,  in qualità di commerciante, garantisce la consegna di qualsiasi  quantitativo richiesto di rifiuti metallici di diversa qualità ai propri  clienti, che sono acciaierie, fonderie e industrie metallurgiche. 16 In  questa cornice, l’Interseroh svolge la propria attività esclusivamente  in qualità di «intermediario di commercio» («Streckenhändlerin»). La  caratteristica di questa specifica forma di commercio è che il  negoziante acquista la merce presso il produttore o il raccoglitore e la  rivende senza entrare esso stesso fisicamente in possesso della  medesima. I rapporti contrattuali si stringono solo, da un lato, tra il  negoziante e il produttore e, dall’altro, tra il negoziante e il  destinatario. 17 Le  tipologie di metalli commerciate dall’Interseroh sono state considerate  «rifiuti» rientranti nel codice B 1010 della convenzione di Basilea  menzionato nell’allegato IX a detta convenzione e, di conseguenza,  nell’elenco «verde» dei rifiuti stilato nell’allegato III al regolamento  n. 1013/2006. Di conseguenza, il loro trasporto transfrontaliero era  soggetto agli obblighi di informazione previsti dall’articolo 18 di  detto regolamento. 18 Secondo  la SAM, il soggetto che organizza la spedizione, nel caso di specie  l’Interseroh, ha l’obbligo, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1,  lettera a), del regolamento n. 1013/2006, di curare che i rifiuti siano  accompagnati dal documento di spedizione durante il loro trasporto. Ai  sensi degli articoli 18, paragrafo 1, lettera b), e 20, paragrafo 2, del  regolamento n. 1013/2006, questo documento deve essere sottoscritto e  conservato per almeno tre anni dal destinatario della spedizione. 19 Una  conseguenza concreta di questa interpretazione è che un commerciante  nella posizione dell’Interseroh ha l’obbligo, alla luce dei dati che  devono comparire nel riquadro 6 di detto documento, di svelare ai propri  clienti le sue fonti di approvvigionamento, e detti clienti hanno la  possibilità, di conseguenza, di mettersi direttamente in contatto con il  produttore o il raccoglitore dei rifiuti e di concludere i contratti  successivi, facendo a meno della prestazione dell’intermediario di  commercio. 20 L’Interseroh  ritiene che l’obbligo di svelare ai propri clienti le sue fonti di  approvvigionamento violi il proprio diritto alla tutela dei suoi segreti  commerciali e ostacoli seriamente l’esercizio della sua attività  economica di intermediaria di commercio. Inoltre, quest’obbligo le  provocherebbe un danno patrimoniale, poiché le informazioni riguardanti  le sue fonti di approvvigionamento costituirebbero una parte rilevante  del suo bagaglio professionale e del valore della sua impresa. Infine,  l’Interseroh avrebbe già perduto numerosi clienti a causa dell’obbligo  di rivelare le sue fonti di approvvigionamento. 21 L’Interseroh,  di conseguenza, ha deciso di indicare il proprio nome al posto di  quello del produttore o del raccoglitore nel riquadro 6 del documento di  spedizione o di non riempirlo più, in occasione di numerose operazioni  di trasporto di rifiuti. Ebbene, siccome il vero produttore o  raccoglitore risulta dalle bolle di consegna e pesatura, che devono  accompagnare anch’esse il trasporto dei rifiuti ed essere presentate in  caso di controllo, a carico dell’amministratore dell’Interseroh sono  state avviate alcune procedure di contravvenzione a causa della  manifesta contraddizione tra, da un lato, le bolle di consegna e  pesatura e, dall’altro, il riquadro 6 del documento di spedizione. 22 Ciò  è quanto avvenuto, in particolare, in occasione di un controllo  stradale il 7 maggio 2009 sull’autostrada A3 nei pressi di Montabaur.  Con decisione del 5 agosto 2009, la SAM ha inflitto pertanto  all’amministratore dell’Interseroh un’ammenda di importo pari a EUR 150.  A seguito di un reclamo avverso detta decisione, il procedimento è  attualmente pendente dinanzi alla Staatsanwaltschaft Mainz (procura  della repubblica di Magonza). 23 Di  conseguenza, il 18 dicembre 2009 l’Interseroh ha proposto ricorso  dinanzi al giudice del rinvio al fine di far dichiarare che, in qualità  di intermediario di commercio, essa non è obbligata ad indicare  l’identità del produttore dei rifiuti nel riquadro 6 del documento di  spedizione. 24 Il  giudice del rinvio ritiene che il trattamento riservato delle  informazioni relative al produttore di rifiuti sia imposto, in linea di  principio, dalla Costituzione tedesca, in applicazione del combinato  disposto degli articoli 12 e 14 di quest’ultima, dal momento che è  generalmente riconosciuto che le fonti di approvvigionamento di  un’impresa costituiscono segreti commerciali che godono della tutela dei  diritti fondamentali. 25 In  tale contesto il Verwaltungsgericht Mainz ha deciso di sospendere il  procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni  pregiudiziali: «1)      Se  l’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento [n. 1013/2006] sia  applicabile anche ai soggetti coinvolti nella spedizione. 2)      In  caso di risposta negativa: se l’articolo 18, paragrafo 1, del citato  regolamento trovi un limite nel diritto comunitario primario relativo  alla tutela dei segreti commerciali. 3)      Nel  caso in cui la prima questione sia risolta affermativamente: se,  mediante l’articolo 18, paragrafo 4, del suddetto regolamento, l’obbligo  incombente ai soggetti che organizzano la spedizione di cui  all’articolo 18, paragrafo 1, di indicare mediante il documento  contenuto nell’allegato VII il produttore o il raccoglitore dei rifiuti  anche al destinatario, trovi un limite nella tutela dei segreti  commerciali. 4)      Nel caso in cui  la terza questione sia risolta affermativamente: se l’intensità della  limitazione dipenda da una ponderazione fra beni caso per caso  (interessi commerciali coinvolti, da un lato, e tutela dell’ambiente,  dall’altro)». Sulle questioni pregiudiziali 26 Il  giudice del rinvio parte dal dato di fatto che l’articolo 18, paragrafo  1, del regolamento n. 1013/2006 obbliga in linea di principio il  soggetto che organizza una spedizione di rifiuti disciplinata da tale  disposizione a compilare il documento di spedizione integralmente e a  trasmetterlo al destinatario della spedizione, perché sia sottoscritto e  conservato. Quest’obbligo comporterebbe la rivelazione dell’identità  del produttore di rifiuti al destinatario del trasferimento, con le  conseguenze potenzialmente dannose per un intermediario di commercio  nella posizione dell’Interseroh, quali descritte nei punti 20 e 21 della  presente sentenza. 27 Il  giudice del rinvio si chiede, in tale contesto, se un intermediario di  commercio quale la ricorrente, che organizza spedizioni di rifiuti,  possa validamente avvalersi o dell’articolo 18, paragrafo 4, del  regolamento n. 1013/2006, che consente un trattamento riservato dei dati  in determinate circostanze, oppure, in alternativa, di un principio  generale del diritto dell’Unione quale il principio della tutela del  segreto commerciale, al fine di evitare di divulgare l’identità del  produttore di rifiuti al destinatario della spedizione mediante il  documento di spedizione. 28 Dalla  domanda di pronuncia pregiudiziale nonché dalle osservazioni presentate  alla Corte si evince che la totalità dei trasferimenti in questione nel  procedimento principale riguarda materie prime quali metalli di diversa  qualità, acquistati e rivenduti dal mediatore, i quali costituiscono  rifiuti rientranti nell’elenco «verde» concernente i rifiuti che non  presentano pericoli. Sulle questioni prima, terza e quarta 29 Con  le sue questioni prima, terza e quarta, che occorre esaminare  congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se  l’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006 debba essere  interpretato nel senso che consente a un intermediario di commercio, che  organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del  produttore dei medesimi al destinatario della spedizione quando  l’omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti  commerciali dell’intermediario. 30 L’articolo  18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006 dispone che le  informazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo, ossia quelle  contenute nel documento di spedizione, sono soggette ai vincoli di  riservatezza quando ciò è previsto dalle normative comunitaria e  nazionale. 31 Per  quanto concerne l’identità dei soggetti che possono essere vincolati al  rispetto degli obblighi di riservatezza cui fa rinvio l’articolo 18,  paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006, da un’interpretazione  letterale e sistematica di detta disposizione risulta che gli obblighi  di riservatezza ai quali quest’ultima fa rinvio possono gravare su  qualsiasi soggetto in possesso delle informazioni in questione, comprese  sia le autorità del luogo di spedizione e di destinazione che tutte le  persone fisiche o giuridiche che partecipano alla spedizione di rifiuti. 32 Infatti,  il disposto dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006  non fa nessuna distinzione tra le persone che possono detenere le  informazioni in questione e non effettua, in particolare, nessun rinvio  all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1013/2006, il quale  riguarda specificamente le pubbliche autorità. 33 Tuttavia,  dall’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006 si deduce parimenti che  gli obblighi di riservatezza ai quali fa riferimento l’articolo 18,  paragrafo 4, non possono essere opposti alla comunicazione, tra le  imprese che partecipano all’operazione di spedizione, delle informazioni  menzionate dall’allegato VII a tale regolamento. 34 Da  una parte, l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  n. 1013/2006 prevede la predisposizione di un documento di spedizione  che deve obbligatoriamente accompagnare qualsiasi spedizione di rifiuti  soggetta a detta disposizione. L’organizzatore di una spedizione di tal  genere è pertanto obbligato a compilare, in particolare, il riquadro 6  del documento di spedizione, di cui all’allegato VII a detto  regolamento, dove deve indicare il nome del produttore di rifiuti. 35 Dall’altra,  l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1013/2006  dispone che il documento di spedizione dev’essere sottoscritto dal  soggetto che organizza la spedizione di rifiuti e dal destinatario della  medesima, mentre l’articolo 20, paragrafo 2, del citato regolamento  impone ai due medesimi soggetti di conservare le informazioni indicate  dall’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento per almeno tre anni  dalla data in cui ha inizio la spedizione. 36 Queste  disposizioni implicano necessariamente, come conseguenza, che il  destinatario del trasferimento ottenga la totalità delle informazioni  contenute nel documento di spedizione e pertanto, in particolare, possa  arrivare a conoscere l’identità del produttore di rifiuti, il quale è  identificato, come impone l’allegato VII al medesimo regolamento, nel  riquadro 6 di detto documento. 37 Un  obbligo eventuale di trattamento riservato in applicazione  dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006 non può  incidere a questo riguardo, dato che, come sostanzialmente sottolineato  dall’avvocato generale nel paragrafo 50 delle sue conclusioni, il  problema di un trattamento riservato delle informazioni contenute nel  documento di spedizione sorge solo successivamente alla predisposizione e  comunicazione di detto documento. L’articolo 18, paragrafo 4, del  regolamento n. 1013/2006 può applicarsi solo se le informazioni sono  state effettivamente riportate previamente sul documento di spedizione,  conformemente a quanto prescritto dal combinato disposto dell’articolo  18, paragrafo 1, e dell’allegato VII a questo regolamento. 38 Pertanto,  come rilevato anche dall’avvocato generale nel paragrafo 64 delle sue  conclusioni, la portata di siffatti obblighi di riservatezza è  necessariamente limitata ai rapporti che si instaurano tra i soggetti  terzi rispetto alla spedizione e quelli che possono accedere al  documento di spedizione, ossia le competenti autorità amministrative e i  soggetti che partecipano a detta spedizione. 39 Quest’interpretazione  è corroborata dal disposto dell’articolo 18, paragrafo 4, del  regolamento n. 1013/2006, che fa espresso riferimento ai «vincoli di  riservatezza» delle informazioni menzionate nel documento di spedizione,  e non a un’ipotetica deroga all’obbligo di inserire tutte le  indicazioni richieste nel documento di spedizione. Essa è parimenti  supportata dalla nota in calce alla pagina 3 dell’allegato VII a detto  regolamento, che specifica che se la persona che organizza la spedizione  non è il produttore o il raccoglitore, occorre fornire informazioni in  merito all’uno o all’altro di essi. 40 Di  conseguenza, occorre risolvere le questioni prima, terza e quarta  dichiarando che l’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006  dev’essere interpretato nel senso che non consente a un intermediario  di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare  l’identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione,  come previsto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e  dell’allegato VII a detto regolamento, persino quando l’omissione di  tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali  dell’intermediario. Sulla seconda questione 41 La  seconda questione è proposta solo per l’ipotesi in cui l’articolo 18,  paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006 non consenta a un  intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di  evitare di divulgare l’identità del produttore di rifiuti al  destinatario della spedizione. Il giudice del rinvio rileva che la  Costituzione tedesca garantisce, come illustrato nel punto 13 della  presente sentenza, la tutela dei segreti commerciali, la quale vale, in  particolare, per le fonti di approvvigionamento di un’impresa. Non  esisterebbero norme nazionali applicabili che consentano di restringere i  diritti fondamentali in questione. Il giudice del rinvio si chiede, in  questo contesto, se i segreti commerciali godano di una tutela a livello  di diritto primario dell’ordinamento giuridico dell’Unione che possa  limitare la portata dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento  n. 1013/2006. 42 Di  conseguenza occorre ritenere che, con la sua questione, il giudice del  rinvio chiede in sostanza se l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento  n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che obbliga, nel  contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione,  un intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento  di spedizione e a trasmettere quest’ultimo al destinatario, senza che la  portata di quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto  alla tutela dei segreti commerciali. 43 A  questo proposito, gli articoli 15, paragrafo 1, 16 e 17 della Carta dei  diritti fondamentali dell’Unione europea sanciscono, rispettivamente,  il diritto di lavorare e di svolgere una professione liberamente scelta o  accettata, la libertà di impresa e il diritto di proprietà. Inoltre,  sia il libero esercizio dell’attività professionale sia il diritto di  proprietà fanno parte, per giurisprudenza consolidata, dei principi  generali del diritto dell’Unione (v. sentenze del 5 ottobre 1994,  Germania/Consiglio, C-280/93, Racc. pag. I-4973, punto 78; del 10 luglio  2003, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, C‑20/00 e C‑64/00, Racc.  pag. I-7411, punto 68; del 12 luglio 2005, Alliance for Natural Health e  a., C‑154/04 e C‑155/04, Racc. pag. I-6451, punto 126, nonché del 6  dicembre 2005, ABNA e a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, Racc.  pag. I‑10423, punto 87). Peraltro, la tutela dei segreti commerciali  costituisce, come risulta parimenti da una giurisprudenza costante, un  principio generale del diritto dell’Unione (v. sentenza del 14 febbraio  2008, Varec, C-450/06, Racc. pag. I-581, punto 49 e giurisprudenza ivi  citata). 44 Tuttavia  occorre rilevare che, anche ipotizzando che l’obbligo di rivelare  l’identità del produttore di rifiuti al destinatario di una spedizione  di rifiuti costituisca una violazione della tutela dei segreti  commerciali degli intermediari di commercio, una siffatta constatazione  non può avere come conseguenza la restrizione della portata di una  disposizione del diritto secondario chiara e categorica. 45 Orbene,  come illustrato nei punti 33-40 della presente sentenza, la procedura  di controllo amministrativo prevista dall’articolo 18 del regolamento  n. 1013/2006 porta necessariamente alla conseguenza che il destinatario  della spedizione conoscerà l’identità del produttore di rifiuti, e che  nessuna deroga può essere dedotta dal testo di questo regolamento. 46 Alla  luce di ciò, una lesione ingiustificata della tutela dei segreti  commerciali, anche ipotizzando che possa essere dimostrata, sarebbe tale  non da limitare la portata dell’articolo 18 del regolamento  n. 1013/2006, bensì da rimettere in discussione la validità di questa  disposizione. Ebbene, il giudice nazionale non ha interrogato la Corte  in merito alla validità dell’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006,  né formulato dubbi a tale riguardo, e la Corte non dispone di elementi  materiali sufficienti per poter valutare la validità di detta  disposizione. 47 Di  conseguenza, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che  l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006 dev’essere  interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una spedizione di  rifiuti disciplinata da tale disposizione, un intermediario di commercio  a compilare il riquadro 6 del documento di spedizione e a trasmettere  quest’ultimo al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo  possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti  commerciali. Sulle spese 48 Nei  confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa  costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui  spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti  per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a  rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1)      L’articolo  18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di  rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) n. 308/2009 della  Commissione, del 15 aprile 2009, dev’essere interpretato nel senso che  non consente a un intermediario di commercio, che organizza una  spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del produttore dei  medesimi al destinatario della spedizione, come previsto dal combinato  disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII a detto  regolamento, persino quando l’omissione di tale divulgazione sia  necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell’intermediario. 2)      L’articolo  18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal  regolamento n. 308/2009, dev’essere interpretato nel senso che obbliga,  nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale  disposizione, un intermediario di commercio a compilare il riquadro 6  del documento che compare nell’allegato VII al regolamento n. 1013/2006,  quale modificato dal regolamento n. 308/2009, e a trasmettere  quest’ultimo al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo  possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti  commerciali. Firme
 
                    




