TAR lombardia (BS) Sez. II n. 538 del 13 luglio 2020
Urbanistica.Piano attuativo e obblighi del privato proponente

Nulla osta a che il privato proponente un piano attuativo, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, assuma in sede di convenzione urbanistica obblighi di fare e/o di dare ulteriori ed eccedenti rispetto a quelli discendenti dalla legge. Tanto più che “le posizioni giuridiche relative agli oneri concessori sono considerate disponibili, e dunque non vi sono ostacoli alla definizione di un sinallagma che preveda anche l’accettazione di condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle risultanti dalla normativa regionale o comunale, purché sia salvaguardata l’utilità economica finale dell’intervento edilizio.

Pubblicato il 13/07/2020

N. 00538/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01061/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2017, proposto da
Conad Centro Nord Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rutigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cecilia Cominassi in Brescia, Contrada Soncin Rotto 1/B;

contro

Comune di Bagnolo Mella, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz 13/C;

nei confronti

Primavera S.r.l. e Fallimento Effea Sas di Albini Angelo e C., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione 6/7/2017 n. 436 del Settore Tecnico del Comune di Bagnolo Mella;

e per la corretta determinazione

del contributo di costruzione dovuto e la conseguente restituzione del maggiore onere versato al Comune.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagnolo Mella;

Visti tutti gli atti della causa;

Preso atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del comma 5 dell’art. 84 del d.l. 18/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 la dott.ssa Mara Bertagnolli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Per la costruzione in lottizzazione dei lotti A e B dell’ambito D5 del Comune di Bagnolo Mella CONAD ha versato al Comune la somma di € 1.537.516,82, quali oneri di urbanizzazione secondaria, contributo sul costo di costruzione e contributo “Fondo aree verdi”.

Successivamente, Conad rinunciava alla edificazione del lotto A a favore della realizzazione di un parcheggio, con conseguente, consistente, riduzione dei volumi, come da apposita variante al permesso di costruire di cui il Comune ha preso atto con deliberazione della Giunta comunale del 19 marzo 2014, n. 45 e conseguente ricalcolo connesso al nuovo permesso di costruire rilasciato dal responsabile dell’Ufficio tecnico che ha quantificato in 451.713,33 euro l’obbligo restitutorio.

Il Comune ha, però, omesso la restituzione, sostenendo che la somma da restituire fosse inferiore, atteso che ai sensi dell’art. 15, comma 4, della convenzione di lottizzazione “gli oneri di urbanizzazione secondaria saranno integralmente corrisposti, sulla base della potenzialità edificatoria prevista sui singoli lotti, al momento della presentazione del titolo abilitativo, indipendentemente dalla parziale o totale utilizzazione volumetrica”.

Il Comune ha, quindi, provveduto, nell’agosto 2017, alla restituzione dell’importo di € 167.221,62 (accettato a titolo di acconto), quantificato nella determinazione n. 436 del 6/7/2017 sulla scorta della scelta di applicare la convenzione urbanistica ritenendo dovuti gli oneri di urbanizzazione secondaria in misura fissa, indipendentemente dall’utilizzo o meno dell’intera capacità edificatoria, così come previsto dall’articolo sopra citato.

Secondo quanto sostenuto in ricorso, tale provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto affetto dai seguenti vizi:

1. omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e violazione del principio di affidamento. Secondo parte ricorrente la corretta interpretazione dell’art. 15 della convenzione comporterebbe la necessità, al momento del rilascio del permesso di costruire, di corrispondere il contributo di costruzione sulla base della potenzialità edificatoria del lotto, a prescindere dalla volumetria di cui è prevista la realizzazione nel progetto (ed è ciò che la ricorrente ha fatto inizialmente), ma non potrebbe legittimare il trattenere (rectius non restituire) le maggiori somme versate nell’ipotesi in cui l’attuatore, nel corso degli interventi, realizzi in concreto, in forza di apposite varianti progettuali, una volumetria inferiore, com’è accaduto nel caso di specie. Tanto più laddove, come nella fattispecie, sia stato sostanzialmente modificato il piano attuativo, abbandonando completamente la edificazione del lotto A;

2. violazione dell’art. 4 della convenzione, il quale prevedeva che il ribasso d’asta di aggiudicazione fosse conguagliato, con ciò rideterminando in riduzione gli importi dovuti.

Con memoria depositata il 6 marzo 2020, dopo aver provveduto alla notifica al Comune, parte ricorrente ha ulteriormente ampliato la propria domanda, precisando che quella di restituzione è formulata anche a titolo di indebito arricchimento.

Inoltre, parte ricorrente ha chiesto anche la condanna del Comune al risarcimento dei danni subìti per effetto dell’affidamento ingenerato nella ricorrente circa l’integrale restituzione dell’importo di € 451.713,33, laddove Conad avrebbe potuto operare scelte diverse (e in particolare quella di edificare comunque) se fosse stata a conoscenza della volontà del Comune di non restituire il maggior contributo di costruzione versato.

Il Comune, dopo la costituzione formale, ha depositato una memoria, sostenendo l’infondatezza del ricorso, evidenziando, in primo luogo, in punto di fatto, come nessuna variante al piano di lottizzazione sia mai stata formalmente apportata, per cui Conad non ha mai, formalmente, rinunciato alla potenzialità edificatoria.

Il Comune ha, quindi, con memoria di replica, eccepito l’inammissibilità delle nuove domande aventi a oggetto il, preteso, indebito arricchimento del Comune ovvero l’accertamento dell’obbligo del Comune di risarcire il danno conseguente alla lesione del legittimo affidamento della ricorrente.

Parte ricorrente ha, a sua volta, replicato, ma poiché a fronte della fissazione dell’udienza pubblica per l’8 aprile 2020, nessuna delle parti ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, la sua trattazione è stata rinviata ai sensi dell’art. 84, comma 2 del d.l. n. 18/2020.

In vista dell’udienza pubblica rifissata per l’8 luglio 2020, parte ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha sottolineato come la domanda di indebito arricchimento e la domanda risarcitoria siano state formulate con atto notificato anche alla parte. Pertanto, trattandosi di domande che riguardano diritti soggettivi le stesse, non solo rientrerebbero nella giurisdizione del TAR ex art. 30 c.p.a., ma non sarebbero soggette ad alcuna preclusione processuale per la relativa proposizione, fermo il rispetto del contraddittorio ed il diritto della parte al rispetto dei termini processuali per approntare al meglio le proprie difese (termini che controparte non ha ritenuto di chiedere).

La controversia è stata, quindi, trattenuta in decisione senza discussione orale, sulla base degli scritti, ai sensi del comma 5 dell’art. 84 del D.L. 18/2020.

DIRITTO

Il ricorso, ha a oggetto l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento con cui il Comune resistente ha quantificato, in misura notevolmente inferiore a quella attesa dalla società ricorrente, l’importo del contributo di costruzione già versato all’atto del rilascio dell’originario permesso di costruire e da restituirsi a seguito della scelta di rinunciare a una parte dell’edificazione.

Conad ha, quindi, integrato la propria domanda giudiziale con la richiesta, contenuta in una memoria notificata al Comune, del riconoscimento dell’indebito arricchimento da parte del Comune e della spettanza del diritto al risarcimento del danno subìto in conseguenza dell’affidamento che sarebbe stato ingenerato nella restituzione degli oneri di urbanizzazione in misura proporzionale alla volumetria di cui si è rinunciato alla costruzione.

Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità di tali ulteriori domande, attesa la loro manifesta infondatezza per le ragioni che si diranno nel prosieguo.

Secondo parte ricorrente dovrebbe ritenersi illegittima l’interpretazione della clausola di cui al comma 4 dell’art. 15 della convenzione, secondo cui “gli oneri di urbanizzazione secondaria saranno integralmente corrisposti, sulla base delle potenzialità edificatorie previste sui singoli lotti, al momento della presentazione del titolo abilitativo, indipendentemente dalla parziale o totale utilizzazione volumetrica”, nel senso di ritenere che gli stessi non siano soggetti alla riduzione proporzionale alla minor edificazione. In tal modo, infatti, sarebbero imposti oneri maggiori rispetto a quelli previsti dalla norma, la quale collegherebbe la misura degli oneri al carico urbanistico che l’intervento genera e, dunque, alle quantità costruite.

Così ricostruito il perimetro della controversia, appare opportuno, preliminarmente, chiarire come, in punto di fatto, non sia intervenuta alcuna modificazione del piano di lottizzazione, ma solo la scelta, operata mediante variante al permesso di costruire, di procedere, allo stato, a una edificazione in termini più contenuti rispetto al consentito, senza, però, formalmente rinunciare alla potenzialità edificatoria consentita dal piano di lottizzazione stesso.

Non si è, quindi, verificata quella condizione di fatto che avrebbe imposto al Comune di riquantificare anche gli oneri di urbanizzazione secondaria e cioè la riduzione della potenzialità edificatoria consentita dal Piano.

Ciò premesso, il chiarissimo dato letterale della clausola convenzionale non lascia spazio all’interpretazione voluta da parte ricorrente, proprio in considerazione del fatto che Conad, con il suo comportamento, ha puntualmente integrato la fattispecie prevista e cioè la scelta di una utilizzazione volumetrica parziale, la quale non può incidere sulla misura degli oneri di urbanizzazione secondaria connessi alla potenzialità edificatoria e non al suo utilizzo.

Né può ritenersi rilevante il fatto che, secondo parte ricorrente, ciò eccederebbe gli obblighi contributivi discendenti dalla legge.

Sul punto il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi dal principio anche recentemente affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui “Nulla osta a che il privato proponente un piano attuativo, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, assuma in sede di convenzione urbanistica obblighi di fare e/o di dare ulteriori ed eccedenti rispetto a quelli discendenti dalla legge.” (TAR. Brescia sez. I, 03/07/2019, n.624). Tanto più che “le posizioni giuridiche relative agli oneri concessori sono considerate disponibili, e dunque non vi sono ostacoli alla definizione di un sinallagma che preveda anche l’accettazione di condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle risultanti dalla normativa regionale o comunale, purché sia salvaguardata l’utilità economica finale dell’intervento edilizio” (T.A.R. Lombardia, sez. I, 22/02/2018, n.198).

Quindi, in disparte il fatto che parte ricorrente non ha nemmeno formalmente impugnato la clausola convenzionale, la sua interpretazione nel senso voluto dal Comune risulta essere immune dai vizi dedotti.

Anche la seconda censura, infatti, non può trovare positivo apprezzamento, atteso che la pretesa fatta valere scaturisce da un’erronea interpretazione della clausola convenzionale, la quale intendeva sancire il principio secondo cui eventuali risparmi ottenuti dal lottizzante in occasione dell’espletamento delle procedure di gara finalizzate alla realizzazione a scomputo e, dunque, con oneri a carico dello stesso, in luogo della corresponsione dei relativi oneri di urbanizzazione, delle opere di urbanizzazione, avrebbero dovuto, in ossequio al codice dei contratti pubblici, essere riversati al Comune fino all’importo degli oneri altrimenti spettanti al Comune nel caso in cui il lottizzante non fosse ricorso allo scomputo degli oneri.

Si tratterebbe, dunque, eventualmente, di somme spettanti al Comune e non anche al lottizzante.

Quanto sin qui rappresentato vale ad escludere anche la possibilità del configurarsi di un’ipotesi di indebito arricchimento da parte del Comune, il quale ha trattenuto la maggior somma pretesa da parte ricorrente sulla scorta di una chiara clausola convenzionale, sottoscritta dalla società lottizzante e nemmeno impugnata, interpretata sulla scorta di un dato letterale inequivocabile.

Né può ritenersi integrato il danno lamentato da parte ricorrente, atteso che non solo non è stato prodotto alcun principio di prova del fatto che il Comune abbia indotto nella lottizzante l’affidamento circa la possibile interpretazione della clausola convenzionale attribuendo ad essa un senso diverso da quello fatto palese dalle parole usate secondo la connessione di esse, ma, in ogni caso, residua ancor oggi la possibilità per l’odierna ricorrente di procedere allo sfruttamento della capacità residua (atteso che la convenzione non è ancora venuta a scadenza).

Così respinto il ricorso, le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, nella somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in videoconferenza ex art. 84 comma 6, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore