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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 maggio 2005, n.127
Regolamento recante modifica dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in materia di realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati.

Gazzetta Ufficiale N. 159 dell'11 Luglio 2005

Nuova pagina 1

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio», modificato ed integrato dal decreto legislativo
8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in
particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera n), e 22, comma 5,
che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti
inquinati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della
sanita' 25 ottobre 1999, n. 471 che, in attuazione del citato
articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, disciplina i
criteri, le procedure e le modalita' per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in
particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i principi e i
criteri direttivi per la classificazione degli interventi di
interesse nazionale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi
in campo ambientale», ed in particolare l'articolo 1, che individua i
primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede
l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un
programma nazionale di bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati;
Considerata la necessita' di assicurare nel piu' breve tempo
possibile l'inizio delle attivita' di bonifica e di procedere quindi
con gli interventi necessari per la realizzazione dei nuovi impianti
ed il recupero dell'area;
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988, in data 28 aprile 2005;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n.
471, e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. In attesa del perfezionamento del provvedimento di
autorizzazione di cui al comma precedente, completata l'istruttoria
tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
autorizza in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove
ricorrano i motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della
pronuncia positiva del giudizio di compatibilita' ambientale ove
prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi
interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente,
con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata ai
sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. L'autorizzazione provvisoria produce gli
effetti di cui al comma 10 dell'articolo 10.».
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Roma, 2 maggio 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
Il Ministro della salute
Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio registro n. 8, foglio n. 116

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante
«Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
- Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389,
recante «Modifiche ed integrazioni a D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi,
di imballaggi e di rifiuti di imballaggio» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1997, n. 261.
- La legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi
interventi in campo ambientale» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.
- L'art. 17, del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e' il seguente:
«Art. 17 (Bonifica e rispristino ambientale dei siti
inquinati). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente,
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione
dei suoli, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso
dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e
l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati,
nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e
falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi
batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente
presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di
contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a
rischio di incidente rilevante di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente
dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con
gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu'
avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei
censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a),
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di
superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a
proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
degli impianti dai quali deriva il pericolo di
inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al
Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente
competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e
ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del
pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica
di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al
comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente
competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati
per non aggravare la situazione di inquinamento o di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla
Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei
quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti
previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il
responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del
comma 2, nonche' alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la
realizzazione degli interventi previsti entro novanta
giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e
ne da' comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica
le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto
presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di
esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
essere prestate a favore della Regione per la realizzazione
e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di
bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa
in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di
piu' comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione
del progetto di bonifica la Regione puo' richiedere al
Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli
strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di
limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono
essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili,
l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere
l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni
derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria
ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti
all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari
modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano ove occorra, variazione degli
strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati
possono essere assistiti, sulla base di apposita
disposizione legislativa di finanziamento, da contributo
pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle
relative spese qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi
pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce
variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica
utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, e
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di
bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 2, lettera c), e' attestato da
apposita certificazione rilasciata dalla Provincia
competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non
siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati
d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove
questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di
altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
predetti interventi le Regioni possono istituire appositi
fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale nonche' la realizzazione delle
eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale
sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale
deve essere indicato nel certificato di destinazione
urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma
2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate
nonche' per la realizzazione delle eventuali misure di
sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da
privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del
codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
Le predette spese sono altresi' assistite da privilegio
generale mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto
a sequestro, l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto
autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale delle aree, anche al fine di impedire
l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche
dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli
organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per
l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
di un'area comporti l'applicazione dei limiti di
accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi,
l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari
interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto
che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
Provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
disciplinate dal presente articolo possono essere comunque
utilizzate ad iniziativa degli interessati.
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente
articolo vengono effettuati indipendentemente dalla
tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei
siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di
interesse nazionale sono presentati al Ministero
dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concetto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
con la Regione territorialmente competente. L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione
degli impianti di incenerimento e di recupero energetico,
sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di
valutazione di impatto ambientale degli impianti da
realizzare nel sito inquinato per gli interventi di
bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui
al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad
aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento
sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di
imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed
artigiane che intendano accedere a incentivi e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
pubblica, rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
e regionale dei siti contaminati da bonificare.».
- L'art. 18, del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e' il seguente:
«Art. 18 (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo
Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento
necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare
ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche'
l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei
rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la
movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure
per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonche' per ridurre la
pericolosita' degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che
presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o
particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la
riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione
dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni,
anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il
recupero di materia prima dai rifiuti, nonche' per
promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti
ed il loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione
e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualita' dei
servizi di gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la
elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il
coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per
l'organizzazione e l'attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.»
- L'art. 22 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e' il seguente:
«Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le Regioni, sentite le
Province ed i Comuni, nel rispetto dei principi e delle
finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in
conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo,
predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti
assicurando adeguata pubblicita' e la massima
partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono
la riduzione delle quantita', dei volumi e della
pericolosita' dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede
inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai
quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,
gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione
delle discariche, possono essere localizzati nelle aree
destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare
la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23,
nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte
del sistema industriale;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni
degli impianti necessari a garantire la gestione dei
rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di
economicita', e l'autosufficienza della gestione dei
rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad
assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi
prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la
riduzione della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e
di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle
Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei
rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai
rifiuti di materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani;
h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti
da recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'
coordinato con gli altri piani di competenza regionale
previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi basato su
un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai
finanziamenti nazionali.
7. La Regione approva o adegua il piano entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in
attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al
comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro
dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad
adempiere entro un congruo termine e, in caso di
protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i
provvedimenti necessari alla elaborazione del piano
regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli
interventi previsti dal piano regionale nei termini e con
le modalita' stabiliti, e tali omissioni possono arrecare
un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il
Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a
provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni.
Decorso inutilmente detto termine, il Ministro
dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i
provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli
interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi
anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono
riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al
riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio
pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale
obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti
urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti
per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma
stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai
sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio
o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali
esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non
previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima
rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da
rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli
articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela
dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni
inquinanti.»
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O. e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1 del decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, recante: regolamento
recante criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n.
293, S.O.:
«Art. 15 (Interventi di interesse nazionale). - 1. Gli
interventi di interesse nazionale sono individuabili in
relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle
quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti nel
sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente
circostante al sito inquinato in termini di rischio
sanitario ed ecologico nonche' di pregiudizio per i beni
culturali ed ambientali secondo i seguenti principi e
criteri direttivi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera
n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i
corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai
sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva
dall'inquinamento risulti particolarmente elevato in
ragione della densita' della popolazione o dell'estensione
dell'area interessata;
d) l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento
dell'area sia rilevante;
e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni
di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio
di piu' regioni.».
- L'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, (nuovi
interventi in campo ambientale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, e' il seguente:
«Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso
pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree
e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei
limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi
del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui
alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
1998, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di
programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo
n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno
ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno
1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di
lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le
medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire
130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi,
al finanziamento degli interventi di cui al presente
articolo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal
CIPE al finanziamento di progetti di risanamento
ambientale, nonche' quelle attribuite al Ministero
dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse
finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che
individua gli interventi di interesse nazionale, gli
interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di
trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di
riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i Comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui
all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero; Pieve Vergonte;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e
relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano;
p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e
relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del
programma di cui al comma 3, determina altresi' le
modalita' per il monitoraggio e il controllo, con la
partecipazione delle Regioni interessate, delle attivita'
di realizzazione delle opere e degli interventi previsti
nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le
procedure per la revoca dei finanziamenti e per il
riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili,
assicurando il rispetto dell'originaria allocazione
regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al
presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del
programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre
mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la
Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le
Regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di
apposita rendicontazione degli enti territoriali
competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati
le rate di ammortamento per capitale e interessi,
avvalendosi delle quote di limiti di impegno
rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci
anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio
di destinazione, il contributo di cui all'art. 17, comma
6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, e' restituito allo Stato in
misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area
al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua
cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e
ripristino ambientale. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, verranno
determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
8. -28. (omissis)».

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 15, del decreto ministeriale 25
ottobre 1999, n. 471, recante «Regolamento recante criteri,
procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai
sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293, S.O., come
modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 15 (Interventi di interesse nazionale). - 1. Gli
interventi di interesse nazionale sono individuabili in
relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle
quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti nei
sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente
circostante al sito inquinato in termini di rischio
sanitario ed ecologico nonche' di pregiudizio per i beni
culturali ed ambientali secondo i seguenti principi e
criteri direttivi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera
n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i
corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai
sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva
dall'inquinamento risulti particolarmente elevato in
ragione della densita' della popolazione o dell'estensione
dell'area interessata;
d) l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento
dell'area sia rilevante;
e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni
di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio
di piu' regioni.
2. Il responsabile presenta al Ministero dell'ambiente
il Piano di caratterizzazione, il Progetto preliminare e il
Progetto definitivo predisposti secondo i criteri generali
stabiliti dall'Allegato 4, nei termini e secondo le
modalita' di cui all'art. 10, comunicando, altresi', le
informazioni relative agli interventi di messa in sicurezza
adottati ai sensi dell'art. 7 o dell'art. 8. Nel caso in
cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e
non provveda il proprietario del sito inquinato ne' altro
soggetto interessato, i progetti sono predisposti dal
Ministero dell'ambiente, che si avvale dell'A.N.P.A,
dell'Istituto Superiore di Sanita' e dell'E.N.E.A.
3. Per l'istruttoria tecnica degli elaborati
progettuali di cui al comma 2 il Ministero dell'ambiente si
avvale dell'A.N.P.A., delle A.R.P.A delle regioni
interessate e dell'Istituto Superiore di Sanita'.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanita', d'intesa con la regione territorialmente
competente, approva il progetto definitivo, tenendo conto
delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la
realizzazione dei relativi interventi.
«4-bis. In attesa del perfezionamento del provvedimento
di autorizzazione di cui al comma precedente, completata
l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su
richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi
d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia
positiva del giudizio di compatibilita' ambientale ove
prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei
relativi interventi di bonifica, secondo il progetto
valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla
Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui al
comma 10 dell'art. 10.
5. Qualora gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a
procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi
della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4
e' subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di
compatibilita'. In tali casi i termini previsti dal
presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della
procedura di valutazione di impatto ambientale.
6. L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli
effetti di cui all'art. 10, comma 10.».