Cass. Sez. III n. 39320 del 25 dettembre 2019 (UP 26 giu 2019)
Pres. Sarno Est. Gentili Ric. PG in proc. Amato ed altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva prescrizione e confisca

La confisca,  in caso di pronunzia di proscioglimento del prevenuto per effetto della prescrizione, per essere disposta, presupporrà che il giudice abbia proceduto, sia pure incidentalmente, all'accertamento della responsabilità penale dell'indagato - condizione questa ineludibile affinchè sia consentita la confisca urbanistica per il reato di lottizzazione abusiva D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44 anche nelle ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione - sulla base di elementi evincibili dagli atti attraverso un'analisi giurisdizionale idonea ad accertare l'effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, nel rispetto delle garanzie processuali che consentono all'imputato di interloquire sul materiale di causa al fine di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, senza che, tuttavia, fra gli elementi determinanti ai fini della adozione della sanzione amministrativa, proprio in ragione della sua natura extrapenale, debba essere anche contemplata la perdurante offensività della condotta tenuta dal prevenuto del quale sia stato disposto il proscioglimento per prescrizione.


RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 27 novembre 2015, ha sostanzialmente riformato la precedente decisione, assunta in data 19 luglio 2013 dal Tribunale di Livorno, con la quale, per quanto ora di interesse, era stata dichiarata la penale responsabilità di A.S., B.M.L., F.C., Be.Si., Br.Ri., M.V., C.M., V.D. e Cu.Ca. in relazione alle opere edilizie loro contestate sub a) della imputazione, ad eccezione di quelle per le quali vi era un'attestazione di conformità in sanatoria emessa dal Comune di Rosignano Marittimo, ed a quelle di cui al capo b) (si tratta di una lottizzazione materiale); con tale sentenza costoro erano stati condannati alla pena ritenuta dal Tribunale di giustizia, essendo stata, altresì, disposta la confisca dei terreni lottizzati.

Con la citata sentenza la Corte di appello, dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo b), nel quale ha ritenuto assorbito il reato di cui al capo a), ha, invece, prosciolto tutti gli imputati.

La Corte territoriale ha, altresì, revocato la disposta confisca, sulla base della riflessione che le opere abusive erano state rimosse e che l'attuale assetto del territorio era conforme alla legge.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendone la illegittimità in relazione alla revoca della confisca, considerato che questa sarebbe stata disposta sulla base di elementi di fatto che non avrebbero giustificato la predetta soluzione.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.

Deve preliminarmente osservarsi che, sulla base di quanto è stato devoluto dalla ricorrente Procura generale di fronte a questa Corte di cassazione, allo stato è in discussione esclusivamente l'avvenuta revoca della confisca del terreno interessato dalla lottizzazione materiale addebitata agli odierni intimati, i quali, giova ricordare, sono stati tutti prosciolti dalle imputazioni loro contestate esclusivamente sulla base della ritenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, considerato assorbente della ulteriore residua imputazione.

La Corte territoriale ha, infatti, rilevato che le opere poste in essere dai prevenuti, consistenti nella suddivisione interna di un unico appezzamento di terreno tramite recinzioni, nella realizzazione di condutture per l'acqua e per l'energia elettrica a servizio dei singoli lotti in tal modo realizzati, nella installazione all'interno di essi di roulottes atte all'insediamento umano, erano tali da incidere sull'assetto del territorio, così integrando il reato contestato ai prevenuti.

Ha, tuttavia, aggiunto che l'insediamento così realizzato era stato da tempo rimosso, come pure le recinzioni delle singole porzioni di terreno delimitate come sopra descritto, sicchè, essendo decorso da tale evento, il termine prescrizionale del reato, gli imputati dovevano essere tutti prosciolti dalle imputazioni loro contestate.

La Corte gigliata ha, altresì, ritenuto di dovere revocare la confisca del terreno oggetto della lottizzazione in quanto - pur avendo riconosciuto che i titoli edilizi rilasciati in sanatoria non potevano elidere il reato di lottizzazione abusiva, stante la mancanza del requisito della cosiddetta doppia conformità (uniformandosi sul punto, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte; cfr., infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 giugno 2018, n. 28784) - ha, di contro, rilevato che le opere edili a suo tempo realizzate sono state rimosse, sicchè allo stato potrebbe ritenersi che la offensività della condotta a suo tempo tenuta è cessata e che, allo stato, l'assetto del territorio è conforme alla legge.

Ritiene il Collegio che l'argomento valorizzato dalla Corte territoriale onde revocare il provvedimento ablatorio non sia giuridicamente corretto.

Sul punto deve, in via preliminare, osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la circostanza che il reato di lottizzazione abusiva non sia stato punito in quanto lo stesso si è estinto per prescrizione prima della definitiva affermazione della penale responsabilità di chi lo aveva commesso, non è fattore di per sè ostativo alla applicazione della sanzione della confisca ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, (fra le ultime, in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 febbraio 2019, n. 8350; idem Sezione III penale, 7 febbraio 2019, n. 5936).

Ciò premesso, rileva questa Corte che la confisca in caso di lottizzazione abusiva è misura, avente la natura di sanzione amministrativa accessoria e non di misura di sicurezza (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 febbraio 2011, n. 5857), la cui adozione è stabilita in via generale dal ricordato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, ogni qual volta il giudice accerti che vi è stata lottizzazione abusiva, senza che vi sia la necessità di verificare, diversamente da quanto parrebbe avere ritenuto la Corte toscana, l'attuale perdurante offensività della condotta.

La misura sanzionatoria in questione, peraltro, non dovrà essere applicata indiscriminatamente, dovendo la sua ampiezza essere, in ogni caso, commisurata, con un criterio di proporzionalità, alle parti di terreno che siano state effettivamente interessate dalla attività lottizzatoria.

Come, infatti, è stato rilevato, anche in considerazione della più recente giurisprudenza in argomento espressa dalle Corti internazionali, ai fini della valutazione della conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, assume rilievo anche l'aspetto dell'individuazione dei beni oggetto della misura, nel senso che il provvedimento ablatorio è legittimo se limitato ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 aprile 2019, n. 14743).

La confisca, peraltro, in caso di pronunzia di proscioglimento del prevenuto per effetto della prescrizione, per essere disposta, presupporrà che il giudice abbia proceduto, sia pure incidentalmente, all'accertamento della responsabilità penale dell'indagato - condizione questa ineludibile affinchè sia consentita la confisca urbanistica per il reato di lottizzazione abusiva D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44 anche nelle ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione - sulla base di elementi evincibili dagli atti attraverso un'analisi giurisdizionale idonea ad accertare l'effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, nel rispetto delle garanzie processuali che consentono all'imputato di interloquire sul materiale di causa al fine di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 aprile 2019, n. 14005), senza che, tuttavia, fra gli elementi determinanti ai fini della adozione della sanzione amministrativa, proprio in ragione della sua natura extrapenale, debba essere anche contemplata la perdurante offensività della condotta tenuta dal prevenuto del quale sia stato disposto il proscioglimento per prescrizione.

La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che, alla luce degli elementi illustrati, riesaminerà il tema della confiscabilità dei terreni abusivamente lottizzati, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, pur in presenza di una sentenza dichiarativa dell'avvenuta estinzione, per prescrizione, del reato di lottizzazione abusiva contestato.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.