MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 11 aprile 2011, n. 82     
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale.  
GU n. 131 del 8-6-2011

 
 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale"; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  228  del   predetto   decreto
legislativo con il quale sono disciplinati i tempi e le modalita'  di
attuazione per ottimizzare il recupero degli  pneumatici  fuori  uso,
per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e secondo
quanto disposto dagli articoli 179 e 180; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209  recante  norme
per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista l'intesa intervenuta  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 novembre 2010
e del 27 gennaio 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed  il  relativo  nulla-osta
n.2782 DAGL/4.3.6.3/1/2011 dell'11 aprile 2011; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Principi generali, esclusioni 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  la  gestione  degli  pneumatici
fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il  recupero,  prevenirne  la
formazione e proteggere l'ambiente. 
  2. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto: 
  a) gli pneumatici per bicicletta; 
  b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le  guarnizioni
in gomma; 
    c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere. 
  3. Agli pneumatici montati su veicoli per i quali  sia  applicabile
il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209  o  il  disposto
dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  si
applica quanto disposto dall'articolo 7. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
  a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da  un
involucro prevalentemente in gomma e destinati a  contenere  aria  in
pressione; 
  b) pneumatici fuori uso (PFU): gli  pneumatici,  rimossi  dal  loro
impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore  si
disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di  disfarsi  e  che  non  sono
fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo; 
  c) immissione sul mercato: il momento in cui gli pneumatici  nuovi,
sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono
fatti oggetto per la prima volta di cessione  nel  mercato  nazionale
del  ricambio,  a  qualsiasi   titolo,   mediante   atto   idoneo   e
documentabile; 
  d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona  fisica  o
giuridica che immette per la prima volta sul  mercato  pneumatici  da
impiegare come ricambio; 
  e) gestione: le attivita' per assicurare, anche in forma indiretta,
la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento
degli  PFU,  nonche'  l'attivita'   di   controllo   sulle   predette
operazioni; 
  f) gestore degli PFU: la persona fisica o giuridica che effettua, a
qualsiasi stadio del processo, attivita' di gestione degli PFU; 
  g) detentore degli PFU: il generatore di PFU o la persona fisica  o
giuridica che li detiene; 
  h) generatore  degli  PFU:  la  persona  fisica  o  giuridica  che,
nell'esercizio della sua attivita' imprenditoriale, genera PFU; 
  i) ricambio: l'attivita' di sostituzione sul  territorio  nazionale
degli pneumatici sul veicolo, con  esclusione  degli  pneumatici  che
vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione; 
  l) autorita' competente: Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (MATTM) - Direzione generale per la tutela  del
territorio e delle risorse idriche; 
  m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente  alla
data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto; 
  n) fattura: documento fiscale di vendita consistente in  fattura  o
ricevuta fiscale o scontrino fiscale; 
    o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici ai fini  del  presente
regolamento sono classificati secondo la tabella di cui  all'allegato
E,  le  cui  modifiche  e  aggiornamenti  sono  adottati   da   parte
dell'autorita' competente  contestualmente  all'approvazione  annuale
del contributo di cui all'articolo 5. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
     Obblighi del produttore e dell'importatore degli pneumatici 
 
  1. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento i produttori e gli importatori degli  pneumatici
sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantita' di PFU  (di
qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantita' di pneumatici  che
hanno immesso nel mercato nazionale  del  ricambio  nell'anno  solare
precedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo  9,  dedotta
la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti  all'estero  per
riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione,  calcolata
sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive  quote  di
immissione nel mercato nazionale. 
  2. Entro il 31  maggio  di  ogni  anno  e'  fatto  obbligo  a  ogni
produttore o  importatore  di  dichiarare  all'autorita'  competente,
mediante il modulo di cui all'allegato A, la quantita' e le tipologie
degli pneumatici immessi sul mercato del  ricambio  nell'anno  solare
precedente. 
  3. Entro il 31  maggio  di  ogni  anno  e'  fatto  obbligo  a  ogni
produttore o  importatore  di  dichiarare  all'autorita'  competente,
mediante il modulo di cui all'allegato B, le quantita', le  tipologie
e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal
mercato del ricambio e  gestiti  nell'anno  solare  precedente  e  di
inviare alla stessa autorita' un rendiconto economico completo  della
gestione. 
  4. Fermi restando gli obblighi di comunicazione  di  cui  ai  commi
precedenti, il produttore o l'importatore puo' gestire  gli  PFU  sia
direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel  caso  in
cui il produttore o l'importatore gestisce gli PFU attraverso gestori
autorizzati, invia apposita dichiarazione  all'autorita'  competente,
utilizzando il modulo di cui all'allegato C,  entro  il  30  novembre
dell'anno precedente. La  durata  dell'incarico  al  gestore  ha  una
durata non inferiore ad un anno solare. 
  5. Produttori e importatori danno preferenza alla presa  in  carico
di PFU generati nel mercato del ricambio successivamente alla data di
entrata in vigore del  presente  regolamento;  pur  tuttavia,  PFU  e
prodotti derivati dalla loro frantumazione, facenti  parte  di  stock
storici e provenienti sia da operazioni di ricambio degli  pneumatici
che da demolizione di veicoli effettuate prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento, possono essere utilizzati  a  copertura  di
eventuali quantitativi mancanti rispetto ai  dati  provenienti  dalla
rendicontazione dell'anno precedente. Le  societa'  consortili  hanno
l'obbligo di destinare, se esistente, una quota parte  non  inferiore
al trenta per cento dell'avanzo di  amministrazione  accertato,  alla
gestione degli stock storici esistenti. 
  6. I produttori e gli importatori, provvedono alla utilizzazione di
mezzi  e  strumenti  informatici  certificatori  attraverso  i  quali
rendono tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall'origine,  alla
raccolta, all'impiego. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                    Struttura operativa associata 
 
  1. I produttori e importatori di pneumatici  adempiono  all'obbligo
di cui all'articolo 3, comma 1, anche attraverso la  costituzione  di
una o piu'  strutture  societarie  dotate  di  autonoma  personalita'
giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che  provvede
ad ogni attivita' di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi  di
comunicazione e di rendiconto, le facolta' e  gli  altri  adempimenti
previsti dall'articolo 3. 
  2. Alla societa' consortile i  produttori  e  importatori  aderenti
comunicano, nei tempi e con le modalita' da definirsi  autonomamente,
i dati di cui all'articolo 3, comma 2, e trasferiscono il  contributo
di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, con cadenza mensile e conguaglio da effettuare entro il
31 maggio di  ogni  anno.  L'avvenuto  trasferimento  alla  struttura
societaria consortile di detto contributo nel termine sopra indicato,
da comunicarsi senza dilazione  all'autorita'  competente  unitamente
alla copia della documentazione relativa  ai  versamenti  effettuati,
costituisce, per il produttore e per l'importatore degli  pneumatici,
adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico con esonero
da ogni relativa responsabilita'. 
  3. I soggetti di cui al  comma  1,  non  appena  costituiti,  danno
immediata  comunicazione  della  propria  costituzione  all'autorita'
competente  con  elencazione  dei  produttori   ed   importatori   di
pneumatici che intendono adempiere ai propri obblighi attraverso tali
strutture, indicando  la  decorrenza  concordata.  Contestualmente  i
soggetti di cui al  comma  1,  trasmettono  all'autorita'  competente
l'atto costitutivo e lo statuto della  societa'  consortile,  per  la
successiva approvazione con  decreto  direttoriale,  previa  verifica
della conformita' alla normativa vigente delle finalita'  individuate
e dell'assetto organizzativo,  come  ivi  definiti.  Ogni  variazione
dello statuto o della composizione della societa' e'  tempestivamente
trasmessa all'autorita' competente ai fini dell'approvazione. 
  4.  Annualmente  i  produttori,  gli  importatori  e  le   societa'
consortili eventualmente costituite inviano all'autorita'  competente
copia  del  bilancio  di  esercizio,  corredata  di   relazione   sul
raggiungimento degli obiettivi programmati. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
           Contributo ambientale per la gestione degli PFU 
 
  1. Il contributo di cui al comma 2 dell'articolo  228  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' determinato in  misura  tale  da
assicurare in modo completo e nel rispetto del comma 1  dell'articolo
228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la  copertura  dei
costi della gestione di cui all'articolo 2, comma  1,  lett.  e),  al
fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute  umana
e l'ambiente. 
  2. I produttori e  gli  importatori  degli  pneumatici  o  le  loro
eventuali forme associate comunicano all'autorita' competente,  entro
il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri  relativi  alle
componenti di costo di cui all'allegato D del  presente  decreto  per
l'anno  solare  successivo.  L'autorita'  competente,  entro  il   30
novembre del medesimo anno, individua l'ammontare del contributo e lo
approva. Qualora, nel corso di ciascun anno,  emergano  elementi  che
giustifichino una revisione immediata dell'ammontare  del  contributo
stabilito, su richiesta dei produttori ed importatori di pneumatici o
delle loro eventuali forme associate,  l'autorita'  competente  puo',
nel  termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,
rideterminare l'ammontare del contributo stesso. 
  3. I produttori e gli importatori  degli  pneumatici  provvedono  a
tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finali
e   dei   soggetti   potenzialmente   coinvolti   nelle    fasi    di
commercializzazione degli pneumatici, l'ammontare del  contributo  di
cui al comma 2. 
  4. In tutte le fasi di  commercializzazione  dello  pneumatico  nel
mercato del ricambio, il contributo e'  indicato  in  modo  chiaro  e
distinto sulla fattura. Il contributo e' differenziato per le diverse
tipologie degli pneumatici come individuate nell'allegato E. 
  5. Agli adempimenti attribuiti ai  produttori  e  agli  importatori
degli  pneumatici  previsti  nel  presente  articolo,   provvede   la
struttura operativa associata in caso di costituzione della stessa. 
 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Ai produttori ed agli importatori degli pneumatici o  alle  loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo  alla  gestione  degli
PFU,  non  raggiungono  le  quantita'  minime  individuate  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, e' applicata  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria  pari  al  contributo  percepito  per  i  quantitativi  di
pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento. 
  2. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici  o  alle  loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo  alla  gestione  degli
PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di  comunicazione
previsti  negli  articoli  3  e  5,   e'   applicata   una   sanzione
amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento  del  contributo
percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per  ognuna
delle violazioni accertate. 
  3. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici  o  alle  loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo  alla  gestione  degli
PFU, adempiono tardivamente ad alcuno degli obblighi di comunicazione
previsti negli articoli 3 e 5 rispetto ai termini  ivi  indicati,  e'
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque  per
cento del contributo percepito per l'anno al quale  si  riferisce  la
violazione, per ognuna delle violazioni accertate. 
  4. Ai produttori  e  agli  importatori  degli  pneumatici  che  non
provvedono  alla  gestione   degli   PFU,   neanche   attraverso   il
trasferimento del contributo di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
presente  decreto  ad  una  struttura  associata,  e'  applicata  una
sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al  doppio  del  contributo
percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti. 
  5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di  quanto
previsto   dall'articolo   5,   tale    determinazione,    ai    fini
dell'irrogazione delle sanzioni,  verra'  effettuata,  a  seguito  di
richiesta  dell'organo  di   controllo   procedente,   dall'autorita'
competente. 
  6. Per quanto non previsto espressamente nel presente  articolo  si
applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge  24  novembre
1981,n. 689. 
  7. Per garantire la finalita' della  salvaguardia  ambientale,  gli
enti pubblici forniscono all'autorita' competente ed agli  organi  di
controllo che ne  fanno  richiesta,  tutti  i  dati  e  gli  elementi
ritenuti utili dai richiedenti per verificare  le  dichiarazioni  dei
produttori  e  degli  importatori,  anche  al  fine  di  attivare  le
eventuali azioni correttive. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
        PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita 
 
  1. A decorrere dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente regolamento, i produttori e gli importatori  di  pneumatici,
direttamente  od  indirettamente  tramite   loro   forme   associate,
raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui
al comma  5  per  la  copertura  dei  costi  sostenuti  ed  anche  in
alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di  una  maggior
competitivita' economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita. 
  2. Entro il termine di trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' costituito  presso  l'Automobile  Club  d'Italia
(ACI) un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori
uso di cui all'articolo 1, comma 3. Il Comitato e' composto da cinque
membri, uno designato dalle Associazioni dei produttori,  importatori
e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra,
uno dalle Associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici,
uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno  designato  dal
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti  e  uno  designato
dall'ACI, che ne assume la presidenza. 
  3. Il Comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici  e
le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente  le
attivita' di cui al presente  articolo  allo  scopo  di  ottimizzarne
efficacia, efficienza  ed  economicita'  e  per  ricercare  soluzioni
condivise ad eventuali criticita' emergenti. 
  4. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore
del  presente  decreto,  produttori,  importatori  di  pneumatici  ed
eventuali loro  forme  associate,  concordano  con  i  demolitori  ed
eventuali loro forme associate le  attivita'  di  ritiro  e  recupero
degli PFU ed i relativi costi. 
  5. Il Comitato, entro trenta giorni dal suo insediamento, individua
con le modalita' di cui al comma 10, sulla base della  documentazione
fornita  dai  produttori  e  dagli  importatori   degli   pneumatici,
l'entita' del contributo per la copertura dei  costi  di  raccolta  e
gestione degli pneumatici dei veicoli  a  fine  vita  e  lo  comunica
all'autorita' competente  la  quale,  entro  trenta  giorni,  approva
l'ammontare del contributo. Il contributo e' riscosso dal rivenditore
del  veicolo  all'atto  della  vendita  di  ogni  veicolo  nuovo  nel
territorio nazionale e versato in un fondo  appositamente  costituito
presso l'Automobile Club Italia (ACI), utilizzato  per  la  copertura
dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a  fine
vita. La gestione  del  fondo,  ispirata  a  criteri  di  efficienza,
efficacia ed economicita', e' affidata all'ACI con la  vigilanza  del
Comitato.  Dal  centoventesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento decorre l'obbligo, da parte dei rivenditori,  di
esazione del contributo che deve essere indicato in  modo  chiaro  in
una riga separata nella fattura di vendita. 
  6. I produttori e  gli  importatori  degli  pneumatici  o  le  loro
eventuali  forme  associate  comunicano  al  Comitato,  entro  il  30
settembre di  ciascun  anno,  le  stime  degli  oneri  relativi  alle
componenti di costo di cui all'allegato D  al  presente  decreto,  ai
fini dell'aggiornamento del contributo per l'anno solare  successivo,
da determinare con la procedura  di  cui  al  comma  5.  Il  Comitato
provvede a fornire  ai  consumatori,  attraverso  adeguate  forme  di
pubblicita', informazioni sulle componenti di  costo  che  concorrono
alla formazione  del  contributo  e  sulle  finalita'  dello  stesso.
Eventuali avanzi derivanti dalla  gestione  annuale  del  fondo  sono
reinvestiti nella gestione dell'anno successivo. 
  7. I corrispettivi di cui al comma 6 sono fatturati al fondo di cui
al comma 5, dai produttori e dagli  importatori  degli  pneumatici  o
eventuali  loro  forme  associate,  ovvero   dagli   altri   soggetti
autorizzati e pagati dal fondo. 
  8. Gli obiettivi di recupero  e  riciclo  dei  PFU  provenienti  da
veicoli  a  fine   vita   rimangono   all'interno   dei   target   di
responsabilita' della filiera  dei  veicoli  a  fine  vita.  Gli  PFU
provenienti  dalla  demolizione  di   tali   veicoli,   non   vengono
considerati nel computo delle quantita' di cui all'articolo 3,  comma
2. Gli PFU provenienti da veicoli a fine  vita  sono  conteggiati  ai
fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2,  del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche  ed
integrazioni. 
  9. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai  veicoli
a fine vita al sistema di gestione previsto  dal  presente  articolo,
debbono inserire i  predetti  quantitativi  di  PFU  nel  modello  di
dichiarazione ambientale, cosi' come indicato all'articolo  7,  comma
2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  10. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione
degli PFU ritirati e dei costi di gestione e di  amministrazione  del
Comitato e del fondo di  cui  al  comma  5  ed  e'  commisurato  alla
tipologia degli pneumatici  a  cui  si  riferisce.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da
adottare entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, sono definiti i parametri tecnici  per  l'individuazione
delle diverse categorie di  contributo,  quantificate  tenendo  conto
delle componenti rilevanti di costo relative al ciclo di  raccolta  e
al ciclo di trattamento degli PFU, nonche' delle spese relative  alla
gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo di  cui  al
comma 5. 
 

        
      
                               Art. 8 
 
 
         Istituzione del tavolo permanente di consultazione 
 
  1. E' istituito presso l'autorita' competente un tavolo  permanente
di consultazione sulla gestione degli PFU di cui all'articolo 1. 
  2.  Il  tavolo,  presieduto  da  un  rappresentante  designato  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e'
composto complessivamente da 7 membri, di cui:  tre  designati  dalle
organizzazioni   nazionali   dell'industria   (dei   quali   due   in
rappresentanza  del  settore  del  recupero),  uno  designato   dalle
associazioni di produttori e di  importatori  degli  pneumatici,  uno
designato  dalle  organizzazioni  nazionali   delle   categorie   del
commercio,  uno  dalle  organizzazioni  nazionali   delle   categorie
dell'artigianato. 
  3. Il tavolo ha il compito di esaminare la gestione degli  PFU  con
la finalita' di incrementare il livello  qualitativo  e  quantitativo
delle fasi che vanno dalla raccolta al trattamento degli PFU, ai fini
di  una  maggiore  tutela  ambientale  nonche'  dell'applicazione  di
criteri di efficienza, efficacia ed economicita'.  Il  tavolo  ha  il
compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i
soggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU. 
  4. Le spese di gestione del tavolo sono a carico dei  produttori  e
degli importatori degli pneumatici. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui  al
presente decreto sono individuati i seguenti obiettivi di raccolta  e
gestione degli pneumatici a fine vita: 
  a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il venticinque per  cento
del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1; 
  b) al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l'ottanta per  cento  del
quantitativo definito all'articolo 3, comma 1; 
  c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del cento
per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1; 
  2. La prima dichiarazione  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  e'
effettuata nel termine di trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  con  riferimento  all'anno  2010;   la   prima
dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3, e' effettuata entro  il
31 maggio 2012, con riferimento all'anno 2011; la prima dichiarazione
di cui all'articolo 3, comma 4, e' effettuata entro  il  sessantesimo
giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
  3.  In  sede  di  prima  applicazione,  gli  adempimenti   di   cui
all'articolo 5, comma 2, devono essere assolti entro il  sessantesimo
giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
  4. Ai fini del presente decreto, una quantita' di pneumatici  nuovi
pari in peso a cento equivale ad una quantita' di PFU pari in peso  a
novanta, in relazione al minor peso di un PFU, pari in media al dieci
per cento in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo. 
  5. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  sara'   applicato   il   contributo   di   cui
all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152. 
  6. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
 
    Roma, 11 aprile 2011 
 
                                           Il Ministro: Prestigiacomo 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 9, foglio n. 272 

        
      
    


                                                           Allegato A
                                                (Articolo 3, comma 2)

Modello di dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato da
                 parte dei Produttori e Importatori



    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
    


                                                           Allegato B
                                                    (Art. 3, comma 3)

Modulo  di  dichiarazione  annuale  di  PFU  gestiti nell'anno solare
                             precedente



    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
    


                                                           Allegato C
                                                     (Art.3, comma 4)

   MODULO DI DICHIARAZIONE PER LA SCELTA DELLA GESTIONE INDIRETTA



    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
 
    

                                                           Allegato D
                                       (Artt. 5, comma 2 e 7,comma 6)

Il  contributo,  ai sensi di quanto previsto dall'articolo 228, comma
1,  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e successive modifiche e
integrazioni,  e'  finalizzato  a  garantire  la  copertura dei costi
necessari  per  adempiere  alla  gestione  dei  quantitativi  di  PFU
prescritti dal presente regolamento.
Ai   fini  della  formazione  del  contributo,  i  produttori  e  gli
importatori degli pneumatici debbono tenere conto delle seguenti voci
di costo:
  1.  prelievo degli PFU presso ogni punto di generazione nel mercato
  del ricambio (porta a porta da tutti i gommisti, officine e simili)
  o di raccolta dei veicoli fuori uso;
  2. deposito, separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo;
  3. attivita' di trasporto;
  4. operazioni di frantumazione degli PFU, al netto dei ricavi della
  vendita che l'operatore consegue nel mercato;
  5. valorizzazione derivante dall'utilizzo come combustibile;
  6.  attivita' di ricerca, sviluppo e formazione di cui all'articolo
  228, comma 1, del decreto legislativo n.152/2006;
  7. registrazioni finalizzate al tracciamento dei flussi degli PFU e
  derivati;
  8.    controllo    sulle    predette    operazioni,   monitoraggio,
  rendicontazione, reportistica, informazione e comunicazione;
  9.  gestione amministrativa dei contributi raccolti e, in generale,
  attivita'  connesse  direttamente  e  indirettamente  alla gestione
  della filiera e alla organizzazione del sistema;

    
 

        
      
 
    

                                                           Allegato E
                            (Artt. 2, comma 1, lett. o) e 5, comma 4)


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     |     Veicoli utilizzatori      |
 Cat.|         (indicativo)          | Pesi min-max (in chilogrammi)
=====================================================================
     |Ciclomotori e motoveicoli      |
     |(ciclomotori, motocicli,       |
  A  |motocarri, ecc.)               |A1 (2 - 8)
---------------------------------------------------------------------
     |Autoveicoli e relativi rimorchi|
     |(autovetture, autovetture per  |
     |il trasporto promiscuo,        |
  B  |autocaravan, ecc.)             |B1 (6 - 18)
---------------------------------------------------------------------
     |Autocarri, Autobus (autotreni, |
     |auto snodati, auto articolati, |
     |filoveicoli, trattori stradali,|C1 (20 - 40);
  C  |ecc.)                          |C2 (41 - 70);
---------------------------------------------------------------------
     |                               |D0 (< 4);
     |                               |D1 (4 - 20);
     |                               |D2 (21 - 40);
     |Macchine agricole, macchine    |D3 (41 - 70);
     |operatrici, macchine           |D4 (71 - 130);
     |industriali (trattori,         |D5 (131 - 200);
  D  |escavatori, ecc.)              |D6 ( > 200).
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