Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18953 del 01/09/2006
Presidente: De Musis R. Estensore: Napoleoni V. Relatore: Napoleoni V. P.M. Destro C. (Parz. Diff.)
Pareschi (Stefanutti ed altro) contro Com. Jesolo (Non Cost.)
(Rigetta, Giud. Pace San Dona' Di Piave, 7 Giugno 2001)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IN GENERE - Inquinamento acustico - Legge quadro n. 447 del 1995 - Possibilità per i Comuni di disciplinare l'esercizio di determinate attività rumorose - Configurabilità - Limiti - Fattispecie relativa al Comune di Jesolo.

In tema di inquinamento acustico, la legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 consente ai comuni, in sede di adozione del regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale, di dettare una più specifica disciplina - la cui violazione è sanzionata dall'art. 10 della legge citata - dell'emissione e dell'immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge statale, prenda in considerazione, al di là del dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, i concreti effetti negativi provocati dall'impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata. (Fattispecie relativa al regolamento di Polizia urbana del Comune di Jesolo, contenente norme dirette a contrastare l'inopportuno impiego, nell'ambito dell'esercizio di locali da ballo, di apparecchi per la riproduzione o l'amplificazione del suono o delle voci o delle attrazioni musicali o delle esibizioni).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. NAPOLEONI Valerio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARESCHI Luciano, in proprio e quale legale rappresentante e amministratore unico de L'ANCORA S.R.L., con sede in Padova, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 5, presso l'Avv. ROMANELLI Guido Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Massimo Stefanutti, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI JESOLO;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Dona di Piave n. 241, depositata il 7 giugno 2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dal Consigliere relatore Dott. Valerio Napoleoni;
udito per il ricorrente l'Avv. Ludovica Franzin;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Luciano Pareschi proponeva, in proprio e quale legale rappresentante della S.r.l. L'Ancora, opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa il 24 gennaio 2001 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Jesolo, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 925.000 a titolo di sanzione amministrativa, oltre le spese, per la violazione dell'art. 51 del Regolamento di Polizia urbana, approvato con Delib. Consiglio Comunale 8 maggio 2000, n. 80 avendo tenuto in funzione, all'entrata dell'esercizio di intrattenimento e svago denominato "Cuba Libre Caffè", sito presso il Parco Acquatico "Aqualandia" e gestito dall'anzidetta società, i diffusori acustici abbinati a due "mega schermi" a volume tale che la musica da essi diffusa risultava udibile ad una distanza di metri settanta, anche in presenza di traffico veicolare, recando così disturbo e molestia alle vicine abitazioni.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente assumeva, da un lato, che l'anzidetto Regolamento comunale doveva essere disapplicato, in quanto contrastante la Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447; e, dall'altro, che l'accertamento era stato effettuato senza il necessario ausilio di idonei strumenti tecnici di misurazione del rumore.
Con sentenza del 7 giugno 2001 l'adito Giudice di Pace di San Dona di Piave rigettava l'opposizione, osservando che la disposizione dell'art. 51 del Regolamento comunale era posta a tutela della quiete pubblica, e dunque di un bene giuridico diverso da quello protetto dalla L. n. 447 del 1995, che mirava piuttosto a salvaguardare la salute dei cittadini, individuando la soglia di tollerabilità delle emissioni ed immissioni sonore.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Pareschi, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. L'Ancora, sulla base di due motivi.
L'intimato Comune di Jesolo non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo il Pareschi denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 447 del 1995 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'illegittimità dell'art. 51 del Regolamento comunale sull'erroneo assunto che tale disposizione tutelerebbe un bene diverso da quello protetto dalla citata L. n. 447 del 1995.
Contrariamente, infatti, a quanto affermato dal primo Giudice, la legge ora indicata è diretta a stabilire i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, in funzione di tutela non soltanto della salute dei cittadino, ma anche - come si evince dalla previsione generale dell'art. 2, comma 1, lett. a) - della quiete pubblica. Nel disciplinare ex novo la materia, la legge in parola avrebbe d'altro canto sostituito al tradizionale criterio della "molestia" quello della "tollerabilità": sopravvivendo la distinzione tra l'uno e l'altro solo in campo penale, al fine di stabilire se sussista il reato di cui all'art. 659 cod. pen., o la violazione amministrativa di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 10.
L'art. 6 della Legge sancisce inoltre espressamente l'obbligo dei comuni di adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con la previsione di apposite norme contro l'inquinamento acustico; stabilendo, altresì, che nelle more dell'adozione degli atti previsti, trovi applicazione la normativa nazionale dettata dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, emanato in attuazione della L. 8 luglio 1986, n. 439.
2. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla L. n. 447 del 1995 e al D.P.C.M. 1 marzo 1991, lamentando che il Giudice di Pace abbia ritenuto configurabile la violazione in base alle sole dichiarazioni dei verbalizzanti, frutto di valutazioni meramente soggettive:
laddove, invece, ai fini della verifica della sussistenza dell'illecito, gli accertatori avrebbero dovuto far uso di fonometri o altri idonei strumenti tecnici, confrontando i dati rilevati con i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi esterni fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.
Nel ritenere configurabile l'illecito, il primo Giudice aveva omesso d'altro canto di considerare che il Parco "Aqualandia" all'interno del quale è ubicato il "Cuba Libre Cafè", risulta circondato da un'ampia zona di rispetto; che le abitazioni più vicine ad esso si troiano a distanza di circa cento metri; che nei pressi vi è altresì un "Luna Park" e che le strade circostanti sopportano, anche nelle ore notturne, notevoli volumi di traffico.
3. - Entrambi i motivi sono infondati.
Colmando un vuoto normativo fortemente avvertito - posto che il fenomeno trovava, in precedenza, la sua sola regolamentazione di ordine generale nel D.P.C.M. 1 marzo 1991, che, in attuazione della L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 14 (istitutiva del Ministero dell'ambiente), aveva stabilito in via provvisoria limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno - la Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447, ha fissato, in via sistematica, i principi fondamentali nella materia dell'inquinamento acustico (art. 1), inteso come evento, conseguente all'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, atto a compromettere un complesso di valori, quali il riposo e le attività umane, la salute umana, gli ecosistemi, i beni materiali, i monumenti, gli stessi ambienti abitativi o esterni e le "legittime fruizioni" di questi (art. 2, comma 1, lett. a).
A tal fine, la legge prende in considerazione il rumore prodotto da tutte le sorgenti sonore - fisse e mobili (art. 2, comma 1, lett. c e d) - prevedendo segnatamente, quanto ai relativi parametri di accertamento, l'introduzione di valori limite di emissione (misurati in prossimità della sorgente sonora) e valori limiti di immissione (misurati in prossimità dei ricettori) (art. 2, comma 1, lett. e ed f) , la cui concreta determinazione viene riservata allo Stato, che vi provvede a mezzo di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 3, comma 1, lett. a).
La legge prevede, per il resto, una articolata ripartizione di competenze tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali (artt. 3-6), stabilendo, in particolare - quanto ai comuni - che essi adottino regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico (art. 3, comma 1, lett. e), adeguando, a tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con la previsione di apposite norme, segnatamente quanto al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore (art. 3, comma 2).
Sul piano sanzionatorio, l'art. 10 della Legge punisce con sanzione amministrativa pecuniaria tanto il superamento dei valori limite di emissione o di immissione, fissati nel modi stabiliti (comma 2);
quanto, ed in via generale, la violazione delle disposizioni dettate in applicazione della legge stessa dallo stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni (comma 3).
Ciò premesso, questa Corte ha già avuto modo di affermare - con riguardo a fattispecie concreta concernente l'applicazione di altra disposizione regolamentare di omologa ispirazione dello stesso Comune di Jesolo - che se nessun ente pubblico locale può disapplicare le disposizioni dalla legge statale dianzi ricordate, introducendo, in specie, fuori dei casi espressamente consentiti (v. l'art. 6, comma 1, lett. h, in relazione allo svolgimento di attività e manifestazioni temporanee) valori limite di emissione o di immissione dei rumori diversi e comunque inferiori rispetto a quelli risultanti dai decreti emanati a norma dell'art. 3, comma 1, lett. a) , della Legge Statale (cfr. del D.P.C.M. 14 novembre 1997, artt. 3 e 4); ciò non impedisce tuttavia ai comuni di adottare una più specifica regolamentazione dell'emissione e dell'immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla L. n. 447 del 1995, prenda in considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità - considerato, per presunzione iuris et de iure, come generativo di un fenomeno diinquinamento acustico, a prescindere dall'accertamento dell'effettiva lesione del complesso di valori indicati nell'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge - ma i concreti effetti negativi provocati dall'impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata (Cass., 9 ottobre 2003, n. 15081). Si tratta, invero, di considerazione analoga, mutatis mutandis, a quella che ha condotto le Sezioni penali di questa Corte ad escludere che la contravvenzione prevista dall'art. 659 cod. pen., comma 1, possa ritenersi abrogata o depenalizzata dalla L. n. 447 del 1995, in correlazione alla previsione sanzionatoria di cui all'art. 10, comma 2, della Legge stessa, avendo le due norme obiettivi e struttura diversi: giacché mentre l'una (quella del codice penale) mira a colpire gli effetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica, postulando che l'uso di strumenti sonori abbia arrecato, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico, un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone; l'altra (quella della L. n. 447 del 1995), essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione solo il superamento di un certo valore-soglia, a prescindere dall'accertamento delle concrete potenzialità lesive del medesimo (Cass. pen., 19 gennaio 2001, n. 443; Cass. pen., 23 aprile 1998, n. 2316).
La disposizione di cui all'art. 51 del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Jesolo rientra per l'appunto nell'ambito delle disposizioni dianzi indicate: inserita nel Titolo 4^, dedicato alla "quiete e sicurezza nel centro abitato", e non già nel successivo Titolo 5^, specificamente finalizzato alla "tutela dall'inquinamento acustico", essa è rivolta infatti a salvaguardare la tranquillità degli abitanti del comune in confronto alle offese concretamente recate tramite l'inopportuno impiego, nell'ambito dell'"esercizio di locali da ballo", di "apparecchi per la riproduzione o l'amplificazione del suono o delle voci o delle attrazioni musicali o delle esibizioni". E ciò a prescindere dall'avvenuto obiettivo superamento dei limiti di rumorosità fissati dalla L. n. 447 del 1995 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, integrativo dell'autonoma violazione prevista dall'art. 10 della Legge Statale, che nella specie non è stata infatti contestata al ricorrente. Pertanto, non si trattava di stabilire se fossero stati osservaci i limiti massimi al riguardo introdotti da detto D.P.C.M., ne' di compiere le rilevazioni nelle località e con i criteri individuati dalle norme dianzi indicate, tali da richiedere l'utilizzazione di appositi apparecchi di precisione; bensì di accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente fosse idoneo a determinare l'evento di disturbo della tranquillità pubblica avuto di mira dalla norma regolamentare.
In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha dunque legittimamente fondato la verifica circa la sussistenza dell'illecito sugli accertamenti al riguardo compiuti dalla Polizia municipale, la quale ha evidenziato come le casse acustiche poste nel parcheggio antistante il parco acquatico "Aqualandia", all'entrata dell'esercizio di intrattenimento e svago "Cuba Libre Cafè" - esercizio riconducibile al novero dei locali da ballo agli effetti dell'art. 51 del regolamento - diffondessero musica a volume tale da poter essere udita, anche in presenza di traffico veicolare, fino ad una distanza di settanta metri, ossia fino all'incrocio, munito di semaforo, tra le Vie Buonarroti e Padania (circostanza, questa, peraltro incontestata), così da recare disturbo e molestia alle vicine abitazioni residenziali, ubicate ad una distanza inferiore a quella dell'accertamento.
Trattandosi di un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione sintetica, ma comunque congrua ed immune da vizi logico-giuridici - vizi che il ricorrente non ha peraltro neppure prospettato, limitandosi puramente e semplicemente a sollecitare una rivalutazione delle conclusioni del primo Giudice sulla base dell'enunciazione di un complesso di circostanze fattuali, in assunto contrastanti - lo stesso si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità. 4. - Il ricorso va pertanto rigetto.
Nulla per le spese, non avendo il Comune di Jesolo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2006