TAR Campania (NA), Sez. VI, n. 2440, del 10 maggio 2013
Urbanistica.Obbligo di adeguata motivazione permesso in sanatoria
L’obbligo di adeguata motivazione non può che riguardare, nella formulazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, l’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta di accertamento di conformità, come si desume in modo chiaro dalla formulazione letterale del suo comma 3, secondo cui sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata, in coerenza con la ragione dell’istituto tenuto conto che trattandosi di sanare ex post un abuso edilizio l’Amministrazione non può sottrarsi, nell’interesse dell’intera collettività e degli eventuali proprietari confinanti, all’onere di specifica e puntuale esposizione delle ragioni, in fatto e in diritto, che consentono di legittimare l’opera realizzata sine titulo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02440/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10301/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10301 del 2003, proposto da Gallo Immacolata, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Di Maio, con domicilio eletto presso il suo studio in Forio e pertanto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli;
contro
Il Comune di Forio, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio rifiuto formatosi per l’inutile decorso del termine di 60 gg. indicato dall’art. 13 L. 28/02/1985 n. 47 per l’esame della domanda di concessione edilizia in sanatoria proposta ai sensi del predetto art. 13 ed assunta al protocollo generale del Comune di Forio al n. 14922 del 09.07.2003;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente;
nonché, nelle conclusioni, per il risarcimento del danno ingiusto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 14.10.2003, impugnava il silenzio rifiuto sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria n. 14922 presentata in data 09.07.2003 al Comune di Forio ai sensi dell’art. 13 della legge 28/02/1985 n. 47, chiedendone l’annullamento, con contestuale domanda, nelle conclusione, di risarcimento da danno ingiusto.
L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 13 novembre 2003, il Collegio ha emesso l’ordinanza n. 590/2003, a mezzo della quale ha disposto la remissione della causa sul ruolo di merito, riqualificando il ricorso, rispetto alla prospettazione data all’azione dalla ricorrente, come azione impugnatoria avverso il silenzio diniego e non come ricorso avverso il silenzio – rifiuto, sulla base dell’interpretazione dell’art. 13 della legge 47/1985 e dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001.
Iscritta nuovamente la causa sul ruolo di merito, essa è pervenuta in decisione all’udienza del 20 marzo 2013 a seguito del decreto presidenziale n. 25280/20012 con il quale è stato revocato il precedente decreto di perenzione n. 7525/2012.
1. Con un unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 10 e 13 della legge 47/1985 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, nonché la violazione degli artt. 2 e 3 della legge 241/1990 s.m.i ritenendo che il silenzio sia illegittimo avendo l’amministrazione comunale l’obbligo di provvedere con una pronuncia espressa e motivata entro il termine stabilito dall’art. 2 della legge 07.08.1990 n. 241.
2. Il motivo è infondato.
2.1. La tesi della ricorrente è priva di pregio alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di questa stessa Sezione (tra le molte, T.A.R. Napoli, Campania sez. VI, 05 giugno 2012 n. 2644), secondo cui, in primo luogo, il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla domanda di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985 (poi trasfuso nell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001) è qualificabile come silenzio provvedimentale con contenuto di rigetto e non come silenzio inadempimento all'obbligo di provvedere, per cui nessuna violazione del termine posto dall’art. 2 della legge 241/1990 si è verificata nel caso di specie.
3. In secondo luogo, l’obbligo di adeguata motivazione non può che riguardare, nella formulazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, l’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta di accertamento di conformità, come si desume in modo chiaro dalla formulazione letterale del suo comma 3, secondo cui “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata” (tra le molte, Cons. Stato, sezione quarta, 3 aprile 2006, n. 1710), in coerenza con la ragione dell’istituto tenuto conto che “trattandosi di sanare ex post un abuso edilizio l’Amministrazione non può sottrarsi, nell’interesse dell’intera collettività e degli eventuali proprietari confinanti, all’onere di specifica e puntuale esposizione delle ragioni, in fatto e in diritto, che consentono di legittimare l’opera realizzata sine titulo” (così, in particolare, fra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, sezione ottava, 15 aprile 2010, n. 1981 cit.).
4 Nel caso di specie, trattandosi di un silenzio – diniego, non può predicarsi il difetto di motivazione dedotto dalla ricorrente né il privato, in queste condizioni, vede diminuito il proprio diritto di difesa per il fatto di non poterlo dedurre, in quanto ben avrebbe potuto allegare che l’istanza di sanatoria sia meritevole di accoglimento, per la sussistenza della prescritta doppia conformità delle opere abusive realizzate, adducendo un valido principio di prova, tutti elementi che però non sono stati portati all’attenzione del collegio nel caso in esame (tra le molte di questo Tribunale, sez. VI, 07 dicembre 2011, n. 5716).
L’infondatezza dell’azione impugnatoria, comporta conseguentemente l’infondatezza della domanda risarcitoria.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso è da respingere in toto.
6. Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio per la mancata costituzione dell’amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)