TAR Friuli Sez. I n. 68 del 27 febbraio 2017
Rumore.Piano di classificazione acustica riferito a piano urbanistico non più attuale

E' illegittimo il Piano di zonizzazione acustica emesso sulla scorta di uno strumento urbanistico che in quel momento non era più attuale ed era, quindi, rappresentativo di una realtà fattuale oramai superata.


Pubblicato il 27/02/2017

N. 00068/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00081/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2016, proposto da:
R. Casini s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Longo, domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria Generale del T.A.R. per il FVG in Trieste, piazza Unità D'Italia 7;

contro

Comune di Tavagnacco, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ino Pupulin, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Generale del T.A.R. per il FVG in Trieste, piazza Unità D'Italia 7;

nei confronti di

Casini Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Englaro Raimondo Gabriele, non costituito in giudizio;
Boriani Andrea, non costituito in giudizio;
Contessi Roberto, non costituito in giudizio;
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) del Friuli Venezia Giulia, in persona del direttore p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2015, pubblicata all’albo pretorio dal 23.12.2015 fino al 7.01.2016 ed avente ad oggetto l’approvazione del Piano comunale. Esame dell’osservazione/opposizione pervenuta ed approvazione del piano senza modifiche (all. A), unitamente a tutti gli allegati facenti parte integrante della deliberazione medesima, nonché, per quanto necessario, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.03.2014, avente ad oggetto “Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) ai sensi dell’art. 23 delle L.R. n. 16/2007. Adozione” (all. 15), nonché della deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 19.03.2014 (all. 16);

- di ciascun atto connesso per presupposizione o consequenzialità, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tavagnacco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 22 marzo 2016 e successiva separata istanza cautelare depositata in data 30 luglio 2016, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della deliberazione del Consiglio comunale di Tavagnacco n. 50 del 21.12.2015 di approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) e degli altri atti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:

1. “Violazione di legge per violazione della d.G.R. n. 463/2009, nonché della L. n. 447/1995, artt. 2, 4 e 7 ed eccesso di potere per travisamento di fatto e carenza istruttoria”;

2. “Violazione di legge per violazione degli artt. 25, 30 e 36 della L.R. n. 16 del 2007 ed eccesso di potere per travisamento di fatto”;

3. “Travisamento di fatto e violazione degli artt. 4, 6, 7 e 11 del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 4 della L.R. n. 16/2008”.

Il Comune di Tavagnacco, costituito, ha controdedotto nel merito, concludendo per l’infondatezza del gravame e invocandone la reiezione.

Dopo la rinuncia di parte ricorrente all’istanza cautelare, la causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza, in vista della quale le parti hanno depositato memorie per ribadire e/o ulteriormente specificare i rispettivi assunti difensivi.

Ha fatto seguito la replica della ricorrente.

Celebrata l’udienza, l’affare è stato introitato per la decisione.

Il Collegio ritiene, innanzitutto, di potere dare per nota la situazione urbanistica della zona, atteso che la medesima è stata già più volte portata all’attenzione di questo Tribunale in occasione di vari ricorsi che la società Casini s.r.l. ha proposto, negli anni, avverso atti comunali ritenuti pregiudizievoli della sua posizione giuridica.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

Ad avviso del Collegio, è, invero, fondata e riveste carattere assorbente rispetto alle ulteriori dedotte la doglianza, contenuta nel primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta che il Piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune si basa su strumenti di pianificazione urbanistica oramai superati e non conformi alle prescrizioni della d.G.R. n. 463/2009, in quanto rappresentativi di realtà fattuali superate, con tutto ciò che ne consegue in relazione alla (errata) valutazione e classificazione della zona ove è ubicata la ricorrente e la zona limitrofa, all’individuazione delle unità territoriali e della classe acustica.

Consta, infatti, che - difformemente da quanto prescritto dalla d.G.R. 463/2009, al punto 1, recante “Criteri per la raccolta dei dati e degli elementi di partenza”, che, per l’appunto, stabilisce che “Si considerano gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o sovracomunali di scala adeguata, approvati o in fase di approvazione con le varianti previste, con particolare riferimento alle aree di destinazione d’uso e alle norme tecniche di attuazione” – il Piano comunale di classificazione acustica, emesso nella sua versione finale in data 6 settembre 2012, non ha assunto a riferimento lo strumento urbanistico da ultimo “approvato” o in quel momento “in fase di approvazione” ovvero la variante n. 2 adottata con d.C.C. n. 26 del 02/05/2011 e approvata con d.C.C. n. 60 del 30/11/2011 o il nuovo P.R.G.C. aggiornato alla Variante n. 4, adottata con deliberazione del C.C. in data 27 febbraio 2012, n. 25 (e poi approvata con deliberazione del C.C. in data 29 settembre 2012, n. 34, pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 23 ottobre 2012), ma:-

- il PRG Adottato con delibera C.C. n. 71 del 23.09.1998 – approvato con delibera C.C. n. 72 del 5-6-7-8-13.10.1999 – B.U.R. n. 21 del 24.05.2000, aggiornato alla Variante n. 48 Adottata con delibera di C.C. n. 43 del 11.07.2008, approvata con delibera di C.C. n. 5 del 26.01.2009, pubblicata sul BUR n. 16 del 22.04.2009 - definito PRG vigente aggiornato a gennaio 2009;

- il Nuovo P.R.G.C. adottato con delibera di C.C. n. 86 del 04.12.2008, pubblicato sul BUR n.7 del 18.02.2009; approvato con delibera di C.C. n. 75 del 18.12.2009; B.U.R. n. 27 del 07.07.2010 - definito PRG 2020.

Deve, quindi, convenirsi con parte ricorrente, laddove contesta la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, in quanto il Piano di zonizzazione acustica è stato emesso sulla scorta di uno strumento urbanistico che in quel momento non era più attuale ed era, quindi, rappresentativo di una realtà fattuale oramai superata.

Prova ne è che in base all’ultimo strumento urbanistico approvato (ovvero variante n. 2 adottata con d.C.C. n. 26 del 02/05/2011 e approvata con d.C.C. n. 60 del 30/11/2011) o a quello in fase di approvazione (variante n. 4, adottata con d,C.C. n. 25 del 27/02/2012 e approvata con d.C.C. n. 34 del 29/092012) i terreni compresi nelle U.T. 656 e 658 ricadono entrambi in zona urbanistica B2, mentre in base al P.R.G.C. assunto a riferimento dal Comune la U.T. 658 ricade in Ambito di trasferimento, circostanza quest’ultima che ha comportato e consentito la pregiudizievole (per la ricorrente) identificazione di due U.T. distinte all’interno di una zona avente, invece, medesima destinazione urbanistica, nonché condizionato, in seguito, anche la predisposizione della Tavola di Zonizzazione Parametrica ovvero la “zonizzazione acustica che emerge per effetto della parametrizzazione automatica condotta sui dati urbanistici ed anagrafici riferiti alla situazione esistente”, ascrivendo erroneamente alla classe IV la U.T. 658, anziché, come corretto, alla classe III, al pari della U.T. 656.

Al riguardo paiono, peraltro, condivisibili le osservazioni della difesa della ricorrente laddove, nella memoria depositata in vista dell’odierna udienza, ha richiamato l’attenzione sulla finalità propria dell’istituto delle U.T., che consiste proprio nell’aggregare tutte le particelle aventi una medesima destinazione urbanistica, al fine di semplificare l’azione amministrativa, e non, invece, nel parcellizzare immotivatamente il territorio.

Il piano acustico redatto sembra, in definitiva, aver consentito solo l’apparente rispetto dei limiti normativi tra zone acustiche, ma non rispecchiare né la realtà esistente nel territorio comunale, né la normativa vigente.

Sulla scorta delle considerazioni dianzi svolte vanno, dunque, accolte le censure ora scrutinate.

Assorbite quelle ulteriori dedotte, dal cui eventuale accoglimento parte ricorrente non parrebbe poter trarre ulteriori utilità, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, annullata la deliberazione di approvazione del Piano comunale di classificazione acustica unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.

Ai sensi di legge, il Comune intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la deliberazione di approvazione del Piano comunale di classificazione acustica unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Condanna il Comune di Tavagnacco al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CPA.

Dà atto che il Comune sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla ricorrente medesima (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Manuela Sinigoi        Umberto Zuballi