TAR Abruzzo (AQ) Sez. I n. 339 del 30 maggio 2017
Rumore.Possibilità per i comuni di limitare gli orari allo scopo di tutela dell’ambiente e della salute

Se è vero che i Comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale utilizzando la leva degli orari, è altrettanto vero che, ai sensi del citato art. 31, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, i Comuni ben possano proporsi obiettivi quali la protezione dell’ambiente, della salute e del riposo dei vicini nelle ore notturne, pregiudicato dalle diffusioni acustiche degli stabilimenti balneari, derivante non soltanto dagli strumenti elettroacustici, ma anche dal rumore antropico degli avventori del locale adibito a discoteca.


Pubblicato il 30/05/2017

N. 00239/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00358/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2016, proposto da:
Sayonara di Di Natale Adamo & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Ioannoni Fiore C.F. NNNNRC59B23L103V, Fabrizio Antenucci C.F. NTNFRZ69P11L103N, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est N.27;

contro

Comune di Tortoreto, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Rapali C.F. RPLGRL59C27Z614S, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est N.27;

per l'annullamento

del regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili ovvero stagionali (stabilimenti balneari) adottato con deliberazione 24 giugno 2016, n. 3, del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio comunale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tortoreto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 3 agosto 2016 e depositato il successivo 4 agosto 2016, la società Sayonara di Di Natale Adamo & c. s.a.s., nella qualità di titolare della concessione demaniale inerente lo stabilimento balneare “Sayonara”, con annessa area adibita a discoteca, premesso, in punto di fatto di essere in possesso di tutte le autorizzazioni ai sensi degli articoli 68 e 80 TULPS per la conduzione dell’attività da ballo, impugna il regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili ovvero stagionali (stabilimenti balneari) adottato con deliberazione 24 giugno 2016, n. 3, del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio comunale.

La ricorrente assume la lesività di detto regolamento sull’attività imprenditoriale esercitata, in quanto impone limiti di chiusura ai locali in possesso della licenza ex artt. 68 e 80 TULPS (locali di pubblico spettacolo) molto più restrittivi rispetto a quelli imposti dalla previgente ordinanza sindacale 25 giugno 2011, n. 39, la quale disciplinava gli orari di diffusione sonora degli stabilimenti balneari, con espressa esclusione delle discoteche da tale disciplina. Inoltre, tale regolamento imporrebbe adempimenti aggiuntivi e onerosi a carico dei titoli di licenza ex artt. 68 e 80 TULPS ed è stato adottato nel corso della stagione turistica, quando la programmazione degli intrattenimenti era già stata predisposta, e senza consentire agli operatori interessati di partecipare al procedimento.

La società Sayonara di Di Natale Adamo & c. s.a.s. deduce l’illegittimità del regolamento per i seguenti motivi:

I) violazione dell’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223; eccesso di potere per carenza di istruttoria a causa del mancato coinvolgimento delle parti interessate nel procedimento (violazione articolo 15 dello Statuto comunale); violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per carenza di motivazione; illogicità ed incongruenza delle valutazioni espresse;

II) violazione dell’art. 1 della legge 689/91, violazione e falsa applicazione della legge 447/1995 e della legge regionale 17 luglio 2007, n.23; violazione art. 3 legge 241/1990; carenza di motivazione, eccesso di potere sotto vari profili; il regolamento si porrebbe come duplicazione del controllo previsto nella disciplina sulle emissioni acustiche di cui alla legge 447/95, imponendo al gestore adempimenti ulteriori e gravemente lesivi dell’attività imprenditoriale, laddove l’art. 7 del regolamento obbliga a munirsi a proprie spese di un tecnico del suono per ogni serata in cui vi sarà prolungamento di attività per procedere a rilievi dei livelli di pressione sonora con deposito delle risultanze presso gli uffici comunali entro 48 ore;

III) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. m del D.P.R. 160/2010, laddove l’art. 3 del regolamento prevede che la documentazione inerente la presentazione dell’istanza di nulla osta preventivo di impatto acustico vada depositata all’Ufficio commercio del Comune, anziché presso lo Sportello unico per le attività produttive.

2.-Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Tortoreto, deducendo la infondatezza del ricorso.

3.-All’udienza pubblica del 10 maggio 2017 il ricorso è stato riservato per la decisione.

4.- Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di alcune disposizioni contenute nel regolamento adottato dal Comune di Tortoreto per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo, mobili ovvero stagionali (stabilimenti balneari).

5.- Con il primo motivo di ricorso si contestano le disposizioni del regolamento che impongono limiti di orario per tutte le attività di intrattenimento musicale svolte negli stabilimenti balneari:

-fino alle ore 1,00 di ogni notte sia per gli esercizi dotati di impianti sonori fissi sia per quelli dotati di impianti sonori mobili;

-venerdì ed il sabato sino alle ore 2,00 di notte per le attività dotate di impianti fissi;

-sino alle ore 3,00 per un massimo di sei serate nell’arco dell’intera stagione (e alle ore 4,00 nelle notti del 14 e del 15 agosto), solo per gli operatori in possesso di licenza ex artt. 68 e 80 TULPS e solo se si tratti di eventi che rivestono il carattere della particolarità, lasciando discrezionalità valutativa all’ente sulla particolarità dell’evento.

5.1.-Sotto un primo profilo la ricorrente afferma che tali limiti di orario siano violativi dell’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223 che liberalizza gli orari di apertura degli esercizi commerciali e si pongono in contrasto con le finalità di favorire la libertà d’iniziativa economica (41 Cost.), l’afflusso turistico e l’occupazione di lavorati, tenuto conto che durante le serate di apertura della discoteca, nella stessa sono occupate 60 persone.

Secondo la società ricorrente la tutela della pubblica quiete dalle emissioni sonore è già ampiamente tutelata dalla normativa nazionale di cui alla legge 447/1995, per cui la regolamentazione in contestazione si pone quale inutile dannosa duplicazione della disciplina statale.

5.2.- Sotto altro profilo, il regolamento sarebbe contrastante con la regolamentazione adottata da Comuni vicini, quale il Comune di Pescara, nel quale vige una regolamentazione che prevede la chiusura delle discoteche sino alle ore 4,00.

Peraltro, il regolamento non opera alcuna motivata distinzione tra stabilimenti balneari sprovvisti di autorizzazione ai sensi degli articoli 68 e 80 TULPS ed esercizi, come la discoteca gestita dalla società ricorrente, in possesso di tali autorizzazioni e dotata di sofisticati e costosi impianti fissi di diffusione sonora capaci di assicurare, entro i limiti previsti, la diffusione all’esterno della musica.

In carenza assoluta di motivazione, il regolamento non avrebbe operato alcuna differenziazione tra attività servite da impianti elettroacustici fissi e quelle con impianti mobili (animatori, musicisti, orchestrine), considerato, peraltro, che la precedente regolamentazione escludeva espressamente dalle proprie previsioni gli esercizi, come quello della ricorrente, disciplinati dagli articoli 68 e 80 del TULPS. La differenziazione della disciplina degli orari avrebbe dovuto essere imposta dalla palese e assoluta differenza tra: operatori in possesso della licenza ex artt. 68 e 80 del TULPS, che hanno stanziato ingenti investimenti di denaro incentrando la loro attività di impresa sulla discoteca, frequentata da una clientela giovane solo in tarda notte e stabilimenti balneari, nei quali, alle attività offerte nel corso della giornata aggiungano anche l’animazione musicale serale al fine di intrattenere la propria clientela, costituita prevalentemente da famiglie e bambini e quindi diversa dall’abituale frequentatore della discoteca..

Il regolamento, quindi, imporrebbe al ricorrente di chiudere la discoteca proprio nell’orario di maggiore afflusso.

Peraltro il regolamento è stato adottato il 24 giugno 2016, allorquando la programmazione dell’attività estiva era già stata effettuata. Ciò avrebbe imposto una chiara motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990.

5.3.- Infine, il regolamento è stato adottato senza consentire la partecipazione della società ricorrente, avendo il Comune sentito solo il rappresentante dei balneatori e ciò in violazione dell’art. 15 dello Statuto comunale.

6.- Il regolamento impugnato sulle attività rumorose temporanee, osserva il Collegio, è immune da tutte le censure dedotte con il primo motivo di ricorso.

Occorre, innanzitutto precisare che il regolamento impugnato ha ad oggetto la disciplina delle “attività rumorose a carattere temporaneo, mobili ovvero stagionali (stabilimenti balneari”) ed è stato adottato in attuazione della legge statale a tutela dell’inquinamento acustico, con l’esercizio, da parte del Comune, del potere regolamentare conferito dall’art. 6, comma 1, lett.e) della L. 26/10/1995, n. 447 e della L.R. 17/07/2007, n. 23, che detta “norme per tutelare l'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, anche ai fini della salvaguardia della salute pubblica dei cittadini dall'esposizione al rumore” (art. 1 e art. 6, comma 2 L.R. 23/2007).

Il regolamento, dunque, non è volto ad una pianificazione degli orari degli esercizi in cui si svolge attività di intrattenimento danzante, ma è diretto alla tutela della salute, dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, finalità perseguite proprio dalla legge n.447/1995 (art. 1).

Non coglie, pertanto, nel segno la dedotta violazione dell’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223, che, al fine di tutelare la concorrenza, ha introdotto la liberalizzazione degli orari delle attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La norma richiamata ha introdotto e perfezionato la liberalizzazione degli orari partendo dal Dlgs. 31 marzo 1998 n. 114 (art. 1 comma 3-a-c, art. 12-13), passando per il DL 4 luglio 2006 n. 223 (art. 3 comma 1-d-bis) e per il DL 6 luglio 2011 n. 98 (art. 35 comma 6), fino ad arrivare al DL 6 dicembre 2011 n. 201 (art. 31).

La liberalizzazione non riguarda soltanto le attività commerciali propriamente intese ma interessa anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (v. espressamente in questo senso l’art. 3 comma 1 del DL 223/2006).

Il medesimo regime si estende agli esercizi pubblici dove l’attività di somministrazione è secondaria rispetto a quella di intrattenimento musicale (si tratta dei locali classificati ai sensi dell’art. 3 comma 6-d della legge 25 agosto 1991 n. 287). Anche per questi esercizi, come in generale per ogni attività economica, vale infatti il principio di deregolamentazione reso esplicito dall’art. 1 comma 1-b del DL 24 gennaio 2012 n. 1, il quale dispone l’abrogazione di tutte le norme che “impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”;

Nel nuovo quadro normativo la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è una libera scelta degli imprenditori.

Di conseguenza, i comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale utilizzando la leva degli orari, sicché risulta abrogato, per questo aspetto, l’art. 50 comma 7 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, come pure le norme regionali corrispondenti, ma devono individuare altri strumenti di regolazione, tutti strettamente proporzionati al fine perseguito. Ciò si desume espressamente dalle previsioni contenute nell’articolo 3 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, commi 3 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, che prevedono espressamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con il regime di liberalizzazione ed impongono alle Regioni e agli enti locali di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro il 1° gennaio 2007.

Nondimeno, la liberalizzazione degli orari trova dei limiti.

L’art. 31, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, consente l’apposizione di limiti o vincoli di qualsiasi natura diretti alla “tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”, prevedendo altresì l’obbligo delle Regioni e degli enti locali di adeguare i propri ordinamenti a tali prescrizioni entro il 30 settembre 2012, “potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”.

6.1.- Ciò premesso, se è vero che i Comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale utilizzando la leva degli orari, è altrettanto vero che, ai sensi del citato art. 31, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, i Comuni ben possano proporsi obiettivi quali la protezione dell’ambiente, della salute e del riposo dei vicini nelle ore notturne, pregiudicato dalle diffusioni acustiche degli stabilimenti balneari, derivante non soltanto dagli strumenti elettroacustici, ma anche dal rumore antropico degli avventori del locale adibito a discoteca.

Orbene, nella specie, il Comune di Tortoreto non ha disposto una programmazione generale degli orari, ma, al dichiarato fine di tutelare la quiete pubblica, ha legittimamente imposto limiti di orario notturno ed ulteriori prescrizioni esclusivamente agli stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici fissi e da impianti elettroacustici mobili.

L’esigenza di contenimento dell’inquinamento acustico, si desume chiaramente dalla motivazione contenuta nella delibera commissariale di approvazione del regolamento, che, tenuto conto delle numerose richieste presentate dai titoli degli stabilimenti balneari, “volte ad ottenere, da una parte, l’autorizzazione alla diffusione di musica durante la giornata per l’espletamento di attività ricreative e ginniche…, nonché, dall’altra parte, espressa autorizzazione all’esercizio dell’attività accessoria di intrattenimento musicale e/o danzante, soprattutto durante le ore serali e notturne” si propone di “contemperare le precisate esigenze degli imprenditori con quelle dei residenti e soggiornanti in genere, al rispetto delle occupazioni e del riposo delle persone, tenuto conto della ubicazione, ad ovest del lungomare, di numerose unità immobiliari adibite ad abitazione, nonché di svariate strutture turistico-recettive…”.

6.2.- Non convince la tesi secondo la quale il Comune avrebbe dovuto differenziare la disciplina degli orari degli esercizi, quale quello del ricorrente, dotati di autorizzazione ai sensi degli articoli 68 e 80 TULPS da quella degli altri esercizi adibiti a stabilimenti balneari.

Dalla visura camerale depositata dal Comune di Tortoreto emerge che la società ricorrente svolge l’attività di “gestione di bar-ristoranti, pubblici esercizi in genere, e stabilimenti balneari”.

Alla società ricorrente è stata poi rilasciata dal Comune di Tortoreto con provvedimento 15 ottobre 2004, n.323 l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.

La licenza per lo svolgimento dell’attività di trattenimenti danzanti di pubblico spettacolo è stata concessa dal Comune di Tortoreto con provvedimento 7 gennaio 2016, n. 608 all’interno dello stabilimento balneare con ammissione al locale di un numero massimo di 997 persone.

Da qui si evince che il luogo in cui la società ricorrente svolge l’attività di discoteca è situato all’aperto, nel comprensorio dello stabilimento balneare, sicché non vi è ragione per l’applicazione di una disciplina diversa da quella dettata per gli stabilimenti balneari, considerato vieppiù che la diffusione di musica in stabilimenti o comunque in luoghi aperti e non isolati, ma collocati in zone urbanizzate, come nel caso di specie, cagiona ulteriore nocumento e disturbo alla quiete pubblica, con conseguenti possibili danni alla salute, laddove la diffusione della musica e del rumore (non irrisorio, data la possibilità del locale di contenere fino a 997 persone) non sia schermata, come nella specie, neanche dalla presenza di mura perimetrali.

Anche sotto tale aspetto è ragionevole la determinazione stabilita dall'Amministrazione a tutela dell’inquinamento acustico di non differenziare la regolamentazione oraria notturna tra un'attività come quella in esame (lido balneare con annessa area all’aperto per l’attività di intrattenimento danzante dotata dell’autorizzazione e di impianti acustici fissi) e gli altri stabilimenti balneari che esercitano l’attività di intrattenimento danzante con impianti mobili, posto che in entrambi i caso si svolgono sia le attività connesse allo stabilimento balneare, con l’utilizzo della musica nelle ore diurne per attività ginniche e ludiche, sia le attività di intrattenimento danzante. E’ pertanto logico e doveroso, da parte del Comune, a tutela della salute dei vicini (tra cui anche turisti), porre un limite di orario notturno per la cessazione dell’intrattenimento con impianti elettroacustici, considerato che le annesse attività di stabilimento balneare sono aperte sin dalle prime ore del mattino.

E’ del tutto inconferente il richiamo a situazioni diversamente disciplinate da Comuni limitrofi, considerato che ogni ente locale è dotato di propria autonomia normativa ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Infine, il regolamento impugnato, costituendo un atto normativo, non necessitava di una motivazione, atteso che l’art. 3, comma 2, della legge 241/1990 esclude l’obbligo di motivazione per gli atti normativi, oltre che per quelli a contenuto generale.

6.3.- Non merita neanche accoglimento la censura con la quale la ricorrente assume la lesione delle garanzie di partecipazione al procedimento, atteso che per i procedimenti preordinati alla produzione di atti normativi l’art. 13 della legge 241 del 1990 esclude espressamente la partecipazione degli interessati al procedimento.

Peraltro, l’art. 15 dello Statuto comunale, assicura la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi in genere ed, in particolare, “ai processi di pianificazione e programmazione”, che sono atti amministrativi generali e non atti normativi, come i regolamenti.

In ogni caso, l’Amministrazione comunale, pur non essendone tenuta, ha assicurato la partecipazione al procedimento del rappresentante dei balneatori, così come ammesso dalla stessa ricorrente.

7.- Con una prima censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole che il regolamento si pone come inutile duplicazione del controllo sulle emissioni acustiche già disciplinate dalla legge 447/1995, imponendo al gestore adempimenti ulteriori e gravosi, quali quello previsto dall’art. 7 del regolamento, di munirsi a proprie spese di un tecnico del suono per ogni serata; ciò in contrasto con i principi dell’ordinamento in tema di accertamento delle violazioni, non rinvenendosi alcuna norma che imponga un auto accertamento delle violazioni con obbligo di deposito del referto.

7.1.- Al fine di vagliare la fondatezza della censura è bene riportare il contenuto delle disposizioni contestate dell’ art.7: <<a garanzia del rispetto dei valori limite di immissione e di emissione sonora degli impianti elettroacustici fissi…il titolare o il gestore dell’attività munito di licenza per trattenimenti musicali e/o danzanti ex art. 80 del T.U.L.P.S., per le serate in cui sarà autorizzato al prolungamento dell’attività di intrattenimento, dovrà incaricare un tecnico competente in acustica, affinché, nel corso di ciascuno di detti eventi, proceda al rilievo dei livelli di pressione sonora ed alla susseguente verifica di conformità con i limiti normativi. Gli esiti delle rilevazioni (report di misura prodotti ai sensi del D.M. 16/3/1998) dovranno essere depositati presso gli uffici comunali competenti entro le 48 ore successive l’attività d’intrattenimento musicale e/o danzante>>.

Rileva il Collegio che né la legge statale ( L.26/10/1995, n. 447) né la legge regionale (L.R. L.R. 17/07/2007, n. 23) che dettano norme a tutela dell’inquinamento acustico abilitano i Comuni ad imporre a carico dei gestori di discoteche (o di attività di intrattenimento musicale e danzante) di assumere, per determinati eventi, un tecnico competente in acustica al fine del rilievo dei livelli di pressione sonora durante tali eventi.

La legge regionale si limita a prevedere a carico del gestore:

-l’obbligo preventivo di allegare alla domanda di autorizzazione o di nulla osta di impatto acustico la documentazione di previsione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (art. 4, comma 3, L.R. 23/2007)

-l’obbligo successivo al rilascio del nulla osta di comunicare al Comune <<i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il "collaudo acustico" tiene conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato>> (art. 4, comma 7, L.R. 23/2007).

Dunque, il comune può obbligare gli operatori ad effettuare il c.d. “collaudo acustico” soltanto in fase di primo avvio dell’attività dopo la richiesta del nulla osta di impianto acustico e comunque per un periodo “non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività”.

Dopo l’avvio dell’attività e dopo il collaudo acustico, ai sensi dell'art. 14, L. 26 ottobre 1995, n. 447 e dell’art. 13 della legge regionale 23/2007, spetta al Comune, nell’esercizio del suo potere di vigilanza e controllo- nonché alla Provincia nell’ambito della propria compenza- effettuare i controlli in loco per verificare il rispetto dei limiti normativi del livelli di pressione sonora, che può avvalersi delle strutture specialistiche dell' Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA).

Di qui l’illegittimità delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 7 del regolamento impugnato.

8.- Con una seconda censura contenuta nel secondo motivo di ricorso la ricorrente impugna l’art.14, punti 3, 4, 5 del regolamento perché, in violazione del principio di legalità e di riserva di legge sancito dall’art. 1 della legge 689/81, introducono le sanzioni della sospensione dell’attività per sette giorni e della revoca delle autorizzazioni, non previste dall’art. 14 della legge regionale n.23/2007, nel caso di superamento dei limiti acustici e di inosservanza dei limiti di orario. Inoltre, la chiusura anticipata dell’attività, con le limitazioni di orario, anche in assenza di diffusioni acustiche non sarebbe coerente con la necessità del contenimento delle emissioni acustiche.

8.1.- Le previsioni della sospensione dell’attività per 7 giorni consecutivi alla prima accertata violazione e per 15 giorni consecutivi alla seconda accertata violazione, nonché della revoca dell’autorizzazione, sfuggono ai rilievi critici della parte ricorrente, in quanto si tratta di misure finalizzate ad assicurare il rispetto delle norme regolamentari e quindi rientrano nell’ambito degli ordinari poteri amministrativi del Comune, di verifica della permanenza delle condizioni previste per l’esercizio delle attività rumorose. Pertanto, tali misure sono legittimamente prescritte dal Comune, nell’ambito dei poteri ad esso conferiti dall’art. 6, comma 1, lett. e) e comma 2, della legge 447/1995 e dall’art. 2, comma 6, della legge regionale 23/2007 per assicurare il contenimento degli effetti negativi provocati da attività che comportano inquinamento acustico e rumore sulla tranquillità pubblica e privata.

Peraltro, le limitazioni di orario e la chiusura anticipata devono intendersi riferite alla sola attività di intrattenimento svolta con impianti elettroacustici e non alle altre attività esercitate nello stabilimento e nelle aree attigue, che, in assenza di utilizzo di apparecchi elettroacustici non sono soggette a limiti di orario.

9.- Con l’ultima censura è dedotta l’illegittimità dell’art. 3 del regolamento, che, in violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. m del D.P.R. 160/2010, prevede che la documentazione inerente la presentazione dell’istanza di nulla osta preventivo di impatto acustico vada depositata all’Ufficio commercio del Comune, anziché presso lo Sportello unico per le attività produttive.

La censura è fondata.

L’art. 5, comma 1, del D.P.R. 19/10/2011, n. 227, collocato all’interno del capo III, che contiene disposizioni in materia di inquinamento acustico, prevede che: <<Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160>>.

Ne consegue l’illegittimità dell’art. 3, comma 2, del regolamento, ove prevede che la documentazione allegata all’istanza di nullaosta preventivo di impatto acustico deve essere inviata all’Ufficio Commercio del Comune, anziché allo Sportello unico per le attività produttive.

10.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte, considerata la parziale reciproca soccombenza, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:

a) annulla le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 7 del regolamento impugnato;

b) annulla l’art. 3, comma 2, del regolamento, nella parte in cui prevede che la documentazione allegata all’istanza di nullaosta preventivo di impatto acustico deve essere inviata all’Ufficio Commercio del Comune, anziché allo Sportello unico per le attività produttive;

c) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio e dispone il rimborso, a carico del Comune di Tortoreto ed in favore della ricorrente, della somma pari al 50 per cento del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Primo Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Paola Anna Gemma Di Cesare        Antonio Amicuzzi