TAR Abruzzo, (L’Aquila), Sez. I, n. 8, del 10 gennaio 2013
Rumore.Non è competenza del Sindaco emanare Ordinanze per ridurre inquinamento acustico sulla rete autostradale

Non è competenza del Sindaco emanare un’ordinanza contingibile ed urgente per ordinare ad Autostrade per l'Italia Spa di eseguire, ogni appropriato ed adeguato intervento, iniziativa, soluzione tecnica e misura antirumore, incluse l’installazione di barriere acustiche fonoassorbenti ed il rifacimento della pavimentazione stradale esistente, indispensabili a proteggere dall’esposizione all’inquinamento acustico la popolazione residente. Infatti, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della l. n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, nel caso di servizi pubblici essenziali (la gestione del servizio attinente alla rete autostradale è riconducibile alla nozione di servizio pubblico essenziale, come previsto dal C.C.N.L. 6.7.1995, artt. 1, lett.f) e 2, n.8,) tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

N. 00008/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00331/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 331 del 2012, proposto da: 
Autostrade per l'Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Sanino, Giampaolo Ruggiero, con domicilio eletto presso avv. Alberto Villante in L'Aquila, via Luigi di Natale N. 6;

contro

Comune di Silvi in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto presso avv. Eleonora Gentileschi in L'Aquila, via Marsicana, 53 - Civita di Bagno;

per l'annullamento

DELL'ORDINANZA N. 22 DEL 20.03.2012 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI MISURA ANTIRUMORE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Silvi in persona del Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente impugna l’ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Sindaco del Comune di Silvi con la quale era stato ordinato ad essa ricorrente di eseguire, nel termine di 60 giorni dalla notifica, “ogni appropriato ed adeguato intervento, iniziativa, soluzione tecnica e misura antirumore, incluse l’installazione di barriere acustiche fonoassorbenti ed il rifacimento della pavimentazione stradale esistente…indispensabili a proteggere dall’esposizione all’inquinamento acustico la popolazione residente” e di predisporre e di trasmettere al Comune, “entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica, un piano di contenimento ed abbattimento del rumore…che dovrà contenere, obbligatoriamente, una dettagliata descrizione ed un preciso cronoprogramma di tutti gli interventi che verranno realizzati allo scopo di ricondurre le immissioni acustiche entro i limiti consentiti dalla normativa vigente”; ancora, si ordinava, dopo il completamento degli interventi, di eseguire “rilevamenti per verificare l’effettivo conseguimento della riduzione del livello di rumorosità proveniente dall’esercizio dell’infrastruttura autostradale”, nonché di produrre “una chiara ed inequivocabile certificazione, sottoscritta da professionista qualificato attestante che nelle due zone del territorio comunale interessate dall’inquinamento acustico il livello di rumorosità…è rientrato nei limiti consentiti dalla vigente normativa”.

L’ordinanza impugnata, nella parte motiva, dava conto degli accertamenti fonometrici effettuati dall’ARTA Abruzzo sui livelli di rumorosità verificati nella zona del territorio comunale limitrofa all’autostrada che avevano riscontrato, per due delle quattro postazioni oggetto dei rilevamenti, un superamento delle soglie di immissioni consentite dal D.P.R. 142/2004 e che APSI, concessionaria dell’infrastruttura autostradale, aveva elaborato un piano di risanamento acustico, approvato con decreto del Ministero dell’ambiente, il quale prevedeva la realizzazione nel territorio del Comune di Silvi di n. 3 macrointerventi per la riduzione e l’abbattimento delle soglie di immissioni acustiche, da eseguirsi nell’arco di quindici anni.

Premessi alcuni cenni in generale sul quadro normativo in materia di inquinamento acustico, e in particolare sull’intervenuta approvazione, con decreto dell’11.3.2011 del Ministro dell’Ambiente, del piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposto e presentato da APSI ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 29.11.2010 (in materia di contenimento e prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare), il ricorso deduce l’illegittimità dell’ordinanza per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione della legge 26 ottobre 1995, n.447 ed in particolare degli artt. 9, 10, 11. Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di ordinanze contingibili ed urgenti, eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione, carenza istruttoria, sviamento di potere, falsità della causa, travisamento dei fatti: l’ordinanza contingibile ed urgente, adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 9 della legge 447/1995, consente la tutela della salute pubblica e dell’ambiente qualora sia richiesto, da eccezionali ed urgenti necessità, di adottare provvedimenti motivati con i quali ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle immissioni sonore inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività; il potere in questione può dunque essere esercitato in presenza di eccezionale ed urgente necessità ossia di una situazione particolarmente qualificata ed eccezionale, dunque nuova, imprevista ed imprevedibile, grave e non altrimenti fronteggiabile con i normali poteri previsti dalla normativa; nel caso di specie, non sussistono i richiamati presupposti, per i quali comunque manca ogni motivazione; è carente il riferimento all’eccezionalità della situazione, sia con riguardo all’imprevedibilità dell’evento, tenuto conto della già intervenuta presentazione del piano di risanamento acustico e dei programmati interventi riguardanti il territorio comunali, sia all’approvazione del piano di risanamento e della relativa graduatoria da parte della conferenza Stato-Regioni e del Ministro dell’Ambiente con relativo decreto, sia in relazione all’assenza di rischio concreto di un danno grave ed imminente per la tutela della salute pubblica; il semplice superamento dei limiti di immissione non costituisce di per sé evidenziazione di un rischio concreto per la salute; l’ordinanza in definitiva omette di considerare l’eccezionalità della situazione ed anzi evidenzia il ricorrere di una situazione ordinaria rispetto alla quale la legislazione vigente ha attribuito competenze e previsto lo svolgimento di determinate attività in una tempistica predefinita; l’intento di anticipare la tempistica di esecuzione degli interventi di mitigazione acustica rispetto a quella prevista nel piano di risanamento acustico non integra la necessaria eccezionalità dell’intervento; 2) Violazione e falsa applicazione della legge 26 ottobre 1995, n.447 ed in particolare degli artt. 9, 10 e 11. Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di ordinanze contingibili ed urgenti. Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione, carenza istruttoria, sviamento di potere, falsità della causa, travisamento dei fatti: le ordinanze contingibili ed urgenti possono imporre il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività; l’oggetto delle stesse non può esorbitare da quanto previsto dalla legge; nel caso di specie l’ordinanza esula dai predetti limiti poiché impone misure non affatto di temporanee o di carattere provvisorio, imponendo piuttosto misure tali da dare un assetto definitivo alla problematica dell’inquinamento acustico, in elusione della normativa e dell’attività posta in essere in conformità alla medesima; lo stesso termine indicato nell’ordinanza è irragionevole tenuto conto della tempistica necessaria per predisporre ed attuare gli interventi di contenimento del rumore; in ogni caso, le opere richieste necessitano dell’intervento di altre autorità non evocate in giudizio; il provvedimento in questione non è stato preceduto dalle comunicazioni a scopo partecipativo imposte dagli artt. 7 e 8 della legge 241/1990; 3) Violazione e falsa applicazione della legge 26 ottobre 1995, n.447 ed in particolare degli artt. 9, 10, 11. Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di ordinanze contingibili ed urgenti. Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione, carenza istruttoria, sviamento di potere, falsità della causa. Incompetenza: l’intento dell’ordinanza è quello di eludere la normativa applicabile alla fattispecie (artt. 10 e 11 L. 447/1995, D.M. 29.11.2000 e D.P.R. 142/2004) e segnatamente di aggirare il piano di risanamento acustico predisposto da ASPI e la graduatoria nazionale e regionale degli interventi, come approvata dalla Conferenza Stato-Regioni e dal Decreto del Ministro dell’Ambiente 18.3.2011; si pretende di eludere la tempistica ivi indicata; l’alterazione dell’esecuzione degli interventi comporterebbe inoltre la conseguente posticipazione di interventi più urgenti tenuto conto della ripartizione dei fondi assegnati all’uopo dal Ministero; l’ordinanza è inoltre illegittima per vizio di incompetenza, tenuto conto che l’articolo 9 della legge 447/1995 stabilisce che in caso di servizi pubblici essenziali la facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti è riservata esclusivamente al presidente del Consiglio dei Ministri.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.

Si costituiva l’Amministrazione deducendo la piena legittimità del provvedimento impugnato.

Il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare.

Le parti depositavano memorie illustrative.

All’esito della pubblica udienza del 5 dicembre 2012, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

E’ in contestazione la legittimità dell’ordinanza sindacale meglio in epigrafe individuata con la quale il Sindaco del Comune di Silvi ha ordinato alla società ricorrente l’esecuzione di alcune opere e la predisposizione di misure idonee ed adeguate alla riconduzione a limiti di legge delle immissioni rumorose derivanti dall’esercizio della gestione del trasporto autostradale nei tratti di pertinenza comunali per i quali l’ARTA Abruzzo ha accertato l’avvenuto superamento dei valori limite di immissione.

La ricorrente deduce che la questione è regolamentata da specifiche disposizioni normative e regolamentari che disciplinerebbero modalità e tempi per la predisposizione, per l’intera rete autostradale, delle misure in questione e che quindi l’ordinanza sindacale sarebbe resa in elusione delle norme sovraordinate (allo scopo di anticiparne gli effetti) e comunque in difetto dei presupposti generalmente richiesti per le ordinanze contingibili ed urgenti; inoltre, l’ordinanza sarebbe resa in palese incompetenza, stante il disposto di cui all’art. 9 della legge 447/1995 (legge quadro in materia di inquinamento acustico), che attribuirebbe detto potere, in caso di servizi pubblici essenziali, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Reputa il Collegio preliminare la disamina di quest’ultimo rilievo sollevato da parte ricorrente, ossia la prospettata questione dell’incompetenza del Sindaco ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico nel caso, che nella specie ricorrerebbe, di servizi pubblici essenziali.

A termini dell’art. 9, comma 1, della l. n.447/1995 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”), “qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n.59, e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al presidente del consiglio dei ministri”.

La disposizione in questione anzitutto prevede espressamente la possibilità di emanare, in subiecta materia, ordinanze contingibili ed urgenti in caso ricorrano “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente”, ma riserva il potere di ordinanza alle Autorità rispettivamente indicate, secondo le competenze di ciascuno, individuando, tuttavia, il presidente del Consiglio dei ministri “nel caso di servizi pubblici essenziali”, all’evidente scopo di uniformare l’azione amministrativa applicata alle enucleate peculiari fattispecie ove incidenti su servizi pubblici essenziali.

La gestione del servizio attinente alla rete autostradale è senz’altro riconducibile alla nozione di servizio pubblico essenziale, tale espressamente definito dal C.C.N.L. 6.7.1995, artt. 1, lett.f) e 2, n.8, sicché il potere di ordinanza riferito al contenimento dell’inquinamento acustico derivante da tale servizio non può che essere attribuito, come la disposizione sopra indicata chiaramente prevede, al presidente del Consiglio dei Ministri.

In positiva ed assorbente delibazione dell’indicato rilievo, il ricorso va dunque accolto con l’annullamento dell’atto impugnato.

In ragione della peculiarità e relativa novità della questione, le spese di giudizio possono essere compensate inter partes, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate e contributo irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)