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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CIRCOLARE 6 settembre 2004
Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita' dei valori limite differenziali.

Gazzetta Ufficiale N. 217 del 15 Settembre 2004

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1. Applicabilita' del criterio differenziale nel regime transitorio:
art. 8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre
1997.

La finalita' primaria di garantire una continuita' nella protezione
territoriale dall'inquinamento acustico e' il criterio guida
interpretativo principale alla luce del quale analizzare la questione
dell'applicabilita' dei valori limite differenziali.
L'esigenza di un chiarimento in merito all'applicabilita' o meno
del cosiddetto criterio differenziale, in assenza di zonizzazione
acustica, nasce dalla diversa impostazione formale che i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e 14 novembre
1997 hanno avuto.
L'unica diversita', tra le citate impostazioni, risiede nel fatto
che, mentre il legislatore del 1991 ha scelto di indicare in quali
aree «poteva» essere applicato il criterio differenziale, quello del
1997 ha preferito individuare quali sono le aree in cui «non si puo»
applicare il detto criterio. Nel decreto del 1997 e' stato scelto il
criterio dell"'«esclusione"»: preferendo individuare quali sono le
aree in cui non si puo' applicare il criterio differenziale, emergono
di conseguenza le aree in cui esso e' applicabile.
L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997 definisce infatti i valori limite differenziali di
immissione richiamando correttamente la legge 26 ottobre 1995, n.
447, per la loro definizione concettuale, stabilendo una sostanziale
coincidenza con quelli previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. Difatti l'art. 9 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 abroga i
commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 1991, per esigenze di adeguamento della normativa
al mutamento del concetto giuridico di limite in quanto, con
l'entrata in vigore della legge quadro sull'inquinamento acustico, il
suo significato viene modificato: non si parla di «limiti massimi»
assoluti e differenziali, cosi' come previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, ma si
introducono i valori limite di emissione e di immissione, i valori di
attenzione e qualita'. Quanto detto sta a significare che
l'espressione «limiti massimi» prevista dalla normativa precedente
non trova piu' fondamento nell'attuale assetto normativo ed e' stata
percio' abrogata. L'abrogazione disposta dal citato art. 9 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
appare funzionale a fugare qualsiasi dubbio interpretativo al
riguardo.
Pertanto il predetto art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 nulla dispone riguardo
all'applicabilita' dei valori limite differenziali in attesa di
zonizzazione acustica, in quanto si riferisce espressamente ad una
classificazione acustica del territorio di fatto gia' adottata. Alla
luce di quanto sopra, il mancato richiamo espresso per il periodo
transitorio ai valori limite differenziali da parte del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non si
traduce in una loro sostanziale inapplicabilita', non essendovi alcun
ostacolo giuridico in tal senso.
L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997 stabilisce che «in attesa che i comuni provvedano
agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a) della
legge quadro n. 447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6,
comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° marzo 1991». Il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal
citato art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° marzo 1991) non esclude l'applicabilita' dei limiti
differenziali di cui al comma 2 che non e' stato esplicitamente
abrogato, in quanto questi rispondono ad una ratio normativa
specifica cautelativa, anche in conformita' a quanto disposto
nell'art. 15, comma 1 della legge n. 447/1995. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 infatti,
prendendo in considerazione la possibilita' che, alla data della sua
entrata in vigore, non tutti i comuni si fossero dotati di un piano
di classificazione acustica cosi' come previsto dalla legge quadro,
al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un'assenza di
protezione ambientale del territorio, introduce all'art. 8 una norma
transitoria destinata a disciplinare la situazione di quei comuni che
non hanno ancora predisposto tale citato piano. I limiti massimi di
immissione da prendere in considerazione relativi alla protezione
dall'inquinamento acustico, in attesa di zonizzazione, sono quelli
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° marzo 1991 che prevede una suddivisione del territorio coincidente
con quella urbanistica preesistente, la quale individua
inequivocabilmente nella fattispecie le zone esclusivamente
industriali alle quali non si applicano i valori limite
differenziali, cosi' come prescritto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e ancora prima dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e dal decreto
ministeriale 11 dicembre 1996.
Il mancato richiamo nell'art. 8 ai limiti differenziali non vale
quindi ad escludere la loro applicabilita' poiche' il richiamo al
solo primo comma dell'art. 6 e' operato in funzione della
determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in
relazione alla protezione del territorio.

2. Condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio
differenziale: art. 4, comma 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

Si fa presente che il criterio differenziale va applicato se non e'
verificata anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a) e
b) del predetto decreto:

se il rumore ambientale misurato a finestre aperte e' inferiore a
50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;
se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse e' inferiore a
35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno.

3. Circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi:
art. 4, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997.

La verifica del rispetto dei valori limite differenziali e'
effettuata anche nei casi di rumorosita' prodotta da circoli privati,
centri sociali, centri sportivi (tra questi anche il tiro a volo) e
ricreativi, qualora non siano verificate le condizioni indicate
nell'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997. Quanto disposto dal comma 3 e' comprensivo
delle attivita' di cui sopra che prevedono quote d'iscrizione
associative e/o regolari canoni periodici per cui possono essere
considerate come espletanti funzioni commerciali e/o professionali,
indipendentemente dalle finalita' di lucro, in quanto presuppongono
una struttura organizzativa tale da garantire un'attivita' ricorrente
che produce conseguentemente emissioni acustiche. Inoltre occorre
sottolineare come nel calcolo dei livelli di rumorosita' vada incluso
anche il rumore antropico prodotto nell'ambito delle attivita'
succitate.

4. Servizi ed impianti fissi dell'edificio.

Cosi' come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, relativamente
«ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune,
limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso», non si
applicano i valori limite differenziali di immissione. A tutela della
rumorosita' di impianti e servizi di un edificio all'interno dello
stesso deve essere applicato il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 1997 recante la «determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici».

5. Attivita' temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto
al pubblico.

Premesso che spetta alle regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 447/1995, disciplinare le modalita' di rilascio delle
autorizzazioni comunali per lo «svolgimento di attivita' temporanee e
di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora
comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi», si
ritiene tuttavia opportuno, ai fini di un piu' omogeneo trattamento
della questione, che per quanto riguarda tali attivita', la richiesta
di deroga all'autorita' competente sia effettuata sulla base di
apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite
assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della
tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la piu'
fastidiosa, non sia possibile sospendere l'attivita' temporanea
notturna), nonche' dei valori limite differenziali, fatta salva
comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga
stessa.

6. Impianti a ciclo produttivo continuo.

Come definito dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'impianto
a ciclo produttivo continuo e':
a) quello di cui non e' possibile interrompere l'attivita' senza
provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o
alterazioni del prodotto o per necessita' di continuita' finalizzata
a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
b) quello il cui esercizio e' regolato da contratti collettivi
nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli
settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.
Si ritiene che tali due definizioni sussistano anche in senso
alternativo, in quanto ognuna delle suddette definizioni vale a
qualificare l'impianto di riferimento come a ciclo produttivo
continuo:
per quanto concerne la lettera a) in considerazione di determinate
situazioni tecniche, per la lettera b) sulla base di tempi di lavoro
accertabili connessi alla continuita' dell'esercizio.
Si precisa infine che nel caso di impianto esistente oggetto di
modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non
espressamente contemplato dall'art. 3 del decreto ministeriale
11 dicembre 1996, l'interpretazione corrente della norma si traduce
nell'applicabilita' del criterio differenziale limitatamente ai nuovi
impianti che costituiscono la modifica.
Roma, 6 settembre 2004

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli