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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n.142
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Gazzetta Ufficiale N. 127 del 1 Giugno 2004

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le
disposizioni vigenti in materia di omologazione e controllo del
veicoli ai fini acustici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, recante
tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000,
recante criteri per la predisposizione, da parte delle societa' e
degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore;
Viste le direttive relative alle modalita' di istituzione ed
aggiornamento del Catasto delle strade di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici in data 1° giugno 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
2002;
Considerata la necessita' di armonizzare la legislazione nazionale
con quella di altre nazioni europee;
Considerato il ruolo essenziale di infrastrutture strategiche per
il trasporto di persone e merci svolto dalle strade e autostrade;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 2 ottobre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale,
delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente
proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la
funzionalita' e la sicurezza della strada stessa;
b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in
esercizio o in corso di realizzazione o per la quale e' stato
approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase
di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto
e comunque non ricadente nella lettera b);
d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio:
la costruzione di una o piu' corsie in affiancamento a quelle
esistenti, ove destinate al traffico veicolare;
e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova
realizzazione a infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di
infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra
le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle
infrastrutture stradali stesse;
f) confine stradale: limite della proprieta' stradale quale
risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del
progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal
piede della scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada e' in trincea, secondo quanto
disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, di seguito denominato: decreto
legislativo n. 285 del 1992;
g) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali,
secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n.
285 del 1992 e successive modificazioni;
h) variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in
sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo
complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane
principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le
tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le
strade urbane di scorrimento;
i) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio,
destinato alla permanenza di persone o comunita' ed utilizzato per le
diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati
ad attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui
al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto
concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali
in cui si svolgano le attivita' produttive;
l) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo
comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attivita'
lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi
pubblici ed aree esterne destinate ad attivita' ricreative ed allo
svolgimento della vita sociale della collettivita'; aree territoriali
edificabili gia' individuate dai piani regolatori generali e loro
varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei
progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera A;
m) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie
d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato
da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto
dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive
modificazioni;
n) ascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in
proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a
partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto
stabilisce i limiti di immissione del rumore.


Art. 2.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il
contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine
dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.
2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
nonche' dall'allegato 1 al presente decreto:
A. autostrade;
B. strade extraurbane principali;
C. strade extraurbane secondarie;
D. strade urbane di scorrimento;
E. strade urbane di quartiere;
F. strade locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:
a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e
alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle
loro varianti;
b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto
degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.
5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto
sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione,
in conformita' a quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo
rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.


Art. 3.
Fascia di pertinenza acustica

1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F.,
le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate
dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.
2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovra' considerare una
prima parte piu' vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una
seconda piu' distante denominata fascia B.
3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in
affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si
calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

Art. 4.
Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova
realizzazione

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera b).
2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera
individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore
tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di
ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia
in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di
riposo.
3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite
di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.

Art. 5.
Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i
valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1.
2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere
conseguiti mediante l'attivita' pluriennale di risanamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con
l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in
affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di
infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano
a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo
restando che il relativo impegno economico per le opere di
mitigazione e' da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati
nell'anno di riferimento del gestore.
3. In via prioritaria l'attivita' pluriennale di risanamento dovra'
essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica
per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo
e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della
fascia piu' vicina all'infrastruttura, con le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia piu'
vicina all'infrastruttura, le rimanenti attivita' di risanamento
dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della
citata legge n. 447 del 1995.


Art. 6.
lnterventi per il rispetto dei limiti

1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il
rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della
fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella
tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 1997, e' verificato in facciata degli edifici ad 1 metro
dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione
nonche' dei ricettori.
2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1,
ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti
nella tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 novembre 1997, non siano tecnicamente
conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche,
economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunita' di
procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato
il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di
riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di
carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
3. I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza,
a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.
4. Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di
cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di
mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e
direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico
prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle
migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di
carattere tecnico-economico.

Art. 7.
Interventi diretti sul ricettore

1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, gli
interventi di cui all'articolo 6, comma 2, sono attuati sulla base di
linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti.

Art. 8.
Interventi di risanamento acustico a carico del titolare

1. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli
articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia
o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri
limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della
concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo
la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura
stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto
a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il
rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano
di campagna.

Art. 9.
Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e
comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli
autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, per accertarne la rispondenza alla
certificazione di omologazione ai fini acustici.


Art. 10.
Monitoraggio

1. I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento
da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali
devono essere realizzati in conformita' alle direttive impartite dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi
dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla
base dei compiti istituzionali avvalendosi degli ordinari
stanziamenti di bilancio.

Art. 11.
Disposizioni finali

1. Ai fini della valutazione degli interventi di risanamento di cui
all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente in data
29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del
6 dicembre 2000, sono da considerare anche gli interventi di
risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di
approvazione di progetti definitivi, qualora piu' restrittive dei
limiti previsti, antecedenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 30 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 51


Allegato 1

omissis