TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1448 del 13 settembre 2017
Urbanistica.Piano particolareggiato e decorso del termine decennale stabilito per l’esecuzione

Anche dopo il decorso del termine decennale stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato (PIP), sebbene questo diventi inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, resta fermo, a tempo indeterminato, l’obbligo di osservare - nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti - gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. Invero, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 1150/1942 decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. Tale norma si applica estensivamente a tutti gli strumenti urbanistici di livello attuativo e quindi anche al PIP.


Pubblicato il 13/09/2017

N. 01448/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01583/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2016, proposto da:
Andriulo Officine di Maurizio Andriulo & C. Sas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via A. Imperatore, 16;

contro

Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini 50;
Dirig. Uff. Tecn. Sez. Urbanistica Comune di Francavilla Fontana non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego prot.2765172016 dell’1.8.2016, con cui il Dirigente dell’UTC di Francavilla Fontana ha respinto la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un capannone industriale;

di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o consequenziale e in particolare della nota prot.21869/2016 del 16.6.2016 con cui sono stati preannunciati i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

E’ impugnato l’epigrafato provvedimento con il quale viene negata la possibilità di realizzare un capannone industriale in quanto il progetto edilizio non risulta rispettoso del disegno dei lotti indicati nelle tavole di Piano, i lotti indicati nella loro consistenza sulle tavole di Piano (aggiornate alla variante di adeguamento)non possono essere usati parzialmente in quanto le rimanenti parti non avrebbero potuto avere alcuno sfruttamento da parte di lotti finitimi/confinanti; l’intervento presentato avrebbe comportato un utilizzo dell’area non conforme al piano PIP.

Avverso tale atto è insorta la ricorrente rassegnando le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art.27 della L.865/1971 e art.17 della L.1150/1942 – violazione delle NTA del pdF e delle NTA del PIP – eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, erroneità della motivazione, manifesta irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana rilevando l’irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Nella pubblica udienza del 5 luglio 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto; può quindi prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa civica.

Con un primo ordine di censure, la ricorrente sostiene la illegittimità degli atti impugnati rilevando che il Piano per gli insediamenti produttivi del Comune intimato, approvato nl 1980, non avrebbe avuto completa attuazione e quindi sarebbe scaduto; inoltre, anche la variante di adeguamento al PIP, approvata con delibera del Commissario Straordinario n.17 dell’11.6.2009, non avrebbe comportato l’adozione di un nuovo piano, avendo l’A.C. proceduto a una mera rivisitazione mediante variante tecnica di quello in vigore(C.C.24/2003) con particolare riferimento all’assetto viario; da tanto deriverebbe la scadenza temporale del PIP del 2003 e la scadenza della relativa variante di adeguamento.

Gli assunti non convincono.

In primo luogo, anche dopo il decorso del termine decennale stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato (PIP), sebbene questo diventi inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, resta fermo, a tempo indeterminato, l’obbligo di osservare - nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti - gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. Invero, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 1150/1942 “Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso”. Tale norma, secondo consolidata giurisprudenza (T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 15-02-2016, n. 112), si applica estensivamente a tutti gli strumenti urbanistici di livello attuativo e quindi anche al PIP.

Peraltro, in presenza di un Piano Regolatore Generale, la cessata efficacia del piano attuativo non rende l'area interessata priva di disciplina urbanistica, di talché non si applica la disciplina di salvaguardia di cui all'art.4, ultimo comma, della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, II, 15.12.2003, n.12501) bensì quella di cui all'art.17 della citata Legge n.1150 (T.A.R. Lazio, Roma, II, 20.5.2003, n.4381).

Da tanto discende che, come rilevato dal comune intimato, dovendo la ricorrente rispettare le prescrizioni e gli allineamenti del piano esecutivo, fra gli stessi deve intendersi ricompresa anche la prescrizione riguardante la disponibilità di un intero lotto di mq 7500.

E’ quindi da condividersi l’assunto comunale secondo il quale “i lotti così come pianificati e indicati nelle tavole di piano non possono essere modificati con semplice presentazione di un progetto edilizio difformemente dal piano stesso e che i lotti, come indicati nelle tavole di piano non possono essere usati parzialmente, in quanto le parti restanti non avrebbero la possibilità di essere utilizzati dai lotti finitimi/confinanti”.

La legittimità della suddetta motivazione espressa dalla P.A. a sostegno del diniego, inerente il necessario rispetto del disegno dei lotti, rende irrilevante la censura riguardante la illegittimità della variante di adeguamento al PIP avvenuta ad opera della delibera n.17/2009.

In ogni caso, in proposito, basti rilevare che tale delibera, comportando una radicale modificazione dell’originario PIP, anche in relazione al Piano particellare di esproprio con indicazione delle nuove particelle soggette a esproprio (tra cui quelle di proprietà della ricorrente) in quanto atto immediatamente lesivo, andava tempestivamente impugnata, sicchè oggi le censure avverso la stessa risultano del tutto tardive.

Infine, quanto alla possibilità per la ricorrente di acquistare la parte mancante del lotto (pari a mq2171), la circostanza risulta espressa dalla ricorrente come mera affermazione di intenti, senza alcuna dimostrazione che la stessa sia stata corroborata da dati progettuali e di acquisto e/o concreta disponibilità della parte mancante.

In conclusione, il provvedimento impugnato resiste alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve quindi essere respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi (in ragione della peculiarità e complessità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore

Jessica Bonetto, Referendario

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario

         
         
IL PRESIDENTE, ESTENSORE        
Patrizia Moro