Corte di Giustizia (Prima Sezione) 20 settembre 2017
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Energia elettrica di origine eolica – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 2, secondo comma, lettera k) – Regime di sostegno – Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) – Spese amministrative – Direttiva 2008/118/CE – Regime generale delle accise – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette che perseguono finalità specifiche – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 4 – Tassazione minima dell’energia – Canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica»
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
20 settembre 2017 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Energia elettrica di origine eolica – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 2, secondo comma, lettera k) – Regime di sostegno – Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) – Spese amministrative – Direttiva 2008/118/CE – Regime generale delle accise – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette che perseguono finalità specifiche – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 4 – Tassazione minima dell’energia – Canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica»
Nelle cause riunite C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 e C‑221/16,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna), con decisioni del 12 aprile 2016 (C‑215/16 e C‑216/16), dell’8 aprile 2016 (C‑220/16) e dell’11 aprile 2016 (C‑221/16), pervenute in cancelleria il 18 aprile 2016 (C‑215/16 e C‑216/16) e il 20 aprile 2016 (C‑220/16 e C‑221/16), nei procedimenti
Elecdey Carcelen SA (C‑215/16),
Energías Eólicas de Cuenca SA (C‑216/16),
Iberenova Promociones SAU (C‑220/16),
Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C‑221/16)
contro
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, E. Regan (relatore), J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici;
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 marzo 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Elecdey Carcelen SA, da R. Fiestas Hummler, abogado;
– per la Energías Eólicas de Cuenca SA, da J. Ruiz Calzado, L.M. Cazorla Prieto e J. Domínguez Pérez, abogados;
– per la Iberenova Promociones SAU e la Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA, da J.M. Rodríguez Cárcamo e C. Jiménez Jiménez, abogados;
– per la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, da A. Quereda Tapia, in qualità di agente;
– per il governo spagnolo, da V. Ester Casas, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da K. Talabér-Ritz, F. Tomat e P. Arenas Naon, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° giugno 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51), dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12), e dell’articolo 2, secondo comma, lettera k), nonché dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, da un lato, la Elecdey Carcelen SA, la Energías Eólicas de Cuenca SA, la Iberenova Promociones SAU e la Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA e, dall’altro, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, Spagna) in merito al pagamento di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2003/96
3 L’articolo 1 della direttiva 2003/96 così dispone:
«Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva».
4 L’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce l’elenco dei prodotti rientranti nella nozione di «prodotti energetici», ai sensi della stessa direttiva.
5 L’articolo 2, paragrafo 2, della medesima direttiva precisa che essa si applica altresì all’elettricità di cui al codice NC 2716.
6 A norma dell’articolo 4 della direttiva 2003/96:
«1. I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all’elettricità di cui all’articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per “livello di tassazione” l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l’[imposta sul valore aggiunto (IVA)], calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo».
Direttiva 2008/118
7 L’articolo 1 della direttiva 2008/118 così dispone:
«1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):
a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva [2003/96];
(...)
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’[IVA] in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
(...)».
Direttiva 2009/28
8 L’articolo 1 della direttiva 2009/28, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», così dispone:
«La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. (...)».
9 L’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Definizioni», al suo secondo comma, lettera k), enuncia quanto segue:
«(...)
k) “regime di sostegno”: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni».
10 L’articolo 3 di detta direttiva, rubricato «Obiettivi e misure nazionali generali obbligatori per l’uso dell’energia da fonti rinnovabili», prevede quanto segue:
«1. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020, calcolata conformemente agli articoli da 5 a 11, sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell’anno, indicato nella terza colonna della tabella all’allegato I, parte A. Tali obiettivi nazionali generali obbligatori sono coerenti con l’obiettivo di una quota pari almeno al 20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020. Al fine di conseguire più facilmente gli obiettivi fissati nel presente articolo, ogni Stato membro promuove e incoraggia l’efficienza ed il risparmio energetici.
(...)
2. Gli Stati membri adottano misure efficacemente predisposte per assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore alla quota indicata nella traiettoria indicativa di cui all’allegato I, parte B.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono, tra l’altro, applicare le seguenti misure:
a) regimi di sostegno;
(...)».
11 L’articolo 13 della medesima direttiva, rubricato «Procedure amministrative, regolamentazioni e codici», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie.
Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che:
(...)
e) le spese amministrative pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi siano trasparenti e proporzionate ai costi; (...)
(...)».
12 L’allegato I alla direttiva 2009/28, intitolato «Obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020», enuncia, nella parte A, gli obiettivi generali di ciascuno Stato membro, tra cui quello del Regno di Spagna, che è fissato, per detto anno, al 20%. La parte B di tale allegato verte sulla traiettoria indicativa di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva.
Diritto spagnolo
13 L’articolo 4 della ley 9/2011, por la que se crean el canon eólico y el fondo para el desarrollo tecnológico de las energías renovables y el uso racional de la energía en Castilla-La Mancha (legge 9/2011, che istituisce il canone eolico e il fondo per lo sviluppo tecnologico delle energie rinnovabili e per l’utilizzo razionale dell’energia in Castiglia-La Mancia), del 21 marzo 2011 (BOE n. 105, del 3 maggio 2011), così dispone:
«1. Costituisce fatto generatore del canone eolico la produzione di conseguenze ed effetti negativi sull’ambiente naturale e sul territorio, a seguito dell’installazione, in parchi eolici situati nel territorio della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, di aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.
(...)
3. Il fatto generatore si ritiene integrato anche quando la titolarità degli aerogeneratori non appartenga al titolare dell’autorizzazione amministrativa per l’installazione di un parco eolico».
14 L’articolo 6 della legge 9/2011, rubricato «Soggetti passivi», prevede quanto segue:
«1. Sono soggetti passivi del canone in qualità di contribuenti le persone fisiche o giuridiche (...) che, a qualsiasi titolo, gestiscono un parco eolico o impianti di produzione eolica, anche se non sono titolari di un’autorizzazione amministrativa per l’installazione.
Si presume, salvo prova contraria, che la gestione di un parco eolico sia effettuata dalla persona o dall’ente che figura come titolare della relativa autorizzazione amministrativa per l’installazione.
(...)».
15 L’articolo 7 della legge 9/2011, rubricato «Base imponibile», recita quanto segue:
«1. La base imponibile è costituita dalla somma delle unità di aerogeneratori esistenti in un parco eolico situato nel territorio della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia.
(...)».
16 L’articolo 8 della legge 9/2011, rubricato «Aliquota e importo del canone», così dispone:
«1. L’importo del canone è determinato dall’applicazione alla base imponibile delle seguenti aliquote trimestrali:
– In parchi eolici dotati di un massimo di 2 aerogeneratori: 0 euro per ciascun aerogeneratore;
– In parchi eolici dotati di aerogeneratori in numero compreso fra 3 e 7: 489 euro per ciascun aerogeneratore;
– In parchi eolici dotati di aerogeneratori in numero compreso fra 8 e 15: 871 euro per ciascun aerogeneratore;
– In parchi eolici dotati di più di 15 aerogeneratori:
a) quando il numero di aerogeneratori è uguale o inferiore alla potenza installata del parco, misurata in megawatt: 1 233 euro per ciascun aerogeneratore;
b) quando il numero di aerogeneratori è superiore alla potenza installata del parco, misurata in megawatt: 1 275 euro per ciascun aerogeneratore.
(…)».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
17 Le ricorrenti nel procedimento principale gestiscono, nel territorio della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, alcuni aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.
18 Tali ricorrenti, avendo pagato, durante l’esercizio fiscale relativo agli anni 2011 e 2012, il canone stabilito dalla legge 9/2011, ma ritenendo che esso sia incostituzionale e incompatibile con il diritto dell’Unione, hanno chiesto alle autorità nazionali competenti la rettifica delle autoliquidazioni presentate a tale titolo nonché la restituzione degli importi versati.
19 Poiché tali domande sono state respinte, ciascuna di dette ricorrenti ha proposto ricorso dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna).
20 Innanzitutto, tale giudice si chiede se un canone, come quello previsto dalla legge 9/2011, sia conforme all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/28, poiché quest’ultima mira a promuovere e a sviluppare il consumo delle energie rinnovabili, consentendo, in particolare, agli Stati membri di ricorrere ai «regimi di sostegno» definiti all’articolo 2, secondo comma, lettera k), di tale direttiva. In particolare, un siffatto canone, che si somma ad altre imposte generiche e specifiche che gravano sull’attività di produzione di energia, potrebbe compromettere gli obiettivi nazionali generali obbligatori, di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, di detta direttiva, letto in combinato disposto con l’allegato I alla stessa, per quanto riguarda la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili per il 2020, la quale, per il Regno di Spagna, è stata stabilita al 20%. Detto giudice si chiede altresì in che misura un siffatto canone costituisca un prelievo compatibile con l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), della medesima direttiva, laddove tale disposizione disciplina rigorosamente la possibilità per gli Stati membri di prelevare «spese amministrative».
21 Inoltre, il giudice del rinvio esprime dubbi riguardo alla questione se detto canone sia conforme all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, come interpretato alla luce della sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora (C‑82/12, EU:C:2014:108), poiché tale tributo non perseguirebbe una finalità specifica, ma mirerebbe a generare entrate addizionali di bilancio per la pubblica amministrazione.
22 Infine, tale giudice si chiede se il canone di cui trattasi sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/96, in quanto, aumentando l’onere fiscale derivante da tutte le imposte indirette dovute in Spagna, esso può determinare, in tale Stato membro, un livello di tassazione eccedente il livello minimo previsto da tale disposizione e, pertanto, portare a distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri.
23 In tali circostanze, il Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia) ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Dati i “regimi di sostegno” di cui all’articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28 e, fra essi, gli incentivi fiscali consistenti in sgravi fiscali, esenzioni e restituzioni d’imposta, quali strumenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi di consumo di energie rinnovabili previsti nella citata direttiva, se si debba ritenere che detti incentivi o dette misure abbiano carattere obbligatorio e siano vincolanti per gli Stati membri con effetto diretto, nel senso che possano essere invocati e fatti valere dai soggetti interessati dinanzi a qualsiasi tipo di autorità pubblica, giudiziaria e amministrativa.
2) Atteso che, fra i “regimi di sostegno” citati nella questione precedente, sono elencate misure di incentivo fiscale consistenti in sgravi fiscali, esenzioni e restituzioni d’imposta, e viene utilizzata l’espressione “ma non in via esclusiva”, se fra detti incentivi debba considerarsi compresa proprio l’assenza di imposizione, ossia il divieto di qualsiasi categoria di onere specifico e particolare in aggiunta alle imposte generali sull’attività economica e la produzione di elettricità, che si applichi all’energia prodotta da fonti rinnovabili. Del pari, e all’interno del medesimo punto, si formula la seguente questione: se debba del pari intendersi compreso nel divieto generale precedentemente enunciato il divieto relativo alla concorrenza, alla doppia imposizione o alla sovrapposizione di molteplici tributi generali o particolari applicati a diverse fasi dell’attività di generazione di energie rinnovabili, che incidano sul medesimo fatto generatore gravato dal canone eolico di cui trattasi.
3) Qualora alla precedente questione sia data risposta negativa e si accetti l’imposizione sull’energia prodotta da fonti rinnovabili, se, ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, la nozione di “finalità specifica” debba essere interpretata nel senso che l’obiettivo prefissato debba essere esclusivo e che, inoltre, l’imposta applicata alle energie rinnovabili abbia, sotto il profilo della struttura, un’effettiva natura extrafiscale e non meramente di bilancio o di riscossione.
4) Conformemente all’articolo 4 della direttiva 2003/96 che, riferendosi ai livelli di tassazione che gli Stati membri sono tenuti ad applicare ai prodotti energetici e all’elettricità, prende come riferimento i livelli minimi stabiliti da [tale] direttiva, intesi come la somma di tutte le imposte dirette e indirette applicabili a detti prodotti al momento della loro immissione in consumo, se si debba ritenere che detta somma debba risolversi nell’esclusione dal livello di tassazione richiesto d[i detta] direttiva delle imposte nazionali che non abbiano un’effettiva natura extrafiscale, sia dal punto di vista della loro struttura sia con riferimento alla loro finalità specifica, interpretata secondo la risposta che sarà data alla questione precedente.
5) Se il termine “spese” di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva [2009/28], rappresenti un concetto autonomo del diritto [dell’Unione] che debba essere interpretato in un senso più ampio, come termine che comprende ed è sinonimo anche della nozione di tributo in generale.
6) Nel caso in cui sia data risposta affermativa alla questione precedente, sottoponiamo la seguente questione: se le spese che i consumatori sono tenuti a sostenere, cui si riferisce l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), [della direttiva 2009/28], possano comprendere esclusivamente gli oneri o i prelievi fiscali intesi eventualmente a compensare i danni arrecati dall’impatto [degli impianti eolici] sull’ambiente, e a risarcire con l’importo riscosso i danni connessi a detto impatto o effetto negativo, ma non i tributi o i prelievi che, gravando sulle energie non inquinanti, assolvono una finalità principalmente di bilancio o di riscossione».
24 Con decisione del 6 giugno 2016, il presidente della Corte ha disposto la riunione delle cause C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 e C‑221/16 ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sull’interpretazione della direttiva 2009/28
25 Con le sue questioni prima, seconda, quinta e sesta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2009/28, in particolare l’articolo 2, secondo comma, lettera k), e l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), della stessa, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.
26 A tale riguardo, occorre ricordare che la direttiva 2009/28, come risulta dal suo articolo 1, ha lo scopo di stabilire un quadro comune per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, fissando, in particolare, obiettivi nazionali obbligatori concernenti la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia.
27 Così, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, gli Stati membri hanno l’obbligo di assicurare che la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 sia almeno pari all’obiettivo nazionale generale, come stabilito all’allegato I, parte A, di tale direttiva, il quale deve essere coerente con l’obiettivo consistente nel raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili di almeno il 20%.
28 Inoltre, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure efficacemente predisposte per assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore alla quota indicata nella «traiettoria indicativa» di cui all’allegato I, parte B, della stessa direttiva.
29 Al fine di raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri possono, secondo l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28, applicare «regimi di sostegno», ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, lettera k), della stessa, e, pertanto, concedere, in particolare, sovvenzioni agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d’imposta, o ancora imporre l’obbligo di utilizzare energia da fonti rinnovabili.
30 Si deve, tuttavia, constatare che nessuna di tali disposizioni vieta agli Stati membri d’imporre un canone, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.
31 Come risulta dal testo stesso dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28, e in particolare dal termine «possono», gli Stati membri non sono assolutamente obbligati, al fine di promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ad adottare regimi di sostegno, né, a fortiori, se scelgono di adottare siffatti regimi, a predisporli in forma di esenzioni o di sgravi fiscali.
32 Gli Stati membri dispongono così di un margine di discrezionalità quanto alle misure che ritengono appropriate per raggiungere gli obiettivi nazionali generali obbligatori fissati all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/28, letto in combinato disposto con l’allegato I della stessa direttiva.
33 Pertanto, la possibilità per gli Stati membri, prevista all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28, di adottare regimi di sostegno destinati a promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, eventualmente sotto forma di esenzioni o di sgravi fiscali, non implica affatto che ad essi sia impedito di tassare le imprese che sviluppano siffatte fonti di energia, in particolare gli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.
34 L’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), della direttiva 2009/28, parimenti menzionato dal giudice del rinvio, non osta neanch’esso all’istituzione di un canone come quello di cui trattasi nel procedimento principale.
35 A tale riguardo, è sufficiente constatare che detta disposizione si limita a prevedere, al fine di assicurare la proporzionalità e la necessità delle procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili, in particolare, agli impianti per la produzione di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili, che le «spese amministrative» pagate da «consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi siano trasparenti e proporzionate ai costi».
36 Così, dal testo stesso di tale disposizione risulta chiaramente che essa mira unicamente a disciplinare la ripercussione, sugli utilizzatori interessati, dei costi riguardanti i servizi prestati nell’ambito di taluni procedimenti amministrativi e che essa non ha quindi affatto lo scopo di vietare agli Stati membri l’istituzione di tributi come il canone di cui trattasi nel procedimento principale.
37 Ne risulta che né l’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2009/28, letto in combinato disposto con l’articolo 2, secondo comma, lettera k), e con l’allegato I di tale direttiva, né l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), della stessa vietano agli Stati membri d’imporre un canone, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.
38 Certamente, l’incremento dell’uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricità costituisce un elemento importante dell’insieme di misure richieste al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, che figurano tra le principali cause di cambiamenti climatici che l’Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a combattere, e di conformarsi, in particolare, al protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Un siffatto incremento mira anche alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, nonché alla preservazione dei vegetali, che costituiscono ragioni di interesse generale elencate all’articolo 36 TFUE. Risulta, inoltre, dall’articolo 194, paragrafo 1, lettera c), TFUE che lo sviluppo delle energie rinnovabili è uno degli obiettivi che devono guidare la politica dell’Unione nel settore dell’energia (sentenza del 1° luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punti da 78 a 81).
39 Orbene, non si può escludere che un canone, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, possa disincentivare la produzione e l’uso dell’energia eolica nonché comprometterne lo sviluppo.
40 Tuttavia, anche se si ammettesse che tale canone, nonostante la sua portata regionale e il fatto che esso riguarda una sola fonte di energia rinnovabile, possa portare lo Stato membro interessato a non rispettare l’obiettivo obbligatorio nazionale generale fissato all’allegato I, parte A, della direttiva 2009/28, da ciò deriverebbe, tutt’al più, una violazione da parte di tale Stato membro dei suoi obblighi a titolo di tale direttiva, senza che l’istituzione di un siffatto canone possa, tuttavia, essere considerata di per sé contraria alla medesima, poiché gli Stati membri, com’è stato rilevato al punto 32 della presente sentenza, dispongono di un margine di discrezionalità per raggiungere tale obiettivo, fermo restando il rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE.
41 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alle questioni prima, seconda, quinta e sesta dichiarando che la direttiva 2009/28, in particolare l’articolo 2, secondo comma, lettera k), e l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), della stessa, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.
Sull’interpretazione della direttiva 2003/96
42 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 della direttiva 2003/96 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.
43 Tale questione si fonda quindi sulla premessa secondo cui la direttiva 2003/96, il cui articolo 4, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri non possano applicare ai prodotti energetici e all’elettricità di cui all’articolo 2 della stessa direttiva livelli di tassazione inferiori ai livelli minimi stabiliti nella medesima, è applicabile ratione materiae ai procedimenti principali.
44 Orbene, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2003/96, l’ambito della stessa è circoscritto alla tassazione dei «prodotti energetici» e dell’«elettricità», come definiti rispettivamente all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva (v. sentenza del 1° ottobre 2015, OKG, C‑606/13, EU:C:2015:636, punto 24).
45 In tali circostanze, si deve verificare, in via preliminare, se con un canone, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, siano tassati «prodotti energetici» o «elettricità», ai sensi di tali disposizioni, e, pertanto, se esso rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/96.
46 A tale riguardo, va ricordato che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 definisce la nozione di «prodotti energetici», utilizzata ai fini della stessa, redigendo esaustivamente l’elenco dei prodotti che ricadono nella definizione di tale nozione con riferimento ai codici della nomenclatura combinata (sentenze del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 47, e del 1° ottobre 2015, OKG, C‑606/13, EU:C:2015:636, punto 26).
47 Orbene, è pacifico che gli aerogeneratori di cui trattasi nel procedimento principale non utilizzano, per la produzione dell’energia da essi generata, nessuno dei prodotti energetici figuranti in tale elenco.
48 Per contro, non è contestato che tali aerogeneratori producano «elettricità», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/96.
49 Ciò premesso, dalle decisioni di rinvio risulta che il canone di cui trattasi nel procedimento principale, che grava su tali aerogeneratori, non è calcolato, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 59 e 60 delle sue conclusioni, in relazione all’elettricità da essi prodotta o alla loro teorica capacità di rendimento, ma consiste in un importo forfettario trimestrale che varia a seconda delle dimensioni del parco eolico nel quale l’aerogeneratore è installato e, per i parchi che contengono più di quindici aerogeneratori, anche a seconda della capacità di rendimento dell’aerogeneratore, essendo l’importo del canone, del resto, più elevato allorché l’aerogeneratore è meno potente. Inoltre, tale canone è esigibile a motivo della mera qualità di proprietario di un aerogeneratore o della detenzione di un’autorizzazione amministrativa, anche in assenza di gestione dello stesso e indipendentemente dalla vendita di elettricità di origine eolica.
50 Peraltro, poiché il canone di cui trattasi nel procedimento principale non è riscosso in capo ai consumatori di elettricità, esso non è assolutamente in relazione al consumo della stessa. Inoltre, e in ogni caso, sebbene non si possa certamente escludere che l’importo di tale canone sia incluso nel prezzo dell’elettricità venduta ai consumatori, non appare possibile, in considerazione della natura particolare di tale prodotto, determinarne l’origine e, pertanto, identificare la quota della stessa che è stata prodotta dagli aerogeneratori soggetti a detto canone, cosicché è escluso che esso sia fatturato al consumatore sotto forma di una maggiorazione di prezzo trasparente.
51 Di conseguenza, non esiste alcun nesso tra, da un lato, il fatto generatore del canone di cui trattasi nel procedimento principale e, dall’altro, la produzione effettiva di elettricità da parte degli aerogeneratori né tanto meno il consumo dell’elettricità prodotta dagli stessi (v., per analogia, sentenze del 10 giugno 1999, Braathens, C‑346/97, EU:C:1999:291, punti 22 e 23; del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punti da 61 a 65, nonché del 1° ottobre 2015, OKG, C‑606/13, EU:C:2015:636, punti da 31 a 35).
52 Ne deriva che con un canone, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non è tassata l’elettricità, ai sensi della direttiva 2003/96.
53 Pertanto, un canone, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che grava sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, come definito all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della stessa.
54 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 4 della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica, poiché con tale canone non sono tassati i prodotti energetici o l’elettricità, ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva, e, pertanto, esso non rientra nell’ambito di applicazione della stessa.
Sull’interpretazione della direttiva 2008/118
55 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.
56 Si deve ricordare che, ai termini del suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 2008/118 stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei prodotti elencati in tale disposizione, tra i quali figurano, in particolare, in detto articolo 1, paragrafo 1, lettera a), «prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96».
57 Inoltre, secondo l’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva, i prodotti sottoposti a tale accisa possono anche essere oggetto di un’imposizione indiretta diversa da quest’ultima, ma soltanto se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall’altro, essa rispetta le regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 35).
58 Come già rilevato dalla Corte, tale disposizione, la quale mira a tener conto della diversità delle tradizioni fiscali degli Stati membri in materia e del ricorso frequente alle imposte indirette per l’attuazione di politiche non di bilancio, consente agli Stati membri di istituire, in aggiunta all’accisa minima, altre imposte indirette che perseguono una finalità specifica (sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 58).
59 Nella specie, le ricorrenti nel procedimento principale sostengono che il canone di cui trattasi sia un’imposta indiretta che non persegue una siffatta finalità specifica, poiché tale canone, lungi dal prefiggersi la tutela dell’ambiente, al contrario, lo danneggia, scoraggiando gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica di origine eolica e, pertanto, costituisce un ostacolo allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili. In ogni caso, il gettito di tale imposta non sarebbe necessariamente utilizzato per compensare i costi determinati dall’asserito impatto negativo sull’ambiente dell’attività dei parchi eolici. Detta imposta avrebbe così il solo scopo di procurare alle autorità competenti entrate di bilancio addizionali.
60 Per contro, il governo spagnolo e la Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia ritengono che tale canone, oltre a non essere un’imposta indiretta, poiché grava direttamente sulla capacità economica dei produttori di energia elettrica di origine eolica, persegua una finalità ambientale specifica, dal momento che è destinata a internalizzare i costi derivanti dai danni ambientali causati dallo sviluppo di parchi eolici, al fine di promuovere l’innovazione tecnologica riducendo il numero di tali parchi o la loro dimensione.
61 Occorre, tuttavia, ricordare che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, come risulta dal punto 57 della presente sentenza, si riferisce soltanto alle imposte indirette, diverse dalle accise, che gravano direttamente o indirettamente sul consumo dei «prodotti sottoposti ad accisa», come elencati all’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 59).
62 Orbene, mentre quest’ultima disposizione riguarda i «prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96», dai punti da 46 a 52 della presente sentenza risulta che con un canone come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che grava sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica, non sono per l’appunto tassati i prodotti energetici o l’elettricità, ai sensi di tale direttiva.
63 Pertanto, un siffatto canone, poiché non grava sul consumo dei prodotti energetici o dell’elettricità, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/118.
64 Ne consegue che la questione se tale canone abbia come obiettivo la tutela dell’ambiente rientra esclusivamente nel diritto nazionale.
65 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica, poiché tale canone non costituisce un’imposta gravante sul consumo di prodotti energetici o di elettricità e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
Sulle spese
66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, in particolare l’articolo 2, secondo comma, lettera k), e l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), della stessa, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.
2) L’articolo 4 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica, poiché con tale canone non sono tassati i prodotti energetici o l’elettricità, ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva,e, pertanto, esso non rientra nell’ambito di applicazione della stessa.
3) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica, poiché tale canone non costituisce un’imposta gravante sul consumo di prodotti energetici o di elettricità e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
Firme