Corte di giustizia (Quarta Sezione) 28 maggio 2020

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/1535 – Norme e regole tecniche – Aerogeneratori – Direttiva 2006/123/CE – Nozione di “servizio” – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Obiettivi nazionali generali obbligatori – Norma nazionale relativa alle procedure di autorizzazione che si applica agli impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili – Proporzionalità – Normativa di uno Stato membro che prevede restrizioni quanto alla localizzazione delle centrali eoliche»



SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

28 maggio 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/1535 – Norme e regole tecniche – Aerogeneratori – Direttiva 2006/123/CE – Nozione di “servizio” – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Obiettivi nazionali generali obbligatori – Norma nazionale relativa alle procedure di autorizzazione che si applica agli impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili – Proporzionalità – Normativa di uno Stato membro che prevede restrizioni quanto alla localizzazione delle centrali eoliche»

Nella causa C‑727/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Tribunale amministrativo del voivodato di Kielce, Polonia), con decisione del 12 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2017, nel procedimento

Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości, già ECO-WIND Construction S.A.,

contro

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, S. Rodin, D. Šváby (relatore), K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 febbraio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości, da Ł. Szatkowski e M. Krasińska, radcowie prawni, e da M. Trzaskowska e A. Szufel, adwokaci;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e D. Lutostańska, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da D. Klebs, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Colelli, avvocato dello Stato;

–        per il governo austriaco, da J. Schmoll e G. Hesse, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da K. Herrmann, Y.G. Marinova, K. Talabér-Ritz e L. Malferrari, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1), dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (GU 2015, L 239, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2009/28»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości, già ECO-WIND Construction S.A. (in prosieguo: la «ECO-WIND»), e il Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach (Autorità comunale di appello di Kielce, Polonia) relativamente a una decisione con il quale quest’ultimo ha rifiutato di dare il proprio accordo alla realizzazione di un progetto di parco eolico sul territorio del Comune di Opatów (Polonia).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Direttiva 2015/1535

3        L’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e f) della direttiva 2015/1535 dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(…)

c)      “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

(…)

d)      ‟altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

(…)

f)      “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

i)      le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

ii)      gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

iii)      le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco stabilito e aggiornato, all’occorrenza da parte della Commissione nell’ambito del comitato di cui all’articolo 2.

Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura».

4        L’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

(...)».

 Direttiva 2006/123

5        Il considerando 76 della direttiva 2006/123 così recita:

«La presente direttiva non riguarda l’applicazione degli articoli [da 34 a 36 TFUE] relativi alla libera circolazione delle merci. Le restrizioni vietate in forza della disposizione sulla libera prestazione di servizi riguardano i requisiti applicabili all’accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili alle merci in quanto tali».

6        L’articolo 2 della direttiva 2006/123, intitolato «Campo di applicazione», enuncia, al suo paragrafo 1, che tale direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro, mentre i paragrafi 2 e 3 di tale articolo riguardano le attività e le materie alle quali essa non si applica.

7        L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», è così formulato:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)      “servizio”: qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo [57 TFUE] fornita normalmente dietro retribuzione;

(...)».

8        L’articolo 15 della direttiva 2006/123, intitolato «Requisiti da valutare», ai suoi paragrafi 2 e 7, così dispone:

«2.      Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:

a)      restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

(…)

7.      Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 6, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione.

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica, la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto [dell’Unione] e adotta, all’occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottarle o di sopprimerle.

Con la notifica di un progetto di disposizione di diritto interno ai sensi della direttiva 98/34/CE si soddisfa al tempo stesso l’obbligo di notifica previsto dalla presente direttiva».

 Direttiva 2009/28

9        I considerando 14, 19 e 40 della direttiva 2009/28 così recitano:

«(14)            La principale finalità di obiettivi nazionali obbligatori è creare certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile. (…)

(…)

(19)      Per assicurare che gli obiettivi nazionali obbligatori generali vengano raggiunti, gli Stati membri devono cercare di seguire una traiettoria indicativa che permetta loro di avanzare verso il conseguimento dei loro obiettivi obbligatori finali. Essi devono adottare un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili che comprenda l’informazione sugli obiettivi settoriali, tenendo conto del fatto che esistono diversi usi della biomassa e che è pertanto essenziale sfruttare nuove risorse della biomassa. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero indicare le misure volte a conseguire tali obiettivi. Ciascuno Stato membro dovrebbe valutare, nel calcolare il proprio consumo finale lordo di energia previsto nel piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, il contributo che le misure di risparmio energetico e di efficienza energetica possono apportare al conseguimento di propri obiettivi nazionali. Gli Stati membri devono tener conto della combinazione ottimale di tecnologie per l’efficienza energetica e di energia da fonti rinnovabili.

(…)

(40)      La procedura utilizzata dall’amministrazione incaricata di supervisionare l’autorizzazione, la certificazione e la concessione di licenze per impianti di produzione di energie rinnovabili dovrebbe essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata nell’applicazione a progetti specifici. (...)».

10      L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. (...)».

11      L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Obiettivi e misure nazionali generali obbligatori per l’uso dell’energia da fonti rinnovabili», così dispone:

«1.      Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020, calcolata conformemente agli articoli da 5 a 11, sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell’anno, indicato nella terza colonna della tabella all’allegato I, parte A. Tali obiettivi nazionali generali obbligatori sono coerenti con l’obiettivo di una quota pari almeno al 20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia [dell’Unione] nel 2020. Al fine di conseguire più facilmente gli obiettivi fissati nel presente articolo, ogni Stato membro promuove e incoraggia l’efficienza ed il risparmio energetici.

(…)

2.      Gli Stati membri adottano misure efficacemente predisposte per assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore alla quota indicata nella traiettoria indicativa di cui all’allegato I, parte B.

(...)».

12      L’articolo 13 della direttiva 2009/28, intitolato «Procedure amministrative, regolamentazioni e codici», enuncia, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie.

Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che:

a)      fatte salve le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le strutture amministrative e l’organizzazione, le responsabilità rispettive degli organi amministrativi nazionali, regionali e locali in materia di procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, siano chiaramente coordinate e definite e che siano previsti calendari trasparenti per decidere sulle domande urbanistiche ed edilizie;

b)      siano rese disponibili al livello adeguato informazioni esaurienti sul trattamento delle domande di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze per gli impianti di energia rinnovabile e sull’assistenza disponibile per i richiedenti;

c)      le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato;

d)      le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive, trasparenti, proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili;

(...)».

13      L’allegato I, parte A, di tale direttiva espone gli «[o]biettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020» e prevede, quanto alla Repubblica di Polonia, che la quota di energia da fonti rinnovabili sia pari al 15% per il 2020.

14      L’allegato I, parte B, di detta direttiva presenta le modalità di calcolo della traiettoria indicativa da seguire per pervenire al conseguimento degli obiettivi generali fissati agli Stati membri.

 Diritto polacco

15      L’articolo 3 dell’ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (legge relativa agli investimenti nel settore delle centrali eoliche), del 20 maggio 2016 (Dz. U. del 2016, posizione 961; in prosieguo: la «legge sulle centrali eoliche»), prevede che la localizzazione di una centrale eolica venga individuata in base al piano di sviluppo territoriale locale.

16      L’articolo 4 della legge sulle centrali eoliche così dispone:

«La distanza alla quale possono essere ubicati e costruiti:

1)      una centrale eolica, rispetto ad un edificio residenziale o un edificio con destinazione d’uso misto che comprende l’uso residenziale, e

2)      un edificio residenziale o un edificio con destinazione d’uso misto che comprende l’uso residenziale, rispetto a una centrale eolica,

è pari o superiore a dieci volte l’altezza della centrale eolica misurata dal livello del suolo al punto più alto della costruzione, inclusi i componenti tecnici e in particolare il rotore con le pale eoliche (l’altezza complessiva della centrale eolica).

(…)».

17      Conformemente all’articolo 6 di tale legge, tengono conto, segnatamente, della distanza di cui all’articolo 4 di detta legge:

–        gli organi dei comuni e il voivodato, quando stabiliscono, votano o adottano un piano locale o le sue modifiche;

–        gli organi amministrativi competenti in materia di architettura e di costruzione, quando rilasciano concessioni edilizie o valutano la fondatezza di un ricorso proposto contro una domanda, e

–        gli organi che adottano decisioni sulle condizioni ambientali al momento di tali adozioni.

18      La legge sulle centrali eoliche è entrata in vigore quattordici giorni dopo la sua pubblicazione, ossia il 16 luglio 2016.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19      La ECO-WIND svolgeva come attività principale la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di riscaldamento nonché la fornitura di servizi connessi all’energia.

20      Il 15 settembre 2015 la ECO-WIND ha presentato al sindaco della città e del Comune di Opatów una domanda di autorizzazione di un progetto di parco eolico. La decisione del sindaco richiedeva il previo accordo del Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach (Direttore regionale per la tutela dell’ambiente di Kielce, Polonia) e la determinazione, da parte di quest’ultimo, delle condizioni ambientali per la realizzazione di tale progetto. Orbene, il 25 novembre 2016, detto Direttore regionale ha adottato una decisione di diniego in quanto non erano state rispettate le distanze, prescritte dalla legge sulle centrali eoliche, tra le centrali eoliche progettate e la zona residenziale preesistente.

21      Pertanto, con decisione del 9 gennaio 2017, il sindaco della città e del Comune di Opatów non ha accolto la domanda della ECO-WIND.

22      Investita di un ricorso avverso tale decisione, l’Autorità comunale di appello di Kielce l’ha annullata sulla base del rilievo di una «erronea applicazione da parte del [sindaco della città e del Comune di Opatów] della nomenclatura giuridica». Nel merito, invece, essa ha ritenuto che la progettata localizzazione del parco eolico in questione non fosse conforme alla normativa nazionale applicabile. L’articolo 4 della legge sulle centrali eoliche impone infatti il rispetto di una distanza minima tra una centrale eolica e un edificio con destinazione d’uso residenziale pari o superiore a dieci volte l’altezza della centrale eolica progettata. Orbene, le centrali eoliche progettate dovrebbero culminare in un’altezza di 146 metri e la loro distanza rispetto agli edifici residenziali dovrebbe essere compresa tra 431 e 703 metri, mentre invece, secondo la normativa nazionale, simili centrali eoliche potrebbero essere costruite soltanto ad una distanza minima di 1 460 metri dall’edificio residenziale più vicino. Inoltre, l’Autorità comunale di appello di Kielce ha rilevato che il legislatore nazionale aveva indicato, nella relazione di accompagnamento al progetto di legge sulle centrali eoliche, che tale legge non conteneva regole tecniche, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535.

23      L’ECO-WIND ha presentato ricorso avverso la decisione della suddetta Autorità dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Kielce, Polonia).

24      Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se gli articoli 3 e 4 della legge sulle centrali eoliche possano produrre effetti equivalenti a quelli delle restrizioni quantitative e, pertanto, siano in contrasto con l’articolo 34 TFUE. I suddetti articoli 3 e 4, infatti, determinerebbero una riduzione della possibilità di ubicare le centrali eoliche di altezza superiore a 100 metri all’1% della superficie del territorio polacco e condurrebbero de facto ad una limitazione della commercializzazione degli aerogeneratori. Inoltre, nonostante il tenore letterale della relazione di accompagnamento al progetto di legge sulle centrali eoliche, il giudice del rinvio esprime dubbi sulla questione se detti articoli 3 e 4 costituiscano regole tecniche, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535, che avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione in applicazione dell’articolo 5 di tale direttiva.

25      In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di assimilare le restrizioni risultanti dal requisito secondo cui l’installazione di una centrale eolica dipende dal rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale a restrizioni territoriali tra prestatori di servizi, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123. Tale requisito, infatti, potrebbe de facto determinare restrizioni quanto alle distanze geografiche tra i prestatori che esercitano un’attività economica nel settore della produzione di elettricità proveniente da energia eolica.

26      In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se, tenuto conto del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché del principio del primato del diritto dell’Unione, la legge sulle centrali eoliche possa essere considerata conforme alla direttiva 2009/28. In particolare, il giudice del rinvio si chiede se tale legge non possa compromettere il conseguimento dell’obiettivo assegnato da tale direttiva alla Repubblica di Polonia, vale a dire il raggiungimento della soglia del 15% di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo di energia finale lorda in Polonia nel 2020.

27      A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva numerosi indizi che lo inducono a dubitare della conformità della legge sulle centrali eoliche alla direttiva 2009/28.

28      Da un lato, esso osserva che la relazione di accompagnamento al progetto di legge sulle centrali eoliche non contiene elementi sufficienti che consentano di ritenere che il requisito secondo cui l’installazione di una centrale eolica è soggetta al rispetto di una distanza minima tra questa e gli edifici con destinazione d’uso residenziale sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale e che sia proporzionato all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale. In particolare, esso ritiene che il riferimento, contenuto in tale relazione, alla tutela della salute e dell’ambiente, nonché all’interesse degli abitanti, non sia convincente. Inoltre, esso dubita che tale requisito sia proporzionato dal momento che tale distanza non è correlata con i requisiti relativi alla tutela della salute o alla violazione delle norme ambientali e una normativa meno restrittiva potrebbe rispondere all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale. Esso osserva, al riguardo, che la distanza tra le centrali eoliche e gli edifici con destinazione d’uso residenziale potrebbe variare a seconda del tipo di tecnologia utilizzata o in funzione di norme sulle emissioni acustiche.

29      Dall’altro lato, esso fa riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modifica della legge sulle centrali eoliche del 9 agosto 2016 da cui risulta che l’adozione di tale legge ha comportato una notevole limitazione quanto alla possibilità di costruire centrali eoliche sul territorio polacco e che detta legge è in contrasto con l’esigenza di sviluppare la produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili.

30      In tale contesto, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Kielce) ha deciso di sospendere il procedimento e di sollevare dinanzi alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della [direttiva 2015/1535] debba essere interpretato nel senso che una norma di legge che introduce restrizioni in ordine alla localizzazione delle centrali eoliche stabilendo una distanza minima tra il loro luogo di ubicazione ed un edificio residenziale o un edificio con destinazione d’uso misto che comprende l’uso residenziale, pari o superiore a dieci volte l’altezza della centrale eolica misurata dal livello del suolo al più alto punto della costruzione compresi gli elementi tecnici, in particolare il rotore con le pale, rappresenta una «regola tecnica» il cui progetto deve essere notificato alla Commissione conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva.

2)      Se l’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della [direttiva 2006/123], debba essere interpretato nel senso che una norma di legge che introduce restrizioni in ordine alla localizzazione delle centrali eoliche stabilendo una distanza minima tra il loro luogo di ubicazione ed un edificio residenziale o un edificio con destinazione d’uso misto che comprende l’uso residenziale, pari o superiore a dieci volte l’altezza della centrale eolica misurata dal livello del suolo al punto più alto della costruzione inclusi gli elementi tecnici, in particolare il rotore con le pale, rappresenta una regola che subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio a restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione di una distanza geografica minima tra prestatori, che gli Stati membri devono notificare ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 7, della stessa direttiva.

3)      Se l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della [direttiva 2009/28] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che introduce restrizioni in ordine alla localizzazione delle centrali eoliche stabilendo una distanza minima tra il loro luogo di ubicazione ed un edificio residenziale o un edificio con destinazione d’uso misto che comprende l’uso residenziale, pari o superiore a dieci volte l’altezza della centrale eolica misurata dal livello del suolo al punto più alto della costruzione inclusi gli elementi tecnici, in particolare il rotore con le pale».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

31      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 debba essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui l’installazione di una centrale eolica è soggetta al rispetto di una distanza minima tra questa e gli edifici con destinazione d’uso residenziale costituisca una regola tecnica che deve essere oggetto di notifica ai sensi dell’articolo 5 della direttiva in parola.

32      L’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 menziona quattro categorie di regole tecniche, ossia, in primo luogo, una «specificazione tecnica», in secondo luogo, un «altro requisito», in terzo luogo, una «regola relativa ai servizi» e, in quarto luogo, le «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto».

33      Al fine di rispondere alla prima questione, occorre quindi esaminare se il requisito secondo cui l’installazione di una centrale eolica è subordinata al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale rientri in una delle quattro categorie di regole tecniche contemplate da tale disposizione.

34      Al riguardo, per quanto riguarda, in primo luogo, la categoria delle «regole relative ai servizi», occorre rilevare che il giudice del rinvio si chiede se tale requisito costituisca una regola tecnica a causa, se non di un divieto di fatto, almeno di una limitazione di fatto, della commercializzazione o dell’utilizzo degli impianti per la produzione di energia da fonti di energia eolica, vale a dire gli aerogeneratori.

35      Pertanto, poiché gli interrogativi del giudice del rinvio non si riferiscono a servizi, bensì a prodotti, nella fattispecie aerogeneratori, non occorre esaminare se detto requisito rientri nella categoria delle «regole relative ai servizi», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535.

36      In secondo luogo, per quanto riguarda l’eventuale qualificazione del medesimo requisito come regola tecnica, in ragione della sua appartenenza alla categoria delle «specificazioni tecniche», occorre rilevare che una specificazione tecnica presuppone che la misura nazionale che la prevede si riferisca al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali e che definisca quindi una delle caratteristiche richieste di tale prodotto (sentenze del 21 aprile 2005, Lindberg, C‑267/03, EU:C:2005:246, punto 57, nonché del 19 luglio 2012, Fortuna e a., C‑213/11, C‑214/11 e C‑217/11, EU:C:2012:495, punto 28).

37      Orbene, nel caso di specie, la normativa di cui al procedimento principale si limita a disciplinare l’installazione delle centrali eoliche fissando un vincolo di distanza minimo da rispettare per il loro luogo di ubicazione. Di conseguenza, tale normativa non si riferisce a un prodotto in quanto tale, nel caso di specie l’aerogeneratore, e, pertanto, non fissa una delle caratteristiche richieste di tale prodotto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535, letto alla luce dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.

38      Ne consegue che una normativa come quella di cui al procedimento principale non può rientrare nella categoria delle «specificazioni tecniche», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535.

39      In terzo luogo, occorre verificare se la normativa nazionale di cui al procedimento principale possa rientrare nella categoria degli «altri requisiti», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535.

40      Al riguardo, da costante giurisprudenza risulta che rientra in tale categoria una normativa che stabilisce una condizione che può influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione di un prodotto (sentenze del 21 aprile 2005, Lindberg, C‑267/03, EU:C:2005:246, punti da 69 a 72, nonché del 19 luglio 2012, Fortuna e a., C‑213/11, C‑214/11 e C‑217/11, EU:C:2012:495, punto 35), atteso che tali «altri requisiti» riguardano i requisiti determinati dalla presa in considerazione del ciclo di vita del prodotto in questione dopo la sua immissione sul mercato e sono relativi, in particolare, all’utilizzo dello stesso.

41      Orbene, nel caso di specie, al pari della valutazione di cui al punto 37 della presente sentenza, occorre rilevare che il requisito secondo cui l’installazione di una centrale eolica è soggetta al rispetto di una distanza minima tra questa e gli edifici con destinazione d’uso residenziale non presenta un nesso diretto con la composizione, la natura o la commercializzazione di un prodotto quale un aerogeneratore. Al riguardo, anche supponendo che tale requisito comporti una riduzione dei luoghi in cui è possibile installare centrali eoliche e che, di conseguenza, produca effetti sulla commercializzazione degli aerogeneratori, detti effetti non sarebbero sufficientemente diretti perché tale requisito rientri nella categoria degli «altri requisiti» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535.

42      Il procedimento principale si distingue quindi da quelli che hanno dato luogo alla sentenza del 19 luglio 2012, Fortuna e a. (C‑213/11, C‑214/11 e C‑217/11, EU:C:2012:495), nella quale la normativa in questione vertente sul divieto di rilasciare, rinnovare o modificare le autorizzazioni relative alle attività di giochi automatici al di fuori dei casinò imponeva condizioni che potevano incidere sulla commercializzazione degli apparecchi da gioco automatici e, pertanto, era idonea a incidere direttamente sul commercio di tali apparecchi (sentenza del 19 luglio 2012, Fortuna e a., C‑213/11, C‑214/11 e C‑217/11, EU:C:2012:495, punto 36).

43      Ne consegue che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale non può rientrare nella categoria degli «altri requisiti», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535, letto alla luce dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva.

44      In quarto luogo, occorre verificare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale possa rientrare nella categoria delle «disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535.

45      Tale categoria presuppone che la misura in questione abbia una portata evidentemente più ampia di una limitazione a taluni usi del prodotto di cui trattasi e che essa non si limiti a una semplice restrizione dell’utilizzo di quest’ultimo (sentenze del 21 aprile 2005, Lindberg, C‑267/03, EU:C:2005:246, punto 76, e del 19 luglio 2012, Fortuna e a., C‑213/11, C‑214/11 e C‑217/11, EU:C:2012:495, punto 31).

46      La suddetta categoria fa infatti riferimento, in particolare, a misure nazionali che consentono soltanto un utilizzo puramente marginale del prodotto in questione rispetto ai vari utilizzi ragionevolmente ipotizzabili dello stesso (sentenze del 21 aprile 2005, Lindberg, C ‑67/03, EU:C:2005:246, punto 77, e del 19 luglio 2012, Fortuna e a., C‑213/11, C‑214/11 e C‑217/11, EU:C:2012:495, punto 32).

47      Nel caso di specie, se è vero che il requisito secondo cui l’installazione di una centrale eolica è soggetta al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale, imposta dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, comporta certamente un divieto di installare una centrale eolica a una distanza minima inferiore a dieci volte l’altezza totale dell’impianto progettato da qualsiasi edificio con destinazione d’uso residenziale, occorre tuttavia rilevare che tale normativa non vieta agli operatori economici di realizzare l’installazione di centrali eoliche e, pertanto, l’utilizzo e la commercializzazione di aerogeneratori.

48      Tuttavia, all’udienza dinanzi alla Corte, la Commissione, senza essere contraddetta dal governo polacco, ha sostenuto che, nel periodo 2012-2016, vale a dire quello che precede direttamente l’adozione della legge sulle centrali eoliche, la capacità delle centrali eoliche installate ammontava da 760 megawatt a 1 000 megawatt all’anno, mentre, per gli anni 2017 e 2018, successivi all’adozione di tale legge, tale capacità era, rispettivamente, di soli 12 megawatt e 6,7 megawatt per anno.

49      Alla luce di tali elementi, spetta al giudice del rinvio verificare se il requisito secondo cui l’installazione di una centrale eolica è soggetta al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale non comporti un divieto di fatto di commercializzazione degli aerogeneratori che lasci spazio soltanto a un uso puramente marginale di questi ultimi.

50      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui l’installazione di una centrale eolica è soggetta al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale non costituisce una regola tecnica che deve essere oggetto di notifica ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva, purché tale requisito non comporti un utilizzo puramente marginale degli aerogeneratori, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulla seconda questione

51      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123 debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che assoggetta l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale rappresenta una regola che subordina l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio di quest’ultima a una restrizione territoriale sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione di una distanza minima tra prestatori, che gli Stati membri devono notificare alla Commissione, conformemente all’articolo 15, paragrafo 7, di tale direttiva.

52      In via preliminare, occorre determinare se una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2006/123.

53      Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che la direttiva 2006/123, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro, salvo le attività e i settori di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3.

54      Conformemente all’articolo 4, punto 1, di tale direttiva, poi, ai fini di quest’ultima, il «servizio» è inteso come qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione.

55      Infine, il considerando 76 di detta direttiva precisa che le restrizioni vietate in forza di tale disposizione del trattato FUE riguardano i requisiti applicabili all’accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili alle merci in quanto tali.

56      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, sebbene l’articolo 4, paragrafo 1, della legge sulle centrali eoliche stabilisca una restrizione territoriale quanto all’installazione delle centrali eoliche, tale disposizione riguarda l’attività di produzione di un prodotto, ossia l’elettricità.

57      Orbene, da una giurisprudenza consolidata risulta che l’attività di produzione di un prodotto non può essere considerata, in quanto tale, come un servizio (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 1985, Commissione/Francia 18/84, EU:C:1985:175, punto 12, nonché dell’11 luglio 1985, Cinéthèque e a., 60/84 e 61/84, EU:C:1985:329, punto 10).

58      In tali circostanze, occorre ritenere che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123.

59      All’udienza dinanzi alla Corte, la ECO-WIND ha sostenuto che l’attività di produzione di elettricità era svolta unitamente alla prestazione di servizi di regolazione di rete e di servizi di tutela dei prezzi dell’energia. Tuttavia, l’esistenza di una simile prestazione di servizi non può rimettere in discussione la conclusione di cui al punto precedente, atteso che detti servizi sono accessori all’attività principale di produzione di elettricità.

60      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che una normativa che assoggetta l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale non rappresenta una regola che subordina l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della stessa a una restrizione territoriale sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione di una distanza minima tra prestatori, che gli Stati membri devono notificare alla Commissione, conformemente all’articolo 15, paragrafo 7, di tale direttiva.

 Sulla terza questione

61      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/28 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa che subordina l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa e gli edifici con destinazione d’uso residenziale.

62      Al fine di rispondere alla terza questione, occorre esaminare, in primo luogo, se l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva osti a una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa e gli edifici con destinazione d’uso residenziale.

63      A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 1 della suddetta direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, fissando, in particolare, obiettivi nazionali obbligatori generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia.

64      In tal senso, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/28 impone a ogni Stato membro di assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia raggiunga una soglia minima per l’anno 2020. Per quanto riguarda la Repubblica di Polonia, dall’allegato I, parte A, terza colonna, di tale direttiva risulta che tale soglia è fissata al 15% del consumo finale di energia di tale Stato membro nel 2020.

65      Al fine di raggiungere detta soglia, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/28 prevede che gli Stati membri adottino misure efficacemente predisposte e che rispettino una traiettoria indicativa esplicitata nell’allegato I, parte B, di tale direttiva.

66      La Corte ha dichiarato che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità quanto alle misure che ritengono appropriate per raggiungere gli obiettivi nazionali generali obbligatori fissati all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/28, letto in combinato disposto con l’allegato I della suddetta direttiva (sentenza del 20 settembre 2017, Elecdey Carcelen e a., C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 e C‑221/16, EU:C:2017:705, punto 32).

67      Essi dispongono, infatti, di un margine di discrezionalità quanto alla scelta dei mezzi attuati e, in tale ambito, restano liberi di inquadrare e sviluppare le fonti di energia rinnovabili che considerano più adatte alla loro situazione nonché di privilegiare una fonte di energia rinnovabile piuttosto che un’altra.

68      Una simile interpretazione è avvalorata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/28. Da un lato, infatti, dal considerando 14 della medesima risulta che tale direttiva incoraggia lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile. Dall’altro lato, dal considerando 19 di detta direttiva emerge che gli Stati membri devono cercare di seguire una traiettoria indicativa e tenere conto della combinazione ottimale di tecnologie per l’efficienza energetica e di energie prodotte da fonti rinnovabili.

69      Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/28 non osta, in quanto tale, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale.

70      In secondo luogo, occorre esaminare se l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, il quale prevede che gli Stati membri assicurino che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili siano proporzionate e necessarie, osti a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale.

71      In via preliminare, occorre verificare se il requisito che emerge da una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/28.

72      In primo luogo, dalla formulazione di tale disposizione risulta che essa riguarda le eventuali norme nazionali relative alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze che si applicano agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

73      In secondo luogo, occorre rilevare che, ai sensi del considerando 40 della direttiva 2009/28, la procedura utilizzata dall’amministrazione incaricata di supervisionare l’autorizzazione, la certificazione e la concessione di licenze per tale tipo di impianti dovrebbe essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata nell’applicazione a progetti specifici.

74      In terzo luogo, dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/28 risulta che gli Stati membri devono prendere le misure appropriate per assicurare che le loro norme nazionali in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive, trasparenti e proporzionate, non contengano discriminazioni tra i partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia in materia di energia rinnovabile.

75      Da quanto precede risulta che, sebbene, da un lato, l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 utilizzi l’espressione «norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione», e, dall’altro, i termini «procedure amministrative, regolamentazioni e codici» figurino nel suo titolo, tale articolo tuttavia non procede ad alcuna distinzione e non esclude espressamente le norme di natura non procedurale. Pertanto, l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non si limita a disciplinare le norme di natura procedurale.

76      Tale interpretazione trova conferma nella sentenza del 21 luglio 2011, Azienda Agro-Zootecnica Franchini e Eolica di Altamura (C‑2/10, EU:C:2011:502, punti 72 e 73), nella quale la Corte ha ritenuto che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, che comportava, in sostanza, un divieto totale e automatico di costruire centrali eoliche in zone appartenenti alla rete Natura 2000, dovesse essere valutata alla luce del principio di proporzionalità, quale enunciato all’articolo 13 della direttiva 2009/28, in quanto tale normativa costituiva una norma nazionale relativa alle procedure amministrative di autorizzazione degli impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

77      Ne consegue che, contrariamente a quanto fatto valere dal governo polacco dinanzi alla Corte, l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 non riguarda soltanto le norme di natura procedurale, ma anche le altre norme nazionali che disciplinano l’autorizzazione, la certificazione e la concessione delle licenze che si applicano agli impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

78      Nel caso di specie, è pacifico che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una norma nazionale che disciplina l’autorizzazione per l’installazione di centrali eoliche, in quanto, come affermato dal governo polacco in udienza dinanzi alla Corte, impianti del genere non possono essere autorizzati se non rispettano i requisiti stabiliti dalla suddetta normativa.

79      Pertanto, occorre ritenere che l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/28 sia applicabile a una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa e gli edifici con destinazione d’uso residenziale.

80      In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se una siffatta normativa si riveli necessaria e proporzionata.

81      Spetta infatti a tale giudice verificare che le misure adottate dallo Stato membro interessato non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui al procedimento principale, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Azienda Agro-Zootecnica Franchini e Eolica di Altamura, C‑2/10, EU:C:2011:502, punto 73).

82      A tal fine, detto giudice deve segnatamente tener conto, alla luce del margine di discrezionalità degli Stati membri menzionato ai punti 66 e 67 della presente sentenza, del fatto che tale normativa è limitata alle sole centrali eoliche, ad esclusione delle altre forme di produzione di energie rinnovabili, come gli impianti fotovoltaici o di biomassa. Inoltre, si deve altresì prendere in considerazione il fatto che tale normativa è stata adottata a livello nazionale e priva di qualsiasi potere discrezionale le autorità locali quanto alla possibilità di derogare al requisito secondo cui l’installazione di una centrale eolica è subordinata al rispetto di una distanza minima tra questa e gli edifici con destinazione d’uso residenziale.

83      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/28 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa che subordina l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale, purché tale normativa sia necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo nazionale generale obbligatorio dello Stato membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

84      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui l’installazione di una centrale eolica è soggetta al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale non costituisce una regola tecnica che deve essere oggetto di notifica ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva, purché tale requisito non comporti un utilizzo puramente marginale degli aerogeneratori, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)      L’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che una normativa che assoggetta l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale non rappresenta una regola che subordina l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della stessa a una restrizione territoriale sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione di una distanza minima tra prestatori, che gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea, conformemente all’articolo 15, paragrafo 7, di tale direttiva.

3)      L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa che subordina l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale, purché tale normativa sia necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo nazionale generale obbligatorio dello Stato membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

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