DELIBERAZIONE 30 novembre 2007
Proroga dei termini di cui alla deliberazione 26 settembre 07, n. 231/07 in materia di aggiornamento del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 299/07).
GU n. 11 del 14-1-2008 - Suppl. Ordinario n.9
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 novembre 2007
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova
individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento
dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);
il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova
individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito:
decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/2001;
la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/2001;
la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/2003
come modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 11 novembre 2004,
n. 200/2004;
la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/2004 (di
seguito: deliberazione n. 219/2004);
la deliberazione dell'Autorita' 26 settembre 2007, n. 231/2007
(di seguito: deliberazione n. 231/2007);
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data
16 luglio 2007, atto n. 28/2007, intitolato «Aggiornamento del valore
e delle modalita' di erogazione del contributo tariffario connesso al
meccanismo dei titoli di efficienza energetica» (di seguito:
documento per la consultazione);
le osservazioni ed i commenti al documento di consultazione
inviati all'Autorita';
la comunicazione del direttore generale per l'energia e le
risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico del
17 settembre 2007 (prot. Autorita' n. 025135 del 19 settembre 2007)
di convocazione del tavolo di monitoraggio dei decreti ministeriali
20 luglio 2004 per un confronto su uno schema di decreto
interministeriale di aggiornamento degli stessi decreti;
la documentazione acquisita dai distributori soggetti agli
obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito:
distributori obbligati) in relazione all'acquisizione e vendita di
titoli di efficienza energetica mediante contrattazione di cui
all'art. 10, comma 5 degli stessi decreti ministeriali (di seguito:
contrattazione bilaterale);
la comunicazione di FederUtility e Anigas del 13 novembre 2007
(prot. Autorita' n. 030793 del 15 novembre 2007) in esito
all'incontro tecnico tenutosi presso gli uffici dell'Autorita' il
giorno 6 novembre 2007 con rappresentanti delle medesime
associazioni, di Assogas, di Federestrattiva, di Enel e di numerosi
distributori di energia elettrica e di gas naturale.
Considerato che:
l'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 219/2004 prevede che
entro il 30 settembre di ogni anno l'Autorita' puo' aggiornare il
valore del contributo tariffario unitario di cui al comma 1 del
medesimo articolo (di seguito: contributo tariffario unitario);
con il documento per la consultazione l'Autorita' ha avanzato
proposte per la riduzione del valore del contributo tariffario
unitario in considerazione del divario venutosi a creare tra il
valore del contributo previsto dalla deliberazione n. 219/2004 e i
prezzi medi di scambio dei titoli di efficienza energetica registrati
nel mercato organizzato, nonche' dell'aumentata convenienza economica
degli interventi di risparmio energetico a seguito dell'incremento
dei prezzi dei prodotti energetici;
le proposte avanzate in consultazione dall'Autorita' erano
orientate a:
a) evitare posizioni di rendita per i distributori obbligati ed
oneri ingiustificati a carico del sistema energetico nazionale
derivanti dall'erogazione di contributi tariffari per il
conseguimento di obiettivi di risparmio energetico;
b) allineare la regolazione in materia di erogazione del
contributo tariffario al disposto normativo dei decreti ministeriali
20 luglio 2004;
dall'esame delle osservazioni e dei commenti al documento per la
consultazione e' emersa un'ampia condivisione:
delle preoccupazioni in merito alla riduzione degli incentivi
allo sviluppo di interventi di diffusione di tecnologie ad alta
efficienza energetica, conseguente alla diminuzione del valore di
mercato dei titoli di efficienza energetica;
dell'opinione che la sensibile discesa del valore economico dei
titoli di efficienza energetica sia anche l'effetto della crescente
incertezza generata dalla mancanza di obiettivi di risparmio
energetico su scala nazionale per gli anni successivi al 2009 e che,
di conseguenza, siano prioritari l'innalzamento e il prolungamento
temporale degli obiettivi, l'estensione del numero dei soggetti
obbligati e, piu' in generale, interventi orientati ad incrementare
la domanda di titoli;
molti operatori hanno inoltre osservato che:
la riduzione del contributo tariffario unitario in questa fase
del meccanismo sarebbe inopportuna, in considerazione dell'imminente
revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
i prezzi medi di scambio dei titoli di efficienza energetica
nel mercato organizzato non sono pienamente rappresentativi dei costi
effettivamente sostenuti dai distributori obbligati per il
conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e, in
particolare, che i prezzi di scambio attraverso la contrattazione
bilaterale sono stati superiori a quelli registrati nel mercato
organizzato;
alcuni distributori obbligati hanno sottolineato l'esigenza che
nella determinazione del contributo tariffario unitario si tengano in
adeguata considerazione anche il possibile effetto sui ricavi dei
distributori della contrazione dei volumi distribuiti conseguente
alla realizzazione degli interventi di risparmio energetico, gli
oneri finanziari e i costi gestionali connessi al raggiungimento
degli obiettivi di risparmio energetico;
in esito all'esame delle osservazioni al documento per la
consultazione la Direzione consumatori e qualita' del servizio
dell'Autorita' ha richiesto a tutti i soggetti obbligati copia dei
contratti bilaterali di acquisto e vendita di titoli di efficienza
energetica stipulati a partire dalla data di entrata in vigore dei
decreti ministeriali 20 luglio 2004;
con deliberazione n. 231/2007 il termine di cui all'art. 3,
comma 2, della deliberazione n. 219/2004 e' stato differito al
30 novembre 2007, limitatamente all'aggiornamento del contributo
tariffario unitario da effettuarsi nell'anno 2007, in considerazione
dell'imminente revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
con comunicazione del 13 novembre 2007 (prot. Autorita' n. 030793
del 15 novembre 2007) le associazioni FederUtility e Anigas hanno
reiterato la richiesta di rinviare l'emanazione della delibera
conseguente all'atto n. 28/2007 ad un momento successivo alla
pubblicazione del provvedimento di revisione dei decreti ministeriali
20 luglio 2004, considerata come imminente;
il processo di determinazione del quadro normativo di riferimento
del meccanismo dei titoli di efficienza energetica per i prossimi
anni non e' stato ancora completato, pur risultando in fase avanzata
di definizione;
il confronto istituzionale in corso in relazione al processo di
cui al precedente alinea consente di prevedere che dal provvedimento
di revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 deriveranno
importanti modifiche al sistema complessivo, con particolare
riferimento all'entita' dei futuri obiettivi di risparmio energetico.
Ritenuto opportuno:
posticipare non oltre il 31 dicembre 2007 il termine per la
decisione sul contributo tariffario unitario da erogarsi con
riferimento agli obiettivi di risparmio energetico da conseguirsi
nell'anno 2008;
prevedere la pubblicazione di un secondo documento per la
consultazione sull'aggiornamento del contributo tariffario unitario
da erogarsi con riferimento agli obiettivi di risparmio energetico da
conseguirsi nell'anno 2008 contenente proposte di maggior dettaglio
sia sull'aggiornamento tariffario, tenuto conto degli elementi
acquisiti sui contratti bilaterali, sia su obblighi di registrazione
e di comunicazione sulla contrattazione bilaterale dei titoli di
efficienza energetica da prevedere per i distributori obbligati;
inviare una segnalazione al Governo in relazione all'urgenza di
definire il quadro normativo di riferimento del mercato dei titoli di
efficienza energetica nei prossimi anni, al fine di consentire
all'Autorita' di integrare tale quadro nelle decisioni relative
all'aggiornamento del contributo tariffario di cui al precedente
alinea;
Delibera
1. Di prorogare il termine di cui all'art. 2, comma 1, della
deliberazione 26 settembre 2007, n. 231/2007 al 31 dicembre 2007,
limitatamente all'aggiornamento del contributo tariffario da erogarsi
con riferimento agli obiettivi di risparmio energetico da conseguirsi
nell'anno 2008;
2. Di inviare una segnalazione al Governo in relazione all'urgenza
di definire il quadro normativo di riferimento del mercato dei titoli
di efficienza energetica per i prossimi anni;
3. Di prevedere un secondo documento per la consultazione relativo
all'aggiornamento del contributo tariffario da erogarsi con
riferimento agli obiettivi di risparmio energetico da conseguirsi
nell'anno 2008;
4. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 30 novembre 2007
Il presidente: Ortis